Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4283/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4283 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente tra
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Via Don Peppe Diana, n. 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Petrella, (C.F. ), come da C.F._1 procura in atti, con il quale elettivamente domicilia in SA AR CA VE (CE) alla Via
Vittorio Emanuele II, 53
- opponente e
, (C.F. e P. IVA ), in persona legale rapp.te p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), con sede legale in Nusco (Av), all'Area Ind.le - zona F1 -
[...] CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Popolo, (C.F. , con il quale C.F._3 elettivamente domicilia in Avellino alla Via Tagliamento n. 165
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 06.04.2021, il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 825/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 25.02.2021, notificatogli nella medesima data, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 8.582,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché le spese della procedura liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, come
1
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva unicamente la nullità del contratto Controparte_3 inter partes stipulato per assenza della forma scritta ed insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'assoluta infondatezza dell'opposizione, Controparte_1 censurandone l'unico motivo proposto e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d. i. opposto, rimarcando che il aveva provveduto, ex art. 36 D. Lgs. Parte_1
n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), all'affidamento diretto ad del servizio Controparte_1 di smaltimento della frazione merceologica “prodotti tessili”, quale proveniente dalla raccolta differenziata e che tanto era avvenuto mediante corrispondenza a mezzo pec intercorsa fra le parti.
In particolare: il aveva spedito a mezzo pec la richiesta di offerta (prot. Parte_1
n. 7414 del 28/10/2019) alla la aveva inoltrato a mezzo Controparte_1 Controparte_1 pec la propria offerta economica (prot. n. 7484/2019) al Comune di il Parte_1 [...]
con determinazione n. 515 del 12/12/2019 del Responsabile dell'Area Tecnica, Parte_1 aveva affidato il servizio alla con specifico impegno di spesa;
la Controparte_1 [...] aveva regolarmente eseguito il servizio affidatole, al cui esito aveva emesso la Controparte_1 fattura n. 650 del 31/12/2019 per la somma netta di € 8.582,70; il Comune di con Parte_1 determinazione n. 169 del 21/4/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica, verificata la regolare esecuzione del servizio, aveva liquidato ad la somma complessiva di € 9.440,97; CP_1 tuttavia, del tutto inaspettatamente, la p.a. si sottraeva al pagamento delle spettanze dovute e riconosciute alla Società, la quale aveva inviato, in data 10/9/2020, specifica diffida di pagamento all'odierno opponente.
L'opposta assumeva la piena validità del contratto stipulato, richiamando il disposto di cui all'art. 32 co. 14 D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui il contratto è stipulato “in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 13.12.2021, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2022, con concessione dei termini ex art. 183, co 6 cpc.
2 All'esito del deposito delle memorie, il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del giudicante, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica, con ordinanza del 16.01.2025.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 co 1 c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un.,
30 ottobre 2001 n. 13533).
Parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del contratto scritto da cui desumere la concreta instaurazione del rapporto con le relative indispensabili
3 determinazioni circa la prestazione da rendere, il compenso da corrispondere, le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio.
Tale eccezione risulta, in radice, pienamente infondata.
Invero, parte opposta ha allegato la determina n. 515 del 12/12/2019 del Responsabile dell'Area
Tecnica (all. n. 1 di cui alla Comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto la voltura dell'impegno di spesa ed affidamento all'operatore “ del “servizio di smaltimento Controparte_1 delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di , e Parte_1 nella quale espressamente l'Ente Comunale affermava di poter affidare, in forma diretta, la fornitura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016, oltre che all'art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto D. Lgs, il quale permette il ricorso alle acquisizioni in economia, nonché l'affidamento diretto dei lavori/servizi prescindendo dall'adozione della determina a contrarre, quando il valore della medesima non supera Euro 40.000,00 Iva esclusa e, altresì, richiamando l'offerta pervenuta con nota prot. n. 7484.
A tal proposito, mette conto evidenziare che l'art. 32 co 14 D. Lgs. n. 50/2016 dispone: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Unitamente alla determina n. 515 del 12.12.2019, parte opposta ha allegato la pec del
[...] avente ad oggetto la richiesta di offerta (prot. n. 7414 del 28/10/2019) alla Parte_1 [...]
e la pec di offerta economica formulata da quest'ultima all'Ente (prot. n. CP_1
7484/2019).
Secondo le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dedicate alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. d) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare
4 le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
Dalla documentazione allegata dalla parte opposta, si rileva che l'ente convenuto ha rispettato tutti i detti principi e che l'offerta presentata dalla è stata accettata dal medesimo ente Controparte_1 con la determina n. 515 del 12.12.2019, potendosi ritenere osservate le formalità tipiche della contrattazione con gli enti pubblici tra cui, appunto, la necessità di forma scritta ad substantiam dell'atto negoziale che, nel caso di specie, è appunto rappresentato dallo scambio di corrispondenza normativamente previsto dal richiamato art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016.
In tal senso anche la Suprema Corte che ha osservato come il requisito formale possa “ritenersi rispettato pure là dove, come nella specie, viene in rilievo un'istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
Si tratta, quindi, di un modello di formazione del vincolo contrattuale che è da reputarsi consentito dall'ordinamento, venendo a manifestarsi tramite “proposta e accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo” (Cass. n. 25631/2017, citata)[…]” (Cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 9775/2022).
Per tali ragioni l'opposizione proposta va disattesa, poiché infondata, ed il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente che si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022), in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 825/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 25.02.2021 nell'ambito del procedimento con r.g. 687/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna il al pagamento in favore dell'opposta, Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa, 20.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6