Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7015
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Sentenza 6 luglio 1999

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L'applicabilità, anche nel caso di opposizione indirizzata avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative attinenti al codice della strada la quale non sia stata preceduta dalla emissione di ordinanza - ingiunzione, del termine di trenta giorni dalla notificazione previsto in via generale dall'art. 22 della legge n. 689/81, non può ritenersi che violi il diritto di difesa dell'interessato, per non essere egli in grado, in tale breve periodo, sulla base della cartella esattoriale, di procurarsi gli elementi per difendersi, non emergenti dalla cartella medesima. Infatti, si deve tenere presente che, anche in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, la notifica della cartella deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento, cosicché l'interessato, al momento della notifica della cartella ha tutti gli elementi per difendersi, mentre, ove la notifica di detto verbale sia stato omesso, quella omissione potrà essere fatta proficuamente valere in sede di impugnazione della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7015
    Data del deposito : 6 luglio 1999

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