TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2531/2022 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via Vittorio Emanuele Orlando n. 7, cf , elettivamente C.F._1 domiciliata in Ragusa C.so Vittorio Veneto 84, nello studio dell'Avv. Michele
Sbezzi ,il quale la rappresenta e difende come da nomina allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
03.04.1978, ivi residente in [...], elett. dom. a
Ragusa, nel Viale Ten. Lena n. 79, presso lo studio dell'Avv. Virginia
Distefano, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa costitutiva 3
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione della stessa e del marito, , con il CP_2 quale aveva contratto matrimonio in data 09 luglio 2011, in TE
GU (RG), e dall'unione con il quale era nata la IG (il 30.09.2012), Per_1 alle condizioni ivi meglio specificate. In particolare, la ricorrente chiedeva
“dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_2
quale conseguenza della colpa di quest'ultimo, meritevole dunque di
[...] una pronuncia di addebito. Affidare la minore condivisamente a Per_1
entrambi i genitori e collocarla stabilmente con la madre, con affidamento a quest'ultima della casa coniugale in Ragusa via V.E. Orlando n.
7. Disporre un diritto di visita del Sig. lla IG , nel rispetto delle esigenze di CP_2 Per_1 studio e vita ordinata della minore. Obbligare il Sig. a versare alla CP_2 ricorrente un assegno mensile per contributo al mantenimento della IG
e di contributo al mantenimento della stessa non inferiore a € Per_1
650,00. Dichiarare l'addebito della separazione coniugi al marito Sig. CP_2
Con salvezza di ogni altro diritto”.
[...] 4
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di CP_2
separazione, e al regime di affidamento e di collocamento della IG minore, mentre si opponeva alle ulteriori pretese di controparte, chiedendo
“Dare atto della mancata opposizione del sig. alla domanda di CP_2
separazione giudiziale dei coniugi svolta dalla sig.ra , Parte_1 dichiarandola con addebito alla moglie. Affidare la IG minore, Per_2 condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
[...]
presso l'abitazione della madre, assegnare la casa coniugale a quest'ultima, fintanto che la IG vivrà stabilmente con la madre e fermo Per_1 restando che tutte le relative spese resteranno unicamente a suo carico, e regolamentare il diritto di visita in favore del padre, tenendo conto che quest'ultimo al momento lavora fuori Ragusa – e, precisamene, a Taranto –
e prevedendo la possibilità del pernotto presso lo stesso, ed in considerazione delle esigenze della minore. Disporre a carico del padre un assegno mensile per il solo mantenimento della IG in misura pari Per_1 ad € 300,00 oltre l'obbligo di provvedere alla metà delle spese straordinarie necessarie alla IG, purché previamente concordate ed approvate, e l'intero assegno unico in favore della ricorrente. Con l'emissione di ogni altro conseguenziale provvedimento”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
In sede di udienza presidenziale del 12 gennaio 2023 veniva disposto l'affidamento condiviso della IG ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, e diritto per il padre di vederla secondo le modalità ivi meglio specificate, nonché un assegno di mantenimento per la IG, a carico del resistente, di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno per la moglie di euro 150,00 mensili. 5
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante il sostanziale accordo delle parti sotto tale profilo, avendo il resistente aderito espressamente alla pronuncia di separazione richiesta dalla controparte, e atteso l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del
Tribunale, nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dai coniugi nei rispettivi atti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della del Pt_1 CP_2
Non appare di contro accoglibile la richiesta reciproca delle parti di addebito della separazione all'una piuttosto che all'altra.
Ed invero, entrambe le istanze di addebito delle parti, fondate su una pretesa dipendenza dall'alcool del resistente, secondo quanto addotto e mai provato dalla controparte, e su un contestato disinteresse alle esigenze della famiglia, sono alquanto generiche, e soprattutto prive di riscontri probatori in atti, non avendo le stesse allegato delle circostanze specifiche tali da giustificare la suddetta richiesta, né tanto meno avendo articolato delle istanze istruttorie sul punto.
Dal tenore delle rispettive difese, di contro, si evince la riconducibilità della crisi matrimoniale ad incompatibilità caratteriali tra i due coniugi.
La ricorrente medesima, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato: ”Il motivo della separazione è che non riusciamo ad andare d'accordo, siamo del tutto incompatibili”).
Sotto il profilo della determinazione delle modalità di affidamento della IG minore delle parti, , si ritiene di dover disporre l'affido Per_1 condiviso della stessa ad entrambi genitori, come concordemente richiesto 6
dai suddetti, in quanto regime maggiormente conforme all'interesse della IG, in difetto di ragioni di grave pregiudizio per la predetta, in virtù del principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
Andrà statuito, altresì, il collocamento prevalente di presso la Per_1 madre, con cui la bambina ha sempre convissuto, e che costituisce senza dubbio il suo principale punto di riferimento, in difetto, peraltro, di opposizione da parte del resistente, il quale ha anzi espressamente aderito sul punto.
Con riferimento alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene di dover confermare quanto statuito nella precedente ordinanza resa in data 02.10.2023: il padre potrà vedere e stare con la IG, trasferitasi in provincia di Mantova insieme alla madre, un finesettimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, comprensivo del pernotto, e per le vacanze estive dall'01 al 15 luglio e dall' 01 al 15 agosto di ogni anno.
Relativamente alle festività natalizie, la IG potrà trascorrere con il padre cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o del Capodanno, nonché per le vacanze pasquali tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, non può che confermarsi il precedente provvedimento, emesso in data 01.10.2024, di revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Ragusa, in Via Vittorio
Emanuele Orlando n. 7, in favore della ricorrente, , essendo Parte_1
emerso pacificamente che, a far data dal settembre del 2023, la predetta ha preso servizio, con contratto a tempo indeterminato, come maestra di scuola primaria, presso la Scuola Elementare dell'Istituto Comprensivo 7
Completo di Asola (MN), trasferendosi ivi stabilmente, e portando con sé la IG , con il consenso del Per_1 CP_2
Appare con evidenza, pertanto, come allo stato la nuova residenza della ricorrente e della IG sia nella suddetta cittadina, e che lì sia stato trasferito il centro principale degli interessi e della vita della minore (la stessa frequenta un istituto scolastico in quella località).
Sono quindi venuti meno i presupposti di legge per il protrarsi dell'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minore.
In riferimento all'entità dell'assegno da porsi a carico del per il CP_2 mantenimento della IG, non si ravvisano delle circostanze sopravvenute tali da giustificare una modifica di esso, rispetto a quanto stabilito in sede di ordinanza presidenziale recante data 12.01.2023, per cui si ritiene di dover confermare l'importo di euro 300,00 mensili – al netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre, come di fatto già avviene, in quanto genitore su cui grava maggiormente l'onere di provvedere alla cura e alla gestione della IG minore -, essendo risultato il volgere, a far data dal settembre del 2024, l'attività di sommozzatore CP_2
e rastrellatore nella provincia di Taranto, con una paga mensile di circa euro
2.000,00, attività dal medesimo già svolta all'epoca dell'udienza di comparizione dei coniugi, sebbene il contratto fosse poi cessato nell'aprile del 2023, con percezione da parte del suddetto dell'indennità di disoccupazione.
Il resistente, inoltre, già nel gennaio del 2023, percepiva un canone di affitto per l'affidamento in gestione, come attività di B & B, di un immobile, in comproprietà con il fratello, sito in località Punta Braccetto, per circa euro
770/800,00 mensili, oltre a dover sostenere dei costi per la contrazione di vari finanziamenti per l'acquisto della casa familiare, per circa euro 305,00 mensili, con scadenza nel marzo del 2037, e per circa euro 375,00 mensili, fino al giugno del 2037, per la ristrutturazione dell'immobile di Punta 8
Braccetto, nonchè con la Findomestic, a detta del resistente per far fronte a presunte spese familiari, per euro 200,00 mensili, e con la per euro CP_3
136,00 mensili, con scadenza nel 2025.
Il poi, ha riferito, in sede di udienza presidenziale, che a CP_2
Taranto non deve sostenere le spese di vitto e alloggio, e nelle note conclusive ha precisato che gli vengono pagate tali spese per quindici giorni ogni mese.
Le spese straordinarie andranno poste a carico del padre nella misura del 60%, e della madre per il restante 40%, con decorrenza a far data dalla presente domanda.
Si ritiene di dover confermare altresì la statuizione di cui all'ordinanza del 02.10.2023, di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, per euro 150,00 mensili, previsto in seno all'ordinanza presidenziale, essendo emerso pacificamente, da quanto riferito dalle parti medesime, che la a far data dal settembre dell'anno 2023, è stata assunta “di Pt_1 ruolo” come insegnante presso un Istituto comprensivo sito nel comune di
Asola, in provincia di Mantova, con uno stipendio fisso di circa euro
1.200,00, ragion per cui appare con evidenza come siano mutate in melius le condizioni economiche della ricorrente.
Seppure la suddetta si sia trasferita insieme alla IG in provincia di
Mantova, dovendo pertanto rinunciare alla casa familiare, e quindi dovendo affrontare delle spese per l'affitto di una casa in quella località, è risultato, secondo quanto riferito dal resistente, e non contestato dalla ricorrente, che quest'ultima ha preso in affitto due stanze presso un istituto di suore delle
Orsoline, verosimilmente per un canone di affitto di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto nel caso di locazione di un intero immobile. 9
E' significativo peraltro che, a fronte di quanto dichiarato dal n CP_2
sede di memorie conclusionali dell'ottobre del 2024, nessuna contestazione o ulteriore difesa sia stata formulata dalla controparte.
Appare equo compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Ragusa il 21 settembre 1980, e , nato a [...] il [...], CP_2 uniti in matrimonio in TE GU (RG) il 09 luglio 2011 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TE GU dell'anno 2011, p. II, serie A, atto n. 17), alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 17 gennaio 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
10
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti