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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 432/2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, n.q. di erede di rappresentata e difesa come da mandato in atti, dagli Parte_1 Persona_1 avv. FALANGA CIRO e MONTESARCHIO PASQUALE, ed elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to CP_ CAPANNOLO EMANUELA, con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2019 a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento da parte della commissione medica, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P; la ricorrente decedeva in corso di giudizio, il 23/4/2020, e in data 18/12/2020 interveniva n.q. di erede. Veniva autorizzata la perizia sugli atti. Il Parte_1 CTU nominato escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario. L'attuale ricorrente in data 24/01/2022 proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui rilevava la nullità della ctu per mancato rispetto dei termini e impugnava le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, e chiedeva l' accertamento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. Chiesti chiarimenti al ctu già nominato in fase di Atp sulle osservazioni della ricorrente e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della relazione del ctu nominato nella presente fase, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei termini di cui in motivazione. Il ctu nominato in fase di Atp rilevava che non sussistevano i requisiti per l'indennità di accompagnamento. In particolare evidenziava che:
“La valutazione funzionale cognitiva e deambulatoria che emerge dalla documentazione (visita geriatrica, visita fisiatrica ed esame obiettivo in corso di visita da parte della Commissione invalidi civili), fa porre la diagnosi di un quadro patologico di grado grave, età correlato con possibilità, ancorchè per piccoli perimetri, di spostamenti e deambulazione;
viene riportato che la paziente è vigile, collaborante con discreto orientamento T/S. La valutazione funzionale più recente è ricavata dalla visita fisiatrica che descrive un soggetto portatore di difficoltà gravi ma ancora autosufficiente rapportato all'età. Alla luce della documentazione presente in fascicolo, non risultano essere presenti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o non deambulanza).”
1 Chiesti chiarimenti alla luce dei motivi di opposizione, il ctu nominato nella fase di Atp dott.ssa Per_2 confermava quanto già valutato in fase di Atp e l'insussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento:
“La visita geriatrica del 29/11/2018 riporta: paz lucida, collaborante, disorientata nel tempo, meglio orientata nello spazio, frequenti episodi di deficit della memoria a breve termine, deficit cognitivo moderato (MMSE 16), possibili i passaggi posturali e piccoli spostamenti, incontinenza urinaria, poco autonoma in ADL 2/6, referto compatibile con deterioramento cognitivo di grado moderato.
Il verbale della Commissione inv. Civ del 01/02/ 2019 nella diagnosi conclusiva non fa alcun accenno alla presenza di problematiche vascolari cerebrali che possono rendere il soggetto incapace di svolgere le attività della vita quotidiana. La visita fisiatrica del 19/02/2019 riporta quanto segue: rallentamento ideo-motorio con deficit della memoria
a breve termine, funzionalmente passaggi /trasferimenti posturali possibili con appoggio/assistenza per limitati perimetri di marcia, deambulazione incerta, a piccoli passi, con appoggio monopodalico, modico deficit dell'equilibrio, modico deficit della motricità fine delle dita delle mani. Anche questa descrizione risulta essere compatibile con una condizione di dipendenza di grado moderato legato all'età. In nessuna delle poche certificazioni allegate viene riportato la necessità di un sostegno personale continuo, necessario e permanente per la deambulazione nell'ambito domestico o per la condizione cognitiva. La valutazione cognitiva, e i test neuro psicodiagnostici, tra l'altro, non sono mai state mai oggetto di visita neurologica necessaria in questa situazione.” Attese le contestazioni mosse alle conclusioni del ctu anche in punto di nullità veniva rinnovata la ctu medico legale. Org Il nuovo ctu nominato richiedeva la scheda di morte dalla quale emergeva che la sig era deceduta Per_1 per BPCO, insufficienza respiratoria e conseguente arresto cardiaco. Il ctu evidenziava che tale patologia era nuova rispetto a quella già individuata nel procedimento per Atp. Rilevava che la BPCO è stata evidenziata in sede di commissione medica con verbale del 01/02/2019 e, unitamente alle altre patologie riscontrate, aveva condotto la commissione a riconoscere alla sig. Per_1 l'invalidità al 100% e lo stato di portatore di handicap grave (verbale del 01/02/2019 “invalido ultra 65/enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100% e portatore di handicap grave per diabete mellito tipo 2 in terapia con IO, cardiopatia sclero-ipertensiva con insufficienza tricuspidale e pregresso impianto di pace maker, broncopatia cronica, gozzo multinodulare in terapia con tapazole.”
Ciò rilevato, in relazione al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comportava già al momento della visita da parte della commissione medica la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani, atteso il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità che implica necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992), rilevando che elementi si individuano anche nella visita geriatrica del 17/10/2018 e fisiatrica del 19/02/2019. “La prima certificazione lascia intendere di un deficit cognitivo moderato (MMSE 16) la seconda invece di una deambulazione incerta, a piccoli passi con appoggio monopodalico, deficit dell'equilibrio e della motricità fine della mani” Il ctu, invero, concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1/02/2019. Il Tribunale, in base valutazione degli atti medici e alle conclusioni dei ctu, ritiene che la sig. Per_1 presentasse alla data della visita della commissione medica i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Invero già nel certificato del 17/10/2018 emerge un deficit cognitivo definito dal primo ctu come “moderato”, anche se i risultati dei test indicano IADL 1-2/8 (non autonoma) e ADL 2/6 (poco autonoma), ed emergono
“frequenti episodi di deficit di memoria a breve termine”. Org Nel certificato successivo del 19/02/2019 (visita fisiatrica domiciliare di medico della ), di poco CP_2 posteriore alla visita della commissione medica, si legge “rallentamento ideo motorio con deficit della memoria a breve termine in quadro di encefalopatia vascolare cronica”, in soggetto con diabete mellito tipo 2 in trattamento con farmaci ipogliceminizzanti orali.
Osserva il Tribunale che i meccanismi responsabili della disabilità sono molteplici e la disabilità non deve essere intesa come un processo statico, bensì dinamico. Inoltre in ambito geriatrico il meccanismo che genera la disabilità non è caratterizzato solo dalla totale perdita di autonomia ma anche dalla compromissione dello svolgimento degli atti quotidiani a seguito di patologie croniche. L'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà, non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) -
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della
2 salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/2023 , n. 7032). Detta sentenza in motivazione conferma che:
“L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980). Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto. Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando
l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273). La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre
2001, n. 15303).Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003,
n. 13362). In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez.
VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600).” La necessità di trattamento per il diabete mellito in un soggetto affetto da una patologia vascolare cronica rende evidente la necessità di un aiuto giornaliero, in relazione ad un atto che si manifesta come necessario per la salute del malato. Invero, come anche osservato dal ctu, alla sig è stato riconosciuto lo stato di portatore Per_1 di handicap grave dalla commissione medica, che implica necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche in relazione alla patologia diabetica, oltre alle altre patologie. L'indagine clinica eseguita ha consentito quindi di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a ritenere sussistente il requisito sanitario, vista la condizione descritta nei documenti medici, ma con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa, e di poco antecedente al ricorso in opposizione all'Atp (21/11/2019). Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va quindi accolta con riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal 01/02/2019. Le spese possono essere pertanto compensate per la metà visto il riconoscimento della decorrenza della malattia solo in epoca successiva alla domanda amministrativa (del 06/07/2018) e in epoca antecedente al deposito e alla notifica del ricorso giurisdizionale per Atp (21/11/2019). Le spese della ctu espletata nella presente fase CP dal dott. vengono poste a carico di Nulla per le spese di chiarimenti ctu redatti dal Persona_3 consulente nominato nella fase di Atp dott.ssa trattandosi di chiarimenti sovrapponibili alla Persona_4 ctu già espletata in fase di Atp e già liquidata in detto procedimento.
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice,
[...
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, dichiara che versava nella condizione sanitaria per percepire l'indennità di accompagnamento a Per_1 decorrere dal 01/02/2019 e fino al decesso del 23/4/2020; CP_
2) Pone le spese di lite a carico di nella misura della metà, che liquida in tale misura ridotta in € 900 con compensazione dell'altra metà. CP
3) pone le spese di CTU redatta dal dott. a carico di che liquida come da separato Persona_3 decreto.
Torre Annunziata data del deposito. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 432/2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, n.q. di erede di rappresentata e difesa come da mandato in atti, dagli Parte_1 Persona_1 avv. FALANGA CIRO e MONTESARCHIO PASQUALE, ed elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to CP_ CAPANNOLO EMANUELA, con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2019 a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento da parte della commissione medica, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P; la ricorrente decedeva in corso di giudizio, il 23/4/2020, e in data 18/12/2020 interveniva n.q. di erede. Veniva autorizzata la perizia sugli atti. Il Parte_1 CTU nominato escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario. L'attuale ricorrente in data 24/01/2022 proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui rilevava la nullità della ctu per mancato rispetto dei termini e impugnava le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, e chiedeva l' accertamento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. Chiesti chiarimenti al ctu già nominato in fase di Atp sulle osservazioni della ricorrente e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della relazione del ctu nominato nella presente fase, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei termini di cui in motivazione. Il ctu nominato in fase di Atp rilevava che non sussistevano i requisiti per l'indennità di accompagnamento. In particolare evidenziava che:
“La valutazione funzionale cognitiva e deambulatoria che emerge dalla documentazione (visita geriatrica, visita fisiatrica ed esame obiettivo in corso di visita da parte della Commissione invalidi civili), fa porre la diagnosi di un quadro patologico di grado grave, età correlato con possibilità, ancorchè per piccoli perimetri, di spostamenti e deambulazione;
viene riportato che la paziente è vigile, collaborante con discreto orientamento T/S. La valutazione funzionale più recente è ricavata dalla visita fisiatrica che descrive un soggetto portatore di difficoltà gravi ma ancora autosufficiente rapportato all'età. Alla luce della documentazione presente in fascicolo, non risultano essere presenti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o non deambulanza).”
1 Chiesti chiarimenti alla luce dei motivi di opposizione, il ctu nominato nella fase di Atp dott.ssa Per_2 confermava quanto già valutato in fase di Atp e l'insussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento:
“La visita geriatrica del 29/11/2018 riporta: paz lucida, collaborante, disorientata nel tempo, meglio orientata nello spazio, frequenti episodi di deficit della memoria a breve termine, deficit cognitivo moderato (MMSE 16), possibili i passaggi posturali e piccoli spostamenti, incontinenza urinaria, poco autonoma in ADL 2/6, referto compatibile con deterioramento cognitivo di grado moderato.
Il verbale della Commissione inv. Civ del 01/02/ 2019 nella diagnosi conclusiva non fa alcun accenno alla presenza di problematiche vascolari cerebrali che possono rendere il soggetto incapace di svolgere le attività della vita quotidiana. La visita fisiatrica del 19/02/2019 riporta quanto segue: rallentamento ideo-motorio con deficit della memoria
a breve termine, funzionalmente passaggi /trasferimenti posturali possibili con appoggio/assistenza per limitati perimetri di marcia, deambulazione incerta, a piccoli passi, con appoggio monopodalico, modico deficit dell'equilibrio, modico deficit della motricità fine delle dita delle mani. Anche questa descrizione risulta essere compatibile con una condizione di dipendenza di grado moderato legato all'età. In nessuna delle poche certificazioni allegate viene riportato la necessità di un sostegno personale continuo, necessario e permanente per la deambulazione nell'ambito domestico o per la condizione cognitiva. La valutazione cognitiva, e i test neuro psicodiagnostici, tra l'altro, non sono mai state mai oggetto di visita neurologica necessaria in questa situazione.” Attese le contestazioni mosse alle conclusioni del ctu anche in punto di nullità veniva rinnovata la ctu medico legale. Org Il nuovo ctu nominato richiedeva la scheda di morte dalla quale emergeva che la sig era deceduta Per_1 per BPCO, insufficienza respiratoria e conseguente arresto cardiaco. Il ctu evidenziava che tale patologia era nuova rispetto a quella già individuata nel procedimento per Atp. Rilevava che la BPCO è stata evidenziata in sede di commissione medica con verbale del 01/02/2019 e, unitamente alle altre patologie riscontrate, aveva condotto la commissione a riconoscere alla sig. Per_1 l'invalidità al 100% e lo stato di portatore di handicap grave (verbale del 01/02/2019 “invalido ultra 65/enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100% e portatore di handicap grave per diabete mellito tipo 2 in terapia con IO, cardiopatia sclero-ipertensiva con insufficienza tricuspidale e pregresso impianto di pace maker, broncopatia cronica, gozzo multinodulare in terapia con tapazole.”
Ciò rilevato, in relazione al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comportava già al momento della visita da parte della commissione medica la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani, atteso il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità che implica necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992), rilevando che elementi si individuano anche nella visita geriatrica del 17/10/2018 e fisiatrica del 19/02/2019. “La prima certificazione lascia intendere di un deficit cognitivo moderato (MMSE 16) la seconda invece di una deambulazione incerta, a piccoli passi con appoggio monopodalico, deficit dell'equilibrio e della motricità fine della mani” Il ctu, invero, concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1/02/2019. Il Tribunale, in base valutazione degli atti medici e alle conclusioni dei ctu, ritiene che la sig. Per_1 presentasse alla data della visita della commissione medica i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Invero già nel certificato del 17/10/2018 emerge un deficit cognitivo definito dal primo ctu come “moderato”, anche se i risultati dei test indicano IADL 1-2/8 (non autonoma) e ADL 2/6 (poco autonoma), ed emergono
“frequenti episodi di deficit di memoria a breve termine”. Org Nel certificato successivo del 19/02/2019 (visita fisiatrica domiciliare di medico della ), di poco CP_2 posteriore alla visita della commissione medica, si legge “rallentamento ideo motorio con deficit della memoria a breve termine in quadro di encefalopatia vascolare cronica”, in soggetto con diabete mellito tipo 2 in trattamento con farmaci ipogliceminizzanti orali.
Osserva il Tribunale che i meccanismi responsabili della disabilità sono molteplici e la disabilità non deve essere intesa come un processo statico, bensì dinamico. Inoltre in ambito geriatrico il meccanismo che genera la disabilità non è caratterizzato solo dalla totale perdita di autonomia ma anche dalla compromissione dello svolgimento degli atti quotidiani a seguito di patologie croniche. L'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà, non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) -
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della
2 salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/2023 , n. 7032). Detta sentenza in motivazione conferma che:
“L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980). Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto. Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando
l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273). La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre
2001, n. 15303).Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003,
n. 13362). In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez.
VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600).” La necessità di trattamento per il diabete mellito in un soggetto affetto da una patologia vascolare cronica rende evidente la necessità di un aiuto giornaliero, in relazione ad un atto che si manifesta come necessario per la salute del malato. Invero, come anche osservato dal ctu, alla sig è stato riconosciuto lo stato di portatore Per_1 di handicap grave dalla commissione medica, che implica necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche in relazione alla patologia diabetica, oltre alle altre patologie. L'indagine clinica eseguita ha consentito quindi di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a ritenere sussistente il requisito sanitario, vista la condizione descritta nei documenti medici, ma con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa, e di poco antecedente al ricorso in opposizione all'Atp (21/11/2019). Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va quindi accolta con riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal 01/02/2019. Le spese possono essere pertanto compensate per la metà visto il riconoscimento della decorrenza della malattia solo in epoca successiva alla domanda amministrativa (del 06/07/2018) e in epoca antecedente al deposito e alla notifica del ricorso giurisdizionale per Atp (21/11/2019). Le spese della ctu espletata nella presente fase CP dal dott. vengono poste a carico di Nulla per le spese di chiarimenti ctu redatti dal Persona_3 consulente nominato nella fase di Atp dott.ssa trattandosi di chiarimenti sovrapponibili alla Persona_4 ctu già espletata in fase di Atp e già liquidata in detto procedimento.
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice,
[...
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, dichiara che versava nella condizione sanitaria per percepire l'indennità di accompagnamento a Per_1 decorrere dal 01/02/2019 e fino al decesso del 23/4/2020; CP_
2) Pone le spese di lite a carico di nella misura della metà, che liquida in tale misura ridotta in € 900 con compensazione dell'altra metà. CP
3) pone le spese di CTU redatta dal dott. a carico di che liquida come da separato Persona_3 decreto.
Torre Annunziata data del deposito. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
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