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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/08/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3396/2021, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(avv. Erminio Striani, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Controparte_1
Viviana Cornacchia e Cinzia Coppa)
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha dedotto di essere assegnatario di un alloggio ex IACP e che il giorno
25/5/2019, alle ore 23 circa, dopo essere entrato nell'androne condominiale per far rientro a casa,
cadeva al suolo a causa di una buca non segnalata, non preesistente e non visibile perché la lampadina dell'impianto di illuminazione delle scale era fulminata. Deduceva di ver riportato lesioni in conseguenza dell'accaduto, lesioni di cui chiedeva il risarcimento. Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.
2. Innanzitutto, si rileva che il regolamento IACP del 25/9/2002, depositato dalla parte attrice,
prevede espressamente che la sostituzione delle lampadine e dei neon presenti in atri e scale è a carico degli inquilini degli alloggi assegnati. Pertanto, sotto tale profilo non sussiste alcuna responsabilità di parte convenuta in merito al fatto che l'impianto di illuminazione al momento dell'accaduto non era accesso a causa di una lampadina fulminata, come dedotto dallo stesso attore.
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3. Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che è lo stesso attore ad aver dedotto che la buca nella quale è inciampato, “creatasi nel pavimento nei pressi della suddetta scala” (cfr. atto di citazione), “non era preesistente”, dunque, non era presente nel momento in cui era uscito di casa.
Da ciò discende che la caduta è dovuta a casa fortuito, atteso che la “comparsa” della buca in un momento rimasto incerto, ma comunque, per ammissione dell'attore, successiva alla sua uscita di casa, è stata improvvisa e imprevedibile, tanto da averlo sorpreso e tanto da rendere inesigibile un intervento di ripristino da parte dell'ente nel lasso di tempo intercorrente dalla sua comparsa al sinistro. Neppure vi è prova della prevedibilità ed evitabilità della comparsa dell'insidia, atteso che non vi è prova specifica ed oggettiva che lo stato d'uso del pavimento fosse tale, per l'appunto,
da rendere prevedibile, in difetto di manutenzione, la comparsa di buche. Infatti, le foto in atti ritraggono un pavimento che presenta una certa regolarità, salvo laddove è presente la buca dove l'attore è inciampato per poi cadere, che, in definitiva, rappresenta l'unica vera insidia presente sui luoghi, la cui comparsa è stata addirittura successiva rispetto a quando l'attore era uscito di casa.
Pertanto, la caduta è dovuta a caso fortuito, come tale imprevedibile ed inevitabile.
4. In ogni caso e comunque, la circostanza che l'ambiente dove si è verificata la caduta fosse al buio, circostanza che nota all'attore o comunque che era tenuto a conoscere secondo un criterio di ordinaria diligenza abitando, quindi, frequentando quotidianamente quei locali, avrebbe richiesto da parte sua una maggiore attenzione nell'attraversare l'androne condominiale, attenzione che evidentemente non ha prestato. Sul punto, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e
della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica”
(Cassazione, Sez. 6, sent. nr. 12174/2016).
5. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata ed è rigettata.
6. Spese di lite compensate, attesa l'effettiva verificazione delle lesioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda,
eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.
Benevento, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
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