Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1351/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIOVANNELLI RAFFAELLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
GIOVANNELLI RAFFAELLA.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE (RICORSO
CONGIUNTO)
CONCLUSIONI: “chiedono che, a modifica delle condizioni di separazione omologata in data
21.09.2016, questo Tribunale adito disponga quanto segue
1) L'unità immobiliare, con destinazione d'uso residenziale, disposta sui piani sottostrada, terra e primo, adibita a casa coniugale, sita nel Comune di Ancona, Frazione Montesicuro n. 246/B, censita al Catasto fabbricati di questo comune, rispettivamente nel foglio 128 particella 174 subalterno 1, zona censuari 3, categoria A7, classe 1, consistenza 11 vani, rendita catastale €
- 1 -
Provinciale, di proprietà della signora , viene come di seguito trasferita: Parte_2
▪ la signora , nata a [...] il [...] (C.F.: ), cede al Parte_2 C.F._1
signor , nato ad [...] il [...] (C.F.: ), che Parte_1 C.F._2 accetta, la quota dell'intero (1/1) di piena proprietà dell'immobile sopra descritto, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi e servitù; tanto ai fini della risoluzione della crisi coniugale e familiare, quale strumento indispensabile e funzionale per dirimere il conflitto;
si specifica che il valore dell'immobile è di € 166.244,00;
▪ la parte cedente rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale;
▪ la parte cedente, in merito al trasferimento sopraindicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile e la parte acquirente, per quanto è a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma;
▪ ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985 e successive modifiche e integrazioni, si dà atto che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
▪ le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.
Lgs. N. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni;
▪ a riguardo il signor dichiara di aver ricevuto dalla signora l'attestato di Pt_1 Pt_2
prestazione energetica (A.P.E.) redatto dal tecnico abilitato Ing. in data 9 Persona_2
novembre 2022, che viene qui allegata (doc. 10), che certifica la classe energetica D, con la precisazione che a decorrere dalla data del suo rilascio non si sono verificare cause di decadenza;
▪ ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. n. 45/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione sensi degli artt. 1754
e ss c.c.
▪ la signora , a norma dell'articolo 46 primo comma DPR 6 giugno 2001 numero Parte_2
380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia dichiara
- 2 - e il signor , ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in Parte_1
dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom. qui Persona_3
allegata (doc. 11); in particolare permesso di costruzione numero 130 del 30.05.1973 e successiva variante del 24.09.1973 prot. n. 38494/5492; Concessione Edilizia in sanatoria n.9534/2002 del 10.01.2003, DIA n. 25516 del 01.04.2003, CILAS del 15.11.2021, prot. n.
181146; risultano in corso di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria assentite ai sensi del D.P.R. 380/01 con SCIA prot. n. 183447 del 03/11/2022; tali opere non risultano oggi concluse e non si è dunque provveduto alla presentazione della comunicazione di fine lavori alla notifica di variazioni catastali;
che l'immobile è agibile a seguito del rilascio, da parte del attraverso il sindaco di Ancona (Otello Controparte_2 [...]
CP_
) dell'autorizzazione di adi abitabilità in data 27 luglio 1974; ▪ l'immobile è pervenuto alla signora per atto di compravendita a rogito notaio del 31.03.2003 rep. n. 180015, Pt_2 Per_4
racc. n. 32137, registrato ad Ancona il 17.04.2003 al n. 1663;
▪ la signora dichiara e garantisce la proprietà e la libera disponibilità Parte_2 dell'immobile che viene trasferito e l'assenza sul medesimo di pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni dannose e pregiudizievoli, diritti di prelazione, gravami qualsiasi che possono comunque diminuirne il valore;
▪ il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19
L. 74/1987 e Corte Costituzionale numero 202/2003, in quanto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
▪ si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione numero 80/E Agenzia delle Entrate del 09.09.2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa” non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto all'altro acquisto di prima casa nell'anno successivo;
▪ il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
▪ le parti si obbligano ad effettuare la loro cura e spese la trascrizione e/o le richieste di ulteriore formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerano il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si
- 3 - obbligano pertanto a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento con cui il giudizio di modifica delle condizioni di separazione, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
2) Entrambe le figlie ancora non economicamente autosufficienti, continueranno ad abitare presso quella che era stata la casa coniugale sita nel Comune di Ancona, Frazione Montesicuro
n. 246/B.
3) La signora verserà mensilmente, quale contributo per il mantenimento di Parte_2 ciascuna figlia la somma di € 250,00. Detto importo, rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico sul conto bancario del signor acceso presso la banca MPS codice IBAN: Parte_1
[...].
4) Le spese straordinarie delle figlie, per il cui elenco e la gestione ci si riporta integralmente al protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024, conosciuto dalle parti, verranno sostenute dai coniugi in parti uguali, ad eccezione di quelle riguardanti l'attività sportiva e l'uso delle vetture per la cui regolamentazione si rimanda ai due punti successivi. I rimborsi saranno effettuati verso la parte che ha affrontato il pagamento, previa esibizione delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese.
5) Il signor si occuperà interamente delle spese relative all'equitazione, sport praticato Pt_1
dalla figlia , mentre la signora provvederà integralmente ai costi della Persona_5 Pt_2
palestra, dove si allena . Persona_6
6) Il signor provvederà alle spese relativa all'uso della vettura Mercedes A180 Tg Pt_1
FT122SR in uso ad e al pagamento del premio assicurativo e della tassa di Persona_6 circolazione;
la signora farà altrettanto per quanto riguarda l'auto Peugeot 2008 Tg Pt_2
GA680SK in uso all'altra figlia ”. Persona_5
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 03/09/1995, hanno adito questo Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di separazione omologata il 21/09/2016 dal Tribunale di Ancona.
- 4 - 2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/04/2025.
3. All'udienza del 11/06/2025 le parti sono comparse personalmente chiedendo di modificare le condizioni della separazione di cui alla omologa n. cronol. 861/2016 del 21/09/2016 nei termini sopra indicati, nel contempo dando atto di aver chiarito la discrasia rilevata dal Giudice con provvedimento del 14/04/2025, avendo depositato in data 28/05/2025 una nuova attestazione della prestazione energetica in cui è indicata correttamente la particella 174 sub 1 dell'edificio ed esplicitando che prende atto che il diritto alla detrazione di imposta non si Parte_1
trasmette con il trasferimento immobiliare e pertanto continuerà a beneficiare delle Parte_2
detrazioni fiscali, legate ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, per le rate residue non utilizzate in dichiarazione di redditi al momento del trasferimento.
4. La domanda tesa ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione può essere accolta, avendo le parti concordato nuove condizioni comunque rispondenti all'interesse superiore delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti e della famiglia.
Va rilevato che, tra le condizioni del nuovo accordo, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
- 5 - Appare possibile applicare detto principio, per analogia, anche ai giudizi tesi alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, essendo identica la ratio del trasferimento immobiliare.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 11/06/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis, nonché
i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
5. Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di separazione stabilite con la omologa del Tribunale di Ancona n. cronol. 861/2016 del
21/09/2016, così come indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 11/06/2025, sopra riportate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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