Art. 1. 1. Relativamente alle autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, l'effettuazione delle operazioni doganali relative sara' subordinata alla presentazione in dogana, all'atto della richiesta di effettuazione delle operazioni stesse ed in aggiunta alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, di una dichiarazione di responsabilita' dalla quale risultino il vettore o i vettori prescelti e l'itinerario previsto, con l'indicazione della destinazione finale e degli eventuali scali intermedi. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione all'esportazione ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1986.
2. Effettuate le singole operazioni doganali di esportazione, le dogane dovranno segnalare al Ministero delle finanze, per la successiva comunicazione alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ed ai fini di eventuali ulteriori controlli, le spedizioni effettuate, indicando la natura, quantita' e valore delle merci esportate, gli estremi delle relative autorizzazioni, il Paese di destinazione, il vettore o i vettori e l'itinerario di viaggio previsto, desumibile dalla documentazione doganale e dalla dichiarazione di cui al comma 1.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 4, comma 3, del D.M. 4 dicembre 1986 (v. quinto comma delle premesse del decreto) e' il seguente:
"3. - La ulteriore fase istruttoria da condursi di intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sara' volta ad accertare l'affidabilita' di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilita' dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a cio' preposti, delle concrete possibilita' di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore".
2. Effettuate le singole operazioni doganali di esportazione, le dogane dovranno segnalare al Ministero delle finanze, per la successiva comunicazione alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ed ai fini di eventuali ulteriori controlli, le spedizioni effettuate, indicando la natura, quantita' e valore delle merci esportate, gli estremi delle relative autorizzazioni, il Paese di destinazione, il vettore o i vettori e l'itinerario di viaggio previsto, desumibile dalla documentazione doganale e dalla dichiarazione di cui al comma 1.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 4, comma 3, del D.M. 4 dicembre 1986 (v. quinto comma delle premesse del decreto) e' il seguente:
"3. - La ulteriore fase istruttoria da condursi di intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sara' volta ad accertare l'affidabilita' di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilita' dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a cio' preposti, delle concrete possibilita' di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore".