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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del
1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del 10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall' L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila per la
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
per l'appellante e dall'Avv. Massimo Di Giacomantonio per l'appellato
- visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente CP_2
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1712/2022 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di responsabilità per danni da fauna selvatica
VERTENTE TRA
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale p.t., (C.F. ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2 Email_1 PEC presso i cui uffici del Email_2
Complesso Monumentale San Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via
Buccio di Ranallo s.n.c., ope legis domicilia.
APPELLANTE contro
(C.F. ) titolare della CP_2 CodiceFiscale_1
omonima azienda agricola, con sede in Contrada Befaro in Castelli
(TE), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Giacomantonio, giusta procura in atti.
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La ha interposto appello avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2022 pubblicata il
25/02/2022 e non notificata, resa nel procedimento portante
R.G. 1924/2020 – introdotto con citazione notificata ad istanza dell'odierno appellato, recante domanda di CP_2
risarcimento integrale dei danni materiali riportati ai fondi pag. 2/14 agricoli siti nel comune di Castelli (TE) dallo stesso coltivati, a causa dell'incursione di alcuni gruppi di cinghiali avvenute nel corso dell'anno 2019, previa declaratoria della responsabilità della , ai sensi dell'art 3 comma 1 della L.R. Controparte_1
n.32/2015, nonché degli articoli 2051 e/o 2043 c.c., quantificati in misura pari all'importo di € 1600,00 ovvero alla diversa somma di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria - chiedendo, in riforma integrale della sentenza appellata, la domanda originariamente proposta, “perché la fattispecie concreta non è sussumibile in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale”.
Trascrivendo le difese svolte in prime cure, la CP_1
appellante – ribadita la correttezza del procedimento seguito dall'Ente, di esclusione del risarcimento in virtù dell'applicazione della L.R. 10/2003 recante presupposti e limiti del contributo previsto a titolo di indennizzo - ha affidato il gravame ad un unico e articolato motivo teso a denunciare la errata qualificazione della fattispecie operata in prime cure, laddove la sentenza, ritenendo implicitamente che il coltivatore, nell'ipotesi in cui abbia subito un danno ai terreni agricoli a causa della fauna selvatica, possa invocare sia la tutela indennitaria prevista dalla L.R. 10/2003 sia quella avente natura risarcitoria di cui all'art. 2043, o dall'art. 2052, c.c.
pag. 3/14 Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellato il quale, ribadendo quanto già esposto nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure – segnatamente, la denuncia del sinistro subito, sub specie di incursioni di cinghiali nell'anno
2019, presso l'ente regionale onde ottenere gli indennizzi previsti dalle legge e/o il risarcimento del danno patrimoniale quantificato dal perito incaricato in misura pari ad euro
1.600,00, non seguita da risarcimento/indennizzo alcuno
(“l'appellata rileva come , pur avendo Controparte_1
individuato nel cinghiale la specie faunistica responsabile del danno, stimandone in € 1.105,00 il relativo danno, non avesse corrisposto all'attore alcuna somma, né a titolo di risarcimento;
né a titolo di contributo regionale”) – ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dunque, sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza viene decisa – precisata, in intestazione,
l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies
c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Posta l'ammissibilità/tempestività dell'impugnazione – a fronte di notifica della citazione in appello (26.9.2022) entro il termine pag. 4/14 lungo dalla pubblicazione (25.2.2022) della sentenza di primo grado (cfr. ricevuta di avvenuta consegna e “sentenza impugnata comunicata” sub fascicolo appellante) – e, altresì, superato il vaglio ex art. 342 c.p.c. – identificandosi, dal contenuto dell'atto d'appello, le parti della sentenza di primo grado oggetto di critica secondo il motivo d'appello e di cui si chiede la riforma
(“L'impugnata sentenza è ingiusta ed erronea relativamente alle parti in cui il Giudice ha affermato che “la in quanto CP_1
obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043
c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (…)
Conclusivamente e conseguentemente, per i motivi innanzi spiegati, la , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, va condannata a rifondere in favore del signor CP_2
la complessiva somma di € 1.600,00, a titolo di
[...]
risarcimento per i danni subiti alle proprie colture”; ossia nella parte in cui riconosce integrata la responsabilità di cui all'art.
2043 attribuendola alla e, di conseguenza, nella Controparte_1
parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno e delle spese di giustizia a favore dell'odierno appellato”) – il gravame si basa sulla prospettazione di un errore nella qualificazione giuridica del fatto e nella pag. 5/14 conseguente applicazione di norme giuridiche.
Assume, in particolare, l'appellante che “Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la fattispecie del caso de quo non si configura quale responsabilità extracontrattuale in capo all , sia essa responsabilità da cose in Controparte_3
custodia e sia essa responsabilità aquiliana, bensì si tratta di un'ipotesi da ricondurre esclusivamente all'istituto dei contributi erogati dalla . CP_1
L'appellante, al riguardo, richiama la normativa di settore la quale, prevedendo: a) l'istituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo specificamente destinato alla prevenzione e agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); b) la concessione di contributi, da parte della , per l'indennizzo dei danni arrecati dalla Controparte_1
fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture (L. R. 24 giugno 2003 n. 10 “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”); c) la istituzione di un regime di aiuto in de minimis di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 (gli aiuti sono consentiti per un massimale di euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari) per l'erogazione di contributi per danni alle colture agrarie e pag. 6/14 forestali e al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L. R. 10/2003 (D.G.R. n. 762 del 15 dicembre 2017 in materia di “Contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali in regime de minimis.
Regolamento UE n. 1408/2013, e L. R. 28 gennaio 2004 n. 10”); d)
l'attribuzione di competenze in materia di ristoro dei danni, già esercitate dalle province ai sensi della L. R. 10/2003, alla Regione
(L.R. 20 ottobre 2015, art. 3, a far data dalla pubblicazione della
D.G.R. 670 del 20 ottobre 2016, in data 4 novembre 2016) ha evidenziato la riconducibilità delle pretese azionate dall'appellato in prime cure nell'ambito della materia indennitaria contemplata dal legislatore regionale attraverso lo specifico procedimento finalizzato all'erogazione dei suddetti contributi.
L'amministrazione appellante, quindi, riconoscendo l'inserimento dell facente capo all'appellato, nell'elenco Parte_1
trasmesso al Servizio Presidi Tecnici, al fine di partecipare alla ripartizione delle risorse stanziate a titolo di contributi – servizio che, in base alle risultanze istruttorie complessive regionali e delle risorse disponibili, ha indicato la misura percentuale, per le diverse annualità, del contributo erogabile – ha individuato la incompatibilità dell'accostamento della tutela risarcitoria – erroneamente riconosciuta in prime cure - a quella indennitaria.
Decidendo nei limiti delle domande eccezioni e difese riproposte -
pag. 7/14 restando, tra le altre, fuori dal perimetro della cognizione devoluta, la questione della legittimazione passiva – vale, Controparte_1
in primo luogo, ricordare che tra i poteri del giudice d'appello vi rientra quello di «dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili» con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
30/03/2007 , n. 7980).
Del resto, non si incorre nella violazione del principio iura novit curia di cui all' articolo 113, co. I c.p.c. né di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché in appello, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa poetendi, si confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 14/03/2024 , n. 6818).
L'appello è fondato.
A fronte del riferimento rinvenibile dalle allegazioni attoree - pure riportate nella memoria difensiva in appello (cfr. memoria di costituzione in appello) - nel narrato della vicenda che ha portato pag. 8/14 al danno all'interno dei terreni agricoli facenti capo al CP_2
all'avvio dell'iter finalizzato ad ottenere “gli indennizzi previsti per legge e/o il risarcimento del danno patrimoniale subito” tramite denuncia del sinistro “presso l'ente regionale” nonché all'istruzione della pratica, da parte della ed al Controparte_1
mancato esito positivo della stessa – dati prima facie già deponenti per la qualificabilità della pretesa come indennitaria e non aquiliana – e senza, in astratto, denegare l'invocabilità della tutela risarcitoria generale basata sul principio del neminem laedere – a condizione che i fatti allegati siano prospettati come sussumibili nell'ambito di una condotta antigiuridica (condizione non soddisfatta mancando una più precisa prospettazione di condotta colposa/dolosa con descrizione precipua del nesso di causalità in relazione al danno reclamato) - dalla lettura della sentenza appellata non è rinvenibile, la esplicitazione delle ragioni della qualificazione della fattispecie in termini di illecito aquiliano.
Dalla lettura della parte motiva, infatti, emerge la mera affermazione, dopo l'esposizione in fatto, che la è CP_1
obbligata ad “adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi” e che “è responsabile ex art.
2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme”
(cfr. pag. 2 sentenza appellata).
pag. 9/14 Ancora, benché il bene della vita anelato dall'attore odierno appellato sia reclamato, in chiave prospettica, come risarcimento integrale – e di ciò la sentenza appellata dà riscontro testuale – e benché tra i criteri per l'apprezzamento e la liquidazione del suo ristoro la sentenza abbia previsto l'impiego del dato probatorio ricavato dalla relazione del perito tecnico dott. agronomo “
[...]
confermata in udienza” - senza, quindi, fare riferimento Per_1
ai dati dell'accertamento contenuto nel verbale redatto dal tecnico incaricato in data 11.7.2019 che delimita Testimone_1
l'entità del danno a euro 1.105,00, con conseguente delimitazione dell'aiuto concedibile in misura pari a euro 311,63 (e, altresì, senza esplicitare in termini puntuali le ragioni di tale opzione) – occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della pretesa attorea, sotto la lente della precisa normativa richiamata dall'appellante.
Proprio dal quadro normativo delineato dall'appellante è ricavabile la volontà normativa diretta a convogliare le forme di ristoro disponibili per le ipotesi di danno arrecato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'ambito della , al Controparte_1
genus dei contributi indennitari legati al riscontro di presupposti obiettivi e calati entro un contesto procedimentale di accertamento della relativa entità.
Al riguardo, l'art. 26, comma 1, della legge 157/1992 nel pag. 10/14 prevedere un fondo regionale per fare fronte ai “danni non altrimenti risarcibili” arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie”, limita la responsabilità della regione, a seconda dell'entità dello stesso e del numero di domande di indennizzo da liquidare.
Di ciò, del resto, vi è riscontro anche dalla lettura della
Determinazione DPD 023/635/19 del 16/12/2019, ove si dà atto del limite (euro 796.995,79) delle risorse disponibili per l'anno
2019 – entro cui è collocato il fatto lamentato dall'appellato attore quale fonte di danno alle colture – (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado allegato dall'appellante).
In particolare, il limite alla ristorabilità dei danni è consustanziale alla considerazione che la fauna selvatica costituisce un valore oggetto di protezione anche giuridica e, quindi, coerentemente la legge prevede un contemperamento tra l'attività di tutela della stessa – che non può, pertanto, costituire un fatto illecito – e quella dell'attività agricola.
Il “contributo” reintegrativo, previsto a livello regionale, in misura correlata alla tipologia della fauna, nei limiti delle risorse di bilancio mira, dunque, a bilanciare l'onere economico del pregiudizio derivante dall'attività lecita dell'ente pubblico.
Ne segue, allora, l'incompatibilità con tale quadro normativo della pag. 11/14 coesistenza per un medesimo nucleo fattuale – quantomeno quando non connotato da profili di ascrivibilità a condotta antigiuridica, come nella fattispecie, diversa da quelle in cui possa evocarsi la violazione di più specifici doveri di vigilanza e custodia - di una obbligazione risarcitoria integrale.
In diritto, è, peraltro, appena il caso di richiamare l'insegnamento della suprema Corte in relazione al bilanciamento di interessi – condivisibile perché dotato di seguito (cfr. Cass. Civ. 22348/2014,)
- «In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mentre la posizione del privato che pretenda il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del pregiudizio verificato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perché disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, è invece di interesse legittimo quella del medesimo che chieda l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà ed all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla alla CP_1
Provincia» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2013, n.
24466).
L'accoglimento del gravame comporta la caducazione della sentenza appellata che va riformata nel senso del rigetto della pag. 12/14 pretesa azionata in prime cure – emergendo, peraltro, dal fascicolo di primo grado, la ricomprensione di nell'elenco CP_2
domande ammesse per l'accesso all'aiuto “in de minimis” e lo stato di pendenza della liquidazione in virtù della “posizione contributiva irregolare” allo stesso riferibile (dato su cui Pt_2
l'odierno appellato non deduce alcunché) in guisa da rendere invocabile il brocardo per cui chi versa in re illicita non può conseguire il risarcimento del danno – (cfr. docc. nn. 2, 3, 4 fascicolo primo grado appellante e comparsa di risposta in primo grado della ) Controparte_1
Tuttavia, l'avvicendamento, nel tempo, di pronunce non dotate di piena omogeneità – anche per il diverso contesto regionale - e, altresì, la adozione, sopravvenuta alle pronunce del 2013 e 2014 testé citate, della fonte normativa di riferimento per gli Uffici
Regionali competenti (D.G.R. 762/2017) conduce a compensare le spese di ambo i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1712/2022 R.G., avente a oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2022 pubblicata il 25/02/2022 e non notificata, resa nel procedimento portante R.G. 1924/2020, così provvede:
pag. 13/14 ACCOGLIE l'appello proposto dall Parte_3
, per le causali spiegate in parte motiva, così
[...]
caducando/cassando la sentenza appellata e, di conseguenza, dichiarando il rigetto della domanda ab origine proposta da CP_2
[...]
SPESE compensate in ambo i gradi di giudizio per le causali indicate.
L'Aquila 23.10.2025
La Giudice applicata
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 14/14
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del
1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del 10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall' L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila per la
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
per l'appellante e dall'Avv. Massimo Di Giacomantonio per l'appellato
- visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente CP_2
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1712/2022 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di responsabilità per danni da fauna selvatica
VERTENTE TRA
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale p.t., (C.F. ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2 Email_1 PEC presso i cui uffici del Email_2
Complesso Monumentale San Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via
Buccio di Ranallo s.n.c., ope legis domicilia.
APPELLANTE contro
(C.F. ) titolare della CP_2 CodiceFiscale_1
omonima azienda agricola, con sede in Contrada Befaro in Castelli
(TE), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Giacomantonio, giusta procura in atti.
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La ha interposto appello avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2022 pubblicata il
25/02/2022 e non notificata, resa nel procedimento portante
R.G. 1924/2020 – introdotto con citazione notificata ad istanza dell'odierno appellato, recante domanda di CP_2
risarcimento integrale dei danni materiali riportati ai fondi pag. 2/14 agricoli siti nel comune di Castelli (TE) dallo stesso coltivati, a causa dell'incursione di alcuni gruppi di cinghiali avvenute nel corso dell'anno 2019, previa declaratoria della responsabilità della , ai sensi dell'art 3 comma 1 della L.R. Controparte_1
n.32/2015, nonché degli articoli 2051 e/o 2043 c.c., quantificati in misura pari all'importo di € 1600,00 ovvero alla diversa somma di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria - chiedendo, in riforma integrale della sentenza appellata, la domanda originariamente proposta, “perché la fattispecie concreta non è sussumibile in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale”.
Trascrivendo le difese svolte in prime cure, la CP_1
appellante – ribadita la correttezza del procedimento seguito dall'Ente, di esclusione del risarcimento in virtù dell'applicazione della L.R. 10/2003 recante presupposti e limiti del contributo previsto a titolo di indennizzo - ha affidato il gravame ad un unico e articolato motivo teso a denunciare la errata qualificazione della fattispecie operata in prime cure, laddove la sentenza, ritenendo implicitamente che il coltivatore, nell'ipotesi in cui abbia subito un danno ai terreni agricoli a causa della fauna selvatica, possa invocare sia la tutela indennitaria prevista dalla L.R. 10/2003 sia quella avente natura risarcitoria di cui all'art. 2043, o dall'art. 2052, c.c.
pag. 3/14 Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellato il quale, ribadendo quanto già esposto nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure – segnatamente, la denuncia del sinistro subito, sub specie di incursioni di cinghiali nell'anno
2019, presso l'ente regionale onde ottenere gli indennizzi previsti dalle legge e/o il risarcimento del danno patrimoniale quantificato dal perito incaricato in misura pari ad euro
1.600,00, non seguita da risarcimento/indennizzo alcuno
(“l'appellata rileva come , pur avendo Controparte_1
individuato nel cinghiale la specie faunistica responsabile del danno, stimandone in € 1.105,00 il relativo danno, non avesse corrisposto all'attore alcuna somma, né a titolo di risarcimento;
né a titolo di contributo regionale”) – ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dunque, sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza viene decisa – precisata, in intestazione,
l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies
c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Posta l'ammissibilità/tempestività dell'impugnazione – a fronte di notifica della citazione in appello (26.9.2022) entro il termine pag. 4/14 lungo dalla pubblicazione (25.2.2022) della sentenza di primo grado (cfr. ricevuta di avvenuta consegna e “sentenza impugnata comunicata” sub fascicolo appellante) – e, altresì, superato il vaglio ex art. 342 c.p.c. – identificandosi, dal contenuto dell'atto d'appello, le parti della sentenza di primo grado oggetto di critica secondo il motivo d'appello e di cui si chiede la riforma
(“L'impugnata sentenza è ingiusta ed erronea relativamente alle parti in cui il Giudice ha affermato che “la in quanto CP_1
obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043
c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (…)
Conclusivamente e conseguentemente, per i motivi innanzi spiegati, la , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, va condannata a rifondere in favore del signor CP_2
la complessiva somma di € 1.600,00, a titolo di
[...]
risarcimento per i danni subiti alle proprie colture”; ossia nella parte in cui riconosce integrata la responsabilità di cui all'art.
2043 attribuendola alla e, di conseguenza, nella Controparte_1
parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno e delle spese di giustizia a favore dell'odierno appellato”) – il gravame si basa sulla prospettazione di un errore nella qualificazione giuridica del fatto e nella pag. 5/14 conseguente applicazione di norme giuridiche.
Assume, in particolare, l'appellante che “Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la fattispecie del caso de quo non si configura quale responsabilità extracontrattuale in capo all , sia essa responsabilità da cose in Controparte_3
custodia e sia essa responsabilità aquiliana, bensì si tratta di un'ipotesi da ricondurre esclusivamente all'istituto dei contributi erogati dalla . CP_1
L'appellante, al riguardo, richiama la normativa di settore la quale, prevedendo: a) l'istituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo specificamente destinato alla prevenzione e agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); b) la concessione di contributi, da parte della , per l'indennizzo dei danni arrecati dalla Controparte_1
fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture (L. R. 24 giugno 2003 n. 10 “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”); c) la istituzione di un regime di aiuto in de minimis di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 (gli aiuti sono consentiti per un massimale di euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari) per l'erogazione di contributi per danni alle colture agrarie e pag. 6/14 forestali e al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L. R. 10/2003 (D.G.R. n. 762 del 15 dicembre 2017 in materia di “Contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali in regime de minimis.
Regolamento UE n. 1408/2013, e L. R. 28 gennaio 2004 n. 10”); d)
l'attribuzione di competenze in materia di ristoro dei danni, già esercitate dalle province ai sensi della L. R. 10/2003, alla Regione
(L.R. 20 ottobre 2015, art. 3, a far data dalla pubblicazione della
D.G.R. 670 del 20 ottobre 2016, in data 4 novembre 2016) ha evidenziato la riconducibilità delle pretese azionate dall'appellato in prime cure nell'ambito della materia indennitaria contemplata dal legislatore regionale attraverso lo specifico procedimento finalizzato all'erogazione dei suddetti contributi.
L'amministrazione appellante, quindi, riconoscendo l'inserimento dell facente capo all'appellato, nell'elenco Parte_1
trasmesso al Servizio Presidi Tecnici, al fine di partecipare alla ripartizione delle risorse stanziate a titolo di contributi – servizio che, in base alle risultanze istruttorie complessive regionali e delle risorse disponibili, ha indicato la misura percentuale, per le diverse annualità, del contributo erogabile – ha individuato la incompatibilità dell'accostamento della tutela risarcitoria – erroneamente riconosciuta in prime cure - a quella indennitaria.
Decidendo nei limiti delle domande eccezioni e difese riproposte -
pag. 7/14 restando, tra le altre, fuori dal perimetro della cognizione devoluta, la questione della legittimazione passiva – vale, Controparte_1
in primo luogo, ricordare che tra i poteri del giudice d'appello vi rientra quello di «dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili» con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
30/03/2007 , n. 7980).
Del resto, non si incorre nella violazione del principio iura novit curia di cui all' articolo 113, co. I c.p.c. né di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché in appello, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa poetendi, si confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 14/03/2024 , n. 6818).
L'appello è fondato.
A fronte del riferimento rinvenibile dalle allegazioni attoree - pure riportate nella memoria difensiva in appello (cfr. memoria di costituzione in appello) - nel narrato della vicenda che ha portato pag. 8/14 al danno all'interno dei terreni agricoli facenti capo al CP_2
all'avvio dell'iter finalizzato ad ottenere “gli indennizzi previsti per legge e/o il risarcimento del danno patrimoniale subito” tramite denuncia del sinistro “presso l'ente regionale” nonché all'istruzione della pratica, da parte della ed al Controparte_1
mancato esito positivo della stessa – dati prima facie già deponenti per la qualificabilità della pretesa come indennitaria e non aquiliana – e senza, in astratto, denegare l'invocabilità della tutela risarcitoria generale basata sul principio del neminem laedere – a condizione che i fatti allegati siano prospettati come sussumibili nell'ambito di una condotta antigiuridica (condizione non soddisfatta mancando una più precisa prospettazione di condotta colposa/dolosa con descrizione precipua del nesso di causalità in relazione al danno reclamato) - dalla lettura della sentenza appellata non è rinvenibile, la esplicitazione delle ragioni della qualificazione della fattispecie in termini di illecito aquiliano.
Dalla lettura della parte motiva, infatti, emerge la mera affermazione, dopo l'esposizione in fatto, che la è CP_1
obbligata ad “adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi” e che “è responsabile ex art.
2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme”
(cfr. pag. 2 sentenza appellata).
pag. 9/14 Ancora, benché il bene della vita anelato dall'attore odierno appellato sia reclamato, in chiave prospettica, come risarcimento integrale – e di ciò la sentenza appellata dà riscontro testuale – e benché tra i criteri per l'apprezzamento e la liquidazione del suo ristoro la sentenza abbia previsto l'impiego del dato probatorio ricavato dalla relazione del perito tecnico dott. agronomo “
[...]
confermata in udienza” - senza, quindi, fare riferimento Per_1
ai dati dell'accertamento contenuto nel verbale redatto dal tecnico incaricato in data 11.7.2019 che delimita Testimone_1
l'entità del danno a euro 1.105,00, con conseguente delimitazione dell'aiuto concedibile in misura pari a euro 311,63 (e, altresì, senza esplicitare in termini puntuali le ragioni di tale opzione) – occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della pretesa attorea, sotto la lente della precisa normativa richiamata dall'appellante.
Proprio dal quadro normativo delineato dall'appellante è ricavabile la volontà normativa diretta a convogliare le forme di ristoro disponibili per le ipotesi di danno arrecato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'ambito della , al Controparte_1
genus dei contributi indennitari legati al riscontro di presupposti obiettivi e calati entro un contesto procedimentale di accertamento della relativa entità.
Al riguardo, l'art. 26, comma 1, della legge 157/1992 nel pag. 10/14 prevedere un fondo regionale per fare fronte ai “danni non altrimenti risarcibili” arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie”, limita la responsabilità della regione, a seconda dell'entità dello stesso e del numero di domande di indennizzo da liquidare.
Di ciò, del resto, vi è riscontro anche dalla lettura della
Determinazione DPD 023/635/19 del 16/12/2019, ove si dà atto del limite (euro 796.995,79) delle risorse disponibili per l'anno
2019 – entro cui è collocato il fatto lamentato dall'appellato attore quale fonte di danno alle colture – (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado allegato dall'appellante).
In particolare, il limite alla ristorabilità dei danni è consustanziale alla considerazione che la fauna selvatica costituisce un valore oggetto di protezione anche giuridica e, quindi, coerentemente la legge prevede un contemperamento tra l'attività di tutela della stessa – che non può, pertanto, costituire un fatto illecito – e quella dell'attività agricola.
Il “contributo” reintegrativo, previsto a livello regionale, in misura correlata alla tipologia della fauna, nei limiti delle risorse di bilancio mira, dunque, a bilanciare l'onere economico del pregiudizio derivante dall'attività lecita dell'ente pubblico.
Ne segue, allora, l'incompatibilità con tale quadro normativo della pag. 11/14 coesistenza per un medesimo nucleo fattuale – quantomeno quando non connotato da profili di ascrivibilità a condotta antigiuridica, come nella fattispecie, diversa da quelle in cui possa evocarsi la violazione di più specifici doveri di vigilanza e custodia - di una obbligazione risarcitoria integrale.
In diritto, è, peraltro, appena il caso di richiamare l'insegnamento della suprema Corte in relazione al bilanciamento di interessi – condivisibile perché dotato di seguito (cfr. Cass. Civ. 22348/2014,)
- «In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mentre la posizione del privato che pretenda il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del pregiudizio verificato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perché disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, è invece di interesse legittimo quella del medesimo che chieda l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà ed all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla alla CP_1
Provincia» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2013, n.
24466).
L'accoglimento del gravame comporta la caducazione della sentenza appellata che va riformata nel senso del rigetto della pag. 12/14 pretesa azionata in prime cure – emergendo, peraltro, dal fascicolo di primo grado, la ricomprensione di nell'elenco CP_2
domande ammesse per l'accesso all'aiuto “in de minimis” e lo stato di pendenza della liquidazione in virtù della “posizione contributiva irregolare” allo stesso riferibile (dato su cui Pt_2
l'odierno appellato non deduce alcunché) in guisa da rendere invocabile il brocardo per cui chi versa in re illicita non può conseguire il risarcimento del danno – (cfr. docc. nn. 2, 3, 4 fascicolo primo grado appellante e comparsa di risposta in primo grado della ) Controparte_1
Tuttavia, l'avvicendamento, nel tempo, di pronunce non dotate di piena omogeneità – anche per il diverso contesto regionale - e, altresì, la adozione, sopravvenuta alle pronunce del 2013 e 2014 testé citate, della fonte normativa di riferimento per gli Uffici
Regionali competenti (D.G.R. 762/2017) conduce a compensare le spese di ambo i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1712/2022 R.G., avente a oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2022 pubblicata il 25/02/2022 e non notificata, resa nel procedimento portante R.G. 1924/2020, così provvede:
pag. 13/14 ACCOGLIE l'appello proposto dall Parte_3
, per le causali spiegate in parte motiva, così
[...]
caducando/cassando la sentenza appellata e, di conseguenza, dichiarando il rigetto della domanda ab origine proposta da CP_2
[...]
SPESE compensate in ambo i gradi di giudizio per le causali indicate.
L'Aquila 23.10.2025
La Giudice applicata
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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