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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1303 /2025 RG
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1303/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 17.03.2025 da con gli avv.ti GHEDINI IPPOLITA e DALLA COSTA ELENA Parte_1 ricorrente nei confronti di con gli avv.ti LA BELLA GIOVANNA e MAROTTA FILIPPO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
Il Giudice propone la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: il padre terrà anche la domenica sera con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, nei fine Per_1 settimana di sua competenza, fermi i restanti tempi disposti in separazione e salvo diversi accordi tra le parti;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per la somma di € 300 Per_1 mensili rivalutabili Istat entro il 5 oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova. Il padre si impegna ad acquistare a settembre il materiale scolastico (libri e cancelleria), che verranno successivamente rimborsati al 30% dalla madre. Così pure anticiperà i costi dei centri estivi, che verranno successivamente rimborsati nella medesima misura. Le spese straordinarie di verranno suddivise 60% al sig. e 40% alla sig.ra Le parti si impegnano Per_2 Pt_1 CP_1
a seguire un percorso di mediazione/coordinazione genitoriale, con il servizio pubblico o, in caso di indisponibilità, privato. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 19.05.2001 in Padova (PD), trascritto nel Registro Stato Civile del predetto Comune con n. 157 parte 2 serie A - anno 2001.
In data 17.10.2003, i coniugi, con successivo atto notarile, sceglievano il regime di separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi nascevano due figli: in data 23.10.2003 ed in Per_2 Per_1 data 29.04.2013.
Nel 2013 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale dei coniugi ma, dopo pochi mesi, a seguito della nascita di , le parti riprendevano la convivenza, Per_1 sia pure con frequenti interruzioni a causa dei continui litigi, sino a che, nel 2021, decidevano di vivere separati.
Con Sentenza n. 722/2024 pubblicata il 29.03.2024 il Tribunale di Padova, su ricorso per separazione introdotto dal sig. (procedimento n. 2447/2023 R.G.), pronunciava la Pt_1 separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: - affida la figlia minore Per_3
a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritti di visita del padre come in
[...] motivazione;
- dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo alla madre sig.ra mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 200, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova, nonché provvederà per l'intero al mantenimento del figlio ed al 50% Per_2 delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. Dispone che la sig.ra contribuisca CP_1 al 50% delle spese straordinarie per il figlio come individuate dal Protocollo di Padova. - Per_2 rigetta la domanda di contributo al mantenimento della sig.ra CP_1
In data 14.3.2025 sig. depositava ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3 madre;
- fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, il padre vedrà e starà con un fine settimana ogni Per_1 quindici giorni dal venerdì pomeriggio fino alle ore 19.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana (indicativamente individuato nel mercoledì) dall'uscita da scuola (ore 14.10) con pernotto ed accompagnamento a scuola (o a casa della mamma durante i periodi extrascolastici) il giovedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
- il sig. contribuirà al mantenimento della figlia provvedendovi direttamente nel Pt_1 Per_1 tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo alla madre, sig.ra mensilmente entro il 5° CP_1 giorno di ciascun mese l'importo complessivo di € 202,50/mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
provvederà per l'intero al mantenimento del figlio ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_2 di Padova;
- la sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio come CP_1 Per_2 individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
- assegno unico al 100% alla sig.ra CP_1
- spese rifuse.
Si costituiva in data 5.9.2025 la sig.ra chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande:
)Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto il 19/05/2001 a Padova e trascritto presso gli Uffici del Comune di Padova al n. 157 parte 2 Serie A anno 2001 con relativa annotazione presso i Pubblici Registri.
2)affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 presso la madre.
3)il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia minore la somma di €600,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, e concorrerà per le spese straordinarie della figlia minore nella Per_1 misura del 70%, mentre il rimanente 30% sarà a carico della madre, assegno unico per la figlia minore interamente a favore della sig.ra Per_1 Controparte_1
4)Il ricorrente percepirà per intero l'assegno unico per il figlio che oggi vive con il padre, Per_2 qualora ne dovesse avere diritto e nulla da versare per la sig.ra a favore del figlio Controparte_1
Per_2
5)La figlia minore trascorrerà con il padre il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di Per_1 scuola fino al riaccompagno il giorno successivo a scuola;
un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio fino al riaccompagno a scuola il lunedì; trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive, di vacanza in estate;
visto che entrambi i genitori lavorano, Per_1 frequenterà il Grest o i Centri Estivi per quattro settimane a scelta nel periodo di chiusura della scuola, il cui costo sarà suddiviso tra i genitori, nella misura sopra indicata sulle spese(70 % il padre e 30% la madre), così come specificamente indicato nel piano genitoriale. 6)Essendo entrambi i coniugi proprietari della loro abitazione, nulla si chiede sul punto.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
Nel corso della prima udienza, tenutasi l'08.10.2025, sentite le parti, il Giudice delegato formulava la proposta conciliativa sopra riportata. Le parti accettavano, confermando per il resto le condizioni di separazione consensuale in punto di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione padre – figli.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del
17.07.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni riportate in epigrafe, conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ed accettate dalle parti, vanno recepite non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse dei figli.
Spese compensate, in ragione dell'esito del procedimento.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e celebrato a Padova (PD) il 19.05.2001; Parte_1 Controparte_1
2) ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 157, Parte II, Serie A, Anno
2001);
3) prende atto dell'accordo delle parti
4) Spese compensate.
Padova, il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1303/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 17.03.2025 da con gli avv.ti GHEDINI IPPOLITA e DALLA COSTA ELENA Parte_1 ricorrente nei confronti di con gli avv.ti LA BELLA GIOVANNA e MAROTTA FILIPPO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
Il Giudice propone la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: il padre terrà anche la domenica sera con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, nei fine Per_1 settimana di sua competenza, fermi i restanti tempi disposti in separazione e salvo diversi accordi tra le parti;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per la somma di € 300 Per_1 mensili rivalutabili Istat entro il 5 oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova. Il padre si impegna ad acquistare a settembre il materiale scolastico (libri e cancelleria), che verranno successivamente rimborsati al 30% dalla madre. Così pure anticiperà i costi dei centri estivi, che verranno successivamente rimborsati nella medesima misura. Le spese straordinarie di verranno suddivise 60% al sig. e 40% alla sig.ra Le parti si impegnano Per_2 Pt_1 CP_1
a seguire un percorso di mediazione/coordinazione genitoriale, con il servizio pubblico o, in caso di indisponibilità, privato. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 19.05.2001 in Padova (PD), trascritto nel Registro Stato Civile del predetto Comune con n. 157 parte 2 serie A - anno 2001.
In data 17.10.2003, i coniugi, con successivo atto notarile, sceglievano il regime di separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi nascevano due figli: in data 23.10.2003 ed in Per_2 Per_1 data 29.04.2013.
Nel 2013 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale dei coniugi ma, dopo pochi mesi, a seguito della nascita di , le parti riprendevano la convivenza, Per_1 sia pure con frequenti interruzioni a causa dei continui litigi, sino a che, nel 2021, decidevano di vivere separati.
Con Sentenza n. 722/2024 pubblicata il 29.03.2024 il Tribunale di Padova, su ricorso per separazione introdotto dal sig. (procedimento n. 2447/2023 R.G.), pronunciava la Pt_1 separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: - affida la figlia minore Per_3
a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritti di visita del padre come in
[...] motivazione;
- dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo alla madre sig.ra mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 200, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova, nonché provvederà per l'intero al mantenimento del figlio ed al 50% Per_2 delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. Dispone che la sig.ra contribuisca CP_1 al 50% delle spese straordinarie per il figlio come individuate dal Protocollo di Padova. - Per_2 rigetta la domanda di contributo al mantenimento della sig.ra CP_1
In data 14.3.2025 sig. depositava ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3 madre;
- fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, il padre vedrà e starà con un fine settimana ogni Per_1 quindici giorni dal venerdì pomeriggio fino alle ore 19.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana (indicativamente individuato nel mercoledì) dall'uscita da scuola (ore 14.10) con pernotto ed accompagnamento a scuola (o a casa della mamma durante i periodi extrascolastici) il giovedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
- il sig. contribuirà al mantenimento della figlia provvedendovi direttamente nel Pt_1 Per_1 tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo alla madre, sig.ra mensilmente entro il 5° CP_1 giorno di ciascun mese l'importo complessivo di € 202,50/mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
provvederà per l'intero al mantenimento del figlio ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_2 di Padova;
- la sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio come CP_1 Per_2 individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
- assegno unico al 100% alla sig.ra CP_1
- spese rifuse.
Si costituiva in data 5.9.2025 la sig.ra chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande:
)Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto il 19/05/2001 a Padova e trascritto presso gli Uffici del Comune di Padova al n. 157 parte 2 Serie A anno 2001 con relativa annotazione presso i Pubblici Registri.
2)affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 presso la madre.
3)il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia minore la somma di €600,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, e concorrerà per le spese straordinarie della figlia minore nella Per_1 misura del 70%, mentre il rimanente 30% sarà a carico della madre, assegno unico per la figlia minore interamente a favore della sig.ra Per_1 Controparte_1
4)Il ricorrente percepirà per intero l'assegno unico per il figlio che oggi vive con il padre, Per_2 qualora ne dovesse avere diritto e nulla da versare per la sig.ra a favore del figlio Controparte_1
Per_2
5)La figlia minore trascorrerà con il padre il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di Per_1 scuola fino al riaccompagno il giorno successivo a scuola;
un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio fino al riaccompagno a scuola il lunedì; trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive, di vacanza in estate;
visto che entrambi i genitori lavorano, Per_1 frequenterà il Grest o i Centri Estivi per quattro settimane a scelta nel periodo di chiusura della scuola, il cui costo sarà suddiviso tra i genitori, nella misura sopra indicata sulle spese(70 % il padre e 30% la madre), così come specificamente indicato nel piano genitoriale. 6)Essendo entrambi i coniugi proprietari della loro abitazione, nulla si chiede sul punto.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
Nel corso della prima udienza, tenutasi l'08.10.2025, sentite le parti, il Giudice delegato formulava la proposta conciliativa sopra riportata. Le parti accettavano, confermando per il resto le condizioni di separazione consensuale in punto di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione padre – figli.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del
17.07.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni riportate in epigrafe, conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ed accettate dalle parti, vanno recepite non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse dei figli.
Spese compensate, in ragione dell'esito del procedimento.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e celebrato a Padova (PD) il 19.05.2001; Parte_1 Controparte_1
2) ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 157, Parte II, Serie A, Anno
2001);
3) prende atto dell'accordo delle parti
4) Spese compensate.
Padova, il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato