Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1936/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Proietti Livio per procura alla lite rilasciata nel giudizio di primo grado in calce al ricorso per decreto ingiuntivo appellante e
) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Piattelli Umberto per procura rilasciata nel giudizio di primo grado in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dagli avv. ti Castelli Luciano Duccio e Rizzo Giuseppe per procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori in data 21.11.2024. appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Tivoli n.1100/2020 pubblicata in data 29/9/2020.
FATTO E DIRITTO La vicenda oggetto di causa è così riportata nella sentenza impugnata.
“Con ricorso ritualmente depositato la domandava all'intestato Parte_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per la CP_1 somma di 189.808,48 oltre interessi legali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Allegava che la ricorrente esercitava attività di costruzioni elettroniche;
che la ricorrente forniva assistenza tecnica e apparati elettronici alla che, CP_1 ricevute da quest'ultima ordini per l'esecuzione di lavori, in ragione di accordi
che venivano emesse fatture per l'importo complessivo di 229.808,48 euro;
che in data 29.03.2016 la aveva pagato 40.000,00 euro CP_1 quale acconto della fattura n. 13 del 02.03.2016; che dunque la era debitrice di CP_1 residui 189.808,48 euro. Con decreto ingiuntivo n. 1298/2016 emesso in data 07.09.2016 il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda monitoria. Con citazione ritualmente notificata la proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo chiedendo la riunione del procedimento con quello avente ad oggetto i decreti ingiuntivi n. 1291/2016 e n. 1313/2016 emessi dal Tribunale di Tivoli, la revoca del decreto per improponibilità ovvero per infondatezza della domanda. Allegava che l'opposta forniva all'opponente assistenza tecnica e fornitura di apparati elettronici unitamente a servizi di progettazione, cablaggio e montaggio;
che l'opposta aveva frazionato il credito affermato verso l'opponente e relativo a un unico rapporto obbligatorio con plurime domande monitorie, sicché quella presentata era improponibile;
che i documenti prodotti dalla parte opposta erano disconosciuti in relazione alla sottoscrizione;
che le fatture erano erronee e le prestazioni mai eseguite dall'opposta; che le fatture non erano sufficienti per dimostrare il credito. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione o in subordine la Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. Allegava che tutte le forniture erano state concordate dalle parti nel corso del rapporto e che non erano state mai mosse contestazioni dall'opponente; che le domande monitorie dedotte da controparte attenevano a crediti di natura diversa rispetto a quello azionato con il decreto opposto sicché non vi era stato abusivo frazionamento del credito”. Rigettata l'istanza di riunione dell'opponente, rigettata anche l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il Tribunale, all'esito di un'istruttoria puramente documentale, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 1298/2016 emesso in data 07.09.2016 dal Tribunale di Tivoli e respingeva la corrispondente domanda di condanna avanzata dall'opposta che Parte_1 condannava a rifondere all'opponente le spese processuali liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 7.795,00 euro per compensi, oltre oneri di legge.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da . Resiste Mesar. Pt_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.5.2023. Dopo altri rinvii d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 20.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita in totale riforma della sentenza impugnata 1) preliminarmente ammettere la prova testimoniale articolata dall'appellante in primo grado nelle proprie memorie 183 c.p.c. secondo termine e per l'effetto disporne l'espletamento con i testi ivi indicati;
2) nel merito accogliere l'appello riformando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 189.808,48 o quanto altro maggiore o minore documentato in corso di causa con gli interessi ex D. Lgs 231/2002; 3) condannare l'appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale, nel merito: rigettare tutti i motivi di appello ex adverso formulati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1100/2020 pubblicata dal Tribunale di Tivoli in data 29.9.2020; In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Roma dovesse ritenere ammissibili uno o più capitoli di prova articolati da nella propria Parte_1 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cod. proc. civ. ammettere alla prova CP_1 contraria diretta così come articolata nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 e con i testi ivi indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali IVA e CPA”.
§ 3. – L'atto di appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1. Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'istanza di prova testimoniale, ribadita all'atto della precisazione delle conclusioni, in particolare dei capitoli nn.3 e 4, che si riportano di seguito. Cap.n.3: “Vero che i materiali indicati nelle fatture 13, 14, 15 e 31 del 2016 della che le si mostrano, sono stati tutti regolarmente consegnati dalla alla Pt_1 Pt_1
e successivamente utilizzati dalla stessa che li ha a sua volta forniti ai CP_1 CP_1 suoi clienti esercenti imprese di trasporto ferroviario Indicando a testi i Sigg. , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 ed ”. Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Cap.n.4: “Vero che sino all'aprile 2016 il Sig. ricopriva nella Testimone_1 CP_1
l'incarico di responsabile della produzione, il Sig. l'incarico di Tes_2 responsabile della commessa SIAP, il Sig. quello di responsabile Testimone_6 dell'ufficio acquisti ed il Sig. quello di responsabile di direzione. Testimone_4
Indicando a testi i Sigg. e amministratori Testimone_3 Testimone_5 all'epoca della . CP_1
Osserva l'appellante che la mancata proposizione di istanza di verificazione non avrebbe dovuto precludere la prova testimoniale su circostanze che, qualora confermate, avrebbero dimostrato l'esistenza dell'obbligazione contestata. § 3.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la rilevanza attribuita dal primo giudice al disconoscimento dei documenti da essa prodotti sub 1 e 2, osservando che tale disconoscimento sarebbe privo dei requisiti di validità individuati dalla giurisprudenza, in quanto genericamente formulato con riferimento a tutti i documenti allegati ai nn.1 e 2, senza distinguere tra essi le scritture private e quelli che tali non sono. Inoltre, osserva che il disconoscimento venne formulato contestando la sottoscrizione del legale rappresentante di che all'epoca era il solo - non CP_1 Testimone_3 anche e - e che aveva confermato che i documenti non Per_1 Parte_2 Pt_1 erano stati sottoscritti dal legale rappresentante di ma dal responsabile tecnico CP_1
e dal responsabile di commessa , senza che l'opponente Testimone_1 Tes_2
a quel punto disconoscesse il potere di questi ultimi di rappresentarla nei rapporti con i fornitori. Infine, osserva che, indipendentemente dal disconoscimento, la prova testimoniale avrebbe dovuto essere ammessa anche sui capitoli nn.1 e 2, che si riportano di seguito. Cap.n.1: “Vero che ha sottoscritto per conto della l'accordo verbale del CP_1
1-12-2015 che le si mostra. Indicando a teste il Sig. responsabile di direzione della Testimone_4 CP_1 all'epoca”. Cap.n.2: “Vero che ha sottoscritto i resoconti delle ore lavorate redatti su moduli predisposti dalla che le si mostrano e relativi ai dipendenti della CP_1 [...]
, e relative ai mesi di Novembre e Controparte_2 Persona_2 Persona_3
Dicembre 2015 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2016. Indicando a teste il Sig. responsabile di produzione Testimone_7 CP_1 all'epoca dei fatti”. Infatti il riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni e dell'esistenza ordini relativi, portati dai documenti prodotti, operato dai responsabili di avrebbe CP_1 fornito supporto alle pretese creditorie dell'opposta.
§ 3.3. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia attribuito alcun peso probatorio al pagamento di un acconto di € 40.000,00 sulla fattura n.13/2016 e alla mancata contestazione delle fatture, ricevute da il 5.4.2016, fino a che il CP_1 legale di non inviò una richiesta di pagamento a mezzo pec del 18.7.2016, alla Pt_1 quale rispose infatti il 21.7.2016. CP_1
§ 4. – I motivi possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi e sono infondati. Occorre preliminarmente considerare che i documenti oggetto di disconoscimento da parte di sono, per quanto riguarda gli allegati sub 1, tre documenti datati CP_1
1.12.2015 e intitolati “accordo verbale” che contengono elenchi di apparati di cui eseguire il montaggio elettromeccanico e relativi prezzi, e l'intesa che la fatturazione sarebbe potuta avvenire solo dopo il “collaudo di accettazione prestazione” e, CP_1 per quanto concerne in particolare i “sub assiemi 35 KW”, solo dopo la “consegna in conformità alla specifica di Trenord del contratto4600001296”. Gli allegati sub 2, pure disconosciuti da sono invece dei resoconti delle ore lavorate da varie persone CP_1 indicate come “dipendenti”, nel periodo dal novembre 2015 al marzo 2016. Tutti i documenti suddetti sono qualificabili come scritture private e quindi erano passibili di disconoscimento ai sensi dell'art.214 c.p.c., ritualmente effettuato da CP_1 contestando che le sottoscrizioni in calce fossero riconducibili al legale rappresentanti dell'epoca, mentre rimane irrilevante il riferimento a Testimone_3 Per_4
e subentrati ad con delibera del 12.4.2016
[...] Parte_2 Testimone_3 registrata il 2.5.2016 . E' vero che l'ammissione di che effettivamente nessuno dei documenti Pt_1 suddetti fosse stato sottoscritto dal legale rappresentante di la esonerava dalla CP_1 proposizione dell'istanza di verificazione, ma è vero anche che gravava comunque su l'onere di provare che , responsabile di commessa, per sua Pt_1 Tes_2 ammissione firmatario degli accordi di fornitura e montaggio di apparati per un valore di oltre 200.000,00 euro, avesse il potere di rappresentare la società opponente nei rapporti negoziali con terzi. In mancanza di tale allegazione e prova, il contratto a cui scaturirebbe il credito azionato da è inopponibile a comunque se ne Pt_1 CP_1 voglia provare il perfezionamento. D'altronde, la prova testimoniale di un contratto dell'importo di quello per cui è causa, tra due società commerciali, è preclusa dall'art.2721 c.c., con conseguente inammissibilità anche della prova per presunzioni (art.2729 comma 2 c.c.). Pertanto non è rilevante, ai fini dell'accoglimento dell'azione contrattuale proposta, nemmeno la prova dell'esecuzione delle prestazioni così come articolata ai capp.nn.2 e 3, peraltro in modo del tutto generico e senza alcun riferimento al collaudo, sebbene fosse indicato nei presunti accordi come presupposto della fatturazione. Per quanto concerne il cap.n.4, si osserva che l'appellante non ha formulato alcuna specifica censura sulla motivazione del rigetto contenuta nell'ordinanza riservata del 23.11.2018: “… il capitolo 4) è volto a provare circostanza da documentare ed è riferito ai signori e che all'epoca erano l.r.p.t. Testimone_3 Testimone_5 della società e come tali inidonei a testimoniare nel presente giudizio”, per cui CP_1 il motivo di appello relativo al rigetto dell'istanza sul cap.n.4 è inammissibile. Infine, data l'inammissibilità della prova per presunzioni del contratto, non hanno alcun peso probatorio il pagamento dell'acconto sulla fattura n.13/2016 eseguito con bonifico del 29.3.2016 e il lieve ritardo, comunque ampiamente giustificato dal mutamento della compagine societaria, con cui le fatture qui azionate vennero contestate. Per altro verso, il pagamento dell'acconto si colloca in un contesto che lo priva del significato ricognitivo del debito preteso dall'appellante, dato che questo richiederebbe l'univocità di significato del pagamento stesso (Cass.n.14993/2016). Infatti il pagamento venne eseguito dall'amministratore uscente di CP_1 Testimone_3 nelle more del trasferimento delle quote di alla società New Tech System s.r.l. CP_1
e l'appellata, già opponente, ha dedotto l'esistenza di un legame di parentela tra il socio unico di e la famiglia con allegazione non contestata Pt_1 CP_3 Tes_3
e quindi pacifica, il che non consente di escludere un possibile intento del di Tes_3 favorire in tal modo Pt_1 § 5. L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1100/2020 pubblicata in data 29/9/2020, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 25/06/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo