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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13501 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SANSONE AGOSTINO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE (Avv. FANARA SALVATORE)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente, , a percepire Parte_1
gli assegni per il nucleo familiare per il periodo luglio 2019 – gennaio 2020, per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
€923,81, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in €700, oltre CP_1
accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.12.2016, il ricorrente indicato in epigrafe, già dipendente della società MERIDI s.r.l. in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare
(ANF) per il periodo luglio 2019 – gennaio 2020, in relazione a un nucleo familiare composto da quattro persone.
Deduceva di avere presentato in data 22 luglio 2022 la domanda amministrativa
CP_ rigettata dall per asserita incompletezza documentale, nonostante la documentazione allegata e i dati già in possesso dell tramite i flussi EMens. CP_1
L convenuto, si costituì in giudizio chiedendo che la domanda di cui in ricorso CP_1
fosse considerata inammissibile, eccependo unicamente la decadenza del diritto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR 639/1970, essendo stato depositato il ricorso oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda ammnistrativa e, in subordine, infondata nel merito.
Va innanzitutto disattesa poiché palesemente infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall stante che il ricorso giudiziario è stato depositato in data CP_1
4.11.2023, ovvero entro il termine annuale dalla scadenza dei 300 giorni previsti per
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro la conclusione del procedimento amministrativo decorrente dalla presentazione dell'istanza amministrativa del 22 luglio 2022
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
CP_ L costituendosi nulla ha eccepito in merito alla documentazione prodotta dal ricorrente unitamente all'istanza ne se quella richiesta in via amministrativa (
dichiarazione responsabile della procedura concorsuale) fosse essenziale e non surrogabile da altri elementi già in suo possesso. Si osserva al riguardo che come già
è stato rilevato - in controversa analoga, in tema di ANF relativi a rapporti di lavoro con ditte fallite - da questo Tribunale, in diversa composizione, con sentenza depositata in atti del 2/2/2023 n.340, che si richiama ex arti 118 cpc, la dichiarazione datoriale non è prevista come condizione essenziale all'erogazione dalla normativa in tema di ANF che infatti non ricollega nessuna sanzione corrispondente alla mancata dichiarazione.Come è noto poi la giurisprudenza di
CP_ legittimità (Cass. 862/2008; Cass. 3076/2022) ha chiarito che l è obbligato al pagamento diretto degli ANF, anche in caso, come quello di specie, di mancata erogazione da parte del datore di lavoro.
Alla luce della documentazione allegata al ricorso, la domanda del ricorrente merita dunque di essere accolta, con le conseguenti statuizioni anche sulle spese di lite
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/07/2025.
IL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13501 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SANSONE AGOSTINO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE (Avv. FANARA SALVATORE)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente, , a percepire Parte_1
gli assegni per il nucleo familiare per il periodo luglio 2019 – gennaio 2020, per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
€923,81, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in €700, oltre CP_1
accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.12.2016, il ricorrente indicato in epigrafe, già dipendente della società MERIDI s.r.l. in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare
(ANF) per il periodo luglio 2019 – gennaio 2020, in relazione a un nucleo familiare composto da quattro persone.
Deduceva di avere presentato in data 22 luglio 2022 la domanda amministrativa
CP_ rigettata dall per asserita incompletezza documentale, nonostante la documentazione allegata e i dati già in possesso dell tramite i flussi EMens. CP_1
L convenuto, si costituì in giudizio chiedendo che la domanda di cui in ricorso CP_1
fosse considerata inammissibile, eccependo unicamente la decadenza del diritto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR 639/1970, essendo stato depositato il ricorso oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda ammnistrativa e, in subordine, infondata nel merito.
Va innanzitutto disattesa poiché palesemente infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall stante che il ricorso giudiziario è stato depositato in data CP_1
4.11.2023, ovvero entro il termine annuale dalla scadenza dei 300 giorni previsti per
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro la conclusione del procedimento amministrativo decorrente dalla presentazione dell'istanza amministrativa del 22 luglio 2022
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
CP_ L costituendosi nulla ha eccepito in merito alla documentazione prodotta dal ricorrente unitamente all'istanza ne se quella richiesta in via amministrativa (
dichiarazione responsabile della procedura concorsuale) fosse essenziale e non surrogabile da altri elementi già in suo possesso. Si osserva al riguardo che come già
è stato rilevato - in controversa analoga, in tema di ANF relativi a rapporti di lavoro con ditte fallite - da questo Tribunale, in diversa composizione, con sentenza depositata in atti del 2/2/2023 n.340, che si richiama ex arti 118 cpc, la dichiarazione datoriale non è prevista come condizione essenziale all'erogazione dalla normativa in tema di ANF che infatti non ricollega nessuna sanzione corrispondente alla mancata dichiarazione.Come è noto poi la giurisprudenza di
CP_ legittimità (Cass. 862/2008; Cass. 3076/2022) ha chiarito che l è obbligato al pagamento diretto degli ANF, anche in caso, come quello di specie, di mancata erogazione da parte del datore di lavoro.
Alla luce della documentazione allegata al ricorso, la domanda del ricorrente merita dunque di essere accolta, con le conseguenti statuizioni anche sulle spese di lite
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/07/2025.
IL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro