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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott. Stefano Coscarella Giudice visti gli atti e udito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 1135/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Marino, in virtù di procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni delle parti: all'udienza 15/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di Parte_1 competenze professionali chiesto da innanzi il Giudice di Pace di CP_1
Catanzaro (r.g.n. 1607/2020), ha proposto in via incidentale querela di falso avverso tre contratti di conferimento di incarico e sette dichiarazioni sulle prestazioni professionali svolte dall'opposta.
In particolare, l'attrice ha dedotto che alcuni fogli originariamente firmati in bianco erano stati compilati da absque pactis, perché avrebbe dovuto trattarsi di procure CP_1 per il conferimento di incarico all'avvocato in caso di rigetto della domanda di pensione di invalidità proposta dalla madre e non di prestazioni di assistenza, consulenza e redazione di perizie.
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare la falsità dei fogli sottoscritti in originale dalla sig.ra poiché il contenuto è stato abusivamente riempito dalla D.ssa Pt_1 [...]
2) Accertare e dichiarare la falsità dei fogli sottoscritti dalla Sig.ra e prodotti in CP_1 Pt_1 copia dalla D.ssa Massimo, perché integralmente falsi ed inesistenti;
3) Ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati ed escludere tutti i documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dalla D.ssa nel giudizio pendente presso il Giudice di Pace di CP_1
Catanzaro avente n. 1607/2020. 4) Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.
Con comparsa depositata in data 21/6/2021, si è costituita , la quale ha CP_1 esposto che aveva sottoscritto i mandati di assistenza e consulenza in Parte_1 materia di medicina legale, sia per sé stessa che per la madre in Per_1 Parte_2 favore della quale prestava anche fideiussione, dopo un'attenta lettura degli stessi;
che, comunque, non era mai stata costretta a firmare alcun documento, ma che dalla stesura dei fogli, considerando il punto in cui era stata apposta la sottoscrizione al di sopra dei puntini è emerso che i documenti non erano stati firmati in bianco dall'attrice; che nei casi di sottoscrizione su foglio in bianco chi propone querela di falso deve provare che la firma era stata apposta su foglio in bianco e che il riempimento era avvenuto absque pactis.
In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza della domanda con consequenziale rigetto, vinte le spese.
2 Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e disposti alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso per decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione, con ordinanza del 07.03.2023 è stata ammessa la prova per testi.
Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 06.12.2023 è stata rigettata la richiesta di CTU grafologica e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza 15/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di querela di falso proposta da nei confronti di è Parte_1 CP_1 infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice ha proposto, in via incidentale, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per compensi professionali, querela di falso in CP_1 relazione a sette dichiarazioni e tre mandati, in quanto si tratterebbe di fogli originariamente firmati in bianco e abusivamente riempiti da quest'ultima in un momento successivo. I documenti sottoscritti avrebbero dovuto riguardare il disbrigo di pratiche INPS per la pensione della madre dell'attrice e l'eventuale nomina dell'avvocato, in caso di rigetto della domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e non anche le prestazioni professionali di assistenza e consulenza svolte da . CP_1
Orbene, in tema di abusivo riempimento di foglio in bianco, si osserva che la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.3155 del
18/02/2004 Rv.570241; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.2524 del 07/02/2006, Rv.586909; Cass.
Sez. 3, Sentenza n.5245 del 10/03/2006, Rv.588253; Cass. Sez. U, Sentenza n.5459 del
13/10/1980, Rv.409331; Cass. Sez. 3, Sentenza n.5417 del 07/03/2014, non massimata). (cfr.
Cass., Civ., Sez. II, sent. n. 2992/2019).
Sulle dichiarazioni di falsità dei mandati firmati da anche in qualità di Parte_1 fideiussore della madre, e delle dichiarazioni rilasciate sulle prestazioni svolte non si ritiene provato l'abusivo riempimento dei fogli in bianco per i motivi di seguito esposti.
In merito, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dal teste escusso, Tes_1
segretaria della dottoressa all'epoca dei fatti, hanno confermato
[...] CP_1
3 solo l'apposizione della firma di sui fogli in bianco, ma non il Parte_1 riempimento degli stessi senza un patto o contro i patti.
Infatti, la teste escussa all'udienza del 18/09/2023 sul capitolo a) della Testimone_1 memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., “Vero che la fece sottoscrivere Controparte_2 in Sua presenza una serie di fogli in bianco alla sig.ra definendo le predette Parte_1 sottoscrizioni necessarie per il disbrigo delle pratiche relative alla pensione della madre nonché per
l'eventuale nomina di un avvocato nel caso di rigetto della richiesta da parte dell'INPS”? ha dichiarato:
“è vero ero presente”. Anche la teste di parte convenuta, , avvocato cui è stato Testimone_2 conferito il mandato, ha dichiarato che “è vero ripeto che le suddette parcelle sono state sottoscritte dalla dottoressa e dalla in mia presenza e non come fogli in bianco ma previa lettura CP_1 Pt_1 tanto è vero che come ho detto la chiedeva una rateizzazione” (v. verbale udienza del 18 Pt_1 settembre 2023).
In effetti, dalla dichiarazione testimoniale di è emerso che Testimone_1 Pt_1 aveva firmato dei fogli in bianco e che tra le parti era stato raggiunto un
[...] accordo sul riempimento dei documenti, sottoscritti al fine di procedere con la pratica di riconoscimento della pensione alla madre e alla nomina dell'eventuale avvocato in caso di rigetto della domanda da parte dell'INPS.
Il contenuto dei documenti oggetto di querela di falso è conforme, dunque, ai patti intercorsi tra le parti, le quali durante il colloquio hanno convenuto che le sottoscrizioni sarebbero state necessarie per il disbrigo delle pratiche della pensione della madre e per la nomina di un avvocato.
Ebbene, il mandato sottoscritto in qualità di fideiussore da è stato Parte_1 necessariamente conferito per svolgere la pratica di invalidità civile della madre e le dichiarazioni, che confermano l'espletamento delle prestazioni svolte, attengono sempre atti strettamente connessi al disbrigo delle pratica di riconoscimento della pensione, in quanto riportano le singole attività svolte per l'accesso alla domanda di invalidità civile, ovvero la visita medica, la valutazione della documentazione sanitaria, il consulto sull'invalidità civile, la relazione medica per il ricorso, la redazione di certificato INPS e la relazione tecnica per il ricorso giudiziale. (cfr. all. nn. 10, 11, 12, 13, 15, all'atto di citazione).
4 Tra l'altro, occorre puntualizzare solo in via incidentale, che l'effettivo svolgimento di dette prestazioni professionali da parte della dott.ssa risultano provate dalla CP_1 documentazione allegata in atti (cfr. all. n. 7, 9, 14 e 16 atto di citazione e n. 13 comparsa di costituzione in sede di opposizione).
Ciò posto, sulle dichiarazioni di falsità del mandato di assistenza e consulenza conferito dall'attrice e sulle dichiarazioni per le attività svolte in suo favore, deve ritenersi parimenti non provata l'assenza di un patto o di patti contrari per il riempimento dei fogli.
In merito, deve rilevarsi che ha dedotto in questa sede di avere Parte_1 firmato i fogli in bianco solo per la domanda di pensione della madre, contestando che la dottoressa abbia svolto le prestazioni di assistenza e consulenza nei suoi CP_1 confronti per il ricorso per l'invalidità civile.
Tuttavia, dall'esame della documentazione è emerso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice aveva dichiarato di avere firmato dei fogli in bianco come modelli per procura per l'avvocato che si sarebbe occupato dell'eventuale procedimento avverso il diniego dell'INPS, precisando che le attività svolte in suo favore consistevano in una visita medica - in cui asseritamente erano state “carpite” le firme - e l'accompagnamento in occasione di una visita specialistica per la quale era stato versato il corrispettivo (cfr. pag.
2,3 e 4 dell'atto di opposizione); mentre nell'atto di querela ha Parte_1 dedotto che in sede di colloquio per ottenere il certificato medico per l'accesso alla visita dalla commissione di invalidità dell'INPS aveva firmato fogli in bianco al fine di dare poi mandato all'avvocato nel caso di opposizione al diniego dell'INPS (cfr. pag. 1 della querela di falso nel procedimento di opposizione).
Quindi, dall'esame degli atti si evince che è la stessa parte attrice che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara di avere firmato dei fogli in bianco per ottenere la pensione da parte dell'INPS, senza che ciò configurasse alcun conferimento d'incarico, dichiarando che la dottoressa aveva svolto in suo favore solamente una CP_1 visita il rilascio del certificato medico e le aveva prestato assistenza in occasione della visita dinanzi la commissione (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Pertanto, considerando le dichiarazioni contrastanti rese da parte attrice - in sede di opposizione e in questa sede - sull'assenza di accordo o sulla presenza di eventuali patti
5 contrari al riempimento dei fogli in bianco, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente del riempimento dei fogli in bianco absque pactis.
In ogni caso, anche in questo caso deve ritenersi che il riempimento dei fogli in bianco con contenuto di mandato per l'attività di consulenza e assistenza per il ricorso di invalidità civile e di dichiarazioni riportanti le attività necessarie all'accesso alla domanda o al ricorso contro eventuali dinieghi dell'INPS sono del tutto conformi all'eventuale accordo di riempimento a titolo di disbrigo pratica per la presentazione della domanda di pensione.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, non può dirsi provato l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco da poiché per la Parte_1 documentazione sottoscritta per la madre in qualità di fideiussore il riempimento da parte di quest'ultima è stato conforme agli accordi, mentre per le dichiarazioni e il mandato conferito direttamente dall'attrice non è stata dimostrato l'assenza di accordo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.0000, ridotte fino al minimo tabellare per la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la querela di falso per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, in relazione ai mandati di assistenza e consulenza in materia di medicina legale – preventivo dell'1.12.2015 e del 10.01.2016, delle dichiarazioni dell'1.12.2015, del 04.12.2015, del
10.12.2015, del 17.12.2015, del 10.01.2016, del 13.01.2016, del 06.07.2016;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.. CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott. Stefano Coscarella Giudice visti gli atti e udito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 1135/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Marino, in virtù di procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni delle parti: all'udienza 15/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di Parte_1 competenze professionali chiesto da innanzi il Giudice di Pace di CP_1
Catanzaro (r.g.n. 1607/2020), ha proposto in via incidentale querela di falso avverso tre contratti di conferimento di incarico e sette dichiarazioni sulle prestazioni professionali svolte dall'opposta.
In particolare, l'attrice ha dedotto che alcuni fogli originariamente firmati in bianco erano stati compilati da absque pactis, perché avrebbe dovuto trattarsi di procure CP_1 per il conferimento di incarico all'avvocato in caso di rigetto della domanda di pensione di invalidità proposta dalla madre e non di prestazioni di assistenza, consulenza e redazione di perizie.
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare la falsità dei fogli sottoscritti in originale dalla sig.ra poiché il contenuto è stato abusivamente riempito dalla D.ssa Pt_1 [...]
2) Accertare e dichiarare la falsità dei fogli sottoscritti dalla Sig.ra e prodotti in CP_1 Pt_1 copia dalla D.ssa Massimo, perché integralmente falsi ed inesistenti;
3) Ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati ed escludere tutti i documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dalla D.ssa nel giudizio pendente presso il Giudice di Pace di CP_1
Catanzaro avente n. 1607/2020. 4) Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.
Con comparsa depositata in data 21/6/2021, si è costituita , la quale ha CP_1 esposto che aveva sottoscritto i mandati di assistenza e consulenza in Parte_1 materia di medicina legale, sia per sé stessa che per la madre in Per_1 Parte_2 favore della quale prestava anche fideiussione, dopo un'attenta lettura degli stessi;
che, comunque, non era mai stata costretta a firmare alcun documento, ma che dalla stesura dei fogli, considerando il punto in cui era stata apposta la sottoscrizione al di sopra dei puntini è emerso che i documenti non erano stati firmati in bianco dall'attrice; che nei casi di sottoscrizione su foglio in bianco chi propone querela di falso deve provare che la firma era stata apposta su foglio in bianco e che il riempimento era avvenuto absque pactis.
In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza della domanda con consequenziale rigetto, vinte le spese.
2 Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e disposti alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso per decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione, con ordinanza del 07.03.2023 è stata ammessa la prova per testi.
Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 06.12.2023 è stata rigettata la richiesta di CTU grafologica e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza 15/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di querela di falso proposta da nei confronti di è Parte_1 CP_1 infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice ha proposto, in via incidentale, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per compensi professionali, querela di falso in CP_1 relazione a sette dichiarazioni e tre mandati, in quanto si tratterebbe di fogli originariamente firmati in bianco e abusivamente riempiti da quest'ultima in un momento successivo. I documenti sottoscritti avrebbero dovuto riguardare il disbrigo di pratiche INPS per la pensione della madre dell'attrice e l'eventuale nomina dell'avvocato, in caso di rigetto della domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e non anche le prestazioni professionali di assistenza e consulenza svolte da . CP_1
Orbene, in tema di abusivo riempimento di foglio in bianco, si osserva che la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.3155 del
18/02/2004 Rv.570241; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.2524 del 07/02/2006, Rv.586909; Cass.
Sez. 3, Sentenza n.5245 del 10/03/2006, Rv.588253; Cass. Sez. U, Sentenza n.5459 del
13/10/1980, Rv.409331; Cass. Sez. 3, Sentenza n.5417 del 07/03/2014, non massimata). (cfr.
Cass., Civ., Sez. II, sent. n. 2992/2019).
Sulle dichiarazioni di falsità dei mandati firmati da anche in qualità di Parte_1 fideiussore della madre, e delle dichiarazioni rilasciate sulle prestazioni svolte non si ritiene provato l'abusivo riempimento dei fogli in bianco per i motivi di seguito esposti.
In merito, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dal teste escusso, Tes_1
segretaria della dottoressa all'epoca dei fatti, hanno confermato
[...] CP_1
3 solo l'apposizione della firma di sui fogli in bianco, ma non il Parte_1 riempimento degli stessi senza un patto o contro i patti.
Infatti, la teste escussa all'udienza del 18/09/2023 sul capitolo a) della Testimone_1 memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., “Vero che la fece sottoscrivere Controparte_2 in Sua presenza una serie di fogli in bianco alla sig.ra definendo le predette Parte_1 sottoscrizioni necessarie per il disbrigo delle pratiche relative alla pensione della madre nonché per
l'eventuale nomina di un avvocato nel caso di rigetto della richiesta da parte dell'INPS”? ha dichiarato:
“è vero ero presente”. Anche la teste di parte convenuta, , avvocato cui è stato Testimone_2 conferito il mandato, ha dichiarato che “è vero ripeto che le suddette parcelle sono state sottoscritte dalla dottoressa e dalla in mia presenza e non come fogli in bianco ma previa lettura CP_1 Pt_1 tanto è vero che come ho detto la chiedeva una rateizzazione” (v. verbale udienza del 18 Pt_1 settembre 2023).
In effetti, dalla dichiarazione testimoniale di è emerso che Testimone_1 Pt_1 aveva firmato dei fogli in bianco e che tra le parti era stato raggiunto un
[...] accordo sul riempimento dei documenti, sottoscritti al fine di procedere con la pratica di riconoscimento della pensione alla madre e alla nomina dell'eventuale avvocato in caso di rigetto della domanda da parte dell'INPS.
Il contenuto dei documenti oggetto di querela di falso è conforme, dunque, ai patti intercorsi tra le parti, le quali durante il colloquio hanno convenuto che le sottoscrizioni sarebbero state necessarie per il disbrigo delle pratiche della pensione della madre e per la nomina di un avvocato.
Ebbene, il mandato sottoscritto in qualità di fideiussore da è stato Parte_1 necessariamente conferito per svolgere la pratica di invalidità civile della madre e le dichiarazioni, che confermano l'espletamento delle prestazioni svolte, attengono sempre atti strettamente connessi al disbrigo delle pratica di riconoscimento della pensione, in quanto riportano le singole attività svolte per l'accesso alla domanda di invalidità civile, ovvero la visita medica, la valutazione della documentazione sanitaria, il consulto sull'invalidità civile, la relazione medica per il ricorso, la redazione di certificato INPS e la relazione tecnica per il ricorso giudiziale. (cfr. all. nn. 10, 11, 12, 13, 15, all'atto di citazione).
4 Tra l'altro, occorre puntualizzare solo in via incidentale, che l'effettivo svolgimento di dette prestazioni professionali da parte della dott.ssa risultano provate dalla CP_1 documentazione allegata in atti (cfr. all. n. 7, 9, 14 e 16 atto di citazione e n. 13 comparsa di costituzione in sede di opposizione).
Ciò posto, sulle dichiarazioni di falsità del mandato di assistenza e consulenza conferito dall'attrice e sulle dichiarazioni per le attività svolte in suo favore, deve ritenersi parimenti non provata l'assenza di un patto o di patti contrari per il riempimento dei fogli.
In merito, deve rilevarsi che ha dedotto in questa sede di avere Parte_1 firmato i fogli in bianco solo per la domanda di pensione della madre, contestando che la dottoressa abbia svolto le prestazioni di assistenza e consulenza nei suoi CP_1 confronti per il ricorso per l'invalidità civile.
Tuttavia, dall'esame della documentazione è emerso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice aveva dichiarato di avere firmato dei fogli in bianco come modelli per procura per l'avvocato che si sarebbe occupato dell'eventuale procedimento avverso il diniego dell'INPS, precisando che le attività svolte in suo favore consistevano in una visita medica - in cui asseritamente erano state “carpite” le firme - e l'accompagnamento in occasione di una visita specialistica per la quale era stato versato il corrispettivo (cfr. pag.
2,3 e 4 dell'atto di opposizione); mentre nell'atto di querela ha Parte_1 dedotto che in sede di colloquio per ottenere il certificato medico per l'accesso alla visita dalla commissione di invalidità dell'INPS aveva firmato fogli in bianco al fine di dare poi mandato all'avvocato nel caso di opposizione al diniego dell'INPS (cfr. pag. 1 della querela di falso nel procedimento di opposizione).
Quindi, dall'esame degli atti si evince che è la stessa parte attrice che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara di avere firmato dei fogli in bianco per ottenere la pensione da parte dell'INPS, senza che ciò configurasse alcun conferimento d'incarico, dichiarando che la dottoressa aveva svolto in suo favore solamente una CP_1 visita il rilascio del certificato medico e le aveva prestato assistenza in occasione della visita dinanzi la commissione (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Pertanto, considerando le dichiarazioni contrastanti rese da parte attrice - in sede di opposizione e in questa sede - sull'assenza di accordo o sulla presenza di eventuali patti
5 contrari al riempimento dei fogli in bianco, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente del riempimento dei fogli in bianco absque pactis.
In ogni caso, anche in questo caso deve ritenersi che il riempimento dei fogli in bianco con contenuto di mandato per l'attività di consulenza e assistenza per il ricorso di invalidità civile e di dichiarazioni riportanti le attività necessarie all'accesso alla domanda o al ricorso contro eventuali dinieghi dell'INPS sono del tutto conformi all'eventuale accordo di riempimento a titolo di disbrigo pratica per la presentazione della domanda di pensione.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, non può dirsi provato l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco da poiché per la Parte_1 documentazione sottoscritta per la madre in qualità di fideiussore il riempimento da parte di quest'ultima è stato conforme agli accordi, mentre per le dichiarazioni e il mandato conferito direttamente dall'attrice non è stata dimostrato l'assenza di accordo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.0000, ridotte fino al minimo tabellare per la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la querela di falso per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, in relazione ai mandati di assistenza e consulenza in materia di medicina legale – preventivo dell'1.12.2015 e del 10.01.2016, delle dichiarazioni dell'1.12.2015, del 04.12.2015, del
10.12.2015, del 17.12.2015, del 10.01.2016, del 13.01.2016, del 06.07.2016;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.. CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
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