Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulle Sentenze del Tribunale Ordinario di IN – Sezione Lavoro, di seguito elencate:
1. Sentenza n. -OMISSIS-/2022, del 18 ottobre 2022, con la quale e è stato definito il giudizio r.g.n. -OMISSIS-/2021 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 36.356,09;
2. Sentenza n. -OMISSIS-/2024 del 23 gennaio 2024 con la quale e è stato definito il giudizio r.g.n. -OMISSIS-/20201 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 13.103,82 oltre € 1.091,99.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 15 ottobre 2024, parte ricorrente agisce per l’esecuzione:
- della sentenza del Tribunale Civile di IN n. -OMISSIS-/2022, del 18 ottobre 2022, con la quale è stato definito il giudizio r.g.n. -OMISSIS-/2021 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 36.356,09, oltre interessi legali dalle spettanze al saldo e condanna del resistente Ministero dell'Istruzione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.118,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive per c.u. pari ad €118,50 da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Tiziana Agostini.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva in data 26 ottobre 2022;
- Sentenza n. -OMISSIS-/2024 del 23 gennaio 2024 con la quale è stato definito il giudizio r.g.n. -OMISSIS-/20201 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 13.103,82 oltre € 1.091,99 di tredicesima, oltre interessi e rivalutazione come per legge, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata in data 15 febbraio 2024.
2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
3. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che:
- le sentenze di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato;
- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
5. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
6. Si procederà, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, alla nomina di un commissario ad acta , su istanza di parte ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Romano |
IL SEGRETARIO