Art. 2.
Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282 , sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreche' dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.
Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.
Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282 , sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreche' dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.
Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.