Articolo 185 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 184Articolo 186
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14 maggio 1978
Art. 185.

La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata, per l'anno finanziario 1978, in lire 120.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978