Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
L'applicabilità, anche nel caso di opposizione indirizzata avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative attinenti al codice della strada la quale non sia stata preceduta dalla emissione di ordinanza - ingiunzione, del termine di trenta giorni dalla notificazione previsto in via generale dall'art. 22 della legge n. 689/81, non può ritenersi che violi il diritto di difesa dell'interessato, per non essere egli in grado, in tale breve periodo, sulla base della cartella esattoriale, di procurarsi gli elementi per difendersi, non emergenti dalla cartella medesima. Infatti, si deve tenere presente che, anche in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, la notifica della cartella deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento, cosicché l'interessato, al momento della notifica della cartella ha tutti gli elementi per difendersi, mentre, ove la notifica di detto verbale sia stato omesso, quella omissione potrà essere fatta proficuamente valere in sede di impugnazione della cartella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 69, presso l'avvocato GIORGIO IA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO GRAZIOSI, LUIGI ONOFRI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2790/97 della Pretura di ROMA, depositata il 17/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 UC AR, con ricorso 8 ottobre 1996,proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Roma avverso la cartella esattoriale con la quale era stata disposta l'iscrizione a ruolo, a suo carico, di talune pene pecuniarie, in relazione a violazioni amministrative.
L'opponente deduceva la prescrizione del diritto ad esigere le sanzioni e la mancata preventiva emissione di un'ordinanza - ingiunzione a fondamento dell'iscrizione a ruolo. Istituito il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma, che aveva inflitto le sanzioni in questione, detto Comune si costituiva eccependo la tardività del ricorso, chiedendone, comunque, nel merito, il rigetto.
Il Pretore, con sentenza depositata il 17 aprile 1997, dichiarava inammissibile l'opposizione, perché tardiva, essendo stata la cartella esattoriale opposta notificata il 21 giugno 1996 e l'opposizione proposta l'8 ottobre 1996, dopo il decorso del termine di trenta giorni stabilito dalla legge n. 689 del 1981, con condanna dell'opponente alle spese di causa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 6 giugno 1997 al Comune di Roma, la UC, formulando tre motivi di gravame. Il Comune resiste con controricorso. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, per avere il Pretore ritenuto tardiva l'opposizione proposta avverso la iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative, in mancanza della preventiva emanazione della ordinanza-ingiunzione, per l'avvenuto decorso, al momento della sua proposizione, del termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della 689 del 1981. Si deduce che in materia di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, secondo il procedimento regolato dagli artt. 200 e segg. di tale codice, ove non sia proposto il ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, detto verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, cosicché la successiva procedura esattoriale viene instaurata sulla base del verbale di accertamento e non di un'ordinanza-ingiunzione. In tal caso, sulla base di quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 255 e 311 del 1994, l'opposizione può essere proposta direttamente avverso la cartella esattoriale, ma - secondo l'opponente - l'opposizione, in mancanza di apposita previsione, non andrebbe proposta nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, restandone altrimenti leso il diritto di difesa dell'opponente, non posto in grado di difendersi sulla base dei soli elementi emergenti dalla cartella esattoriale.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., in relazione all'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che l'art. 23 anzi detto prevede, al primo comma, che il Pretore dichiara con ordinanza il ricorso inammissibile ove sia stato proposto tardivamente, mentre (comma 6) in caso contrario decide nel merito con sentenza. Ne deriverebbe che, nel caso di tardività del ricorso, dovendo esso essere deciso con ordinanza prima della notifica alla controparte, non potrebbe esservi condanna dell'opponente alle spese, cosicché tale condanna nel caso di specie non poteva essere disposta, come invece avvenuto, per il solo fatto che l'inammissibilità del ricorso era stata dichiarata - erroneamente - con sentenza.
Con il terzo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna alle spese, per essere state queste liquidate, per un errore materiale nella motivazione, ritenendo le sanzioni in contestazione di un ammontare di lire 1.539.500, mentre in effetti detto ammontare era di lire 239.000. Ne deriverebbe che i diritti di procuratore, liquidati in lire 200.000, andavano liquidati nella misura di lire 56.000 e gli onorari, liquidati nella misura di lire 200.000, andavano liquidati fra un minimo di lire 25.000 e un massimo di lire 110.000. 2 Il primo motivo del ricorso è infondato.
Va premesso che, come si evince dalla formulazione del primo motivo, l'opposizione aveva ad oggetto l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative attinenti a violazioni del codice della strada.
In argomento va osservato preliminarmente che l'art. 203 del codice della strada approvato con il d.lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione". Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, ne' sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art. 203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento". A norma dell'art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art. 205 dispone che contro tale ordinanza-ingiunzione, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento".
Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in relazione alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada del 1959 (sentenze n. 255 del 1994; 311 del 1994 e 437 del 1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria. In tal senso si è già espressa questa Corte (SS.UU. 14 dicembre 1998, n. 12544) a proposito del ricorso previsto dalla sopra menzionata normativa del codice della strada del 1992, affermando che, in caso di mancata proposizione del ricorso al Prefetto, l'opposizione dinanzi al Pretore può essere ugualmente proposta, anche per motivi attinenti alla esistenza della violazione, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto dell'irrogazione della sanzione, dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso al Prefetto contro l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, non essendo l'opposizione preclusa.
In relazione a quest'ultimo punto, va rilevato che, riguardo alla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 206 del codice della strada statuisce che essa "è regolata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981", il quale a sua volta stabilisce che tale esazione avvenga "in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette" e cioè a mezzo ruolo e cartella esattoriale.
Si pone a questo punto il problema della individuazione di quale sia il termine previsto per proporre il ricorso avverso la cartella esattoriale, tenuto conto che l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - al quale l'art. 205 del codice della strada rinvia per quanto attiene al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione - stabilisce un termine di trenta giorni per impugnare tali ordinanze dinanzi al Pretore, mentre per quanto riguarda l'impugnazione del ruolo con il quale vengono esatte dette sanzioni, nulla è previsto espressamente dalla legge n. 689 del 1981, limitandosi l'art. 27 di tale legge unicamente al rinvio alle norme che disciplinano la esazione delle imposte dirette, in relazione alle quali il ruolo è impugnabile, ai sensi del D.lgsv. legge 31 dicembre 1992, n. 546 - come del previgente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - dinanzi alle Commissioni tributarie nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Premesso che non è controversa la giurisdizione in proposito dell'Autorità giudiziaria ordinaria e la competenza del Pretore, (come già stabilito dalle sezioni unite di questa Corte con le sentenze 14 dicembre 1998, n. 12544; 23 novembre 1995, n. 12107; 10 gennaio 1992, n. 190), va considerato che l'impugnazione della cartella esattoriale con la quale vengano poste in esazione sanzioni amministrative, nei casi in cui non sia stata preceduta dalla emissione di un'ordinanza-ingiunzione - impugnabile ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla sua notifica - è ritenuta ammissibile in quanto atto con il quale viene ingiunto il pagamento della sanzione in luogo di questa e, quindi, a questa assimilabile quanto al regime di impugnazione configurato dalla legge n. 689 del 1981. Ragioni di ordine logico-sistematico inducono, pertanto, a ritenere che, una volta ammessa, per via della su detta assimilazione, l'impugnazione della cartella esattoriale dinanzi al Pretore - per gli stessi motivi per i quali sarebbe stata impugnabile l'ordinanza-ingiunzione, oltre che per vizi propri del procedimento esattoriale - l'impugnazione deve ritenersi interamente disciplinata, dal punto di vista procedimentale, nello stesso modo in cui è disciplinata quella dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguente applicabilità anche alla sua impugnazione del termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
Detto termine, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, non può ritenersi violi il diritto di difesa dell'interessato, per non essere egli in tale breve periodo, sulla base della cartella esattoriale, in grado di procurarsi gli elementi per difendersi, non emergenti dalla cartella medesima. Infatti si deve tenere presente che anche in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, come quelle in questione, la notifica della cartella deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento, cosicché l'interessato al momento della notifica della cartella ha tutti gli elementi per difendersi, mentre ove la notifica di detto verbale sia stato omesso, quella omissione potrà essere fatta proficuamente valere in sede di impugnazione della cartella. Ne deriva la infondatezza del motivo.
3 Parimenti infondato è il secondo motivo, giacché se è vero che il Pretore avrebbe dovuto provvedere a pronunciare in limine, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, l'inammissibilità del ricorso, è altrettanto vero che, non avendovi provveduto ed essendo stato instaurato il contraddittorio, le spese processuali andavano poste a carico dell'opponente, che aveva dato causa al giudizio, secondo il principio della soccombenza. Il terzo motivo è, infine, inammissibile, non adducendosi con esso un vizio motivazionale, bensì un errore materiale relativo all'ammontare delle sanzioni pecuniarie in relazione alle quali era stata proposta l'opposizione, cioè su un fatto a che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, era incontroverso ed emergente dagli atti, cosicché trattavasi di un vizio non deducibile in questa sede di legittimità ma solo attraverso un giudizio di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente UC AR alle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Roma, che si liquidano nella misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centoventimila per spese vive.
P. Q. M.
La corte di cassazione
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente UC AR alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del Comune di Roma nella misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centoventimila per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999