Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2024, proposto da
MP LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99010458CD, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Perani e Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini 60;
della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
nei confronti
della SM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della OV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per l'annullamento
- della determinazione n. 1072 del 26/09/2024, e relativi allegati, comunicata con nota prot. 48084 del 30/09/2024, nella parte in cui AR ha aggiudicato, in via definitiva, la “procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata quadriennale per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi per chirurgia endoscopica urologica e del relativo materiale di consumo da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione Toscana (CIG n. 99010458CD)” a SM, quale prima classificata, e a OV, quale seconda classificata;
- dei verbali di gara, e relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso;
- della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso;
- dell’accordo quadro, ove nelle more fosse già stato sottoscritto, nei limiti di cui al presente ricorso;
- dei contratti attuativi e/o degli ordinativi di fornitura, ove nelle more fossero già stati sottoscritti e/o emessi, nei limiti di cui al presente ricorso;
- di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente;
per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro, ove nelle more già sottoscritto con SM e/o OV, nonché dei successivi contratti attuativi e/o ordinativi di fornitura, ove nelle more già sottoscritti e/o emessi nei confronti di SM e/o OV, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SM S.r.l. e di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente partecipava alla gara indetta da AR per l’aggiudicazione di un accordo quadro di durata quadriennale per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi per chirurgia endoscopica urologica e del relativo materiale di consumo da destinare alle AA.SS. e AA.OO. del Regione Toscana (lotto unico).
1.1 La lex specialis prevedeva una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.
1.2 In particolare, l’art. 4 del disciplinare di gara sanciva che: “ l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro sarà assegnata a più operatori economici in relazione al numero delle offerte che concorreranno a formare la graduatoria finale del lotto di riferimento. Il numero degli aggiudicatari ammessi alla stipula dell’Accordo Quadro varia da n. 2 a n. 3 unità in rapporto al numero delle offerte che concorreranno a formare la graduatoria di merito finale … ”, dunque, nel caso di due offerte il contratto sarebbe stato aggiudicato nella seguente proporzione: 60% della fornitura al primo in graduatoria; 40% della fornitura al secondo graduato. Invece, nel caso di partecipazione di tre o più operatori economici, la fornitura sarebbe stata così distribuita: 50% della fornitura al primo in graduatoria; 30% al secondo; 20% al terzo.
1.3 Alla procedura evidenziale partecipavano quattro operatori economici e, all’esito delle operazioni di gara, la S.A. approvava la seguente graduatoria: 1) SM RL punti 99,32 (70 per l’offerta tecnica e 29,32 per l’offerta economica); 2) OV SP punti 94,07 (64,50 per l’offerta tecnica e 29,57 per l’offerta economica); 3) MP LI RL punti 89,8 (59,80 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica); 4) SO ED RL punti 71,83 (53,70 per l’offerta tecnica 18,13 per l’offerta economica).
1.4 Per cui, nelle percentuali indicate nel disciplinare, AR procedeva alla aggiudicazione del contratto quadro nei confronti delle prime tre graduate.
1.5 La ricorrente, nella qualità di terza graduata, impugnava la disposta aggiudicazione e gli atti di gara.
2. Avverso gli atti impugnati, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
- “ I. Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e traSPrenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti; manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. ”.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità del verbale della Commissione di gara del 23 luglio 2024 di attribuzione del punteggio per il criterio 1, “ Caratteristiche tecniche del generatore ”, sub-criterio 01:01, “ Caratteristiche del display e parametri visualizzati ”.
Per il citato sub-criterio, all’esito della corrispondente valutazione, la Commissione ha attribuito alla SM punti 6 (punteggio massimo) e ad MP punti 4,2.
Sennonché, la ricorrente assume l’illogicità di tale divario di punteggio, atteso che entrambi i generatori “ … forniscono i medesimi parametri fondamentali per l’esecuzione della procedura richiesta dalla legge di gara, ovvero la resezione bipolare in interventi di Endoscopia Urologica”. ”.
In secondo luogo, la ricorrente censura la valutazione espressa dalla Commissione di gara attraverso una comparazione tra i prodotti offerti che, a suo dire, dimostrerebbe come il generatore offerto da MP presenti caratteristiche perlomeno equivalenti a quelle indicate dalla Commissione di gara come preferenziali nella comparazione tra le apparecchiature offerte dai concorrenti, circostanza che avrebbero imposto l’assegnazione di un maggior punteggio all’offerta di MP.
- “ II. Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e traSPrenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti; manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. ”.
Con il secondo motivo, la ricorrente sottopone a critica la valutazione della Commissione aggiudicatrice per il sub-criterio 1:02, “ Sistemi di regolazione e impostazione della potenza erogata ”, che ha determinato l’assegnazione di punti 7 (punteggio massimo) all’offerta di SM e di punti 4,9 all’offerta della ricorrente.
In detto contesto, la ricorrente censura l’operato della Commissione di gara nella parte in cui non si è avveduta, nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica di SM, di una discrepanza tra quanto da essa dichiarato nella relazione tecnica esplicativa del prodotto e il relativo manuale d’uso; a dire della società ricorrente, infatti, mentre, nella relazione, SM ha dichiarato che l’apparecchiatura oggetto della propria offerta sia in grado di riconoscere tutti gli strumenti ad essa collegati, dal manuale d’uso emergerebbe che il dispositivo in esame sarebbe privo della predetta funzionalità.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, il punteggio attribuito dalla Commissione di gara per il sub-criterio in esame sarebbe erroneo, perché non avrebbe tenuto conto del difetto della funzione “ Plug & Operate ” nel dispositivo offerto da SM.
- “ III. Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e traSPrenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti; manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. ”.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara per il criterio 4, “ Anse monouso ”, in relazione al sub-criterio 4:01, “ Completezza del materiale di consumo offerto e ampiezza della gamma del materiale di consumo a listino ”, per il quale, all’esito della valutazione, la Commissione di gara ha attribuito 13 punti alla SM (punteggio massimo) e 11,7 punti alla ricorrente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto come la Commissione di gara abbia assunto nella sua valutazione che SM avrebbe offerto un numero maggiore di elettrodi.
La ricorrente censura la predetta valutazione per travisamento dei fatti, atteso che, dall’analisi degli atti di gara, emergerebbe che essa ha offerto 20 tipologie di elettrodi a fronte dell’offerta di soli 3 tipologie da parte di SM.
- “ IV. Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e traSPrenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; omessa/carente istruttoria; motivazione erronea e carente; illogicità e contraddittorietà. ”.
Con il quarto motivo, la ricorrente riprende le censure formulate con il secondo motivo di ricorso e si duole della mancata esclusione della SM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50/2016, per la discrepanza tra le dichiarazioni rese sul dispositivo offerto e le risultanze delle caratteristiche dell’apparecchiatura stessa come emergenti dal relativo manuale d’uso.
- “ V. Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di non ambiguità e non contraddittorietà delle offerte, par condicio, correttezza e traSPrenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; omessa/carente istruttoria; motivazione erronea e carente; illogicità e contraddittorietà. ”.
L’ultimo mezzo di ricorso ha una portata di sintesi.
Ritiene in particolare la ricorrente che l’erronea attribuzione dei punteggi e la censurata mancata esclusione determinino, complessivamente considerati, la presentazione da parte di SM di un’offerta ambigua e contraddittoria, per ciò solo, necessitante della sanzione espulsiva dalla procedura evidenziale in esame.
3. Si sono costituiti in giudizio AR e la controinteressata SM.
3.1 In via preliminare, la predetta società, prima graduata all’esito del confronto concorrenziale, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, perché esso tenderebbe a generare un sindacato di tipo sostitutivo delle valutazioni opinabili dell’amministrazione, costituenti il merito amministrativo.
Nel merito, SM controdeduce su tutti i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto; in particolare, osserva SM come la prova di resistenza potrebbe essere vinta solo accogliendo tutti i motivi di ricorso, altrimenti MP non riuscirebbe ad ottenere lo scarto di punteggio necessario per scavalcare in graduatoria le prime due graduate.
3.2 AR ha svolto le medesime difese di SM, sia quanto all’eccezione preliminare di inammissibilità che quanto al merito del ricorso.
4. All’udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile nei sensi di seguito precisati.
6. In premessa, si osserva che, per pacifica giurisprudenza da cui il Collegio non intende discostarsi, le valutazioni tecniche espresse dalle Commissioni di gara, esprimentisi in giudizi di carattere comparativo, sono assoggettate ad un sindacato giurisdizionale pieno, ma non sostitutivo.
In sostanza, il giudice amministrativo può accedere con pienezza di poteri cognitori al fatto e al rapporto giuridico controverso, senza tuttavia poter sostituire le proprie valutazioni opinabili alle altrettanto opinabili valutazioni compiute dalle Commissioni di gara; il sindacato giurisdizionale in subiecta materia deve arrestarsi alla verifica della legittimità estrinseca dei provvedimenti adottati e, pertanto, il giudice può sindacare le valutazioni tecniche solo attraverso il riscontro di evidenti profili di illogicità e travisamento dei fatti.
In particolare, in giurisprudenza è stato affermato in modo condivisibile che: “ La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità.
Il giudizio amministrativo – pena la sua inevitabile esondazione dall’alveo della legittimità e l’indebita invasione della sfera di merito riservata all’amministrazione – non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un nuovo computo analiticamente svolto punto per punto per ciascun prodotto e per ciascun servizio contenuti nelle offerte tecniche delle imprese litiganti, è ciò in specie quando, nel quadro di un appalto caratterizzato da una particolare complessità degli elementi di valutazione, la critica si spinge fino a livelli, per così dire, atomistici nell’analisi dei contenuti delle forniture e dei servizi proposti. Per evitare lo sconfinamento nel campo del merito, il giudizio amministrativo deve invece concentrarsi sull’insieme unitario, sistemico delle offerte tecniche, e considerare esclusivamente in quest’ottica l’assenza di profili evidenti di eccesso di potere che minino la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, ad esempio quando non siano state rilevate macroscopiche differenze quali-quantitative dei prodotti offerti e il giudizio appaia nel suo complesso oggettivamente sbilanciato e sviato in favore di uno dei concorrenti a discapito dell’altro. ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 29 ottobre 2024, n. 8621).
7. Così fissate le coordinate ermeneutiche, il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per le seguenti ragioni.
7.1 Invero, seppure nella parte incipitaria del motivo in esame la ricorrente faccia riferimento alla circostanza per cui i generatori offerti“ … forniscono i medesimi parametri fondamentali per l’esecuzione della procedura richiesta dalla legge di gara … ”, con ciò evocando una illogica valutazione da parte della Commissione, in realtà essa, nel prosieguo del mezzo di censura in scrutinio, pretende di procedere ad una nuova comparazione dei prodotti oggetto delle rispettive offerte da compiersi inammissibilmente nel processo.
Anzitutto, ritiene il Collegio che la dedotta illogicità non ricorra nel caso di specie.
Invero, il sub-criterio 1:01 in esame è stato così individuato dal disciplinare di gara: “ Saranno valutate le caratteristiche del display e la completezza dei parametri visualizzati in relazione alla procedura impostata ”.
Sulla base del citato criterio, la Commissione di gara ha così di seguito valutato i dispositivi offerti dalle concorrenti: “ Tutte le apparecchiature offerte sono dotate di display Touch Screen. Le apparecchiature offerte da SM e da OV permettono la visualizzazione a display del maggior numero di parametri. Particolarmente apprezzata è stata la funzione Focus View presente nel sistema offerto da SM che permette all’operatore di identificare immediatamente lo strumento attivato (evidenziato in blu) e le modalità della corrente erogata. I display delle apparecchiature offerte da SM e SO sono i più grandi (10,4”) e pertanto apprezzati. Il display dell’apparecchiatura offerta da MP è privo di icone che facilitino la gestione delle impostazioni. L’LB SM necessita di impostazione di meno parametri da parte dell’utente, tramite la funzione STEP GUIDE che permette di scegliere le impostazioni da programmi predefiniti. ”.
Come si vede, non sono state valutate in modo differente apparecchiature uguali, in quanto la Commissione, pur partendo dall’affermazione del possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis in capo a tutti i prodotti offerti, ha poi analiticamente, e in modo non irragionevole, valutato le singole caratteristiche preferenziali di un prodotto rispetto all’altro. e, pertanto, la dedotta illogicità della valutazione della Commissione non ricorre.
La restante parte del motivo di ricorso in esame, fondata su una rinnovata analitica comparazione tra le apparecchiature oggetto delle offerte in competizione, è invece inammissibile, in quanto tendenziosamente diretta a suscitare un non consentito sindacato di tipo sostitutivo da parte del giudice.
7.2 Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
8. Il secondo e il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili per le seguenti ragioni.
8.1 I motivi in scrutinio sono fondati sul medesimo presupposto di fatto, costituito da una asserita discrepanza tra quanto dichiarato da SM nella relazione tecnica, relativamente alla sussistenza della capacità del generatore da essa offerto di riconoscimento degli strumenti collegati, e quanto emergente dal manuale d’uso della medesima apparecchiatura da cui, invece, risulterebbe il difetto della predetta funzionalità.
Nel secondo motivo, la predetta discrepanza viene assunta al fine di contestare il punteggio attribuito dalla Commissione di gara per il sub-criterio 1:02, mentre essa viene assunta nel quarto motivo come dichiarazione falsa e fuorviante, in quanto tale legittimante la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50/2016.
8.2 Ciò posto, anzitutto è infondato il quarto motivo di ricorso,
8.2.1 In via generale osserva il Collegio che, quanto al rapporto intercorrente tra manuale d’uso e relazione tecnico-esplicativa dei prodotti offerti, in giurisprudenza è pacificamente affermato che: “ … deve ritenersi che la Relazione Tecnica soddisfi, sebbene in forma sintetica, le esigenze informative inerenti alle modalità d’uso della strumentazione de qua: ciò tanto più ove si consideri che il Manuale d’Uso è destinato ad accompagnare la fase di utilizzo (e quindi di esecuzione) della fornitura, potendo (recte, dovendo) quindi essere messo dall’impresa aggiudicataria a disposizione del personale utilizzatore in fase di consegna e di verifica di conformità della strumentazione (cfr. T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 558/2019). ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 3 dicembre 2020, n. 7667).
8.2.2 Stante la diversa funzione espletata dai documenti di gara in esame, non è predicabile una discrepanza tra le dichiarazioni rese nella relazione tecnica di presentazione del prodotto e il manuale d’uso, trattandosi di documenti destinati ad assolvere funzioni diverse e, pertanto, il quarto motivo di ricorso è infondato, non sussistendo la dedotta falsità dichiarativa.
8.3 Quanto alle censure veicolate con il secondo motivo di ricorso, va anzitutto rilevato che il disciplinare ha così di seguito precisato il sub-criterio 1:02: “ Saranno valutate le modalità di impostazione della potenza in automatico (tramite riconoscimento dello strumento utilizzato) e in manuale, la potenza minima e massima erogabili Sarà valutato il metodo di misura dell’impedenza e la modalità di visualizzazione sul display ”.
Sulla base del predetto criterio, la Commissione ha valutato le offerte delle concorrenti nel modo seguente: “ Le apparecchiature offerte da OV e SM sono le uniche che riconoscono qualunque strumento collegato a qualunque porta e che, pertanto, permettono l’impostazione della potenza erogata in automatico. Le apparecchiature offerte da MP e da SO riconoscono solo gli strumenti collegati a 2 uscite (UNIVERSAL (MP). SM, con l’impostazione del numero EFFETTO non pretende l’impostazione della potenza in WATT da parte dell’operatore e, pertanto, è stato particolarmente apprezzato. ”.
8.3.1 Sennonché, in relazione alla funzionalità dell’apparecchiatura offerta da SM, afferente alla riconoscibilità degli strumenti collegati, la ricorrente ha assunto che la stessa ha dichiarato nella relazione tecnica che: “ Erbe VIO3 identifica OGNI strumento che viene collegato, dal più classico manipolo monopolare al più specialistico cavo per la resezione bipolare. Grazie appunto alla funzione Plug&Operate, sarà sufficiente per il personale di sala collegare liberamente gli strumenti alle diverse connessioni e Erbe VIO3 abbinerà automaticamente ogni strumento ai suoi parametri pre-memorizzati ”.
Tuttavia, la ricorrente ha ritenuto che tale dichiarazione fosse smentita dal manuale d’uso da cui risulterebbe che l’apparecchiatura offerta da SM non avrebbe la predetta funzionalità.
Di qui, la censura involgente l’erroneità della valutazione espressa dalla Commissione di gara in esame.
8.3.2 In senso contrario, osserva anzitutto il Collegio come dal Manuale non risulti che vi siano limitazioni quanto alla strumentazione collegabile al generatore offerto da SM, in conformità a quanto dalla stessa dichiarato nella relazione esplicativa dell’apparecchiatura.
Infatti, conformemente a quanto dichiarato da SM, seppure con il differente linguaggio di carattere eminentemente operativo, si legge nel Manuale d’uso che: “ Quando uno strumento è collegato all’apparecchio, si realizza una connessione tra il simbolo di tale strumento e la modalità e l’effetto visualizzati. La cornice esterna del simbolo dello strumento compare evidenziata in bianco. ” (pag. 50 del Manuale d’uso), senza che siano date riscontrare limitazioni quanto agli strumenti collegabili.
Inoltre, il medesimo Manuale dà atto della possibilità di collegare anche strumenti non presenti nel programma ( cfr. pag. 62 del Manuale d’uso), con ciò individuando una possibilità residuale tale da consentire di ritenere che l’apparecchiatura offerta da SM riconosca tutti gli strumenti ad essa collegati.
8.3.3 Alla luce di quanto precede deve ritenersi che l’apparecchiatura offerta da SM sia in possesso della funzionalità di riconoscimento degli strumenti ad essa collegati e che, pertanto, il secondo motivo di ricorso sia in parte qua infondato.
8.4 Quanto alle censure rappresentate sempre nel secondo motivo di ricorso e involgenti la comparazione delle caratteristiche funzionali dei prodotti offerti da SM e da MP, va rilevato che la Commissione ha ragionevolmente ritenuto di preferire il dispositivo offerto da SM, perché esso, non pretendendo l’impostazione della potenza in Watt, consente una semplificazione e dunque una velocizzazione delle operazioni di caricamento degli strumenti.
Per il resto le censure proposte su tale profilo, in quanto presupponenti una rivalutazione dei prodotti oggetto di offerta, sono inammissibili perché impingenti il merito amministrativo insindacabile.
8.5 In conclusione il secondo motivo di ricorso è, nei sensi precisati, in parte infondato e in parte inammissibile.
9. Anche il terzo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
9.1 Invero, attraverso il mezzo in esame, parte ricorrente assume che la Commissione di gara abbia compiuto una valutazione erronea del criterio discrezionale n. 4 “ Anse monouso ”, sub-criterio 4:01 “ Completezza del materiale di consumo offerto e ampiezza della gamma del materiale di consumo a listino (vedi QT punto 2.2) ”.
In applicazione del predetto criterio, La Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche presentate dai concorrenti nel modo seguente: “ Tutte le Ditte offrono quanto richiesto nel capitolato. SM presenta un numero maggiore di elettrodi disponibili a catalogo utilizzabili per un’ampia gamma di applicazioni chirurgiche. Seguono MP, che offre tutte le tipologie di elettrodi nell’offerta di gara, utilizzabili anche per altre specialità, anche se in numero leggermente inferiore a SM. OV presenta un catalogo con una gamma inferiore di elettrodi utilizzabili in altre specialità chirurgiche. Infine SO presenta un catalogo con una gamma di elettrodi utilizzabili in altre specialità chirurgiche in misura minore rispetto agli altri ”.
9.2 Orbene, la ricorrente deduce, con il mezzo in scrutinio, che la SM ha offerto un numero di elettrodi estremamente inferiore a quello da essa offerto, in particolare, MP rileva di aver offerto 20 tipologie di elettrodi a fronte di un’offerta di solo tre tipologie da parte di SM.
9.3 Il dedotto erroneo presupposto di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione di gara è tuttavia insussistente.
Dall’analisi dell’offerta tecnica della SM risulta che essa ha offerto 12 tipologia di elettrodi ( cfr. relazione tecnica pp. da 23 a 25).
Pertanto, l’insussistenza dell’errore di fatto posto a base della censura in esame comporta l’infondatezza del motivo in scrutinio.
Anche il motivo in esame è per il resto inammissibile, attesa l’insindacabilità del giudizio della Commissione di gara nella parte in cui ha espresso una preferenza per l’offerta della SM in relazione al possibile impiego degli elettrodi offerti per altre specialità chirurgiche.
10. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
10.1 Con il mezzo in scrutinio la ricorrente assume che l’offerta tecnica di SM sarebbe ambigua e contraddittoria.
In particolare, la ricorrente propone il motivo in esame sul presupposto della fondatezza degli altri motivi di ricorso: in sostanza, essa assume che, viste le discrepanze dichiarative e documentali e gli altri rilievi mossi all’offerta tecnica di SM, l’offerta tecnica sarebbe ambigua e contraddittoria e, pertanto, la sua mancata esclusione dalla gara in esame sarebbe illegittima.
In via dirimente, deve osservarsi che la già delibata infondatezza e inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso comporta de plano una pronuncia di infondatezza anche del presente motivo.
11. In conclusione, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
12. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di AR e della SM RL ed esse sono determinate nella misura indicata in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Regione Toscana e della OV SP, in ragione della mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e per il resto lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in parte motiva.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di AR e della SM RL, che liquida in complessivi euro 4.000,00 ciascuno, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti di OV SP e della Regione Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO