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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4018/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4018/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025.
Conclusioni del PM: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.12, 473-bis.47, 473bis.49 c.p.c. e, in particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale ed il relativo contratto di locazione, compresi gli arredi e Parte_1 corredi in essi ad oggi tutti presenti, fatta eccezione per gli effetti personali del SI. per l'effetto la SI.ra Parte_2 Pt_1
sarà onerata in via esclusiva al versamento del canone di locazione e relative fatture per forniture;
[...]
3) porre a carico del SI. l'obbligo di versare mensilmente l'importo di €. 380,00 in favore della SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di ottobre 2024 (compreso); detta somma sarà soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2025, prendendo a base quello di settembre 2024;
4) L'autovettura fiat 500 tg. AT096FF, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla MA;
i costi di gestione Pt_1 relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della MA saranno a carico della MA;
Parte_1
5) Il motociclo piaggio Tg. XM8M7KM, di proprietà della SI.ra , già oggi in disponibilità del SI. Parte_1 Pt_2 viene assegnato a quest'ultimo; i costi di gestione relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della MA saranno a carico al SI. Parte_2
6) Il prestito infruttifero contratto dai coniugi in favore della madre del SI. di cui in premessa al punto 12, verrà pagato Pt_2 esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei confronti della SI.ra ; Parte_2 Parte_1 Parte_3
7) Il debito contratto dai coniugi in favore di odontoiatra per cure odontoiatriche in favore della figlia , di cui in Persona_1 premessa al punto 12, verrà pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei Parte_2 Parte_1 confronti del professionista;
8) Il SI. ha già rilasciato la casa coniugale al momento del deposito del presente atto.” Parte_2
Conclusione del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 14/05/1994, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 57, parte II, dell'anno 1994;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 28/01/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4018/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4018/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025.
Conclusioni del PM: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.12, 473-bis.47, 473bis.49 c.p.c. e, in particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale ed il relativo contratto di locazione, compresi gli arredi e Parte_1 corredi in essi ad oggi tutti presenti, fatta eccezione per gli effetti personali del SI. per l'effetto la SI.ra Parte_2 Pt_1
sarà onerata in via esclusiva al versamento del canone di locazione e relative fatture per forniture;
[...]
3) porre a carico del SI. l'obbligo di versare mensilmente l'importo di €. 380,00 in favore della SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di ottobre 2024 (compreso); detta somma sarà soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2025, prendendo a base quello di settembre 2024;
4) L'autovettura fiat 500 tg. AT096FF, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla MA;
i costi di gestione Pt_1 relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della MA saranno a carico della MA;
Parte_1
5) Il motociclo piaggio Tg. XM8M7KM, di proprietà della SI.ra , già oggi in disponibilità del SI. Parte_1 Pt_2 viene assegnato a quest'ultimo; i costi di gestione relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della MA saranno a carico al SI. Parte_2
6) Il prestito infruttifero contratto dai coniugi in favore della madre del SI. di cui in premessa al punto 12, verrà pagato Pt_2 esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei confronti della SI.ra ; Parte_2 Parte_1 Parte_3
7) Il debito contratto dai coniugi in favore di odontoiatra per cure odontoiatriche in favore della figlia , di cui in Persona_1 premessa al punto 12, verrà pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei Parte_2 Parte_1 confronti del professionista;
8) Il SI. ha già rilasciato la casa coniugale al momento del deposito del presente atto.” Parte_2
Conclusione del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 14/05/1994, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 57, parte II, dell'anno 1994;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 28/01/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca