TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 5069/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Presicce,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Umberto Maria Muci,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 01/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio. R.G. 5069/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Santa Cesarea Terme in data 02/07/1998 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scorrano al n.
11, parte II, serie C, anno 1998).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione giudiziale tra i coniugi, giusta sentenza del Tribunale di
Lecce n. 680/2002, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5069/2024 introdotto con ricorso del
25/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Santa Cesarea
Terme in data 02/07/1998 tra (Scorrano (LE), Parte_1
22/09/1958) e (Scorrano (LE), 28/10/1976) Controparte_1 ed iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scorrano al n. 11, parte II, serie C, anno 1998;
2 R.G. 5069/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Cesarea Terme per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 5069/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Presicce,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Umberto Maria Muci,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 01/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio. R.G. 5069/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Santa Cesarea Terme in data 02/07/1998 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scorrano al n.
11, parte II, serie C, anno 1998).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione giudiziale tra i coniugi, giusta sentenza del Tribunale di
Lecce n. 680/2002, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5069/2024 introdotto con ricorso del
25/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Santa Cesarea
Terme in data 02/07/1998 tra (Scorrano (LE), Parte_1
22/09/1958) e (Scorrano (LE), 28/10/1976) Controparte_1 ed iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scorrano al n. 11, parte II, serie C, anno 1998;
2 R.G. 5069/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Cesarea Terme per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3