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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3440/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA MARIA PACIFICO, 17 Parte_1
82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. PARENTE FEDERICA, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in C/O 82100 CP_1 Controparte_2
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto: accertamento della qualificazione di infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , deducendo: CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Comune di SA
UT dal 01.07.1982 al 01.04.2021 (data del pensionamento) come istruttore amministrativo, cat. C, livello economico C6;
[...
- che dall'anno 1995 ha ricoperto la carica di addetto all'Ufficio Tecnico del Comune
e dall'anno 2010 è diventato responsabile per la tutela ambientale per le Parte_2
opere di edilizia pubblica e privata, sempre presso il su menzionato Comune;
- che le mansioni svolte si concretizzavano in maniera quasi totalizzante nella gestione di pratiche di edilizia privata e pubblica, per quanto attiene l'acquisizione di tutti i pareri propedeutici e necessari per la realizzazione degli interventi pubblici, nonchè in attività di front office e, dunque, nell'assistenza diretta dell'utenza (cittadini, tecnici, imprese) con un continuo afflusso di persone nell'ufficio;
- nell'anno 2020, anno in cui si è manifestata la pandemia da COVID -19, il SI.
[...]
è stato in servizio , presso la sede del Comune di SA UT fino alle Parte_1
ore 14.00 del giorno 06.03.2020, un venerdì;
- che in data 09.03.2020 presentava certificato medico per malattia, fino al 15.03.2020 e con ulteriori certificati protraeva la malattia ininterrottamente fino al 01.12.2020;
- che dal 21.03.2020 fino al 07.05.2020 è stato ricoverato presso l'
[...]
e successivamente dal 07.05.2020 al 03.06.2020 Controparte_3
presso gli Istituti Clinici Maugeri, Divisione di Neurologia;
- che rientrato in servizio, presentava certificato medico di malattia dal 03.02.2021 al
04.03.2021;
- che nel periodo immediatamente precedente all'infortuno, ha svolto le proprie mansioni in presenza e il Comune di SA UT, in ossequio alla normativa nazionale, non aveva ancora adottato particolari accorgimenti per la prevenzione dell'infezione da Sars Covid, fatta eccezione per le prassi raccomandate dal Ministero, ossia lavare spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare i contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie, non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani ecc.;
2 - che solo con ordinanza n. 10 del 12.03.2020 il Sindaco del Comune di SA UT ordinava a tutti i cittadini l'uso del dispositivo individuale di protezione (mascherina facciale);
- che nel periodo precedente all'infortunio, negli uffici comunali sono transitati innumerevoli utenti, alcuni dei quali, successivamente, sono stati riconosciuti positivi al
Covid-19;
- che in data 02.03.2020, e, dunque, poco prima dell'insorgenza dei sintomi nel ricorrente, presso gli uffici del Comune di SA UT si era recata anche una troupe televisiva della trasmissione "Le Iene" ed in seguito a tale accesso, alcuni componenti della medesima troupe risultavano positivi al virus;
- che è stato il primo membro del suo nucleo familiare ad aver contratto l'infezione da
Covid-19, come si evince dalla documentazione allegata dalla quale è possibile desumere che il suo nucleo familiare veniva posto in quarantena solo a seguito dell'effettiva diagnosi di contagio del ricorrente;
- che in seguito al manifestarsi dell'infortunio professionale, in data 04.08.2020 presentava regolare richiesta all' di riconoscimento del medesimo, allegando CP_1
documentazione medica (pratica 517591392);
- che il caso veniva definito negativamente, non avendo l' riscontrato il nesso CP_1
causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata;
- che avverso tale decisione il ricorrente proponeva opposizione che veniva altresì rigettata in quanto l'istituto riteneva che non fossero state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio;
- che la patologia contratta e i relativi postumi di "enfisema polmonare/broncopneumopatia cronica ostruttiva in soggetto con esiti da polmonite interstiziale da Covid -19", sono sicuramente annoverabili come infortunio sul lavoro, essendo la patologia insorta in costanza di espletamento delle mansioni lavorative e non essendo revocabile in dubbio il nesso causale;
- che la documentazione medica e gli esami strumentali attestano che è affetto da insufficienza respiratoria moderata da enfisema polmonare/broncopneumopatia cronica
3 ostruttiva in soggetto con esiti da polmonite interstiziale da Covid-19 che configura postumi permanenti nella misura del 20%.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo di “A) dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante l'infortunio professionale in narrativa descritto e denunciato (insufficienza respiratoria moderata da enfisema polmonare/broncopneumopatia cronica ostruttiva in soggetto con esiti da polmonite interstiziale da covid-19), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 20% o comunque nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) condannare l' a corrispondere al CP_1
ricorrente la relativa prestazione economica con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al soddisfo;
C) con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In via generale si osserva che l'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 (infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che
“Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché
4 tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004,
Rv. 577883 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01; ).
La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01).
L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che CP_1
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro CP_1
sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e
5 seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
La norma precisa che le affezioni morbose da Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_4
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie CP_1
negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa
CP_1
L'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto
6 infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
La qualificazione dell'infezione come infortunio sul lavoro piuttosto che come malattia professionale determina una maggiore facilità di accertamento dei presupposti d'indennizzabilità. E' noto infatti che per l'indennizzabilità dell'infortunio - oltre ovviamente alla presenza dei requisiti di assicurabilità in ragione dell'attività lavorativa svolta – è richiesta l'«occasione di lavoro», ai sensi del già richiamato primo comma dell'art. 2 del T.U.n. 1124 del 1965, mentre per il riconoscimento della malattia professionale è necessario che essa sia stata contratta «nell'esercizio e a causa » dell'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 3 dello stesso Testo Unico, e dunque è richiesto un legame più stretto con l'attività lavorativa costituito dalla derivazione eziologica.
Per l'individuazione della sussistenza dell'occasione di lavoro dell'infezione da Covid dovranno operare i criteri tradizionalmente elaborati dagli interpreti, che riconoscono il significato estensivo dell'espressione, ritenendo che essa comprenda tutte le condizioni
7 temporali, topografiche e ambientali in cui si svolge l'attività produttiva e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore .
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell' non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento CP_1
delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, essendo sufficiente che lo stesso sia avvenuto per fatti attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ed anche durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie .
L'occasione di lavoro costituisce un elemento costitutivo della domanda proposta in giudizio per ottenere le provvidenze legate all'infortunio, la cui allegazione e prova incombe quindi sul richiedente, che potrebbe egli stesso trovarsi nella difficoltà, se non nell'impossibilità, di conoscere e dunque allegare il preciso momento contagiante. Resta ovviamente possibile fare ricorso alla prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e
2729 cod. civ., potendosi ipotizzare l'esonero dall' indicazione e dalla prova di specifici episodi contagianti qualora vi siano fatti noti dai quali desumere l'occasione di lavoro del contagio come conseguenza ragionevolmente possibile, alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza .
La circolare sopra richiamata n. 13 del 3 aprile configura una presunzione CP_1
semplice di origine professionale per il caso di contagio contratto dagli operatori sanitari, per i quali il rischio è aggravato sino a diventare rischio specifico, attesa l'elevatissima probabilità che essi vengano a contatto con il virus. La stessa circolare estende poi tale presunzione semplice alle altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico con l'utenza, indicando, in via esemplificativa: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc .Nella successiva circolare del
20 maggio 2020, l'istituto precisa tuttavia che dai riferiti assunti non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Ribadisce che occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale,
8 ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell' . In altri termini, si CP_4
aggiunge, la presunzione semplice presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.), restando sempre ammessa la prova contraria.
Ciò posto, onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare innanzitutto l'esito della prova per testi.
Il ricorrente infatti sostiene che negli uffici presso i quali ha prestato la propria attività lavorativa:
- vi era un accesso frequente di persone
- i locali non erano arieggiati o gestiti, a livello di ambienti e di spazi di lavoro, con modalità tali da ridurre il rischio di contagio;
- non vi erano procedure atte a limitare o scaglionare gli ingressi presso gli uffici;
- non venivano svolte sanificazioni specifiche, ma solamente la pulizia ordinaria;
- non venivano adottate misure precauzionali poiché non era ancora nota la problematica del COVID esplosa qualche giorno dopo.
I testi escussi hanno riferito quanto segue.
G. Maturo ha dichiarato: “ ADR: indifferente
ADR: conosco il ricorrente in quanto dipendente del Comune di SA UT di cui io ero e sono il sindaco.
ADR: il ricorrente si occupava delle pratiche di edilizia privata e pubblica e quindi era impegnato al front office ed era segretario della commissione edilizia del paesaggio.
ADR: il ricorrente era a contatto diretto con il pubblico.
ADR: il ricorrente aveva un suo ufficio ma si spostava.
ADR: L'attività di front office la svolgeva nel suo ufficio in cui c'era (fino al pensionamento) e A. Civitillo Persona_1
ADR: il ricorrente ha lavorato fino a un venerdì degli inizi di marzo fino alle 14 e poi è tornato per la commissione edilizia , poi ho saputo che è stato ricoverato in ospedale per il covid ed è stato in terapia intensiva per il covid.
9 ADR: Io sono dentista e in quel periodo siamo stati impegnati a fare i test rapidi perché le Asl non facevano i testi ai parenti dei contagiati e noi come comune ci siamo attivati.
Pertanto quando abbiamo saputo del ricovero del ricorrente abbiamo iniziato a fare i test rapidi anche ai familiari e abbiamo fatto un sacco di ordinanze di quarantena. All'inizio erano negativi e poi positivi anche per i familiari . Il nucleo familiare del ricorrente è stato il primo ad essere stato contagiato dal covid .
ADR: Allora non si registravano sulla piattaforma per cui non sono stati registrati era proprio l'inizio
ADR: SE non sbaglio solo la moglie ha fatto un test molecolare.
ADR: io subito il 12 marzo ho fatto l'ordinanza delle mascherine sul territorio comunale prima che fosse imposto a livello nazionale
ADR: Finchè ha lavorato il ricorrente non c'erano prescrizioni di sicurezza obbligatorie,
c'era solo il consiglio di lavare spesso le mani
ADR. Io fui il primo a pubblicizzare un caso di covid di e la Persona_2
troupe delle Iene venne agli inizi di marzo ad intervistarmi per violazione della privacy, ciò è accaduto prima del contagio del ricorrente che quel giorno era presente”.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Testimone_1
ADR: Conosco il ricorrente in quanto cliente del mio salone di barbiere e perché l'ho visto quando mi recavo al comune .
ADR: Il ricorrente ha contratto il covid qualche giorno dopo di me.
ADR: Io so che il ricorrente geometra comunale, e in quel periodo io sono andato al comune da lui per visure catastali di ma sorella e per cose mie
ADR: io mi sono recato al comune il 5/6 marzo e ho scoperto di essere positivo al covid il 17 marzo ma già intorno al 5 non mi sentivo bene e mia moglie aveva la febbre da qualche giorno .
ADR: Anche mia moglie è risultata positiva.
ADR: quando andai al comune io non avevo la mascherina perché non c'era alcuna prescrizione.
ADR: il ricorrente è stato ricoverato qualche giorno dopo di me”.
10 ha dichiarato: “ Preciso che l'affluenza presso l'ufficio in cui lavorava il SI. Tes_2
era abbastanza elevata per la complessità dei pareri da acquisire in quanto ci Pt_1
sono vincoli paesaggistici, ambientali da rispettare. Preciso inoltre che prima del Pt_3
era tutto cartaceo e quindi per qualsiasi adempimento era necessario recarsi presso l'ufficio tecnico del Comune.
Sul capitolo 4: Non ricordo la data precisa, ma posso riferire che era inizio Marzo 2020
e che il caso del SI. fu uno dei primi nel paese. Pt_1
Sul capitolo 8: E' vero, preciso che agli inizi di marzo 2020, ma anche successivamente, non venivano adottate cautele particolari per la prevenzione del covid come l'uso di mascherine , l'uso di vetri di protezione. Preciso che accedevamo all'ufficio tecnico liberamente, senza prendere appuntamento.
Sul capitolo 10: Non ricordo se qualche utente del comune sia risultato positivo al covid dopo avere avuto accesso all'ufficio.
Sul capitolo 11: E' vero. Ero presente anche io a questa intervista, ricordo che eravamo circa 20 - 30 persone , senza mascherine, l'intervista era solo al Sindaco, tutti gli altri erano presenti per curiosità. Ricordo che successivamente ci fu la notizia che un membro della troupe televisiva, successivamente all'intervista, risultava positivo al covid. Non so dire quanto fosse fondata la notizia.
Sul capitolo 12 : Si è vero. Preciso che il ricorrente ha due figli grandi che studiavano all'università fuori, però posso confermare che il SI. è stato il primo membro Pt_1
della sua famiglia ad essere stato contagiato, tanto posso dire per quanto riferitomi sui social o dai conoscenti”.
L'istruttoria orale ha evidenziato che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa presso l'ufficio del Comune cui era addetto, che tale ufficio era aperto al pubblico e molto frequentato, ma non era un ufficio front office;
che ha avuto contatti con persone estranee all'ufficio poi risultate positive al covid.
Tuttavia, non vi è prova nemmeno per presunzioni che l'infortunio si avvenuto in
«occasione di lavoro» ovvero nello svolgimento di qualsiasi attività riconducibile funzionalmente all'attività lavorativa (specificità mansioni e lavoro svolto;
diffusione del virus nell'azienda; contatto con collega positivo, ecc.) da cui trarre presunzioni
11 gravi, precise e concordanti circa la prova del nesso causale o dell'occasionalità della patologia con l'attività lavorativa.
Quanto ai criteri medico-legali a cui riferirsi nella fase di valutazione del rischio per individuare elementi di prova precisi, gravi e concordanti che portino alla presunzione di contagio occorre considerare:
- Qualificazione del livello di rischio dell'attività svolta Evidenze tecnico-scientifiche;
- Corrispondenza tra lo svolgimento dell'attività e la categoria generale richiamata (cfr. luogo e tempi di lavoro, mansioni, rilievo anamnestico, informazioni formalmente pervenute dal datore, risultanze di eventuali indagini ispettive sull'adozione di misure di contenimento).
- Coincidenza tra il dato epidemiologico territoriale e picco epidemico (tempi di latenza sintomatologica/incubazione).
Rivela altresì il criterio epidemiologico aziendale relativo alla presenza di altri lavoratori contagiati.
Verifica di prova contraria = esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa (lavoro svolto in presenza nell'ambiente a rischio esposizione;
presenza di contagi familiari con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza;
modalità di raggiungimento del luogo di lavoro che potrebbe non giustificare il contagio professionale).
Ciò posto, come evidenziato dal ctu, alla cui relazione medico legale la scrivente si riporta in quanto corretta e scevra da vizi, “nel caso in esame manca l'evidenza della possibile fonte di contagio in ambito lavorativo, in quanto, dalla raccolta anamnestica effettuata e dall'esame della documentazione sanitaria in atti non emerge la prova che altri dipendenti comunali abbiano sofferto di infezione da Covid-19, nè soccorre il dato epidemiologico territoriale, poichè, come emerge dall'esame dei tabulati prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità, si rileva l'evidenza che il picco delle infezioni in
Campania si è avuto nel Novembre 2020. Dall'esame della nota a firma del Sindaco del
Comune di SA UT del 16.10.2020 ad oggetto “ Denuncia infortunio sul lavoro caso n. 517591392 del 9.3.2020 si rileva, tra l'altro : “ …in data Parte_1
2.3.2020 presso gli uffici comunali è stata presente la troupe della trasmissione
12 televisiva Le Iene, ed in seguito alcuni componenti della medesima, come si è appurato dalla stampa nazionale, sono risultati positivi al virus, anche se non presentavano sintomi evidenti ”. Nemmeno tale circostanza contribuisce con elementi di certezza all'indagine epidemiologica sul caso in esame per la ricostruzione della catena delle infezioni, poichè non vi è evidenza, come già osservato, di altri casi di infezione in ambito lavorativo ed in specie fra quelli che hanno avuto stretto contatto con la precitata troupe televisiva”.
In definitiva, poichè la tutela assicurativa è subordinata alla dimostrazione del rapporto causale esistente tra la malattia ed il lavoro espletato, non si ritengono sussistenti nel caso in esame i criteri per l'applicazione del principio della presunzione semplice sia perchè trattasi di lavoratore non esposto ad elevato rischio di contagio in quanto non operatore sanitario, sia per la carenza del dato epidemiologico aziendale e del dato epidemiologico territoriale.
Il ctu ha chiarito che il ricorrente “è affetto da: “ Enfisema polmonare/BPCO in soggetto con esiti da polmonite interstiziale da contagio Covid-19 di natura non professionale ” e che il complesso menomativo accertato, denunciato in ricorso, non è connesso causalmente ad un infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, nè integra una malattia professionale contratta nell'esercizio dell' attività lavorativa del ricorrente”.
La domanda deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite, rimanendo definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU.
Così deciso in Benevento,24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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