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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in data 31.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2023 R. G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Enrico TEDESCHI ) CodiceFiscale_2
pec: domiciliata presso lo studio del Email_1
medesimo appellante
e
, in persona del in persona del Controparte_1 CP_2 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
NO (c.f. ) ivi domiciliato al C.so Vittorio Emanuele, 58, P.IVA_1
pec: appellato Email_2
Oggetto: vittime del dovere/percentuale invalidità/danno morale
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1896/22, pubblicata il 18.11.22, il Tribunale di NO, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha respinto la domanda di , già , Parte_1 Controparte_3
proposta nei confronti del (di seguito: il ), Controparte_1 CP_1
avente a oggetto:
1 • la rideterminazione del grado di invalidità, segnatamente dall'11% riconosciutole dal , al 42%, essendo ella vittima del dovere, a cagione CP_1
dell'aggressione subita ad opera di una detenuta presso la Casa circondariale di
NO;
• la condanna del all'erogazione delle provvidenze consequenziali a CP_1
detta rideterminazione, segnatamente: · la differenza economica a titolo di speciale elargizione ex art. 388/2000 (rispetto a quanto già ricevuto sulla base dell'11% di invalidità riconosciutole); · l'assegno vitalizio ex l. 407/98 e successive modificazioni;
· lo speciale assegno vitalizio ex l. 206/04.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che la percentuale dell'11% di invalidità, riconosciuta dall'Amministrazione, doveva essere confermata, sulla scorta della relazione del consulente tecnico di ufficio, che aveva valutato le condizioni psico-fisiche della ricorrente in modo corretto e accurato;
• che gravi ed eccezionali ragioni giustificavano la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre quelle di consulenza dovevano essere poste a carico solidale delle parti stesse.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il Parte_1
15.5.23, chiedendone la riforma con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi (e secondo l'ordine logico delle questioni):
• che né la percentuale di danno biologico né quella di invalidità permanente
(entrambe 11%) potevano essere condivise, essendo ella affetta da un severo disturbo post traumatico da stress, con persistenti marcati sintomi depressivi, e necessità di continui trattamenti farmacologici e psicoterapeutici;
• che la prima percentuale (danno biologico: DB) doveva essere stimata nella misura del 15% e la seconda (invalidità permanente: IP) in quella del 20%;
2 • che erroneamente il c.t.u. non aveva valutato il danno morale (DM), invece da inserire nel calcolo dell'invalidità complessiva, nella misura di ⅔ del danno biologico, cioè (15 x ⅔ =) 10%;
• che doveva utilizzato il criterio di calcolo previsto dal d.P.R. 181/09, vale a dire: invalidità complessiva (IC) = danno biologico (DB) + danno morale(DM)
+ {invalidità permanente(IP) ̶ danno biologico (DB)};
• che, in concreto, nel proprio caso l'invalidità complessiva(IC) era pari a
[danno biologico(DB) del 15% + danno morale(DM) del 10% + {invalidità permanente(IP) del 20% ̶ danno biologico del 15%} =] 30%;
• che, in via istruttoria, era necessario rinnovare la consulenza;
̶ con vittoria di spese.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria CP_1
30.1.25, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'Amministrazione non poteva discostarsi dalla valutazione della competente Commissione medica ospedaliera;
• che tale valutazione era stata confermata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di
NO, con metodologia rispettosa della normativa applicabile (art. 3 d.P.R.
181/09);
• che, piuttosto, era irragionevole la pretesa della ricorrente, volta a vedersi riconoscere una percentuale di invalidità a cui non aveva diritto, quale presupposto di ulteriori, non dovuti benefici (gli assegni vitalizi);
• che, in subordine, ove fosse riconosciuto il danno morale, la percentuale suddetta andava comunque confermata;
̶ con spese vinte o, in subordine, compensate.
° 5. All'esito dell'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 °
6. L'appello merita parziale, e invero limitato, accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante si è doluta della percentuale di danno biologico e di invalidità permanente riconosciutele dal Tribunale, è palesemente infondato, al limite della inammissibilità.
Occorre innanzitutto osservare che il consulente tecnico (medico legale) nominato dal Tribunale, ha correttamente utilizzato il criterio di cui al d.P.R.
181/09 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, applicabile alle vittime del dovere in generale, giusta Cass. SS. UU. 6214/22), vale a dire la formula IC = DB + DM + (IP ̶ DB).
Il punto qui controverso consiste nei valori da riconoscere al danno biologico e all'invalidità permanente, che il c.t.u. (e con esso il Tribunale) ha stimato, entrambi, in misura dell'11%, e di cui l'appellante ha invocato la rideterminazione, rispettivamente in 15% e 20%.
Orbene, a fronte di una analitica valutazione della condizione psico-fisica della paziente da parte del consulente1, la doglianza si pone in termini assertivi. In particolare, l'appellante ha semplicemente sostenuto, quanto al danno biologico che 'si ritiene, in proposito, stante i trascorsi lavorativi della ricorrente, più corretta una valutazione… del 15% per i seguenti motivi: • il disturbo è di severa entità; • persistono da anni marcati sintomi depressivi con ansia libera e somatizzata;
• vengono praticati continui trattamenti psico farmacologici e psico terapeutici'; e, quanto all'invalidità permanente, con identica terminologia motivazionale, che 'appare giusto riconoscere il valore massimo previsto ossia il
20%'. Trattasi di affermazioni apodittiche, verosimilmente volte a raggiungere un grado di invalidità complessiva (considerando anche il danno morale) che giustificherebbe ulteriori provvidenze, cioè i vitalizi previsti a partire dal 25%.
D'altronde, non può sottacersi che in primo grado la aveva richiesto Parte_1
il riconoscimento dell'invalidità complessiva addirittura del 42%, circostanza che depone per una sorta di natura 'esplorativa' della domanda sul punto, finendo per convalidare il giudizio (prima della Commissione medica ospedaliera, poi anche) del consulente nominato dal Tribunale. E altrettanto
'esplorativa' appare la richiesta di rinnovazione in questo grado della consulenza tecnica, che va senz'altro respinta.
* 6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha invocato il riconoscimento del danno morale, avendone il c.t.u. rimesso la valutazione al Tribunale, che sul punto non si è pronunciato. In particolare, l'appellante ha rivendicato il danno morale nella misura di ⅔ di quello biologico.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero, la è stata vittima di un evento lesivo derivante da una Parte_1
deliberata, violenta aggressione da parte di persona detenuta (non semplicemente da un trauma, quale in ipotesi avrebbe potuto essere una caduta durante una movimentata azione di servizio). E allora è giocoforza presumere che ella abbia subìto anche una sofferenza interiore in conseguenza della lesione del diritto alla salute e della dignità personale, che deve essere parametrata alla gravità del pregiudizio arrecato ai diversi peculiari interessi
5 nei quali si compendiava il precedente "sistema di vita" del soggetto danneggiato (Cass. sez. 3, sentenza 24075 del 13/10/2017; Sez. 3, sentenza 901 del 17/01/2018; Sez. 3, ordinanza 7513 del 27/03/2018).
Ciò posto, l'art. 4 del citato d.P.R. 181 stabilisce che il danno morale è determinato sino al massimo di ⅔ del danno biologico. Nel caso concreto, la
Corte ritiene che la misura richiesta dall'appellante, cioè il massimo concedibile, sia sproporzionata, e che invece la stessa possa ragionevolmente determinarsi in 4 punti aggiuntivi (oltre ⅓ del danno biologico 11%): misura certamente idonea a ristorare ogni turbamento subìto dall'appellante medesima.
° 7. Il tenore della decisione (limitato accoglimento della domanda dell ), comporta la compensazione delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, nella misura di ⅔, col residuo ⅓ posto a carico del . Le CP_1
spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi). La statuizione del Tribunale sulle spese di c.t.u. può essere confermata, attesa la presente decisione e il principio secondo cui “llaa ccoonnssuulleennzzaa tteeccnniiccaa dd''uuffffiicciioo èè ssttrruuttttuurraattaa,, nneell pprroocceessssoo cciivviillee,, eesssseennzziiaallmmeennttee qquuaallee aauussiilliioo ffoorrnniittoo aall ggiiuuddiiccee ddaa uunn ssuuoo ccoollllaabboorraattoorree eesstteerrnnoo aallll''oorrddiinnee ggiiuuddiizziiaarriioo,, ppiiuuttttoossttoo cchhee qquuaallee mmeezzzzoo ddii pprroovvaa iinn sseennssoo pprroopprriioo,, ccoossttiittuueennddoo,, dduunnqquuee,, uunn aattttoo nneecceessssaarriioo ddeell pprroocceessssoo cchhee ll''aauussiilliiaarree ccoommppiiee nneellll''iinntteerreessssee ggeenneerraallee ddeellllaa ggiiuussttiizziiaa ee,, ccoorrrreellaattiivvaammeennttee,, nneellll''iinntteerreessssee ccoommuunnee ddeellllee ppaarrttii”
(Cass., sez. 1, sentenza 17953/05)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di NO-Sezione lavoro e previdenza n. 1896/22, pubblicata il 18.11.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ed in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ferme restando le percentuali di danno biologico e di invalidità permanente già riconosciute:
6 a. dichiara che all'appellante spetta il riconoscimento del danno morale nella misura di 4 punti da aggiungersi al danno biologico, così pervenendo all'invalidità complessiva del 15 %;
b. condanna il appellato al pagamento della speciale elargizione CP_1
riconosciuta alle vittime del dovere, in favore dell'appellante, nella misura conseguente alla invalidità complessiva del 15%, previa detrazione di quanto già corrisposto, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
II. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di
⅔;
III. condanna l'appellato al pagamento di un terzo delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario, spese che liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. conferma nel resto.
Così deciso in NO, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il consulente ha diagnosticato un disturbo post traumatico da stress, osservando:
…la periziata ha mostrato di aver, almeno in parte, effettuato quell'operazione di rielaborazione del trauma;
è riuscita a ricordare con ridotta emotività l'evento, ha rivisitato criticamente la sua storia lavorativa, ha manifestato riconoscenza e senso di appartenenza per il suo corpo militare raccontando di aver partecipato, dopo il congedo, anche alle parate di commemorazione ed il suo sonno è più tranquillo e duraturo. Nel tempo, la periziata ha diradato anche le visite ambulatoriali presso il Dipartimento di salute mentale ed ha avuto innegabili benefici dalle sedute di psicoterapia, anche se, a tutt'oggi, continua la terapia farmacologica con antidepressivo, ansiolitico ed integratore alimentare (vivimind). Obiettivamente, è apparsa lucida, orientata nel tempo, nello spazio e nella persona, ben curata nel vestiario e nell'igiene personale, disponibile al colloquio, attenta, con eloquio congruo e fluido. Non si sono rilevati fenomeni dispercettivi, normale appare il contenuto del pensiero, buona la capacità critica;
il tono dell'umore è virato lievemente verso il polo depressivo, è presente modesta ansia libera che si appalesa soprattutto nel ricordare le modalità di accadimento dell'evento traumatico relativo all'aggressione della detenuta>
4
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in data 31.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2023 R. G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Enrico TEDESCHI ) CodiceFiscale_2
pec: domiciliata presso lo studio del Email_1
medesimo appellante
e
, in persona del in persona del Controparte_1 CP_2 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
NO (c.f. ) ivi domiciliato al C.so Vittorio Emanuele, 58, P.IVA_1
pec: appellato Email_2
Oggetto: vittime del dovere/percentuale invalidità/danno morale
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1896/22, pubblicata il 18.11.22, il Tribunale di NO, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha respinto la domanda di , già , Parte_1 Controparte_3
proposta nei confronti del (di seguito: il ), Controparte_1 CP_1
avente a oggetto:
1 • la rideterminazione del grado di invalidità, segnatamente dall'11% riconosciutole dal , al 42%, essendo ella vittima del dovere, a cagione CP_1
dell'aggressione subita ad opera di una detenuta presso la Casa circondariale di
NO;
• la condanna del all'erogazione delle provvidenze consequenziali a CP_1
detta rideterminazione, segnatamente: · la differenza economica a titolo di speciale elargizione ex art. 388/2000 (rispetto a quanto già ricevuto sulla base dell'11% di invalidità riconosciutole); · l'assegno vitalizio ex l. 407/98 e successive modificazioni;
· lo speciale assegno vitalizio ex l. 206/04.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che la percentuale dell'11% di invalidità, riconosciuta dall'Amministrazione, doveva essere confermata, sulla scorta della relazione del consulente tecnico di ufficio, che aveva valutato le condizioni psico-fisiche della ricorrente in modo corretto e accurato;
• che gravi ed eccezionali ragioni giustificavano la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre quelle di consulenza dovevano essere poste a carico solidale delle parti stesse.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il Parte_1
15.5.23, chiedendone la riforma con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi (e secondo l'ordine logico delle questioni):
• che né la percentuale di danno biologico né quella di invalidità permanente
(entrambe 11%) potevano essere condivise, essendo ella affetta da un severo disturbo post traumatico da stress, con persistenti marcati sintomi depressivi, e necessità di continui trattamenti farmacologici e psicoterapeutici;
• che la prima percentuale (danno biologico: DB) doveva essere stimata nella misura del 15% e la seconda (invalidità permanente: IP) in quella del 20%;
2 • che erroneamente il c.t.u. non aveva valutato il danno morale (DM), invece da inserire nel calcolo dell'invalidità complessiva, nella misura di ⅔ del danno biologico, cioè (15 x ⅔ =) 10%;
• che doveva utilizzato il criterio di calcolo previsto dal d.P.R. 181/09, vale a dire: invalidità complessiva (IC) = danno biologico (DB) + danno morale(DM)
+ {invalidità permanente(IP) ̶ danno biologico (DB)};
• che, in concreto, nel proprio caso l'invalidità complessiva(IC) era pari a
[danno biologico(DB) del 15% + danno morale(DM) del 10% + {invalidità permanente(IP) del 20% ̶ danno biologico del 15%} =] 30%;
• che, in via istruttoria, era necessario rinnovare la consulenza;
̶ con vittoria di spese.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria CP_1
30.1.25, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'Amministrazione non poteva discostarsi dalla valutazione della competente Commissione medica ospedaliera;
• che tale valutazione era stata confermata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di
NO, con metodologia rispettosa della normativa applicabile (art. 3 d.P.R.
181/09);
• che, piuttosto, era irragionevole la pretesa della ricorrente, volta a vedersi riconoscere una percentuale di invalidità a cui non aveva diritto, quale presupposto di ulteriori, non dovuti benefici (gli assegni vitalizi);
• che, in subordine, ove fosse riconosciuto il danno morale, la percentuale suddetta andava comunque confermata;
̶ con spese vinte o, in subordine, compensate.
° 5. All'esito dell'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 °
6. L'appello merita parziale, e invero limitato, accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante si è doluta della percentuale di danno biologico e di invalidità permanente riconosciutele dal Tribunale, è palesemente infondato, al limite della inammissibilità.
Occorre innanzitutto osservare che il consulente tecnico (medico legale) nominato dal Tribunale, ha correttamente utilizzato il criterio di cui al d.P.R.
181/09 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, applicabile alle vittime del dovere in generale, giusta Cass. SS. UU. 6214/22), vale a dire la formula IC = DB + DM + (IP ̶ DB).
Il punto qui controverso consiste nei valori da riconoscere al danno biologico e all'invalidità permanente, che il c.t.u. (e con esso il Tribunale) ha stimato, entrambi, in misura dell'11%, e di cui l'appellante ha invocato la rideterminazione, rispettivamente in 15% e 20%.
Orbene, a fronte di una analitica valutazione della condizione psico-fisica della paziente da parte del consulente1, la doglianza si pone in termini assertivi. In particolare, l'appellante ha semplicemente sostenuto, quanto al danno biologico che 'si ritiene, in proposito, stante i trascorsi lavorativi della ricorrente, più corretta una valutazione… del 15% per i seguenti motivi: • il disturbo è di severa entità; • persistono da anni marcati sintomi depressivi con ansia libera e somatizzata;
• vengono praticati continui trattamenti psico farmacologici e psico terapeutici'; e, quanto all'invalidità permanente, con identica terminologia motivazionale, che 'appare giusto riconoscere il valore massimo previsto ossia il
20%'. Trattasi di affermazioni apodittiche, verosimilmente volte a raggiungere un grado di invalidità complessiva (considerando anche il danno morale) che giustificherebbe ulteriori provvidenze, cioè i vitalizi previsti a partire dal 25%.
D'altronde, non può sottacersi che in primo grado la aveva richiesto Parte_1
il riconoscimento dell'invalidità complessiva addirittura del 42%, circostanza che depone per una sorta di natura 'esplorativa' della domanda sul punto, finendo per convalidare il giudizio (prima della Commissione medica ospedaliera, poi anche) del consulente nominato dal Tribunale. E altrettanto
'esplorativa' appare la richiesta di rinnovazione in questo grado della consulenza tecnica, che va senz'altro respinta.
* 6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha invocato il riconoscimento del danno morale, avendone il c.t.u. rimesso la valutazione al Tribunale, che sul punto non si è pronunciato. In particolare, l'appellante ha rivendicato il danno morale nella misura di ⅔ di quello biologico.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero, la è stata vittima di un evento lesivo derivante da una Parte_1
deliberata, violenta aggressione da parte di persona detenuta (non semplicemente da un trauma, quale in ipotesi avrebbe potuto essere una caduta durante una movimentata azione di servizio). E allora è giocoforza presumere che ella abbia subìto anche una sofferenza interiore in conseguenza della lesione del diritto alla salute e della dignità personale, che deve essere parametrata alla gravità del pregiudizio arrecato ai diversi peculiari interessi
5 nei quali si compendiava il precedente "sistema di vita" del soggetto danneggiato (Cass. sez. 3, sentenza 24075 del 13/10/2017; Sez. 3, sentenza 901 del 17/01/2018; Sez. 3, ordinanza 7513 del 27/03/2018).
Ciò posto, l'art. 4 del citato d.P.R. 181 stabilisce che il danno morale è determinato sino al massimo di ⅔ del danno biologico. Nel caso concreto, la
Corte ritiene che la misura richiesta dall'appellante, cioè il massimo concedibile, sia sproporzionata, e che invece la stessa possa ragionevolmente determinarsi in 4 punti aggiuntivi (oltre ⅓ del danno biologico 11%): misura certamente idonea a ristorare ogni turbamento subìto dall'appellante medesima.
° 7. Il tenore della decisione (limitato accoglimento della domanda dell ), comporta la compensazione delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, nella misura di ⅔, col residuo ⅓ posto a carico del . Le CP_1
spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi). La statuizione del Tribunale sulle spese di c.t.u. può essere confermata, attesa la presente decisione e il principio secondo cui “llaa ccoonnssuulleennzzaa tteeccnniiccaa dd''uuffffiicciioo èè ssttrruuttttuurraattaa,, nneell pprroocceessssoo cciivviillee,, eesssseennzziiaallmmeennttee qquuaallee aauussiilliioo ffoorrnniittoo aall ggiiuuddiiccee ddaa uunn ssuuoo ccoollllaabboorraattoorree eesstteerrnnoo aallll''oorrddiinnee ggiiuuddiizziiaarriioo,, ppiiuuttttoossttoo cchhee qquuaallee mmeezzzzoo ddii pprroovvaa iinn sseennssoo pprroopprriioo,, ccoossttiittuueennddoo,, dduunnqquuee,, uunn aattttoo nneecceessssaarriioo ddeell pprroocceessssoo cchhee ll''aauussiilliiaarree ccoommppiiee nneellll''iinntteerreessssee ggeenneerraallee ddeellllaa ggiiuussttiizziiaa ee,, ccoorrrreellaattiivvaammeennttee,, nneellll''iinntteerreessssee ccoommuunnee ddeellllee ppaarrttii”
(Cass., sez. 1, sentenza 17953/05)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di NO-Sezione lavoro e previdenza n. 1896/22, pubblicata il 18.11.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ed in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ferme restando le percentuali di danno biologico e di invalidità permanente già riconosciute:
6 a. dichiara che all'appellante spetta il riconoscimento del danno morale nella misura di 4 punti da aggiungersi al danno biologico, così pervenendo all'invalidità complessiva del 15 %;
b. condanna il appellato al pagamento della speciale elargizione CP_1
riconosciuta alle vittime del dovere, in favore dell'appellante, nella misura conseguente alla invalidità complessiva del 15%, previa detrazione di quanto già corrisposto, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
II. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di
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III. condanna l'appellato al pagamento di un terzo delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario, spese che liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. conferma nel resto.
Così deciso in NO, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il consulente ha diagnosticato un disturbo post traumatico da stress, osservando:
…la periziata ha mostrato di aver, almeno in parte, effettuato quell'operazione di rielaborazione del trauma;
è riuscita a ricordare con ridotta emotività l'evento, ha rivisitato criticamente la sua storia lavorativa, ha manifestato riconoscenza e senso di appartenenza per il suo corpo militare raccontando di aver partecipato, dopo il congedo, anche alle parate di commemorazione ed il suo sonno è più tranquillo e duraturo. Nel tempo, la periziata ha diradato anche le visite ambulatoriali presso il Dipartimento di salute mentale ed ha avuto innegabili benefici dalle sedute di psicoterapia, anche se, a tutt'oggi, continua la terapia farmacologica con antidepressivo, ansiolitico ed integratore alimentare (vivimind). Obiettivamente, è apparsa lucida, orientata nel tempo, nello spazio e nella persona, ben curata nel vestiario e nell'igiene personale, disponibile al colloquio, attenta, con eloquio congruo e fluido. Non si sono rilevati fenomeni dispercettivi, normale appare il contenuto del pensiero, buona la capacità critica;
il tono dell'umore è virato lievemente verso il polo depressivo, è presente modesta ansia libera che si appalesa soprattutto nel ricordare le modalità di accadimento dell'evento traumatico relativo all'aggressione della detenuta>
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