2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 ((, nei termini di cui all'articolo 734)) .
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello stato estero.
4. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione ((per violazione di legge)) da parte del procuratore generale presso la corte di appello ((, dell'interessato e del difensore)) .