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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT BE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11654/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Piazza Vittorio Emanuele Iii 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90218394 14000 CONTR. COD. STR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22203/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente impugna l' intimazione lamentado l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Invero, come lamentato dal ricorrente, non risulta la prova della notifica della cartella di pagamento n.
07120160059351236000 relativa all' imposta di registro per l'annualità 2006.
Il ricorso va quindi accolto con anullamento dell' intimazione impugnata limitatamente all' imposta di registro per l'annualità 2006 per difetto della notifica dell'atto prodromico dell' impugnata intimazione, risultando anche prescritto il predetto credito tributario, essendo decorso il relativo termine di prescrizione decennale in assenza della prova di atti interruttivi.
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione, con riassunzione nei termini di legge, in relazione all'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 07120170067209618000 trattandosi di crediti per contravvenzioni al C.d.S, materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alle contravvenzioni del CdS. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT BE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11654/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Piazza Vittorio Emanuele Iii 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90218394 14000 CONTR. COD. STR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22203/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente impugna l' intimazione lamentado l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Invero, come lamentato dal ricorrente, non risulta la prova della notifica della cartella di pagamento n.
07120160059351236000 relativa all' imposta di registro per l'annualità 2006.
Il ricorso va quindi accolto con anullamento dell' intimazione impugnata limitatamente all' imposta di registro per l'annualità 2006 per difetto della notifica dell'atto prodromico dell' impugnata intimazione, risultando anche prescritto il predetto credito tributario, essendo decorso il relativo termine di prescrizione decennale in assenza della prova di atti interruttivi.
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione, con riassunzione nei termini di legge, in relazione all'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 07120170067209618000 trattandosi di crediti per contravvenzioni al C.d.S, materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alle contravvenzioni del CdS. Spese compensate.