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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1795 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il giorno 10 aprile 1969 e ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Floriana Ruiu,
Michela Cuccu e Pina Pirarba, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 e ritualmente notificato, Pt_1 ha convenuto in giudizio l' per far accertare il proprio diritto a percepire la
[...] CP_2
pensione di reversibilità in qualità di superstite maggiorenne inabile di Per_1
.
[...]
La ricorrente ha esposto e documentato di aver presentato domanda all' in data CP_2
pagina 1 di 3 29 marzo 2023 ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità in qualità di orfana maggiorenne inabile di , deceduta il 25 febbraio 2023, titolare di Persona_1 pensione a carico dell' , n. 10132782 cat. VO. CP_2
La domanda era stata rigettata con provvedimento dell' datato 13 novembre CP_2
2023, avverso il quale, in data 20 febbraio 2024 la ricorrente aveva proposto infruttuosamente ricorso al Comitato Provinciale . CP_2
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio contestando il requisito CP_1 sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della titolare della prestazione principale, salvo rappresentare successivamente, mediante le note sostitutive dell'udienza depositata il data 9 febbraio 2025, di averne, a seguito di riesame, riconosciuto la sussistenza e di aver conseguentemente accolto la domanda della ricorrente, come da comunicazione di liquidazione allegata alle anzidette note.
L' ha, quindi, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del CP_2
contendere con spese di lite secondo giustizia.
La parte ricorrente, con le note di trattazione del 10 febbraio 2025, ha confermato che il diritto invocato era stato riconosciuto dall' a seguito di annullamento in CP_2
autotutela del provvedimento di diniego della pensione di reversibilità, di cui aveva già dato atto con deposito in data 05 novembre 2024, e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione la materia del contendere.
In considerazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di annullamento e conseguente accoglimento della domanda della ricorrente da parte dell' solo in CP_2
data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale.
L' deve, pertanto, essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), calcolato in pagina 2 di 3 ragione del criterio dettato dall'art. 13 c.p.c. e in rapporto al reddito della de cuius nell'anno 2022 (euro 20.594,00) risultante dell'ultimo modello 730, con riferimento per tutte le fasi ai valori minimi, stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_2
euro 6.115,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari, il 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1795 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il giorno 10 aprile 1969 e ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Floriana Ruiu,
Michela Cuccu e Pina Pirarba, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 e ritualmente notificato, Pt_1 ha convenuto in giudizio l' per far accertare il proprio diritto a percepire la
[...] CP_2
pensione di reversibilità in qualità di superstite maggiorenne inabile di Per_1
.
[...]
La ricorrente ha esposto e documentato di aver presentato domanda all' in data CP_2
pagina 1 di 3 29 marzo 2023 ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità in qualità di orfana maggiorenne inabile di , deceduta il 25 febbraio 2023, titolare di Persona_1 pensione a carico dell' , n. 10132782 cat. VO. CP_2
La domanda era stata rigettata con provvedimento dell' datato 13 novembre CP_2
2023, avverso il quale, in data 20 febbraio 2024 la ricorrente aveva proposto infruttuosamente ricorso al Comitato Provinciale . CP_2
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio contestando il requisito CP_1 sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della titolare della prestazione principale, salvo rappresentare successivamente, mediante le note sostitutive dell'udienza depositata il data 9 febbraio 2025, di averne, a seguito di riesame, riconosciuto la sussistenza e di aver conseguentemente accolto la domanda della ricorrente, come da comunicazione di liquidazione allegata alle anzidette note.
L' ha, quindi, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del CP_2
contendere con spese di lite secondo giustizia.
La parte ricorrente, con le note di trattazione del 10 febbraio 2025, ha confermato che il diritto invocato era stato riconosciuto dall' a seguito di annullamento in CP_2
autotutela del provvedimento di diniego della pensione di reversibilità, di cui aveva già dato atto con deposito in data 05 novembre 2024, e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione la materia del contendere.
In considerazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di annullamento e conseguente accoglimento della domanda della ricorrente da parte dell' solo in CP_2
data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale.
L' deve, pertanto, essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), calcolato in pagina 2 di 3 ragione del criterio dettato dall'art. 13 c.p.c. e in rapporto al reddito della de cuius nell'anno 2022 (euro 20.594,00) risultante dell'ultimo modello 730, con riferimento per tutte le fasi ai valori minimi, stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_2
euro 6.115,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari, il 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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