Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 marzo 1982
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Versione
11 settembre 1999
Art. 4.
Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al "Fondo speciale per la ricerca applicata" nonche' il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includera' in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'IMI eroghera' i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualita', il contenuto della ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riservata alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1999
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