Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 1105
/2022 R.G.
TRA
, in persona del Direttore Parte_1 generale, rappresentata e difesa dall'Avv.GIUNGI RODOLFO come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv.COSTANZO ENRICO come da CP_1
procura in atti
OPPOSTA
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
1 di 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare insussistente il credito azionato in giudizio […]”.
Per l'opposto:
“In via principale:
- rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IV_1
sede in Circonvallazione Ragusa, n.1, in quanto infondata in fatto ed in diritto Pt_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 132 del 13.05.2022 N.R.G. 714/2022 emesso dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, in favore del Sig. RC Urbani, condannando la al pagamento in favore della Sig. della Parte_2 CP_1 somma di € 1.403,52.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso in opposizione accertare e dichiarare l'esistenza del credito in capo alla Sig. per le CP_1
indennità non corrisposte dal 1 marzo 2020 e per tutta il periodo di emergenza Covid 19 fino al 31 marzo 2022, e, per l'effetto, condannare Parte_2
, P.IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IV_1
tempore, con sede in Circonvallazione Ragusa, n.1, al pagamento della somma Pt_1 di € 1.403,52, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma che risultasse accertata a detti titoli o ritenuta di giustizia, nonché alla consequenziale regolarizzazione della posizione contributiva […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione, seguito da emissione di conforme decreto, regolarmente notificati, è stato ingiunto alla di pagare in favore di , Parte_2 CP_1
Collaboratore professionale sanitario alle sue dipendenze in servizio presso l'Unità organizzativa Pronto soccorso ed accettazione, l'importo ivi indicato, che si assumeva dovuto a titolo di indennità rischio malattie infettive, prevista nell'art.86, comma 6, lett.c), del CCNL di comparto dal 1° gennaio 2021 alla data della domanda.
Nel ricorso per ingiunzione si faceva presente, a sostegno della domanda, quanto segue:
- che, in considerazione dei disagi e dei rischi commessi all'emergenza COVID 19, il d.l. n.18 del 2020 (cd. decreto cura Italia), poi convertito, con modiche, nella legge 24
2 di 13 aprile 2020, n.27, all'art.1 aveva disposto che “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n.75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale
e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto”;
- che la Regione Abruzzo aveva ritenuto di riconoscere al personale direttamente impiegato nel contrasto all'emergenza epidemiologica l'indennità di rischio per malattie infettive di cui all'art.86, comma 6, lett.c), del CCNL 2016/2018, articolo che, nel riprendere il contenuto di una disposizione recata da un precedente CCNL, stabilisce che al personale infermieristico compete, tra le altre, l'indennità pari ad € 5,16 per ciascun giorno di lavoro prestato nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i;
- che a tal fine il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo aveva adottato il provvedimento n.92102 del 2 aprile 2020, con il quale aveva ritenuto di riconoscere a partire dal 1° marzo 2020 e per tutto il periodo di emergenza COVID 19 al personale infermieristico assegnato alle terapie intensive e sub-intensive, Pronto soccorso e 118, la citata indennità (in aggiunta a quelle previste nelle lettere a e b dell'art.86, comma 6, del
CCNL);
- che a detto provvedimento regionale aveva fatto seguito l'Accordo tra la Regione
Abruzzo e le OO.SS. del 30 luglio 2020, con il quale l'indennità era stata estesa a tutto
3 di 13 il personale del Comparto e ne era prevista la corresponsione a favore del personale infermieristico assegnato alle terapie intensive e sub-intensive (compresi i servizi di
Pronto soccorso e 118) direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, in aggiunta alle indennità di cui all'art.86, comma 6, lett. a) e b);
- che, sebbene lo stato di emergenza epidemiologica suddetto fosse stato successivamente prorogato sino al 31 marzo 2022, la aveva dato Parte_2 attuazione all'accordo solo sino al 31 dicembre 2020, in contrasto con quanto concordato e con quanto era stato stabilito dalla Regione Abruzzo con il provvedimento n.92102 del 2020;
Parte
- che la di non aveva inteso recedere dalla sua posizione nonostante le Pt_1
richieste inviatele da parte delle OO.SS., rendendosi pertanto necessario il ricorso giudiziale al fine del conseguimento delle indennità maturate a favore della lavoratrice e non corrisposte dal gennaio 2021.
Parte Avverso il decreto ingiuntivo la di ha proposto opposizione per i seguenti Pt_1
motivi:
- aver l'art. 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 27/2020, espressamente limitato l'incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità - allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica in corso - solo ed esclusivamente all'anno 2020;
- essere l'estensione dell'indennità in argomento “per tutta la durata della emergenza epidemiologica in corso”, come disposta dal provvedimento del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prot. RA n. 0092102/20 del 02.04.2020, e successivamente dall'accordo sindacale regionale del 30.07.2020, palesemente illegittima, siccome adottata da norme di rango assolutamente secondario rispetto alla legge e, in sostanza, in diretto contrasto con la stessa. Ove la legge difatti avesse effettivamente voluto, avrebbe indubbiamente previsto (nell'ambito dello stesso D.L. 18/2020 ovvero in un qualsiasi testo successivo) l'estensione del beneficio anche all'anno 2021 (o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza); non avendolo invece fatto, è ovvio che la durata di tale eccezionale previsione era limitata, per espressa disposizione della legge stessa, al solo anno 2020;
4 di 13 - porsi l'illegittimità dell'estensione in argomento, se possibile, in termini di ancor più grave e smaccata illegittimità nella specifica materia di riferimento. Vertendosi infatti in materia di pubblico impiego, disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 (che, come noto, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del medesimo testo normativo, contiene disposizioni generali di carattere imperativo), l'attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti pubblici può avvenire (cfr. art. 2, co. 3 D.Lgs. cit.) esclusivamente mediante contratti collettivi di lavoro, da intendersi ovviamente - secondo quanto espressamente previsto dal successivo articolo 40 - come contratti collettivi nazionali di categoria. Alla contrattazione collettiva integrativa è riservato del resto solo un compito espressamente subordinato e circoscritto al rispetto “dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;
- essere, quindi, contraria al disposto dell'art. 40, co. 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 ora citato la previsione dell'accordo sindacale regionale del 30.07.2020, in quanto esso mai avrebbe potuto prevedere autonomamente, e cioè al di fuori dell'assegnazione di fondi specifici e destinati (ordinariamente dalla stessa contrattazione collettiva nazionale;
ovvero eccezionalmente previsti dal D.L. 18/2020, ma solo appunto per l'anno 2020), una spesa per remunerazione aggiuntiva di pubblici dipendenti;
- essere l'inammissibilità dell'estensione temporale del beneficio economico oltre la data del 31 dicembre 2020 contraria, oltre che all'art.1 D.L. n.18/2020, anche alla disposizione di cui all'art. 23, co. 2° del D.Lgs. 75/2017 - ancora vigente – espressamente derogata dall'art. 1 D.L. 18/2020 - il quale ha stabilito che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”. Parte La nel richiamare infine il disposto dell'art.1, commi 409 – 411, L. n.178/2020, che introduceva a suo avviso una forma sostitutiva del beneficio economico per cui è causa, tramite l'indennità di specificità infermieristica spettante dal 1° gennaio 2021, ha concluso con le richieste di cui in epigrafe.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la lavoratrice, che ha insistito nelle richieste di
Parte cui al ricorso per ingiunzione, replicando ai motivi di opposizione proposti dalla con i seguenti argomenti:
- essere infondata la tesi secondo la quale la Regione Abruzzo non sarebbe potuta intervenire in materia di disciplina dell'estensione temporale del beneficio economico
5 di 13 per cui è causa, stante l'attribuzione di potestà di legislazione concorrente a favore delle
Regioni stabilita nell'art.117 Cost. in materia di tutela della salute;
- essere altresì insussistente l'asserita violazione delle disposizioni dettate dagli articoli
2, commi 2 e 3, e dall'art. 40 del D. Lgs. N. 165 del 2001 a norma dei quali, come sostenuto dall'opponente, “l'attribuzione dei trattamenti economici ai dipendenti pubblici può avvenire (cfr. art. 2, comma 3 D.Lgs. cit.) esclusivamente mediante contratti collettivi di lavoro, da intendersi ovviamente – secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 40 – come contratti collettivi nazionali di categoria”;
- doversi, infatti, considerare in proposito il disposto dell'art. 40, comma 3 bis, del D.
Lgs. 165/2001, secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni…….omissis )”;
- desumersi dalla disposizione sopra riportata che la contrattazione collettiva è legittimata ad intervenire nella materia de qua, come era avvenuto mediante la stipulazione dell'accordo collettivo regionale preceduto dalla stipulazione del CCNL 21 maggio 2018, prevedente all'art.86, comma 6, lett.c), l'indennità per cui è causa;
- doversi, in specie, considerare che il comma medesimo prosegue, quindi, specificando che “I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”;
- essersi, in definitiva, alla presenza di una disciplina contrattuale collettiva regionale di natura derivativa rispetto a quella nazionale, la quale stabilisce anche le modalità di finanziamento delle indennità da essa previste con il richiamo al Fondo di cui all'art.40
6 di 13 del CCNL medesimo, prevedendo altresì i casi di cumulabilità e non cumulabilità delle indennità (casi, questi ultimi, tra cui non rientra quello in esame); Parte
- essere, in tal situazione, irrilevante ed inconferente alla tesi della la circostanza del non essere state trasferite all'ente sanitario dalla Regione le somme necessarie a finanziare l'erogazione dell'indennità dopo il 31 dicembre 2020.
L'opposta ha pertanto concluso con le richieste di cui in epigrafe.
***
La presente controversia concerne l'accertamento della portata dell'attuazione data nella
Regione Abruzzo alla disposizione dettata nell'art. 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 27/2020, in base alla quale “Per l'anno 2020 (…) i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivati, sono complessivamente incrementanti (…) in deroga all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”.
La parte opposta ha infatti ritenuto, nel ricorso per ingiunzione, che la disposizione sopra riportata sia stata sostanzialmente recepita dalle parti sociali nella contrattazione collettiva decentrata (che ha fatto seguito all'adozione presso la Regione Abruzzo del provvedimento di riconoscimento in favore del personale direttamente impiegato nell'attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, dell'indennità nella misura fissata nell'art.86, comma 6, lett. c), del CCNL di comparto 2016/2018) in maniera tale da assicurare che il finanziamento dell'erogazione dell'indennità prevista nella disposizione collettiva citata (indennità di rischio malattie infettive), a favore del personale sanitario direttamente impegnato nel contrasto della diffusione del COVID
19, coincidesse con la durata dell'emergenza epidemiologica anche a seguito di proroga di essa, a prescindere dal termine del 31 dicembre 2020 posto nell'art.1 d.l. n.18/2020 cit. (conv. con modifiche in L. n.27 del 2020).
In particolare, come riferito in narrativa, è stato pattuito tramite l'accordo regionale che
“Inoltre, sempre a decorrere dal 1° marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza
COVID 19, l'indennità di rischio malattie infettive è corrisposta al personale infermieristico e agli operatori sociosanitari assegnati alle terapie intensive e sub- intensive (compresi Pronto Soccorso e 118) direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19 in aggiunta a quella prevista dall'art.86, comma 6, lett. b) e c)”.
7 di 13 Tale interpretazione, quale rinvio mobile, di quello contenuto nella disposizione approvata in sede di contrattazione integrativa regionale, rispetto alla disciplina di fonte statale di finanziamento degli istituti economici connessi alla remunerazione accessoria del personale direttamente impegnato nell'attività di contrasto alla diffusione del Covid Parte 19, è stata contestata dalla resistente, in considerazione della sua contrarietà al sistema gerarchico delle fonti regolanti il rapporto di impiego alle dipendenze della P.A.
Part Nello specifico, si eccepisce da parte della che, così ragionandosi, ossia intendendosi in sostanza il rinvio alla disposizione di fonte nazionale come mero riferimento alla fonte di disciplina degli istituti connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da personale sanitario impegnato nelle attività di contrasto della pandemia, indipendentemente dalla previsione in tale fonte di un termine fisso di durata del finanziamento, si sarebbe posta la disciplina collettiva decentrata in una posizione pari-ordinata rispetto a quella nazionale, di rango primario, in contrasto con la regola generale che presiede al sistema delle fonti in tale materia, dettata nell'art.2, commi 2 e sgg., d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Parte Inoltre, doveva rilevarsi, ad avviso della che, a norma dell'art.40 del medesimo d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, “
1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge […]”.
A tali argomenti la parte opposta replica le ragioni esposte nel ricorso per ingiunzione e si appella a confutazione di essi alla natura concorrente della potestà normativa regionale in materia di tutela della salute (art.117 Cost.) ed al rapporto di derivazione della relativa contrattazione, nello specifico, da quella nazionale, in forza del rimando che opera l'art. 86, 7° comma, CCNL di Comparto 2016/18 a tale livello di contrattazione stabilendosi ivi che "I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.”
A parere del giudicante entrambe le ragioni di contestazione degli argomenti addotti Parte dalla a fondamento dell'opposizione devono essere disattesi.
L'investitura di una potestà normativa concorrente con quella statuale in materia di tutela della salute (art.117, secondo comma), a favore delle regioni a statuto ordinario, riguarda la disciplina organizzativa dei servizi relativi alla tutela della salute.
8 di 13 Essa si estrinseca così in atti normativi aventi contenuto essenzialmente organizzativo circa le piante organiche, le tipologie di prestazioni da assicurarsi in conformità con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e circa tutte le altre materie riferita, in sostanza, all'assetto organizzativo del sistema sanitario a livello regionale, che, in base alla legge n.833 del 1978, è istituito su base nazionale e comporta la delega alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nella legge stessa
(art.7), peraltro in conformità all'indirizzo ed al connesso coordinamento statale (art.5).
La replica sul piano legislativo dell'esercizio da parte delle regioni di potestà concorrente con quella statale rappresenta, dunque, la conseguenza del decentramento delle funzioni, che è determinato dall'elencazione delle materie contenuta nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
La riserva alla competenza statuale, per contro, della disciplina degli istituti economici Part che attengono ai rapporti di lavoro (instaurati dalle regioni, tramite le con gli operatori di tale settore) è prevista espressamente nell'art.40, commi 2 e 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, a seguito della generalizzazione della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. di cui all'art.1, comma 2, di tale d.lgs., disposizioni per le quali “
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”.
È poi disciplinata nella stessa disposizione l'attivazione della contrattazione decentrata:
“
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
9 di 13 efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”.
Individuata, così, la cornice normativa di riferimento della contrattazione decentrata, deve rilevarsi che, nell'interpretazione delle disposizioni prodotte dagli agenti contrattuali a tale livello, assume necessariamente un ruolo centrale la considerazione dei limiti a cui la stessa contrattazione soggiace in termini di vincoli di spesa e di limiti di contenuto, da ritenersi ben presenti alle parti sociali che addivengono al tavolo delle trattative sulla base di una piattaforma rivendicativa predisposta da quella sindacale e della predeterminazione delle materie da trattare e dei detti vincoli, quanto alla parte pubblica.
Ciò posto, va ora esaminata l'altra deduzione svolta dalla parte opposta, secondo la quale l'estensione dell'efficacia temporale del finanziamento degli istituti connessi alla remunerazione accessoria a favore degli operatori sanitari chiamati a svolgere attività di diretto contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19 sarebbe stata presupposta come delegata alla fase di contrattazione decentrata, in base al coordinamento dell'art.86, comma 6, del CCNL (che prevede l'erogazione dell'indennità per rischio da malattie infettive) con la disposizione del comma successivo, una volta intervenuta, a livello regionale, una determinazione - quella approvata con il provvedimento del
Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n.92102 del 2020 – (ritenuta) volta a parificare la durata dell'intervento a sostegno della remunerazione accessoria con quella dell'emergenza sanitaria a livello nazionale e tale da rendere operante la delega, a favore di tale livello di contrattazione, della disciplina di un istituto che, già nella contrattazione collettiva nazionale che lo prevede, era indicato come destinato a formare materia di accordi in sede decentrata.
Al fine di vagliare il fondamento di tale tesi va riportata la clausola contrattuale.
10 di 13 In essa le parti si sono così espresse, nell'accordo integrativo regionale per cui è causa:
“Ai fini dell'utilizzo delle suddette somme attribuite alle Parte_3
(comprensivi degli oneri a carico dell'Ente), le parti concordano di:
a) estendere l'indennità per il rischio di malattie infettive […].
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza
COVID 19, l'indennità di rischio per malattie infettive è corrisposta al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari assegnati alle terapie intensive e sub- intensive (compresi Pronto Soccorso e 118) direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid – 19 in aggiunta a quella prevista dall'art.86, comma 6, lett. a e b”.
La disposizione contrattuale prevedrebbe, secondo la parte opposta, un termine mobile.
La durata dell'emergenza epidemiologica, tuttavia, sfugge alla prevedibilità delle parti della contrattazione decentrata ed anche all'attività programmatoria di spesa della relativa parte pubblica, appartenendo alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art.6 della legge n.833 del 1978, la materia della profilassi delle malattie infettive (n.2 dell'elencazione contenuta nella disposizione citata).
Va, pertanto, escluso che le parti sociali - nel prevedere il riferimento per relationem alla disposizione di fonte nazionale (art.1 d.l. n.18 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 2020), ai fini della determinazione della durata dell'emergenza epidemiologica cui correlare la corresponsione dell'indennità
(individuata in quella prevista, sempre a livello nazionale, dalla contrattazione di comparto, art.86, comma 6, CCNL 2016/18) - si siano potute avvalere di una facoltà di modulazione del termine in base alle esigenze connesse alla prevenzione della diffusione del contagio come programmabili a livello regionale, dovendo invece ritenersi che le parti stesse abbiano semplicemente inteso fare riferimento alla durata dell'emergenza in atto al momento della stipulazione, legittima in tali limiti ed a tale condizione, di un accordo decentrato, onde effettuare la ricognizione dell'esistenza di fondi sufficienti al finanziamento dell'istituto di natura economica di cui la Regione aveva, anch'essa legittimamente nell'esercizio della sua potestà organizzativa, deciso di avvalersi, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla norma di fonte statale.
Se tale è l'interpretazione della disciplina collettiva decentrata, come ritiene il giudicante, che ne permette l'inquadramento tra le fonti regolatrici del trattamento economico di natura accessoria dei rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, la pretesa della parte opposta di rinvenire in tale disciplina, in coordinamento con la
11 di 13 determinazione della Regione – Dipartimento Sanità – di cui al provvedimento n.92102 del 2020, il fondamento di legittimità dell'estensione temporale del finanziamento dell'istituto in questione, come base necessaria per la sua ammissibilità ad oggetto di contrattazione collettiva vincolante, si rileva carente, innanzi tutto, dal punto di vista dell'interpretazione logico-sistematica. In altri termini, il relativo criterio di lettura delle clausole contrattuali, nel settore della disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., s'impone come criterio base, a cui fare riferimento nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, nella cornice di riferimento rappresentata dalle disposizioni in precedenza citate che subordinano alla stretta osservanza di vincoli e limiti posti a livello nazionale l'esercizio dell'autonomia delle parti in sede decentrata. Parte Nello specifico, poi, come sottolineato dalla a sostegno della tesi della nullità per violazione di norme imperative della clausola dell'accordo regionale (tesi che si presta ad essere esaminata come confermativa dell'esattezza dell'interpretazione qui seguita, giusta la regola sussidiaria, in ogni caso, di attribuzione alle clausole contrattuali di valore tale da consentire ad esse di esplicare un'efficacia, rispetto al significato giusta il quale esse ne sarebbero prive, significato nella specie ravvisabile in quello che conducesse a far ritenere che le parti contraenti si siano arrogate poteri di programmazione della durata dell'emergenza sanitaria estranei alla sfera regionale), assume rilievo l'osservazione giusta la quale la disposizione dell'art.23, co. 2° del
D.Lgs. 75/2017 è espressamente derogata dall'art. 1 D.L. 18/2020, il quale ha stabilito che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.
In definitiva, al di là della prospettazione di un'ipotesi di nullità dell'accordo regionale, che è sottesa a tale osservazione, rimane dirimente rilevare che le parti di esso, in realtà, si sono incontrate al tavolo delle trattative, dopo che la Regione Abruzzo aveva, tramite la determinazione del Dipartimento della Sanità, recepito il contenuto della normativa derogatoria nazionale, al fine di effettuare una ricognizione degli stanziamenti sufficienti a finanziare l'erogazione dell'indennità per rischio di malattie infettive nella sua nuova ed eccezionalmente prevedibile destinazione alla remunerazione di una voce stipendiale accessoria da erogarsi in base alla sola verifica di appartenenza del personale ad una tipologia di servizi (compresi i Pronto soccorso ed i 118) esposti a rischi di contagio, ritenuti compresi tra quelli di cui all'art.1 d.l. n.18/2020, conv. in L.27/2020.
12 di 13 La pretesa di protrazione, in base all'accordo regionale, dell'erogazione a tale personale di quell'indennità, dopo la scadenza del termine stabilito nella disposizione nazionale appena ricordata, postula l'attribuzione alle parti sociali della volontà di prevedere un termine mobile nel rinvio dalle stesse operato alla disposizione, attribuzione che, per le ragioni esposte, appare impraticabile.
La domanda proposta con il ricorso per ingiunzione deve essere pertanto ritenuta infondata e, in accoglimento dell'opposizione, il provvedimento monitorio va revocato.
Gravi ed eccezionali ragioni, collegate all'oggettiva controvertibilità della questione interpretativa dalla cui soluzione dipende la decisione, suggeriscono di dichiarare le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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