Decreto cautelare 14 maggio 2018
Ordinanza cautelare 12 giugno 2018
Ordinanza collegiale 27 maggio 2019
Ordinanza collegiale 12 novembre 2020
Decreto presidenziale 14 ottobre 2021
Decreto presidenziale 26 aprile 2022
Decreto presidenziale 22 luglio 2022
Sentenza 17 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2018, proposto da
Sisal Entertainment S.p.a., in persona dell’avvocato Claudio Sverzellati, nella sua qualità di procuratore speciale, munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di procura a esso rilasciata in data 23.11.2013, autenticata per atto Notaio Todeschini di Milano di pari data, Rep. n. 13658, Racc. n. 5.761, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Ghia e Carlo Ghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Dardanelli, n. 13;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli e Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) dell’atto prot. n. 7.1/73.09/248755 del 27.4.2018, notificato in data 2.05.2018 e non ancora eseguito, di pronuncia di decadenza dall'autorizzazione ex art. 88, TULPS, alla raccolta di scommesse di cui all'art. 38, commi 2 e 4, D.L. n. 223/2006, nell'esercizio sito in Merano, via Mainardo, n. 84/86 contenente l'ordine di restituzione della licenza e di chiusura dell'esercizio;
2) della comunicazione prot. n. 7.1/73.09/751251 del 28.12.2017, notificata in data 3.1.2018, di avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione alla raccolta di scommesse di cui all'art. 38, commi 2-4, D.L. n. 223/2006, nell'esercizio sito in Merano, Via Mainardo, n. 84/86;
3) della comunicazione del Comune di Merano del 28.11.2017, indirizzata alla Provincia Autonoma di Bolzano, la cui esistenza è nota alla ricorrente solo perché citata nel provvedimento di decadenza e nella comunicazione di avvio del procedimento;
4) dell'elenco trasmesso dal Comune di Merano alla Provincia Autonoma di Bolzano menzionato nel provvedimento di decadenza impugnato e non notificato alla ricorrente;
e di ogni altro e ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente, connesso e consecutivo, individuato ed individuabile, anche se non noti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 41/2018;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista l’ordinanza cautelare n. 47/2018;
Viste le ordinanze collegiali n. 123/2019 e n. 283/2020;
Visti i decreti presidenziali n. 87/2021, n. 69/2022 e n. 113/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 30 luglio 2010, prot. n. 7.1/73.09/478773/10/GT, veniva rilasciata al dott. Massimo Temperelli, rappresentante della “Sisal Match Point S.p.a.”, l’autorizzazione “ad accettare scommesse ippiche a Totalizzatore nonché ad altri giochi connessi a manifestazioni sportive”, nel locale ubicato a Merano, in via Mainardo, n. 84/86 (doc. 1 della Provincia).
Con nota del 28 dicembre 2017 l’Ufficio provinciale Vigilanza comunicava al titolare dell’autorizzazione l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m. (doc. 2 della Provincia).
In data 17 gennaio 2018 il dott. M. Temperelli presentava alla Provincia autonoma di Bolzano le proprie osservazioni (doc. 3 della Provincia).
Con l’impugnato provvedimento del 27 aprile 2018 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano pronunciava la decadenza dall’autorizzazione, vietava l’attività di raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive e ordinava al titolare dell’autorizzazione di restituire la licenza in oggetto e di chiudere l’esercizio in oggetto entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento, in quanto il locale in cui si svolge l’attività si trova nel raggio di 300 metri da numerosi luoghi sensibili (doc. 1 della ricorrente).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. ”Eccezione pregiudiziale di inapplicabilità alla Sisal Entertainment S.p.a. delle disposizioni recate dall’art. 5-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 maggio 1992, n. 13, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 e successivamente modificato con l’art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, introduttiva del comma 1-bis e dall’art. 4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, introduttiva del comma 2-bis - Illegittimità del provvedimento di decadenza prot. n. 7.1/73.09/284755 del 27.4.2018, notificato in data 2.5.2018 e di tutti gli atti preesistenti e presupposti, impugnati con il presente ricorso”;
1.1. “Le regole tecniche introdotte dall’art. 1, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13, dall’art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 e dall’art. 4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15”;
1.2. “I precedenti giurisprudenziali in termini”;
2. “Proposta di quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE”;
3. “Violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 17, 41, 117 e 118 Cost., violazione di legge sotto il profilo del contrasto con l’art. 5-bis, comma 2-bis, L.P. n. 13/1992. Eccesso di potere nella forma dello sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di unicità dell’ordinamento, ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia manifesta”;
4. “Violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 17, 41, 117 e 118 Cost., violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 7, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi), violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 1, D. Lgs. n. 496/1948 e articolo 4, D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Eccesso di potere nella forma dello sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di unicità dell’ordinamento, ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia manifesta. Eccezione di manifesta illegittimità costituzionale”;
5. “Violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 17, 41, 117 e 118 Cost., violazione di legge sotto il profilo del contrasto con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Eccesso di potere nella forma dello sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di unicità dell’ordinamento, ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia manifesta”;
6. “Eccesso di potere nella forma dello sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di unicità dell’ordinamento, ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia manifesta”.
Con decreto presidenziale n. 41/2018, pubblicato il 14 maggio 2018, è stata accolta l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. e fissata per la trattazione dell’istanza cautelare l’udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2017.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Il Comune di Merano non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 47/2018, pubblicata il 12 giugno 2018, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2019.
In vista dell’udienza del 22 maggio 2019 le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese. Il procuratore della Provincia autonoma di Bolzano ha depositato anche una memoria di replica.
Con istanza depositata il 16 maggio 2019 la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del ricorso, in attesa della decisione sui quattro ricorsi per revocazione presentati avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1618/2019, pubblicata nelle more del giudizio l’11 marzo 2019, relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze di questo Tribunale nn. 341/2016, 10/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 24/2017 e 31/2017, che avevano respinto i ricorsi presentati da diverse imprese avverso provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione di sale giochi e di diniego di rinnovo delle autorizzazioni negli stessi luoghi, sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili, come definiti dall’art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1992 e s.m..
Con ordinanza n. 123/2019, pubblicata il 27 maggio 2019, il Collegio ha accolto l’istanza, rinviando la discussione del ricorso all’udienza dell’11 novembre 2020.
Successivamente, la discussione del ricorso è stata nuovamente rinviata (con ordinanza collegiale n. 283/2020 e con i decreti presidenziali nn. 87/2021, 69/2022 e 113/2022), sempre in attesa della decisione sui quattro ricorsi per revocazione presentati avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato (sub nn. 4054 del 2019, 4062 del 2019, 4067 del 2019 e 4115 del 2019).
Con sentenze n. 10322, n. 10323, n. 10324 e n. 10326, pubblicate in data 23 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i suddetti ricorsi per revocazione.
In vista dell’udienza di discussione fissata da ultimo per l’8 marzo 2023 i procuratori della Provincia autonoma di Bolzano e della ricorrente hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, insistendo nelle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2023, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso è opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce la presente controversia.
L’art. 86 del T.U.L.P.S. (inserito nel capo II e rubricato “ Degli esercizi pubblici ”) disciplina le “ sale pubbliche per bigliardi e per altri giochi leciti ”; dette sale sono espressamente definite quali “ esercizi pubblici ” dall’art. 174 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940).
Il successivo art. 88 del T.U.L.P.S. disciplina le “ licenze per l’esercizio delle scommesse”, stabilisce che dette licenze possono essere concesse “ esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione .”.
L’art. 9 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. n. 670 del 31.8.1972) prevede che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta la potestà legislativa in materia di “ pubblici spettacoli ” (art. 9, comma 1, n. 6) e di “ esercizi pubblici ” (art. 9, comma 1, n. 7).
Tale competenza legislativa in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano non comprende “ i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’Interno di annullare d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. ” (art. 9, comma 1, n. 7).
Nei limiti previsti dalle anzidette disposizioni le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispongono, altresì, della potestà amministrativa in materia.
L’art. 1 del D.P.R. n. 686 dell’1.11.1973 (Norma d’attuazione in materia d’esercizi pubblici) stabilisce che “ Le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell’art. 9, numeri 6) e 7), e dell’art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell’eventuale annullamento d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia d’esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l’interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l’indicazione del loro oggetto ”.
L’art. 20, comma 1, dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispone, infine, che “ I presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia ... di esercizi pubblici”, aggiungendo che “Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale ”.
Nell’esercizio delle proprie competenze la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la L.P. 14 dicembre 1988, n. 58 in materia di “ esercizi pubblici ” e la L.P. 13 maggio 1992, n. 13 in materia di “ pubblico spettacolo ”.
L’art. 11, comma 1 della L.P. n. 58/1988 in materia di “ esercizi pubblici ”, nella versione attualmente vigente, prevede quanto segue: “ 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione (comma inserito dall’art. 2, comma 2, della L.P. n. 13/2010).
1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis (comma inserito dall’art. 1, comma 1, della L.P. n. 17/2012).
1-quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza (comma inserito dall’art. 9, comma 1, della L.P. n. 10/2016). .….”.
L’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 in materia di pubblico spettacolo, nella versione attualmente vigente, dispone quanto segue: “ 1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
1-bis. Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi (comma inserito dall’art. 8, comma 1, della L.P. n. 10/2016).
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche (comma inserito dall’art. 4, comma 2, della L.P. n. 15/2011).
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.
4. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri .”.
La ratio di dette norme è anzitutto quella di tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.
Tale salvaguardia è circoscritta a un limite spaziale, nel senso di precludere il rilascio di autorizzazioni (allo svolgimento di gioco d’azzardo lecito) e la permanenza delle stesse (solo) nei luoghi ove siano identificabili le suddette finalità da salvaguardare.
Il descritto intento legislativo è stato successivamente completato con l’estensione delle disposizioni di prevenzione anche alle rivendite di generi di monopolio e agli esercizi commerciali e con l’estensione del divieto alla collocazione di “ totem ” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici. E invero, con l’art. 7 della L.P. n. 10/2016 sono state introdotte anche delle modifiche alla L.P. n. 3 del 18.5.2006 (riguardante gli “ Interventi in materia di dipendenze ”) attraverso l’inserimento dell’art. 6-bis (Disposizioni in materia di gioco d’azzardo), che nella versione attuale (il comma 4 è stato aggiunto dall’art. 34, comma 1 della L.P. 7 agosto 2017, n. 12), così dispone: “ 1. Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.
3. Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di “totem” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.
4. L’utilizzo dei ‘totem’ in violazione del comma 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi .”.
In sintesi, ai sensi di dette disposizioni (art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e art. 11 della L.P. n. 58/1988) l’autorizzazione per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa, rispettivamente gli apparecchi da gioco devono essere rimossi, ove questi ultimi siano “ ubicati in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ” e i descritti limiti spaziali sono estesi ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 e successive modifiche (comma 1-bis e 2-bis dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988).
Come risulta dalla citata versione attuale dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988 e dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, con gli artt. 8 e 9 della L.P. n. 10/2016 i siti sensibili previsti da dette disposizioni di legge sono stati ampliati, con l’introduzione dell’art. 5-bis, comma 1-bis, e dell’art. 11, comma 1-quater, che hanno qualificato come “ luoghi sensibili ” anche tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.
Con la norma transitoria di cui all’art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016 è stato inoltre disposto che “ A causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili di cui all’art. 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 magio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge .” Il riferimento normativo decorreva dal 1.6.2016 e scadeva con la data dell’1.6.2018.
La categoria di luoghi sensibili di cui all’art. 11, comma 1-quater, della L.P. n. 58/1988 e all’art. 5-bis, comma 1-bis, della L.P. n. 13/92 è stata successivamente identificata nel dettaglio con la deliberazione della Giunta provinciale n. 505 del 29.5.2018 che così dispone: “ 1. al fine di salvaguardare determinate categorie di persone e prevenire il gioco d’azzardo patologico sono da considerarsi “luoghi sensibili”, oltre alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale menzionate nelle premesse, le seguenti strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza:
· i Distretti Sanitari e i Distretti Sociali;
· le sedi delle Comunità Comprensoriali;
· i seguenti servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:
- Servizi per le Dipendenze;
- i Servizi Psicologici;
- i Centri di Salute Mentale (CSM);
- il Servizio di Pneumologia con le sue sedi distaccate sul territorio.
· le Istituzioni private che assistono/trattano ambulatorialmente persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza legate e non legate al consumo di sostanze o che presentano comportamenti di consumo rischioso;
· le Cooperative sociali che accolgono persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza;
· i consultori familiari;
· le consulenze debitori;
· istituzioni pubbliche e private nelle quali vengono assistite persone senza fissa dimora;
· i punti d'incontro delle Comunità Comprensoriali per persone che soffrono di problemi psichici .”.
Va aggiunto che in passato la Giunta provinciale, con deliberazione del 12 marzo 2012, n. 341 (poi modificata con deliberazione del 29 ottobre 2012, n. 1570), aveva già individuato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1-bis, della L.P. 13/1992, ulteriori luoghi sensibili quali: “ campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche ”. Dette deliberazioni sono state annullate con le sentenze n. 301 e n. 302/2016 di questo Tribunale.
Così ricostruita la cornice normativa in cui si inserisce la controversia, può passarsi al vaglio dei singoli motivi di ricorso.
3. Con il primo e il secondo motivo, che si prestano a un esame congiunto, la ricorrente sostiene che la normativa provinciale in materia di sale giochi e, in particolare, i divieti di installazione e gli obblighi introdotti dalla Provincia autonoma di Bolzano, costituirebbero “regole tecniche” ai sensi dell’art. 1, punto 11, della Direttiva 98/34/CE e che, pertanto, non essendo stati comunicati prima della loro promulgazione, sarebbero inapplicabili alla ricorrente.
In subordine, qualora il giudice adito non ritenesse di poter procedere direttamente all’accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale principale di accertamento e declaratoria della inopponibilità e inapplicabilità nei confronti della ricorrente delle disposizioni de quibus , la ricorrente chiede di sollevare questione di interpretazione pregiudiziale con trasmissione degli atti del giudizio alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE per conoscere se le disposizioni della Direttiva 98/34/CE ostino a che una Provincia autonoma possa introdurre, omettendone la comunicazione preventiva alla Commissione Europea, regole tecniche quali quelle recate dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13, dall’art. 8, comma 1, e dall’art. 20, comma 4, della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, nonché dall’art. 4, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15.
Le censure sono infondate, né sussistono i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Va premesso che l'art. 56 TFUE impone l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (cfr. sentenze dell'8 settembre 2009, L.P. de F.P. e B.I., C-42/07, EU:C:2009:519, punto 51, nonché del 3 dicembre 2020, B.W., C-311/19, EU:C:2020:981, punto 18).
La stessa Corte di Giustizia EU ha rilevato che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale e che, in assenza di un'armonizzazione dell'Unione europea in materia, spetta ad ogni Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica (cfr. sentenza dell'8 settembre 2009, L.P. de F.P. e B.I., C-42/07, EU:C:2009:519, punto 57 nonché giurisprudenza ivi citata).
In materia di giochi d'azzardo, la giurisprudenza eurounitaria e nazionale ha escluso la qualificazione di "regole tecniche" per le disposizioni che contengano restrizioni all'apertura di locali adibiti al gioco, a tutela di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato EU), affermando la conseguente non necessità di previa comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE (cfr., ex multis , sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 24 gennaio 2013, n. 186; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498; TRGA Bolzano, 3 marzo 2017, n. 84, 20 dicembre 2015, n. 359, 9 novembre 2015, n. 335, 20 ottobre 2015, n. 320, 30 dicembre 2014, n. 305, 22 novembre 2013 e 18 dicembre 2012, n. 376; TRGA Trento, 21 febbraio 2013, n. 64, 7 marzo 2013, n. 104 e 20 marzo 2013, n. 96).
Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 5251/2014, depositata il 23 ottobre 2014, così si è espresso al riguardo: " L'art. 8 della predetta direttiva contempla invero l'obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni 'progetto di regola tecnica', intendendosi per tale anche le 'disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ... che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi' (cfr. ivi l'art. 1, par.11). Ai fini della verifica dell'applicazione o meno dei principi di libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, del conseguente divieto di restrizioni qualitative e quantitative, di massima trasparenza delle iniziative nazionali tese ad introdurre norme e regolamenti tecnici richiamati dalla predetta direttiva (cfr. ivi i "considerando" 2 e 3), corre peraltro l'obbligo di evidenziare come la direttiva medesima ammetta esplicitamente la possibilità di porre 'ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche' dei prodotti stessi, ove reputati necessari per soddisfare esigenze imperative o per perseguire obiettivi di interesse generale di cui costituiscono 'la garanzia basilare' (cfr. ivi il 'considerando' 4).
Né va sottaciuto che l'art. 1,par.11, della Direttiva 98/34 dianzi riferito deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali - ivi dunque comprese quelle regionali - in tema di giochi d'azzardo che potrebbero comportare limiti per l'utilizzazione dei giochi automatici con vincita di danaro o - progressivamente - l'impossibilità della loro utilizzazione, possono in effetti costituire 'regole tecniche' ai sensi della disposizione di fonte comunitaria in esame, purché tali disposizioni nazionali rappresentino condizioni che possono influenzare 'in modo significativo' 'la natura del prodotto di cui trattasi, ovvero la sua commercializzazione: circostanza, questa, 'che spetta al giudice nazionale verificare' (cfr. Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, riguardante una legge polacca sulle autorizzazioni all'installazione di apparecchi di gioco d'azzardo).
Né, comunque, sussiste l'obbligo di comunicazione allorquando le limitazioni siano preordinate a soddisfare esigenze imperative o perseguano un interesse di cui esse costituiscano garanzia basilare (cfr. il "considerando" 4 della direttiva n. 98/34 ), ovvero allorquando gli Stati membri ritengano necessarie misure 'per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi' (cfr. art. 1, ultimo paragrafo della direttiva n. 98/34).
Del resto, anche in epoca recente la stessa Corte di Giustizia CE ha precisato che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della Direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati e, in particolare, che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (cfr. sentenza 24 gennaio 2013, n. 186/11, resa nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11) ".
Anche la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1618/2019, ha ricordato che la Corte di Giustizia ha “ escluso la necessità di una previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), sulla base del rilievo che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d'azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. sentenza 24 gennaio 2013, cit.) ” e ha concluso che “ il T.r.g.a. nelle impugnate sentenze correttamente ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ”.
Alla luce del sopra citato consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria e nazionale, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, il Collegio ritiene che le disposizioni provinciali di cui si discute siano applicabili alla ricorrente e che non sussistono i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m. non riguarderebbe le sale scommesse e che, pertanto, il provvedimento di decadenza impugnato sarebbe illegittimo.
Secondo la ricorrente occorrerebbe distinguere tra le sale gioco e le c.d. sale di scommesse di cui all’art. 38, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (eventi sportivi) e di cui all’art. 38, comma 4, dello stesso decreto (eventi sportivi ippici), per le quali, secondo la ricorrente, la normativa provinciale non prevedrebbe espressamente e in modo inequivoco che i limiti di distanza siano applicati anche a questi ultimi.
La censura è infondata.
Il Collegio ritiene che la normativa di cui all’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992, introdotta dalla legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13, si applichi non solo alle sale gioco, ma anche alle sale scommesse. A tale conclusione si perviene sia in base a un’interpretazione letterale della norma, sia logico-sistematica, tenuto conto della commistione che si rinviene nelle due discipline.
Quanto al tenore letterale, l’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 e s.m. introduce il distanziometro per le “sale gioco e di attrazione”, riferendosi quindi a qualsiasi tipo di sala gioco.
Le limitazioni localizzative di cui alla citata normativa devono intendersi riferite pure alle sale scommesse anche in base a un’interpretazione logico-sistematica, così come affermato anche dal Consiglio di Stato: “ 10.1. La distinzione tra sale da gioco e centri di raccolta delle scommesse, pur riconosciuta dalla legislazione nazionale e regionale, ha invero condotto il primo giudice all'erronea conclusione che la L.R. n. 17 del 2012, con particolare riferimento alle distanze minime dai luoghi sensibili, non si applichi alle agenzie di raccolta delle scommesse.
10.2. Si tratta di una conclusione non condivisibile non solo perché la L.R. n. 17 del 2012 non distingue tra le due tipologie di attività quanto, nello specifico, all'applicazione dei limiti distanziometrici, ma perché la stessa distinzione tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporta, come ha affermato il primo giudice, che i limiti distanziometrici non si applichino alle seconde.
10.3. Proprio questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5327 del 16 dicembre 2016, ha ribadito che in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l'attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall'art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86.
10.4. Le norme attuative della singola legge regionale, pertanto, devono essere interpretate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite "ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia" (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2016, n. 5327).
10.5. Dunque i limiti distanziometrici si applicano anche alle agenzie delle scommesse, non essendo decisivo né discretivo, in senso contrario, il fatto che la legge regionale e il regolamento comunale sembrino riferirsi letteralmente alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili perché, come bene osserva il Ministero appellante, se il legislatore regionale, per ipotesi (e irragionevolmente), avesse voluto davvero circoscrivere l'applicabilità di cui all'art. 2 della L.R. n. 17 del 2012 alle sole sale da gioco, avrebbe menzionato solo le sale da gioco al comma 2 dell'art. 1 e non anche il ‘gioco lecito’, più in generale, e avrebbe usato una dizione non equivoca utilizzando espressioni come ‘esclusivamente’, ‘unicamente’, riferite alle sale da gioco.
10.6. La diversa interpretazione restrittiva seguita dal primo giudice porrebbe seri di costituzionalità, nel doveroso inquadramento della legislazione regionale nella cornice di quella nazionale (art. 7, comma 5, del D.L. n. 158 del 2012), con l'art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, che ovviamente prevale sul pur rilevante valore dell'art. 41 Cost., in quanto le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l'applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia, che costituisce una minaccia grave alla dignità della persona umana, meritevole della massima protezione proprio a difesa dell'integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili e, in quanto tali, esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 marzo 2021, n. 2579; nello stesso senso, vedi Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1382 e Sez. V, 16 dicembre 2016, n. 5327).
Il Collegio condivide le argomentazioni del Consiglio di Stato. Se infatti la ratio della norma è quella di tutelare determinati soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo e all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni, non ci sono effettivamente valide ragioni per ritenere che i limiti distanziometrici non debbano essere estesi alle attività di raccolta di scommesse, che vanno quindi parificate alle sale gioco (cfr. anche TAR del Lazio, Roma, Sez. I-ter, 29 luglio 2013, n. 7700).
4. Con il quarto motivo la ricorrente afferma che le disposizioni di cui all’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 e s.m. e alle due deliberazioni della Giunta provinciale n. 341/2012 e n. 1570/2012 determinerebbero un effetto non già limitativo della possibilità di insediare attività di offerta al pubblico di gioco lecito, bensì di “espulsione” pressoché totale dal territorio della Provincia autonoma di Bolzano dell’offerta di gioco legale, con conseguente annullamento dell’azione di presidio della pubblica sicurezza garantita dalla normativa primaria statale in materia di giochi e scommesse, di competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, comma 1, lett. h), della Costituzione.
Il limite in questione non rappresenterebbe, quindi, una misura di mera limitazione dell’offerta di gioco improntata a esigenze di tutela della salute e contrasto della ludopatia, ma si risolverebbe in una generale regolamentazione del gioco e delle scommesse che inficerebbe la riserva di legge a favore dello Stato in materia di pubblica sicurezza, annullando l’efficacia della normativa primaria statale in materia di gioco lecito.
L’effetto “espulsivo” e comunque eccessivamente limitativo dell’efficacia della normativa statale dettata in materia di giochi ai fini della tutela della pubblica sicurezza rappresenterebbe un’illegittima compressione delle competenze legislative statali di cui all’art. 117, comma 1, lett. h), della Costituzione.
La tutela della salute che la Provincia enuncia di intendere perseguire, in quanto materia-scopo, esigerebbe la proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo da perseguire e, dunque, nella fattispecie, la previsione di una distanza ragionevole in rapporto alla densità dei luoghi “sensibili” e alla concreta diffusione della ludopatia sul territorio regionale, senza potersi tradurre in divieti assoluti.
Come indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 108/2017, lo strumento efficace per contrastare l’illegalità sarebbe costituito dalla presenza di una normativa che ponga limiti all’attività, ma che, al contempo, risponda alla richiesta di gioco lecito che fisiologicamente proviene dalla popolazione.
La normativa provinciale dovrebbe bilanciarsi con la normativa statale dettata in materia di gioco lecito al fine di perseguire esigenze di tutela della pubblica sicurezza.
A fronte delle argomentazioni di cui sopra, la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 e dell’art. 11, comma 1-bis, della legge provinciale n. 58 del 1988, affermando che le citate disposizioni, “imponendo il divieto di insediamento di attività proponenti offerta di giochi pubblici entro il limite di 300 metri dai c.d. luoghi sensibili e decretando la decadenza al 31 dicembre 2015 delle licenze di pubblica sicurezza rilasciate in data antecedente rispetto alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 1992, producono non già un effetto limitativo dell’offerta di gioco lecito, ma espulsivo della stessa, minando così il presidio della pubblica sicurezza garantito dalla legislazione statale in materia di gioco, così ponendosi in contrasto con quanto disposto dagli artt. 41 e 117, comma 1, lett. h) e comma 2, della Costituzione”.
Anche queste doglianze non hanno pregio e le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono manifestamente infondate per le ragioni di seguito esposte.
Osserva anzitutto il Collegio che sulla questione relativa al lamentato effetto espulsivo si è nel frattempo pronunciata la Sez. VI del Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 1618/2019, relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze di questo Tribunale nn. 341/2016, 10/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 24/2017 e 31/2017, che avevano respinto i ricorsi presentati da diverse imprese avverso provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione di sale giochi e di diniego di rinnovo delle autorizzazioni negli stessi luoghi, sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili, come definiti dall’art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1992 e s.m.
Ebbene, la citata sentenza, al fine di verificare se dalla normativa provinciale possa derivare effettivamente un effetto espulsivo delle attività di gioco con apparecchi VLT, di per sé lecite, ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
In particolare, al consulente tecnico d’ufficio, Prof. Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa, della concorrenza e dei mercati globali presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, sono stati posti i seguenti quesiti: “ Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d’ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:
(i) se - previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata - sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili, individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare, (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale;
(ii) se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioco in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;
(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale ”.
Orbene, la consulenza tecnica d’ufficio dd. 21.7.2018 del Prof. Cesare Pozzi (cfr. doc. depositato dalla Provincia il 23 gennaio 2023) conferma espressamente l’inesistenza dell’effetto espulsivo lamentato.
Si ritiene opportuno, ai fini della decisione del presente ricorso, riportare i punti salienti evidenziati dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1618/2019 con riguardo alla CTU del Prof. Pozzi, tenuto conto che nell’elaborazione della consulenza tecnica d’ufficio sono stati considerati anche i “ siti sensibili ” determinati ai sensi del comma 1-bis dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e quindi i “ siti sensibili ” di cui alla novella del 2016.
Nella citata sentenza n. 1618/2019, con riferimento al lamentato effetto espulsivo, si legge quanto segue: “ 10.1.4. Ebbene, alla luce delle risultanze delle due relazioni del consulente tecnico d’ufficio - redatte a conclusione delle operazioni peritali nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e involgenti la necessità di una ricognizione dei vari territori comunali di ubicazione delle sale giochi delle parti ricorrenti - deve essere escluso che si sia verificato l’effetto espulsivo lamentato dalle parti ricorrenti.
Il consulente tecnico d’ufficio è, al riguardo, pervenuto alle conclusioni di seguito esposte, pienamente condivise da questo Collegio, in quanto sorrette da ampi e complessi accertamenti istruttori compiuti in applicazione di una corretta impostazione metodologica, non infirmata in modo decisivo dalle osservazioni dei consulenti di parte, da ritenersi superate dalle puntuali e analitiche repliche sviluppate dal c.t.u. (e prodotte in appendice alle due relazioni peritali), pure integralmente fatte proprie dal Collegio.
10.1.4.1. In primo luogo è emerso che, sotto un profilo geografico-territoriale-urbanistico, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992 non determina in nessuno dei comuni presi in considerazione nei due elaborati peritali una privazione dell’intero segmento di mercato (quanto al comune di Ortisei, neppure nell’ipotesi in cui la Sportclinic, ubicata nel raggio di 300 m dalla sala giochi ‘Bar 181’, venga ricompresa nel novero dei siti sensibili), in quanto l’applicazione del criterio distanziale non comporta un’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni interessati dai vari ricorsi (compresi i territori dei comuni limitrofi) né, tanto meno, dall’intero territorio provinciale.
Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti [v. la tabella 2.7. riportata nelle due relazioni peritali, con l’evidenziazione dell’estensione delle aree potenzialmente disponibili che consente la (ri)collocazione, in ognuno dei territori comunali in questione, oggetto dei due gruppi di ricorsi, di esercizi dedicati al gioco] ”.
Per completezza va precisato che, nelle more del presente giudizio, con le sentenze n. 10322, n. 10323, n. 10324 e n. 10326, pubblicate il 23 novembre 2022, la stessa Sez. VI del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione (sub n. 4054/2019, n. 4062/2019, n. 4067/2019 e n. 4115/2019), che erano stati presentati da alcune imprese contro la citata sentenza n. 1618/2019.
Dunque la consulenza del Prof. Pozzi ha confermato che l’effetto espulsivo lamentato dalle appellanti e dall’odierna ricorrente non esiste.
Inoltre, la sentenza ha evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto alla conclusione (in risposta al secondo quesito sottopostogli) che “ l'attuale configurazione dell'offerta provinciale mostra come le sale gioco abbiano operato nel corso degli anni passati in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco. In altri termini, la raccolta di gioco complessivamente realizzata dalle sale gioco in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (2011-2017) risulta essere indipendente dalla loro distribuzione sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per apparecchio da intrattenimento delle singole sale sembrano determinati da fattori diversi, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà di servizi offerti in grado di attirare in misura maggiore o minore le differenti tipologie di consumatori.
In particolare, da un raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale relativi al periodo 2011-2017 e la raccolta di gioco stimata in esito alla ricollocazione degli esercizi (v. le tabelle dalla 3.13. alla 3.19. delle due relazioni peritali), emerge che la distanza degli esercizi dal baricentro dei vari comuni non costituisce un fattore incidente sulla capacità complessiva di raccolta degli esercizi medesimi ”.
La citata sentenza del Consiglio di Stato, con argomentazioni che si condividono e che non sono inficiate dalle critiche opposte dall’odierna ricorrente, giunge quindi alla conclusione che “ deve escludersi che la censurata disciplina provinciale determini un'espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, né sotto il profilo dell'interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall'intero territorio provinciale, né sotto il profilo dell'abbattimento delle raccolte e dei ricavi ….”.
Non sussistendo il lamentato “effetto espulsivo” e la dedotta eliminazione dell’offerta di gioco legale non può sussistere neppure il paventato contrasto con la normativa statale che disciplina l’organizzazione e la gestione dei giochi pubblici, finalizzata a tutelare la pubblica sicurezza.
Al riguardo va osservato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 300/2011 del 9 novembre 2011, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità, promossa, in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra l’altro per asserito contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge provinciale n. 13/2010, introduttivi sia dell'art. 5-bis della legge provinciale n. 13/1992 - ossia della disposizione che qui viene in rilievo, la quale, al dichiarato fine di tutelare " determinate categorie di persone " e di " prevenire il vizio del gioco ", esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze (" in un raggio di 300 metri ") di " istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale ", consentendo, altresì, alla Giunta provinciale di individuare ulteriori " luoghi sensibili " nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell'" impatto " che esse avrebbero " sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica " -, sia del nuovo comma 1-bis dell'art. 11 della legge provinciale n. 58 del 1988 per cui i giochi leciti, individuati tramite rinvio all'art. 110, sesto comma, del TULPS, non possono essere " messi a disposizione " in un raggio di 300 metri dai " luoghi sensibili " sopra elencati e di quelli ulteriormente individuati dalla Giunta provinciale.
In particolare, la Corte costituzionale ha basato la declaratoria di infondatezza della questione sui seguenti rilievi:
- l'identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate richiede, secondo il consolidato orientamento della Corte, di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalle medesime, tenendo conto della loro ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato;
- nella specie, le disposizioni oggetto del giudizio sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- le caratteristiche ora evidenziate valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui già si era occupata la Corte, rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di " ordine pubblico e sicurezza ": materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla " prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico ", inteso questo quale " complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale ";
- nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti;
- le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate.
La Corte costituzionale ha, con ciò, escluso che le disposizioni in questione rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico, sostanzialmente riconducendole alla materia sociale della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 8, numeri 25) e 5), D.P.R. n. 670 del 1972, di approvazione dello statuto speciale.
La successiva sentenza della Corte n. 108/2017, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (“ Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ”), sollevata in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo della Costituzione, ha confermato che la norma pugliese sulle distanze dai luoghi sensibili persegue “ in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza ”.
Infine, nella sentenza n. 27/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata anche la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (“ Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni della dipendenza dal gioco ”), sollevata con riferimento, tra l’altro anche all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, rilevando che “ il quadro normativo e giurisprudenziale… consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal D.L. n. 158 del 2012 come convertito” e che “il legislatore abruzzese… è certamente intervenuto nell’ambito della materia ‘tutela della salute’, senza invadere la competenza esclusiva dello Stato ”.
Del pari manifestamente infondata si appalesa la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali de quibus , sollevata con riferimento all’art. 41 della Costituzione.
Il Collegio ritiene che, alla luce del valore che viene attribuito dalla giurisprudenza alla tutela della salute, la libertà di iniziativa economica possa essere legittimamente limitata, ai sensi del comma 2 dell’art. 41 della Costituzione, per perseguire finalità di tale rango (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237).
Del resto, una soluzione di questo tenore si pone anche in linea con la consolidata giurisprudenza eurounitaria, sulla base della quale “ le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco ” (cfr. Corte di Giustizia UE, 24 gennaio 2013, C-33/2013).
Con riferimento a quest’ultima prospettata illegittimità costituzionale, la citata sentenza n. 1618/2019 ha evidenziato che si tratta di un profilo non trattato ex professo dalla Corte Costituzionale nei precedenti di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011 del 9 novembre 2011 e n. 220/2014 del 18 luglio 2014.
La citata sentenza ha precisato, inoltre, preliminarmente che:
(i) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 per contrasto con l’art. 41 Cost., veniva dedotta sotto il profilo che la norma citata produrrebbe un effetto espulsivo dell’attività imprenditoriale e di per sé lecita delle sale giochi dall’interno del territorio dei Comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese appellanti, se non dall’intero territorio della Provincia di Bolzano, a causa dell’obbligo di rispettare determinate distanze minime da numerosi luoghi ritenuti sensibili;
(ii) il parametro di legittimità costituzionale costituito dall’art. 41 Cost., e l’ivi contenuta clausola sociale, deve essere rapportato al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, Cost., la cui valutazione deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti, nella sua insindacabile discrezionalità, dal legislatore;
(iii) ai fini del sommario e preventivo giudizio di delibazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità insorta nel processo “ è irrilevante che le valutazioni da compiere in via delibativa richiedano un procedimento ermeneutico anche non agevole, né breve, come appunto, nel caso di specie, in cui s’impone una ricognizione degli effetti scaturenti dalla disposizione di legge sospetta di incostituzionalità sul settore di mercato da essa inciso ”, soggiungendo che la questione non poteva essere decisa sulla base dell ’id quod plerumque accidit o su altre massime di comune esperienza o sul fatto notorio, rendendosi perciò necessario il ricorso a una consulenza tecnica.
La sentenza n. 1618/2019 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 per contrasto con l’art. 41 della Costituzione, essendo emerso dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio che:
(i) l’obbligo di osservare determinate distanze dai siti sensibili individuati dall’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 non determina, in nessuno dei comuni presi in considerazione, l’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese appellanti dal territorio dei singoli comuni interessati, e tanto meno dal territorio dell’intero territorio provinciale;
(ii) l’attuale configurazione dell’offerta provinciale di sale da gioco mostra che esse, nel corso degli anni passati, hanno operato in modo da rendere la localizzazione irrilevante ai fini della raccolta di gioco: infatti, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2017, la raccolta di gioco è risultata indipendente dalla distribuzione delle sale da gioco sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per singolo apparecchio sembrano determinati da fattori differenti, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà dei giochi offerti. Tale affermazione è supportata, in particolare, dal raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale, relativamente al periodo 2011-2017, e la stima della raccolta di gioco effettuata tenendo conto della ricollocazione degli esercizi: la sentenza precisa, a tale proposito, che il CTU ha stimato tale raccolta di gioco sia sulla base del comportamento attribuibile a operatori economici razionali, sia sulla base delle caratteristiche del consumatore/giocatore medio descritto nello studio indipendente dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR. Lo studio citato, in particolare, rivela che i consumatori c.d. problematici (cioè quelli esposti al rischio di sviluppare dipendenza dal gioco) e quelli patologici (cioè quelli che già hanno sviluppato una dipendenza) sono più propensi a frequentare le sale da gioco anche dopo eventuali spostamenti.
Alla luce di tali considerazioni - che il Collegio condivide - la sentenza n. 1618/2019 ha concluso nel senso di escludere che la disciplina provinciale possa determinare una espulsione dal mercato delle imprese appellanti, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dai singoli territori comunali, sia sotto il profilo dell’abbattimento delle raccolte e dei ricavi, e che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale della disciplina provinciale rispetto all’art. 41 Cost. sia connotata da manifesta infondatezza.
Al riguardo, la sentenza n. 1618/2019 così conclude: “ deve escludersi che la censurata disciplina legislativa determini un'interdizione assoluta del diritto all'esercizio dell'attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione”.
Va rilevato che anche questo Tribunale si è già pronunciato in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 per asserito contrasto con l’art. 41 della Costituzione.
Invero, nella sentenza 31 ottobre 2016, n. 301, questo Tribunale si è così espresso sulla questione: “ Infine, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 41 della Costituzione, questo Tribunale, nella sentenza citata n. 323/2013, ha precisato quanto segue: ‘Osserva, anzitutto, il Collegio che sia il principio di iniziativa economica, sia il principio di tutela della concorrenza non sono assoluti. Ė noto che l'art. 41 della Costituzione, dopo aver sancito che l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità. Deve pertanto ritenersi conforme all'art. 41 della Costituzione l'intervento del legislatore provinciale, il quale, allo scopo di prevenire la dipendenza da gioco delle categorie più a rischio, ha adottato misure che stabiliscono distanze minime dai luoghi c.d. sensibili. La circostanza che una determinata attività sia considerata lecita non comporta, di per sé, che essa possa essere svolta in qualsiasi luogo: limitazioni alla libera iniziativa economica sono sempre possibili, se poste a difesa di interessi di rango costituzionale; ciò è implicitamente affermato anche dal legislatore statale nel già citato decreto Balduzzi, intervenuto a tutela del diritto fondamentale individuale e l'interesse collettivo alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione’ ” (nello stesso senso si vedano anche: TRGA Bolzano 22 novembre 2013, n. 323; 17 gennaio 2017, n. 17; 22 giungo 2017, n. 204; 14 luglio 2017, n. 235; 26 giugno 2018, n. 212 e 16 settembre 2019, n. 211).
In una recentissima sentenza, il Consiglio di Stato si è così pronunciato al riguardo: “ La normativa regionale in materia ha superato il vaglio del Giudice delle leggi (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108, che ha dichiarato non fondata la q.l.c. della normativa regionale della Puglia relativa alle distanze minime dei locali di gioco da luoghi sensibili e la sentenza 9 novembre 2011, n. 300 concernente la legittimità costituzionale della normativa della Provincia Autonoma di Bolzano), per cui è ben possibile delineare un quadro complessivo in cui le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente per profili di carattere socio-sanitario, rientranti nella materia della tutela della salute ex articolo 32 della Costituzione (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 dicembre 2022, n. 11036, Sezione V, 2 dicembre 2019, n. 8231, Sez. III, 10 febbraio 2016, n.579).
In linea generale, emerge in rilievo un sistema nel quale il principio dell'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione deve ritenersi recessivo rispetto a quello dell'articolo 32, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini ” (cfr. Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1382.
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il contrasto della normativa provinciale con l’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e con l’Intesa tra Stato e Regioni e Enti locali raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata, avente efficacia vincolante per le parti.
Suggellando l’Intesa in sede di Conferenza Unificata, la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe espresso una ben precisa volontà, ovvero quella di approvare i principi che regoleranno la distribuzione dei giochi pubblici sul territorio, tra cui quello di non concentrare l’offerta di gioco pubblico e non operare una “ ghettizzazione dell’offerta di gioco pubblico mediante l’introduzione di norme e regolamenti espulsivi ”. Inoltre, si sarebbe impegnata a salvaguardare gli investimenti attuali della rete dei concessionari e dei loro partner commerciali.
Inoltre, nel triennio transitorio previsto dall’Intesa per l’implementazione dei nuovi criteri distributivi della rete di giochi pubblici, le vigenti leggi regionali e provinciali (tra cui l’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e s.m.) non potrebbero trovare applicazione, essendo in aperto contrasto con i termini dell’Intesa e con la volontà vincolante espressa in sede di Conferenza Unificata.
Le censure non colgono nel segno.
Va ribadito che l’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992 non determina alcun “effetto espulsivo” dei giochi leciti nel territorio del Comune di Bolzano, come sopra rilevato.
L'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che " entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti ".
Osserva anzitutto il Collegio che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la portata non vincolante dell'Intesa di cui all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (e dell'art. 1, comma 1049, della L. n. 205 del 2017), in mancanza del decreto ministeriale di recepimento: “ È… espressamente previsto che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l'amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l'esigenza di una regolamentazione unitaria; ed in effetti, accanto al tradizionale (per il settore dei giochi) riferimento all'ordine pubblico e la pubblica fede, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato per l'art. 117, comma 2, lett. h) Cost., è richiamata anche la tutela della salute, rientrante nelle competenza concorrente (art. 117 Cost.), in cui la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, cui la Corte costituzionale ha aggiunto anche il riferimento alla pianificazione e governo del territorio (con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, quanto meno in relazione al potere di fissazione delle distanze minime dai c.d. luoghi sensibili).
In questi casi - quando cioè lo Stato attribuisce per legge a sé stesso un potere di indirizzo e coordinamento in relazione ad un settore che investe in maniera trasversale materie di competenza anche delle Regioni - è dovuta nella legge statale la previsione del previo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 28, quale strumento tipico di coinvolgimento delle regioni in attuazione del principio di leale collaborazione (da ultimo, in tal senso Corte cost., 2 dicembre 2019, n. 246; Id., 20 marzo 2019, n. 56).
Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l'intesa nell'ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017.
Per essere prevista quale atto prodromico all'esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all'intesa non può riconoscersi ex se , e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente ” (cfr., ex pluribus , Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223; nello stesso senso: Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382; Sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496 e Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11426).
In ogni caso, va osservato che, nell’ambito della sopra citata Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata riconosciuta la piena validità di tutte le discipline esistenti. Ė stato infatti concordato di “ considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza ” ed è stato stabilito che “ le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela della popolazione ”.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2019 del 27 febbraio 2019: “ L'intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive… Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal D.L. n. 158 del 2012, come convertito ”.
6. Con l’ultimo motivo di gravame la ricorrente si duole che l’Amministrazione non abbia compiuto alcuna istruttoria al fine di verificare se i siti indicati nel provvedimento di decadenza si trovino effettivamente nel raggio di 300 metri dalla sala scommesse de qua . La stessa Amministrazione avrebbe ammesso, nell’impugnato provvedimento, di essersi rimessa all’elenco comunicatele dal Comune di Bolzano.
Per disattendere quest’ultima censura è sufficiente osservare che l’individuazione dei siti sensibili presenti nel raggio di 300 metri dai singoli esercizi viene svolta dal Comune di Merano, il quale ha indicato l’esatta ubicazione degli stessi, specificando la via e il numero civico (cfr. doc. 5 della Provincia).
In ogni caso, la ricorrente non ha allegato in giudizio alcun elemento utile a contrastare il dato elaborato dall’Amministrazione comunale.
7. In conclusione, per tutte le ragioni espresse, il ricorso è infondato e va quindi rigettato. Le prospettate questioni di legittimità costituzionale devono considerarsi manifestamente infondate.
Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, salvo quelle espressamente accolte o respinte, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sorreggere una conclusione diversa da quella assunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta con tutte le sue domande, e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate dalla ricorrente.
Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Nulla per le spese del Comune di Merano, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Menestrina, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Michele Menestrina |
IL SEGRETARIO