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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 715/2024 R.G., con oggetto: Divorzio contenzioso tra
, residente in Novara, elettivamente domiciliato in Torino, Via Enrico Cialdini n. Parte_1
34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che lo rappresenta e difende disgiuntamente e unitamente all'avv. Angela La Rosa in forza di procura in atti;
Parte appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti, n. CP_1
40, presso lo studio dell'Avv. Daniela Cossu che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
che ha dichiarato che non intende presentare le proprie conclusioni nella Persona_1
causa sopraindicata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della Sentenza del Tribunale di Novara n.
385/2024 del 09-13/05/2024 emessa nel procedimento R.G. 1513/2022 ed in accoglimento del presente ricorso
ACCERTARE E DICHIARARE l'autosufficienza economica dei coniugi e per l'effetto
CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e alla rifusione di quelle di soccombenza già corrisposte in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado”.
Parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE:
Confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Novara n. 385/2024 pubblicata il
13/05/2024 nell'ambito del procedimento RG 1513/2022 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni di primo grado della SI.ra , come riportate in memoria costitutiva del Parte_2
12 novembre 2024, con vittoria di spese e compenso di causa di primo grado e vittoria di compenso e spese del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Novara in data 2 giugno 2004.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il giudizio di separazione, si concludeva con ordinanza n. 532/2022 con la quale il Tribunale di
Novara riconosceva alla moglie un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico del marito.
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2022 il SInor chiedeva al Tribunale di Novara di Pt_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
La parte resistente, SI.ra , si costituiva in giudizio aderendo alla domanda in punto Parte_2
di status e chiedendo invece di confermare, a carico del coniuge, a titolo di assegno divorzile, un contributo a suo favore nella misura di € 200,00 al mese.
Il Tribunale di Novara, con la sentenza emessa in data 9 maggio 2024 e ora oggetto di impugnazione, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Disponeva la perdita del cognome per la SInora Pt_1 Pt_2
2 Poneva a carico del SI. la corresponsione di € 150,00 quale assegno divorzile in favore della Pt_1
SI.ra soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pt_2
Compensava poi le spese di lite nella misura di 2/3 e condannava il SI. alla refusione a Pt_1
favore della SInora della restante quota di 1/3, liquidata in € 1.270,00 per compensi oltre Pt_2
al 15% per spese generali sul compenso oltre accessori, come per legge.
Quanto alla domanda economica, oggetto del presente ricorso in appello, il Primo Giudice evidenziava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale assegno nell'importo già sopra indicato, sottolineando che, nel caso di specie, l'unione matrimoniale aveva avuto durata quasi ventennale.
La resistente, inoltre, percepiva un reddito documentalmente pari a meno della metà di quello dell'ex coniuge tale da non consentirle di condurre una vita dignitosa, considerata l'eSIuità dell'importo e il residuo mutuo gravante su entrambe le parti (€ 166,00 circa ciascuno).
Osservava infatti il Giudicante che il SI. , dipendente della dal 1997, aveva Pt_1 CP_2
conseguito per l'anno 2022 un reddito mensile pari ad € 2.020 circa su dodici mensilità; la SInora
invece, era dipendente della IN OL & C. S.a.s. con contratto a tempo Pt_2
indeterminato dal 1.01.2021, e, per l'anno 2022, aveva conseguito redditi mensili netti su dodici mensilità pari ad € 735,00, in linea con i redditi dell'anno precedente.
Osservava peraltro il Primo Giudice che, l'eSIuità del reddito della SI.ra non poteva Pt_2
ritenersi certo dovuto ad una inerzia colpevole della medesima, atteso che la stessa aveva dimostrato di avere sempre svolto attività lavorativa e di aver cercato, invano, un'occupazione a tempo pieno, verosimilmente più lucrativa rispetto a quella individuata. D'altro canto, la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi ed in assenza di figli, rappresentava un cespite attivo per entrambe le parti, e, dunque, anche per la SInora potendo, infatti, essere messa a frutto, Pt_2
o, in difetto di concorde volontà, alienata, così da consentire l'estinzione del finanziamento in essere e delle spese e delle utenze ad essa relative.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva tempestivo appello il SI. il quale si doleva Pt_1
del riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di euro 150 mensili in favore della SI.ra
Pt_2
Sottolineava che, in ordine alla situazione reddituale delle parti, la controparte non aveva mai dedotto – né provato – che la sua deteriore situazione reddituale rispetto a quella (asseritamente migliore) del marito, fosse stata l'effetto di un eventuale contributo alla vita familiare con relativo sacrificio della carriera professionale.
3 Precisava infatti che la SInora lavorava part time dal 2021 e, quindi, solo dopo aver Pt_2
appreso della scelta del marito di separarsi, e svolgeva tale attività lavorativa non certo “per scelte matrimoniali condivise”.
Evidenziava in ogni caso che dal 2021 ad oggi innumerevoli erano stati i concorsi pubblici richiedenti il diploma come quello di geometra di cui disponeva la parte appellata e ai quali ella ben avrebbe potuto partecipare mentre non lo aveva fatto.
Si doleva quindi della contraddittoria motivazione del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto alla richiedente il diritto a percepire un assegno divorzile.
Concludeva pertanto chiedendo di accertare e dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La parte convenuta, costituitasi, chiedeva invece la conferma della sentenza appellata, osservando che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, sussistevano tutti i requisiti , precisati dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno divorzile a favore della medesima.
Evidenziava che il Tribunale aveva correttamente valutato le prove dedotte nel corso del giudizio dalle quali si evinceva l'eSIuità del reddito della SI.ra Pt_2
Ella, infatti, aveva dimostrato di aver sempre svolto attività lavorativa e di avere cercato, invano, un'occupazione a tempo pieno e più lucrativa.
Pertanto, ad avviso dell'appellata, la quantificazione dell'assegno divorzile era stata correttamente effettuata dal Primo Giudice sulla base della comparazione dei redditi di entrambi i coniugi, delle spese sostenute da ciascuno e della durata complessiva del vincolo matrimoniale.
Insisteva dunque per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le memorie conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di ConSIlio del 23 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve prendere in considerazione tutti gli indici di cui all'art. 5 comma 6 legge 1970 n. 898 e si fonda su un parametro di tipo composito che comporta una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ivi riportati.
Inizialmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
4 Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 , ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge valutata sulla base di criteri oggettivi quali l'età, la formazione, la capacità lavorativa residua.
Nel 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 è intervenuta a precisare più dettagliatamente il fondamento e la funzione dell'assegno divorzile attribuendogli una funzione composita, in primo luogo assistenziale, nei casi di non autosufficienza del coniuge richiedente, in secondo luogo compensativa, specie a favore del coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio, e da ultimo perequativa per riequilibrare gli effetti economici negativi derivanti ai coniugi dal venir meno del matrimonio.
E' stata inoltre attribuita rilevanza, ai fini dell'effettuazione delle valutazioni di cui sopra, la considerazione di altri fattori quali la durata del matrimonio, l'età, la capacità reddituale e lavorativa e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
L'assegno di divorzio può avere quindi una funzione assistenziale ma talora può configurarsi anche come uno strumento volto all'eliminazione di eventuali squilibri economici ingenerati dal venir meno della convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie occorre considerare che il matrimonio è durato diciassette anni. Il SInor , Pt_1
durante la convivenza matrimoniale, era lavoratore dipendente della percepiva CP_2
un reddito mensile intorno al 2.000 euro all'epoca della separazione. La SInora solo a Pt_3
partire dal 1 gennaio 2021 aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato a regime parziale presso la IN OL & C. sas con reddito mensile netto di euro 735 su dodici mensilità.
Durante la vita matrimoniale i coniugi hanno acquistato per la quota del 50% ciascuno la casa di abitazione coniugale e si sono onerati del pagamento della somma di euro 166 mensili per ciascuno a titolo di rata di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'avvocato dell'appellante ha dichiarato che quest'ultimo aveva acquistato la quota di metà dell'immobile dalla moglie consolidando in sé l'intera proprietà
e corrispondendo a titolo di prezzo alla SInora l'importo di 79.000 euro. Pt_3
Ciò posto appare evidente che , per effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio e prima ancora della separazione, la situazione della SInora ha subito un deterioramento Pt_3
che persiste tuttora in quanto la SInora in tempi vicini alla separazione ha trovato un Pt_3
lavoro part-time come impiegata assicurativa che le frutta la somma di 735 euro mensili mentre il SInor , come operaio specializzato dipendente, guadagna circa 2000 euro al mese. Pt_1
5 L'acquisto della quota della casa ex coniugale da parte del SInor non può ritenersi un Pt_1
fattore idoneo ad alterare la situazione economica dei coniugi. Infatti il SInor ha sì pagato Pt_1
un prezzo per l'acquisto della quota ma ha ottenuto l'intera proprietà dell'immobile mentre la SInora ha ceduto la propria quota di comproprietà sicchè sotto il profilo economico- Pt_3
patrimoniale tale atto ha valenza neutra e non altera il precedente equilibrio.
Resta pertanto il fatto che all'età di 44 anni la SInora si è trovata costretta a reperire un Pt_3
lavoro e si è attivata, come correttamente ha sottolineato il Tribunale, trovando però soltanto un lavoro part time e, quindi, con reddito basso che non le consente una piena autonomia economica. Non è chiaro come avrebbe potuto ancora ulteriormente attivarsi la SInora Pt_3
per reperire un lavoro full-time nel senso che, ciò che sostiene l'appellante, e cioè l'astratta possibilità di partecipare a concorsi pubblici con il diploma da geometra rappresenta una mera chance ma non prova neppure in termini probabilistici, la concretezza di un risultato di vittoria nel concorso.
Il SInor , invece, gode comunque di un reddito più alto e , quindi, in forza del principio Pt_1
assistenziale e perequativo, tenuto conto anche della lunga durata del matrimonio ( 17 anni) , è tenuto , in forza del principio di solidarietà che caratterizza anche il periodo post -matrimoniale, a pagare la somma di euro 150 mensili oltre adeguamento annuale secondo indici Istat a favore dell'ex moglie SInora Pt_3
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo ( valore della causa 150 euro x 24 ex art. 13 cpc pari a euro 3.600) per le fasi di studio introduttiva e decisionale in base ai parametri medi della tariffa di cui al d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione MINORENNI E FAMIGLIA
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., rigetta l'appello proposto da contro nei confronti della Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Novara pronunciata inter partes il 9 maggio 2024 che conferma.
Condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio Parte_1 CP_1
che liquida in euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva ed euro 851 per la
6 fase decisionale e così per complessivi euro 1923 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa.
Dà atto che, per effetto della presente decisione, ricorrono i presupposti ex art. 13 comma I quater dpr 115-2002 per il pagamento a carico di parte appellante di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Torino il 23 luglio 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 715/2024 R.G., con oggetto: Divorzio contenzioso tra
, residente in Novara, elettivamente domiciliato in Torino, Via Enrico Cialdini n. Parte_1
34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che lo rappresenta e difende disgiuntamente e unitamente all'avv. Angela La Rosa in forza di procura in atti;
Parte appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti, n. CP_1
40, presso lo studio dell'Avv. Daniela Cossu che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
che ha dichiarato che non intende presentare le proprie conclusioni nella Persona_1
causa sopraindicata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della Sentenza del Tribunale di Novara n.
385/2024 del 09-13/05/2024 emessa nel procedimento R.G. 1513/2022 ed in accoglimento del presente ricorso
ACCERTARE E DICHIARARE l'autosufficienza economica dei coniugi e per l'effetto
CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e alla rifusione di quelle di soccombenza già corrisposte in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado”.
Parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE:
Confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Novara n. 385/2024 pubblicata il
13/05/2024 nell'ambito del procedimento RG 1513/2022 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni di primo grado della SI.ra , come riportate in memoria costitutiva del Parte_2
12 novembre 2024, con vittoria di spese e compenso di causa di primo grado e vittoria di compenso e spese del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Novara in data 2 giugno 2004.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il giudizio di separazione, si concludeva con ordinanza n. 532/2022 con la quale il Tribunale di
Novara riconosceva alla moglie un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico del marito.
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2022 il SInor chiedeva al Tribunale di Novara di Pt_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
La parte resistente, SI.ra , si costituiva in giudizio aderendo alla domanda in punto Parte_2
di status e chiedendo invece di confermare, a carico del coniuge, a titolo di assegno divorzile, un contributo a suo favore nella misura di € 200,00 al mese.
Il Tribunale di Novara, con la sentenza emessa in data 9 maggio 2024 e ora oggetto di impugnazione, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Disponeva la perdita del cognome per la SInora Pt_1 Pt_2
2 Poneva a carico del SI. la corresponsione di € 150,00 quale assegno divorzile in favore della Pt_1
SI.ra soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pt_2
Compensava poi le spese di lite nella misura di 2/3 e condannava il SI. alla refusione a Pt_1
favore della SInora della restante quota di 1/3, liquidata in € 1.270,00 per compensi oltre Pt_2
al 15% per spese generali sul compenso oltre accessori, come per legge.
Quanto alla domanda economica, oggetto del presente ricorso in appello, il Primo Giudice evidenziava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale assegno nell'importo già sopra indicato, sottolineando che, nel caso di specie, l'unione matrimoniale aveva avuto durata quasi ventennale.
La resistente, inoltre, percepiva un reddito documentalmente pari a meno della metà di quello dell'ex coniuge tale da non consentirle di condurre una vita dignitosa, considerata l'eSIuità dell'importo e il residuo mutuo gravante su entrambe le parti (€ 166,00 circa ciascuno).
Osservava infatti il Giudicante che il SI. , dipendente della dal 1997, aveva Pt_1 CP_2
conseguito per l'anno 2022 un reddito mensile pari ad € 2.020 circa su dodici mensilità; la SInora
invece, era dipendente della IN OL & C. S.a.s. con contratto a tempo Pt_2
indeterminato dal 1.01.2021, e, per l'anno 2022, aveva conseguito redditi mensili netti su dodici mensilità pari ad € 735,00, in linea con i redditi dell'anno precedente.
Osservava peraltro il Primo Giudice che, l'eSIuità del reddito della SI.ra non poteva Pt_2
ritenersi certo dovuto ad una inerzia colpevole della medesima, atteso che la stessa aveva dimostrato di avere sempre svolto attività lavorativa e di aver cercato, invano, un'occupazione a tempo pieno, verosimilmente più lucrativa rispetto a quella individuata. D'altro canto, la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi ed in assenza di figli, rappresentava un cespite attivo per entrambe le parti, e, dunque, anche per la SInora potendo, infatti, essere messa a frutto, Pt_2
o, in difetto di concorde volontà, alienata, così da consentire l'estinzione del finanziamento in essere e delle spese e delle utenze ad essa relative.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva tempestivo appello il SI. il quale si doleva Pt_1
del riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di euro 150 mensili in favore della SI.ra
Pt_2
Sottolineava che, in ordine alla situazione reddituale delle parti, la controparte non aveva mai dedotto – né provato – che la sua deteriore situazione reddituale rispetto a quella (asseritamente migliore) del marito, fosse stata l'effetto di un eventuale contributo alla vita familiare con relativo sacrificio della carriera professionale.
3 Precisava infatti che la SInora lavorava part time dal 2021 e, quindi, solo dopo aver Pt_2
appreso della scelta del marito di separarsi, e svolgeva tale attività lavorativa non certo “per scelte matrimoniali condivise”.
Evidenziava in ogni caso che dal 2021 ad oggi innumerevoli erano stati i concorsi pubblici richiedenti il diploma come quello di geometra di cui disponeva la parte appellata e ai quali ella ben avrebbe potuto partecipare mentre non lo aveva fatto.
Si doleva quindi della contraddittoria motivazione del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto alla richiedente il diritto a percepire un assegno divorzile.
Concludeva pertanto chiedendo di accertare e dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La parte convenuta, costituitasi, chiedeva invece la conferma della sentenza appellata, osservando che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, sussistevano tutti i requisiti , precisati dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno divorzile a favore della medesima.
Evidenziava che il Tribunale aveva correttamente valutato le prove dedotte nel corso del giudizio dalle quali si evinceva l'eSIuità del reddito della SI.ra Pt_2
Ella, infatti, aveva dimostrato di aver sempre svolto attività lavorativa e di avere cercato, invano, un'occupazione a tempo pieno e più lucrativa.
Pertanto, ad avviso dell'appellata, la quantificazione dell'assegno divorzile era stata correttamente effettuata dal Primo Giudice sulla base della comparazione dei redditi di entrambi i coniugi, delle spese sostenute da ciascuno e della durata complessiva del vincolo matrimoniale.
Insisteva dunque per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le memorie conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di ConSIlio del 23 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve prendere in considerazione tutti gli indici di cui all'art. 5 comma 6 legge 1970 n. 898 e si fonda su un parametro di tipo composito che comporta una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ivi riportati.
Inizialmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
4 Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 , ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge valutata sulla base di criteri oggettivi quali l'età, la formazione, la capacità lavorativa residua.
Nel 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 è intervenuta a precisare più dettagliatamente il fondamento e la funzione dell'assegno divorzile attribuendogli una funzione composita, in primo luogo assistenziale, nei casi di non autosufficienza del coniuge richiedente, in secondo luogo compensativa, specie a favore del coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio, e da ultimo perequativa per riequilibrare gli effetti economici negativi derivanti ai coniugi dal venir meno del matrimonio.
E' stata inoltre attribuita rilevanza, ai fini dell'effettuazione delle valutazioni di cui sopra, la considerazione di altri fattori quali la durata del matrimonio, l'età, la capacità reddituale e lavorativa e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
L'assegno di divorzio può avere quindi una funzione assistenziale ma talora può configurarsi anche come uno strumento volto all'eliminazione di eventuali squilibri economici ingenerati dal venir meno della convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie occorre considerare che il matrimonio è durato diciassette anni. Il SInor , Pt_1
durante la convivenza matrimoniale, era lavoratore dipendente della percepiva CP_2
un reddito mensile intorno al 2.000 euro all'epoca della separazione. La SInora solo a Pt_3
partire dal 1 gennaio 2021 aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato a regime parziale presso la IN OL & C. sas con reddito mensile netto di euro 735 su dodici mensilità.
Durante la vita matrimoniale i coniugi hanno acquistato per la quota del 50% ciascuno la casa di abitazione coniugale e si sono onerati del pagamento della somma di euro 166 mensili per ciascuno a titolo di rata di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'avvocato dell'appellante ha dichiarato che quest'ultimo aveva acquistato la quota di metà dell'immobile dalla moglie consolidando in sé l'intera proprietà
e corrispondendo a titolo di prezzo alla SInora l'importo di 79.000 euro. Pt_3
Ciò posto appare evidente che , per effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio e prima ancora della separazione, la situazione della SInora ha subito un deterioramento Pt_3
che persiste tuttora in quanto la SInora in tempi vicini alla separazione ha trovato un Pt_3
lavoro part-time come impiegata assicurativa che le frutta la somma di 735 euro mensili mentre il SInor , come operaio specializzato dipendente, guadagna circa 2000 euro al mese. Pt_1
5 L'acquisto della quota della casa ex coniugale da parte del SInor non può ritenersi un Pt_1
fattore idoneo ad alterare la situazione economica dei coniugi. Infatti il SInor ha sì pagato Pt_1
un prezzo per l'acquisto della quota ma ha ottenuto l'intera proprietà dell'immobile mentre la SInora ha ceduto la propria quota di comproprietà sicchè sotto il profilo economico- Pt_3
patrimoniale tale atto ha valenza neutra e non altera il precedente equilibrio.
Resta pertanto il fatto che all'età di 44 anni la SInora si è trovata costretta a reperire un Pt_3
lavoro e si è attivata, come correttamente ha sottolineato il Tribunale, trovando però soltanto un lavoro part time e, quindi, con reddito basso che non le consente una piena autonomia economica. Non è chiaro come avrebbe potuto ancora ulteriormente attivarsi la SInora Pt_3
per reperire un lavoro full-time nel senso che, ciò che sostiene l'appellante, e cioè l'astratta possibilità di partecipare a concorsi pubblici con il diploma da geometra rappresenta una mera chance ma non prova neppure in termini probabilistici, la concretezza di un risultato di vittoria nel concorso.
Il SInor , invece, gode comunque di un reddito più alto e , quindi, in forza del principio Pt_1
assistenziale e perequativo, tenuto conto anche della lunga durata del matrimonio ( 17 anni) , è tenuto , in forza del principio di solidarietà che caratterizza anche il periodo post -matrimoniale, a pagare la somma di euro 150 mensili oltre adeguamento annuale secondo indici Istat a favore dell'ex moglie SInora Pt_3
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo ( valore della causa 150 euro x 24 ex art. 13 cpc pari a euro 3.600) per le fasi di studio introduttiva e decisionale in base ai parametri medi della tariffa di cui al d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione MINORENNI E FAMIGLIA
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., rigetta l'appello proposto da contro nei confronti della Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Novara pronunciata inter partes il 9 maggio 2024 che conferma.
Condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio Parte_1 CP_1
che liquida in euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva ed euro 851 per la
6 fase decisionale e così per complessivi euro 1923 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa.
Dà atto che, per effetto della presente decisione, ricorrono i presupposti ex art. 13 comma I quater dpr 115-2002 per il pagamento a carico di parte appellante di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Torino il 23 luglio 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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