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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Orbetello, via Donatori del Sangue
n. 3/F, presso lo studio dell'avv. Alessia Ceraolo, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli avv.ti
Alessandro Oneto e Marco Carollo, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 26.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, ha convenuto in giudizio , esponendo all'intestato Pt_2 CP_1
Tribunale che:
• nell'anno 2005 avrebbe maturato un credito d'imposta di oltre € 35.000,00 destinato ad essere portato in compensazione nella dichiarazione dell'anno successivo da pagina 1 di 5 , società alla quale aveva affidato, tra l'altro, l'elaborazione e la trasmissione delle CP_1 dichiarazioni dei redditi;
• a seguito del mancato invio del Mod. Unico 2006, per i redditi 2005, l CP_2
disconobbe il credito d'imposta portato in compensazione nel Mod. Unico 2007,
[...] con conseguente emissione di una cartella di pagamento per la somma di € 52.793,33, cui avrebbe fatto seguito, nell'ottobre 2010, la notifica del pignoramento di tre conti correnti della , costretta dunque a presentare istanza di dilazione, poi accolta Parte_1 con approvazione di un piano di ammortamento per l'importo globale di € 68.383,39, di cui € 51.503,64 per quota capitale, ed € 16.879,75 per interessi di mora, dilazione e compensi di riscossione.
Tanto premesso, e previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la CP_1 ricorrente ne chiedeva la condanna a risarcirle tutti i danni patiti, rappresentati dalla somma di € 68.383,39 e dall'impossibilità di utilizzare per oltre due anni i conti correnti pignorati, quest'ultimo pregiudizio da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi ex D.Lgs. 231/2002 e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della domanda avversaria e, in CP_1 subordine, l'accertamento del minor danno che l'odierna ricorrente avrebbe sofferto in ipotesi di spontaneo adempimento dell'avviso bonario di pagamento pervenuto il
10.6.2009, atteso che la prima contestazione ricevuta dalla cliente sarebbe risalita al
2010, cioè a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto professionale.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'udienza cartolare del 26.3.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda della ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
- fino all'anno 2008 pacificamente assistita da per la elaborazione e Pt_2 CP_1 trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi (all.ti 3-11 del ricorso) - ha imputato alla resistente l'omessa presentazione del Mod. Unico 2006 destinato a portare in compensazione per l'anno successivo, ovvero nel Mod. Unico 2007, un credito d'imposta di oltre € 35.000,00 maturato a fronte di ingenti investimenti compiuti nel 2005 (all. 1). Cont A seguito di tale inadempimento, l' avrebbe disconosciuto il credito d'imposta portato in compensazione nel Mod. Unico 2007 ed emesso la cartella di pagamento n.
pagina 2 di 5 05120100024186342 (all. 12), notificata il 18.5.2010, per chiedere la corresponsione, entro sessanta giorni, della somma di € 52.793,33 per omesso versamento di imposte risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2006, oltre sanzioni, interessi e spese di procedura (all. 12).
La ricorrente assume d'aver sollecitato invano a rimediare all'errore commesso CP_1
(all.ti 13-15), e di essere stata costretta a chiedere nel 2013 una dilazione di pagamento del debito per la complessiva somma di € 68.383,39, interamente pagata (all.ti 21 e 22), stante il pignoramento dei tre conti correnti notificatole a ottobre 2010 (all. 20).
Siffatta ricostruzione dei fatti non è contestata da , la quale s'è limitata in CP_1 sostanza a invocare il concorso di colpa di nell'aggravamento dei danni, ex art. Pt_2
1227, co. 2 c.c..
Nel dettaglio, colloca temporalmente la conclusione del rapporto professionale CP_1 con la ricorrente nel luglio 2008, evidenziando pertanto come all'epoca della prima contestazione ricevuta a giugno 2010 non fosse più in possesso della documentazione a suo tempo utilizzata per la predisposizione e l'invio della dichiarazione dei redditi, con inevitabile incapacità di attivarsi come richiesto da riferisce che quest'ultima Pt_2 Cont avrebbe potuto e dovuto aprire diligentemente un dialogo con l' prima di subire il pignoramento dei conti correnti, vieppiù a fronte dell'avviso bonario di pagamento pervenuto il 10.6.2009, menzionato nella cartella di pagamento controversa, che avrebbe consentito la riduzione a un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni.
Ebbene, la fattispecie va senz'altro incardinata nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, e detta ascrivibilità non è priva di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se per un verso spetta al cliente provare il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio dal medesimo subito, per altro verso, qualora il cliente abbia allegato, come nella specie, l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (cfr. Cass. n. 11213/2017 e Cass. SS.UU n.
13533/2001).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dato prova dell'incarico professionale conferito alla resistente e finanche dell'inadempimento di quest'ultima nel corretto espletamento, e ha poi allegato e dimostrato i danni economici da esso scaturiti, cioè quelli consacrati nella cartella di pagamento notificata il 18.5.2010.
pagina 3 di 5 Viceversa, la resistente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Anzitutto va premesso che "l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227 c.c., comma 2, non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo" (cfr. Cass. n. 26823/2023), con il corollario dell'assoluta irrilevanza di un'ipotetica facoltà in capo alla contribuente d'impugnare la cartella di pagamento notificatale.
In secondo luogo, giova osservare che in virtù dell'art. 2697 c.c. l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificati, impeditivi spetta a chi li deduca a fondamento della propria eccezione, di talché gravava sulla resistente l'onere di provare la ricezione in favore della controparte dell'avviso bonario di pagamento menzionato nella cartella controversa (e il rispettivo contenuto), che a suo dire avrebbe consentito alla contribuente la riduzione a un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, trattandosi di elemento della fattispecie posta dal danneggiante a fondamento della propria eccezione.
Nel caso di cui si discute, però, la resistente ha semplicemente chiesto al Tribunale di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'avviso bonario di pagamento, con istanza da ritenersi inammissibile.
Benvero, l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è condizionata sia alla certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione sia alla prova del suo possesso in capo al destinatario dell'ordine (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Dal momento che la ricorrente, successivamente alla comparsa di risposta avversaria, ha negato d'aver ricevuto l'atto controverso e la resistente non ha mutato le proprie istanze Cont istruttorie (neppure allegando d'essersi rivolta all' per avere lumi sul denunciato avviso bonario del 2009), alcun ordine di esibizione avrebbe potuto emettersi nei confronti della ricorrente, a pena di far ispirare la discrezionalità del giudice da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte.
In conclusione, quantomeno rispetto alla somma incorporata nella cartella di pagamento n. 05120100024186342 di € 54.987,56, va riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., tenuto Pt_2 conto della sostanziale indifferenza mostrata da nel periodo di sessanta giorni CP_1
Cont concesso dall' per fruire dell'agevolazione.
Poiché tale credito è di valore, sull'importo così quantificato dovranno computarsi la rivalutazione e gli interessi legali (e non quelli moratori di cui all'inconferente D.Lgs.
231/2002), questi da calcolarsi sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno dal pagina 4 di 5 17.7.2010, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. n. 3894/16).
Per converso, in difetto di puntuali allegazioni ed elementi probatori sulla situazione economica della e sulle circostanze che le impedirono di adempiere Parte_1 tempestivamente alla cartella di pagamento, di guisa da scongiurare il pignoramento e la successiva rateizzazione del debito, non possono riconoscersi a le ulteriori Pt_2 somme pretese a titolo di danni.
Né risulta apprezzabile la domanda volta a conseguire la liquidazione equitativa dei pregiudizi sofferti dalla ricorrente a seguito del pignoramento dei conti correnti, atteso che la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., “postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (…) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. ex plurimis Cass. n.
9744/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM
55/14, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo e applicando i valori minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 54.987,56, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali secondo quanto specificato in motivazione;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
545,50 per esborsi ed € 6.307,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Orbetello, via Donatori del Sangue
n. 3/F, presso lo studio dell'avv. Alessia Ceraolo, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli avv.ti
Alessandro Oneto e Marco Carollo, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 26.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, ha convenuto in giudizio , esponendo all'intestato Pt_2 CP_1
Tribunale che:
• nell'anno 2005 avrebbe maturato un credito d'imposta di oltre € 35.000,00 destinato ad essere portato in compensazione nella dichiarazione dell'anno successivo da pagina 1 di 5 , società alla quale aveva affidato, tra l'altro, l'elaborazione e la trasmissione delle CP_1 dichiarazioni dei redditi;
• a seguito del mancato invio del Mod. Unico 2006, per i redditi 2005, l CP_2
disconobbe il credito d'imposta portato in compensazione nel Mod. Unico 2007,
[...] con conseguente emissione di una cartella di pagamento per la somma di € 52.793,33, cui avrebbe fatto seguito, nell'ottobre 2010, la notifica del pignoramento di tre conti correnti della , costretta dunque a presentare istanza di dilazione, poi accolta Parte_1 con approvazione di un piano di ammortamento per l'importo globale di € 68.383,39, di cui € 51.503,64 per quota capitale, ed € 16.879,75 per interessi di mora, dilazione e compensi di riscossione.
Tanto premesso, e previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la CP_1 ricorrente ne chiedeva la condanna a risarcirle tutti i danni patiti, rappresentati dalla somma di € 68.383,39 e dall'impossibilità di utilizzare per oltre due anni i conti correnti pignorati, quest'ultimo pregiudizio da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi ex D.Lgs. 231/2002 e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della domanda avversaria e, in CP_1 subordine, l'accertamento del minor danno che l'odierna ricorrente avrebbe sofferto in ipotesi di spontaneo adempimento dell'avviso bonario di pagamento pervenuto il
10.6.2009, atteso che la prima contestazione ricevuta dalla cliente sarebbe risalita al
2010, cioè a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto professionale.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'udienza cartolare del 26.3.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda della ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
- fino all'anno 2008 pacificamente assistita da per la elaborazione e Pt_2 CP_1 trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi (all.ti 3-11 del ricorso) - ha imputato alla resistente l'omessa presentazione del Mod. Unico 2006 destinato a portare in compensazione per l'anno successivo, ovvero nel Mod. Unico 2007, un credito d'imposta di oltre € 35.000,00 maturato a fronte di ingenti investimenti compiuti nel 2005 (all. 1). Cont A seguito di tale inadempimento, l' avrebbe disconosciuto il credito d'imposta portato in compensazione nel Mod. Unico 2007 ed emesso la cartella di pagamento n.
pagina 2 di 5 05120100024186342 (all. 12), notificata il 18.5.2010, per chiedere la corresponsione, entro sessanta giorni, della somma di € 52.793,33 per omesso versamento di imposte risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2006, oltre sanzioni, interessi e spese di procedura (all. 12).
La ricorrente assume d'aver sollecitato invano a rimediare all'errore commesso CP_1
(all.ti 13-15), e di essere stata costretta a chiedere nel 2013 una dilazione di pagamento del debito per la complessiva somma di € 68.383,39, interamente pagata (all.ti 21 e 22), stante il pignoramento dei tre conti correnti notificatole a ottobre 2010 (all. 20).
Siffatta ricostruzione dei fatti non è contestata da , la quale s'è limitata in CP_1 sostanza a invocare il concorso di colpa di nell'aggravamento dei danni, ex art. Pt_2
1227, co. 2 c.c..
Nel dettaglio, colloca temporalmente la conclusione del rapporto professionale CP_1 con la ricorrente nel luglio 2008, evidenziando pertanto come all'epoca della prima contestazione ricevuta a giugno 2010 non fosse più in possesso della documentazione a suo tempo utilizzata per la predisposizione e l'invio della dichiarazione dei redditi, con inevitabile incapacità di attivarsi come richiesto da riferisce che quest'ultima Pt_2 Cont avrebbe potuto e dovuto aprire diligentemente un dialogo con l' prima di subire il pignoramento dei conti correnti, vieppiù a fronte dell'avviso bonario di pagamento pervenuto il 10.6.2009, menzionato nella cartella di pagamento controversa, che avrebbe consentito la riduzione a un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni.
Ebbene, la fattispecie va senz'altro incardinata nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, e detta ascrivibilità non è priva di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se per un verso spetta al cliente provare il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio dal medesimo subito, per altro verso, qualora il cliente abbia allegato, come nella specie, l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (cfr. Cass. n. 11213/2017 e Cass. SS.UU n.
13533/2001).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dato prova dell'incarico professionale conferito alla resistente e finanche dell'inadempimento di quest'ultima nel corretto espletamento, e ha poi allegato e dimostrato i danni economici da esso scaturiti, cioè quelli consacrati nella cartella di pagamento notificata il 18.5.2010.
pagina 3 di 5 Viceversa, la resistente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Anzitutto va premesso che "l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227 c.c., comma 2, non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo" (cfr. Cass. n. 26823/2023), con il corollario dell'assoluta irrilevanza di un'ipotetica facoltà in capo alla contribuente d'impugnare la cartella di pagamento notificatale.
In secondo luogo, giova osservare che in virtù dell'art. 2697 c.c. l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificati, impeditivi spetta a chi li deduca a fondamento della propria eccezione, di talché gravava sulla resistente l'onere di provare la ricezione in favore della controparte dell'avviso bonario di pagamento menzionato nella cartella controversa (e il rispettivo contenuto), che a suo dire avrebbe consentito alla contribuente la riduzione a un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, trattandosi di elemento della fattispecie posta dal danneggiante a fondamento della propria eccezione.
Nel caso di cui si discute, però, la resistente ha semplicemente chiesto al Tribunale di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'avviso bonario di pagamento, con istanza da ritenersi inammissibile.
Benvero, l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è condizionata sia alla certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione sia alla prova del suo possesso in capo al destinatario dell'ordine (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Dal momento che la ricorrente, successivamente alla comparsa di risposta avversaria, ha negato d'aver ricevuto l'atto controverso e la resistente non ha mutato le proprie istanze Cont istruttorie (neppure allegando d'essersi rivolta all' per avere lumi sul denunciato avviso bonario del 2009), alcun ordine di esibizione avrebbe potuto emettersi nei confronti della ricorrente, a pena di far ispirare la discrezionalità del giudice da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte.
In conclusione, quantomeno rispetto alla somma incorporata nella cartella di pagamento n. 05120100024186342 di € 54.987,56, va riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., tenuto Pt_2 conto della sostanziale indifferenza mostrata da nel periodo di sessanta giorni CP_1
Cont concesso dall' per fruire dell'agevolazione.
Poiché tale credito è di valore, sull'importo così quantificato dovranno computarsi la rivalutazione e gli interessi legali (e non quelli moratori di cui all'inconferente D.Lgs.
231/2002), questi da calcolarsi sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno dal pagina 4 di 5 17.7.2010, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. n. 3894/16).
Per converso, in difetto di puntuali allegazioni ed elementi probatori sulla situazione economica della e sulle circostanze che le impedirono di adempiere Parte_1 tempestivamente alla cartella di pagamento, di guisa da scongiurare il pignoramento e la successiva rateizzazione del debito, non possono riconoscersi a le ulteriori Pt_2 somme pretese a titolo di danni.
Né risulta apprezzabile la domanda volta a conseguire la liquidazione equitativa dei pregiudizi sofferti dalla ricorrente a seguito del pignoramento dei conti correnti, atteso che la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., “postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (…) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. ex plurimis Cass. n.
9744/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM
55/14, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo e applicando i valori minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 54.987,56, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali secondo quanto specificato in motivazione;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
545,50 per esborsi ed € 6.307,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5