Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/06/2025, n. 11536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11536 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto recante prot. N. M_D GPREV CSE2021 -OMISSIS-27-10-2021 (Posizione n. -OMISSIS-) emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione, (notificato a parte ricorrente in data 29.10.2021) nella parte in cui ha ritenuto la patologia che ha colpito l’odierno ricorrente “Epatite a genesi criptogenetica” come NON dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato alla ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il Parere n. -OMISSIS-– Posizione -OMISSIS-6di reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso all'Adunanza n. 2520 del 12.10.2021 con cui l'Organo tecnico ha ritenuto: “[…] che l'infermità EPATITE A GENESI CRIPTOGENETICA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di forma morbosa ad origine sconosciuta, sull'insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli addotti eventi del servizio, durante il quale non risulta che, a causa dello stesso, il soggetto abbia sofferto di epatite virale, ovvero sia stato sottoposto a privazioni alimentari prolungate o all'azione nociva di agenti epatotossici”;
- dell'atto emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 2^ Sezione, notificato al ricorrente in data 2.12.2021 (tramite raccomandata A/R) nella parte in cui viene comunicato al ricorrente il mancato avvio del procedimento volto al riconoscimento dell'aggravamento della patologia “epatite cronica criptogenetica con segni bioumorali di sofferenza epatica” in quanto la suddetta infermità risulterebbe già definita con provvedimento di NON dipendenza da causa di servizio n. -OMISSIS-del 27.10.2021 (sopra impugnato),
- dell'atto recante prot. n. N. M_D GPREV REG2021 -OMISSIS-14-12-2021 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di riesame del diniego di causa di servizio in quanto non sono emersi nuovi elementi di servizio tali da motivare la richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le cause di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/9/2022:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
- del Parere n. 79172/2022 – Posizione -OMISSIS-6di reso nell'Adunanza n. 2991 del 14.07.2022 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (erroneamente indicato nella lettera di trasmissione recante prot. N. M_D A934676 CSE2022 0002763 21-07-2022 quale parere n. 73880/2021 reso nell'adunanza n. 2993 del 18.07.2022), comunicato al ricorrente in data 21.07.2022, con cui l'Organo tecnico, a seguito del riesame richiesto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva, ha ritenuto: “[…] che l'infermità EPATITE A GENESI CRIPTOGENETICA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO”, confermando il Decreto n. -OMISSIS-in data 27.10.2021 (impugnato mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio);
- del Decreto recante prot. N. M_D GPREV CSE2021 -OMISSIS-27-10-2021 (Posizione n. -OMISSIS-) emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione, (notificato a parte ricorrente in data 29.10.2021) nella parte in cui ha ritenuto la patologia che ha colpito il ricorrente “Epatite a genesi criptogenetica” come NON dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato alla ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il Parere n. -OMISSIS-– Posizione -OMISSIS-6 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso all'Adunanza n. 2520 del 12.10.2021 con cui l'Organo tecnico ha ritenuto: “[…] che l'infermità EPATITE A GENESI CRIPTOGENETICA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di forma morbosa ad origine sconosciuta, sull'insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli addotti eventi del servizio, durante il quale non risulta che, a causa dello stesso, il soggetto abbia sofferto di epatite virale, ovvero sia stato sottoposto a privazioni alimentari prolungate o all'azione nociva di agenti epatotossici”;
- dell'atto emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 2^ Sezione, notificato al ricorrente in data 2.12.2021 (tramite raccomandata A/R) nella parte in cui viene comunicato al ricorrente il mancato avvio del procedimento volto al riconoscimento dell'aggravamento della patologia “epatite cronica criptogenetica con segni bioumorali di sofferenza epatica” in quanto la suddetta infermità risulterebbe già definita con provvedimento di NON dipendenza da causa di servizio n. -OMISSIS-del 27.10.2021 (sopra impugnato),
- dell'atto recante prot. n. N. M_D GPREV REG2021 -OMISSIS-14-12-2021 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di riesame del diniego di causa di servizio in quanto non sono emersi nuovi elementi di servizio tali da motivare la richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le cause di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame (notificato il 22 dicembre 2021 e depositato in giudizio il successivo 20 gennaio 2022) parte ricorrente, nella qualità di 1° Luogotenente dell’Aeronautica militare in congedo, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della leva (di cui al decreto n. -OMISSIS-del 27 ottobre 2021, notificato allo stesso il 29 ottobre 2021), con il quale la patologia sofferta dall’interessato – rappresentata, nella specie, dall’infermità “epatite a genesi criptogenetica” – è stata riconosciuta come non dipendente da causa di servizio con conseguente diniego di concessione del richiesto indennizzo, unitamente ai connessi atti, tra cui in particolare il presupposto parere n. -OMISSIS-del 12 ottobre 2021 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché la successiva nota recante la reiezione dell’istanza di riesame in autotutela presentata dal medesimo interessato.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, incentrato sulla prospettazione di plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, e reca in conclusione la formulata domanda di annullamento dei gravati atti.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 settembre 2022 e depositato il 29 settembre 2022, il medesimo soggetto ha altresì gravato – oltre agli atti precedentemente impugnati con l’atto introduttivo del giudizio – la comunicazione recante l’esito del riesame operato dall’intimata Amministrazione, conducente alla disposta conferma della “ non dipendenza da fatti di servizio ” in relazione alla sofferta patologia come già deliberato con il precedente decreto n. -OMISSIS- e i connessi atti, unitamente al presupposto parere del Comitato di verifica n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del 14 luglio 2022, riproducendo le censure già dedotte nel ricorso introduttivo.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
5. All’udienza del 9 aprile 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti non è meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni nel prosieguo illustrati.
6.1. Le censure articolate nell’unico motivo di gravame formulato nel ricorso introduttivo e sostanzialmente riproposte con il successivo atto di motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente, in quanto accomunate dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico a supporto delle contestazioni rivolte avverso la compiuta valutazione conducente alla ritenuta non dipendenza della sofferta patologia da causa di servizio.
Le deduzioni svolte risultano infatti essenzialmente focalizzate sull’omessa considerazione dei plurimi fattori di rischio riconducibili, secondo la prospettazione in ricorso, ad un’ipotesi di rischio tipizzato in via legislativa alla stregua dei principi interpretativi declinati dall’invocato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, integrato in particolare dall’esposizione del medesimo militare a metalli pesanti nel corso dell’impiego dello stesso, durante la prestata attività di servizio, in teatri operativi notoriamente devastati da bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito quali, secondo quanto espressamente dedotto dalla parte stessa (cfr. atto di ricorso, pag. 4, nonché atto di motivi aggiunti, pag. 5), l’Afghanistan (2007), il Kosovo (2016) e il Kurdistan - IRAQ (2017).
Tali elementi, in particolare, vengono posti alla base della denunciata carenza e/o genericità della motivazione resa a fondamento della compiuta valutazione unitamente al prospettato difetto di istruttoria sul punto.
7. Ciò posto, si osserva preliminarmente che, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi sulla natura giuridica del provvedimento in esame e sul correlato perimetro del relativo sindacato in sede giudiziale, “ il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica ”, con la conseguenza che lo stesso “… non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2613, in specie punto 7).
8. Muovendo alla ricostruzione del contenuto essenziale degli atti gravati per la parte di interesse, va rilevato che dal tenore del parere del Comitato di verifica n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del 14 luglio 2022, a conferma di quanto già deliberato dal medesimo Organismo nel precedente parere n. -OMISSIS-del 12 ottobre 2021, emerge la compiuta valorizzazione della natura della patologia sofferta – corrispondente alla diagnosi di “ epatite a genesi criptogenetica ” – avuto riguardo alla sua connotazione in chiave di “ forma morbosa caratterizzata dall’infiammazione del fegato ”, nonché l’espressa indicazione delle “principali cause note” dell’anzidetta patologia e la ravvisata estraneità delle stesse all’ipotesi (evocata in ricorso) di eventuale esposizione ad uranio impoverito ovvero ad altri metalli pesanti, alla stregua della letteratura medico-scientifica in materia (cfr. doc. n. 1 allegato all’atto di motivi aggiunti, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario).
9. Gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere come non possa ravvisarsi nella specie – nell’ambito del delineato perimetro del sindacato giudiziale ammesso sulla tipologia di atti in rilievo – la denunciata carenza motivazionale né tantomeno la prospettata omessa considerazione di circostanze di fatto suscettibili di incidere sulla valutazione conclusiva ad opera dell’intimata Amministrazione.
Le deduzioni articolate a supporto delle formulate doglianze, in quanto essenzialmente fondate sull’addotta presenza del medesimo militare nell’ambito di un contesto operativo “contaminato” per effetto dell’avvenuta partecipazione a missioni all’estero in teatri di guerra, non risultano infatti idonee né tantomeno sufficienti ad integrare, sul piano dell’onere probatorio sulla medesima parte incombente, l’allegazione di elementi specifici e concreti atti a comprovare la ricorrenza nella specie del nesso di causalità in termini probabilistico-statistici tra l’insorgenza della patologia in considerazione e i fatti di servizio (in termini generali, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 26 febbraio 2021, n. 1661, in specie punto 6.3 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 19 settembre 2024, n. 16384, in specie punto 2).
Nella fattispecie de qua , in particolare, non possono trovare applicazione i principi interpretativi invocati in ricorso, declinati nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale espressamente richiamato laddove, per quanto concerne la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti coinvolte in ordine all’accertamento dell’indefettibile elemento rappresentato dall’anzidetto nesso di causalità, è stato affermato che costituisce “… onere dell’Amministrazione (in sede di valutazione amministrativa, prima, in sede giudiziale e probatoria, poi) fornire quegli elementi concreti, afferenti al contesto ambientale ed al servizio specifico svolto dal militare, che inducano a ritenere altamente improbabile una causalità o concausalità efficiente … ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 luglio 2024, n. 15372, in specie punto 9; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. 7 giugno 2024, n. 5132, in specie punti 8.2 e 8.3).
Le richiamate coordinate ermeneutiche, infatti, non risultano pertinenti alla dedotta fattispecie controversa: la relativa elaborazione è avvenuta, in particolare, nell’ambito dell’ampio contenzioso - affrontato dalla giurisprudenza amministrativa - avente ad oggetto i provvedimenti di diniego assunti in relazione alle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e/o di concessione del correlato indennizzo presentate da militari che, rientrati da missioni svolte in determinati Paesi esteri, hanno successivamente sviluppato severe patologie (croniche o terminali) di carattere oncologico (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16379), sull’assunto della ravvisata inferenza (acquisita in diverse sedi scientifiche, anche internazionali) tra la contaminazione da uranio impoverito e da metalli pesanti e l’insorgenza di determinate malattie di natura oncologica, quale argomentazione posta alla base del delineato criterio di determinazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente ai fini del relativo assolvimento in sede processuale e del conseguente onere ricadente sulla resistente Amministrazione nell’ambito del relativo riparto tra le parti in causa (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 7 giugno 2024, n. 5132, in specie punti 8.1-8.3, e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. nn. 15372/2024 e 16384/2024, cit.).
Tale inferenza non può tuttavia operare nel caso di specie, venendo in rilievo una patologia che evidentemente non rientra nel novero delle malattie oncologiche.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso come integrato dall’atto di motivi aggiunti va respinto in quanto infondato.
11. Sussistono giustificati motivi, anche alla luce della novità e della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.