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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 8438 2024 tra
(06OOS08) con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 16/07/2024, cittadino cinese nato il [...] impugna la decisione del Parte_1
04/06/2024 (notificatagli il 26/06/2024 ) con cui il Questore di PRATO adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 25/08/2023, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 21/03/2019 per congiungersi con il cugino
[...]
provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti Per_1 fondamentali nel suo paese e per non avere mezzi a sufficienza per sostenere economicamente la propria famiglia,
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
che in Italia ha trovato sostegno nella comunità cinese e nella sua nuova compagna, la SI.ra
[...]
con cui ha un rapporto nato e cresciuto in Italia e del quale il ricorrente ha dato prova fin dal Pt_2 momento della presentazione dell'istanza con l'autocertificazione ad essa allegata;
che, contrariamente al parere negativo della Commissione Territoriale, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia;
che infatti la richiesta di protezione speciale è stata respinta senza aver tenuto conto che il SI.
[...]
ha tessuto nuovi legali affettivi e sociali, così profondi, da giustificare di per sé il Pt_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno, non rilevando alcuna ragione di sicurezza e ordine pubblico, stante l'assenza di condanne penali a carico del ricorrente (All. 07) per cui il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio- , viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
Ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare sospendere il provvedimento impugnato e ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo ovvero il rilascio della CP_1 ricevuta ex art. 19; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/ o l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di in data 04/06/2024, Prot n. 59/2024 A12/2024 Immig e del CP_1 richiamato parere emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze, entrambi notificati in 26/06/2024, e di ogni atto successivo, prodomico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto e per l'effetto in prima ipotesi, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del SI. al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c. 1. 1. D.lgs 268/1998 e conseguentemente ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro, in subordine accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del SI. al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno ex art. 18 D.lgs 286/98 per motivi di protezione speciale.”
Con provvedimento del 25/07/2024, il giudice relatore, in assenza di gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo nel medesimo decreto la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.
Nella stessa sede il giudice relatore ha osservato che il ricorrente aveva prodotto in atti documentazione per suffragare l'attività lavorativa di cui il giudice aveva ritenuto difficile valutare l'autenticità, osservando inoltre che nei documenti di cui sopra mancava l'estratto contributivo I.N.P.S., i CU del datore di lavoro e le contabili bancarie attestanti i versamenti del salario ( vedi decreto del 25.7.2024 in atti ).
Il - Questura di si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 CP_1
Stato resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto argomentando che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Cina né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 13/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso\ rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare si ricava con sufficiente certezza dagli atti, , che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 27.4.2024 vada applicata la normativa precedente al D.L. 30\2024'Cutro' (entrato in vigore l'11.3.2025), in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Tale tempistica, la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023. Del resto la P.A. convenuta, non ha mai contraddetto neppure che l'appuntamento per presentare domanda di protezione speciale , venne chiesto nel novembre 2024 come espone il ricorrente nella nota inviata alla Questura a doc 4 dei documenti allegati al ricorso..
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di GO .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di GO, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia:
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italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, , ritiene che nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, consenta l'accoglimento della domanda in quanto si ravvisano, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, che -sebbene sostanzialmente nullo dal marzo 2019 , data in cui egli collega il suo arrivo in Italia, al maggio 2023- appare appunto avviato proprio dal maggio 2023, epoca da cui decorre la prima adeguata documentazione attestante lo svolgimento di lavoro dipendente regolare (vedi estratto contributivo I.N.P.S. in atti ) .
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Talchè , a partire a partire dal maggio 2023, pur avendo diversi datori di lavoro susseguitisi nel tempo (attualmente ha ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato presso una nuova azienda Part pratese la Confezione di del settore: confezione in serie di abbigliamento esterno) è CP_3 innegabile che il ricorrente abbia maturato una significativa continuità lavorativa, conseguendone un reddito ( 14.990 €) che , nel 2024 lo ha portato a superare limiti reddituali per il mantenimento del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato .
Come sia stato possibile in situazione di 'precarietà ammnistrativa' ( dal che il giudice aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato) è spiegabile, come ha osservato il difensore la nota depositata il 12.3.2025, con il possesso della titolarità della ricevuta del 2023, mai ritirata , che gli consentiva appunto di svolgere lavoro regolare reperire una nuova occupazione lavorative nell'ambito delle proprie competenze maturate in Italia. Infatti, in base all'art. 5, comma 9-bis del Testo Unico sull'immigrazione, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per la protezione speciale, laddove non venga rispettato il termine di 60 giorni , il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a quando verrà rilasciato il permesso.
C'è stato pertanto, certo grazie anche all'inerzia dell'apparato statale nel rendere operativo il rigetto giudiziale delle sospensive, un progressivo miglioramento rispetto alla situazione di precarietà che caratterizzava la vita del ricorrente durante la fase amministrativa ed è agevole ritenere che ad oggi pertanto sarebbe poco umano respingerlo nel paese di provenienza senza dare un'opportunità di consolidare questo percorso integrativo per un futuro diverso da quello che troverebbe tornando in Cina.
Non va infatti sottovalutato il timore di un 'rientro' del ricorrente nel suo paese di origine, da dove manca oramai da diversi anni ( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso)e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale perdendo quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia.
Inoltre non è contestato dalla P.A. il legame di convivenza con una cittadina cinese anche lei richiedente la protezione speciale, ma in possesso di permesso di soggiorno per ragioni di salute in quanto in stato di gravidanza per cui appare instaurato e consolidato ( dall'attesa di un figlio ) anche un legame familiare di particolare intensità che sarebbe inumano scindere proprio in questo delicato momento (parto previsto nel luglio prossimo)
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata e familiare ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze - l'acquisizione di
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[...]
[...]
lavorativae l'attesa di un figlio ) completamente realizzate tutte dopo la pronunzia della Parte_4
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. Parte_1
19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 8438 2024 tra
(06OOS08) con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 16/07/2024, cittadino cinese nato il [...] impugna la decisione del Parte_1
04/06/2024 (notificatagli il 26/06/2024 ) con cui il Questore di PRATO adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 25/08/2023, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 21/03/2019 per congiungersi con il cugino
[...]
provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti Per_1 fondamentali nel suo paese e per non avere mezzi a sufficienza per sostenere economicamente la propria famiglia,
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
che in Italia ha trovato sostegno nella comunità cinese e nella sua nuova compagna, la SI.ra
[...]
con cui ha un rapporto nato e cresciuto in Italia e del quale il ricorrente ha dato prova fin dal Pt_2 momento della presentazione dell'istanza con l'autocertificazione ad essa allegata;
che, contrariamente al parere negativo della Commissione Territoriale, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia;
che infatti la richiesta di protezione speciale è stata respinta senza aver tenuto conto che il SI.
[...]
ha tessuto nuovi legali affettivi e sociali, così profondi, da giustificare di per sé il Pt_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno, non rilevando alcuna ragione di sicurezza e ordine pubblico, stante l'assenza di condanne penali a carico del ricorrente (All. 07) per cui il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio- , viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
Ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare sospendere il provvedimento impugnato e ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo ovvero il rilascio della CP_1 ricevuta ex art. 19; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/ o l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di in data 04/06/2024, Prot n. 59/2024 A12/2024 Immig e del CP_1 richiamato parere emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze, entrambi notificati in 26/06/2024, e di ogni atto successivo, prodomico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto e per l'effetto in prima ipotesi, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del SI. al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c. 1. 1. D.lgs 268/1998 e conseguentemente ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro, in subordine accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del SI. al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno ex art. 18 D.lgs 286/98 per motivi di protezione speciale.”
Con provvedimento del 25/07/2024, il giudice relatore, in assenza di gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo nel medesimo decreto la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.
Nella stessa sede il giudice relatore ha osservato che il ricorrente aveva prodotto in atti documentazione per suffragare l'attività lavorativa di cui il giudice aveva ritenuto difficile valutare l'autenticità, osservando inoltre che nei documenti di cui sopra mancava l'estratto contributivo I.N.P.S., i CU del datore di lavoro e le contabili bancarie attestanti i versamenti del salario ( vedi decreto del 25.7.2024 in atti ).
Il - Questura di si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 CP_1
Stato resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto argomentando che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Cina né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 13/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso\ rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare si ricava con sufficiente certezza dagli atti, , che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 27.4.2024 vada applicata la normativa precedente al D.L. 30\2024'Cutro' (entrato in vigore l'11.3.2025), in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Tale tempistica, la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023. Del resto la P.A. convenuta, non ha mai contraddetto neppure che l'appuntamento per presentare domanda di protezione speciale , venne chiesto nel novembre 2024 come espone il ricorrente nella nota inviata alla Questura a doc 4 dei documenti allegati al ricorso..
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di GO .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di GO, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia:
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italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, , ritiene che nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, consenta l'accoglimento della domanda in quanto si ravvisano, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, che -sebbene sostanzialmente nullo dal marzo 2019 , data in cui egli collega il suo arrivo in Italia, al maggio 2023- appare appunto avviato proprio dal maggio 2023, epoca da cui decorre la prima adeguata documentazione attestante lo svolgimento di lavoro dipendente regolare (vedi estratto contributivo I.N.P.S. in atti ) .
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Talchè , a partire a partire dal maggio 2023, pur avendo diversi datori di lavoro susseguitisi nel tempo (attualmente ha ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato presso una nuova azienda Part pratese la Confezione di del settore: confezione in serie di abbigliamento esterno) è CP_3 innegabile che il ricorrente abbia maturato una significativa continuità lavorativa, conseguendone un reddito ( 14.990 €) che , nel 2024 lo ha portato a superare limiti reddituali per il mantenimento del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato .
Come sia stato possibile in situazione di 'precarietà ammnistrativa' ( dal che il giudice aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato) è spiegabile, come ha osservato il difensore la nota depositata il 12.3.2025, con il possesso della titolarità della ricevuta del 2023, mai ritirata , che gli consentiva appunto di svolgere lavoro regolare reperire una nuova occupazione lavorative nell'ambito delle proprie competenze maturate in Italia. Infatti, in base all'art. 5, comma 9-bis del Testo Unico sull'immigrazione, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per la protezione speciale, laddove non venga rispettato il termine di 60 giorni , il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a quando verrà rilasciato il permesso.
C'è stato pertanto, certo grazie anche all'inerzia dell'apparato statale nel rendere operativo il rigetto giudiziale delle sospensive, un progressivo miglioramento rispetto alla situazione di precarietà che caratterizzava la vita del ricorrente durante la fase amministrativa ed è agevole ritenere che ad oggi pertanto sarebbe poco umano respingerlo nel paese di provenienza senza dare un'opportunità di consolidare questo percorso integrativo per un futuro diverso da quello che troverebbe tornando in Cina.
Non va infatti sottovalutato il timore di un 'rientro' del ricorrente nel suo paese di origine, da dove manca oramai da diversi anni ( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso)e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale perdendo quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia.
Inoltre non è contestato dalla P.A. il legame di convivenza con una cittadina cinese anche lei richiedente la protezione speciale, ma in possesso di permesso di soggiorno per ragioni di salute in quanto in stato di gravidanza per cui appare instaurato e consolidato ( dall'attesa di un figlio ) anche un legame familiare di particolare intensità che sarebbe inumano scindere proprio in questo delicato momento (parto previsto nel luglio prossimo)
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata e familiare ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze - l'acquisizione di
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lavorativae l'attesa di un figlio ) completamente realizzate tutte dopo la pronunzia della Parte_4
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. Parte_1
19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;