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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/01/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3447/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Federico Jorio Parte_1
opponente
E
, con Avv. Mario Michelangelo Paolini Controparte_1 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.9.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di , con il quale era stato Controparte_1 intimato il pagamento in favore di questi della somma di € 600,00 oltre accessori e spese di procedura, chiedendone la declaratoria di nullità/annullabilità e di infondatezza della pretesa.
Dopo aver premesso che la pretesa azionata con il monitorio si fondava su una scrittura privata dalla stessa sottoscritta eccepiva il difetto di legittimazione passiva deducendo che l'opposta aveva svolto attività lavorativa nei confronti della società semplificata, di cui essa opponente rivestiva la Organizzazione_1 qualità di socio e amministratrice unica, e che la pretesa monitoria, in quanto afferente al rapporto lavorativo, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società datrice di lavoro, soggetto giuridico distinto dalla persona fisica socio amministratore.
1 Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto per infondatezza.
Deduceva che il decreto ingiuntivo opposto non era stato richiesto sulla base del rapporto di lavoro intercorso con la bensì esclusivamente Organizzazione_1 della scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta dall'opponente in data 31.1.2023 e con la quale aveva assunto, in solido con la società, l'obbligo di pagamento del debito di questa secondo lo schema civilistico dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.1.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito esposto.
Per come è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso sulla scorta della scrittura privata sottoscritta dalla opponente con la quale questi, senza spendere alcuna qualità, premesso di aver ricevuto in data
28.12.2022 la richiesta con la quale il procuratore dell'opposta, in nome e per conto di questi, aveva chiesto il pagamento della somma di € 600,00 a saldo di un pregresso credito di lavoro, si è impegnata a corrispondere tale somma dovuta di € 600,00, incrementata di ulteriori € 100,00 per costi e onorari dell'intervento del procuratore dell'opposta in tre rate mensili decorrenti dal 20 marzo 2023 a seguire (cfr. fasc. opposta).
Ora, l'opponente con la produzione in atti (contratto di lavoro e successive proroghe) ha documentato la sussistenza, a far data dal 5.9.2019, di un rapporto di lavoro tra l'opposta e la , di cui Organizzazione_2
l'opponente è socia e amministratrice (cfr. visura camerale).
Ebbene, laddove - come sostenuto dall'opponente - il credito azionato con il monitorio tragga fondamento nell'indicato rapporto di lavoro allora, come correttamente ritenuto in ricorso, deve ravvisarsi il difetto di legittimazione passiva dell'opponente siccome soggetto giuridico distinto rispetto al datore di lavoro (persona giuridica nella forma di società di capitali) nei cui confronti, quindi, la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere proposta.
2 Laddove, viceversa - come sostenuto dall'opposta - il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto non già sulla base del rapporto di lavoro intercorso con la bensì esclusivamente della scrittura privata di Organizzazione_1 ricognizione del debito sottoscritta dalla in data 31.1.2023 allora deve Pt_1 concludersi nel senso che difetta la competenza funzionale del giudice adito non sussistendo il necessario presupposto costituito dal titolo fondato su uno dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c, ciò che conduce alla revoca del decreto opposto.
Né a dirsi, come sostiene l'opposta, che con la scrittura privata di cui trattasi la avrebbe assunto, in solido con la società, l'obbligo di pagamento del Pt_1 debito di questa secondo lo schema civilistico dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c.
Sul punto è, infatti sufficiente rilevare che in detta scrittura non è fatto riferimento né alla natura solidale dell'obbligo assunto nè all'istituto giuridico dell'espromissione.
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 16 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3447/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Federico Jorio Parte_1
opponente
E
, con Avv. Mario Michelangelo Paolini Controparte_1 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.9.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di , con il quale era stato Controparte_1 intimato il pagamento in favore di questi della somma di € 600,00 oltre accessori e spese di procedura, chiedendone la declaratoria di nullità/annullabilità e di infondatezza della pretesa.
Dopo aver premesso che la pretesa azionata con il monitorio si fondava su una scrittura privata dalla stessa sottoscritta eccepiva il difetto di legittimazione passiva deducendo che l'opposta aveva svolto attività lavorativa nei confronti della società semplificata, di cui essa opponente rivestiva la Organizzazione_1 qualità di socio e amministratrice unica, e che la pretesa monitoria, in quanto afferente al rapporto lavorativo, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società datrice di lavoro, soggetto giuridico distinto dalla persona fisica socio amministratore.
1 Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto per infondatezza.
Deduceva che il decreto ingiuntivo opposto non era stato richiesto sulla base del rapporto di lavoro intercorso con la bensì esclusivamente Organizzazione_1 della scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta dall'opponente in data 31.1.2023 e con la quale aveva assunto, in solido con la società, l'obbligo di pagamento del debito di questa secondo lo schema civilistico dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.1.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito esposto.
Per come è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso sulla scorta della scrittura privata sottoscritta dalla opponente con la quale questi, senza spendere alcuna qualità, premesso di aver ricevuto in data
28.12.2022 la richiesta con la quale il procuratore dell'opposta, in nome e per conto di questi, aveva chiesto il pagamento della somma di € 600,00 a saldo di un pregresso credito di lavoro, si è impegnata a corrispondere tale somma dovuta di € 600,00, incrementata di ulteriori € 100,00 per costi e onorari dell'intervento del procuratore dell'opposta in tre rate mensili decorrenti dal 20 marzo 2023 a seguire (cfr. fasc. opposta).
Ora, l'opponente con la produzione in atti (contratto di lavoro e successive proroghe) ha documentato la sussistenza, a far data dal 5.9.2019, di un rapporto di lavoro tra l'opposta e la , di cui Organizzazione_2
l'opponente è socia e amministratrice (cfr. visura camerale).
Ebbene, laddove - come sostenuto dall'opponente - il credito azionato con il monitorio tragga fondamento nell'indicato rapporto di lavoro allora, come correttamente ritenuto in ricorso, deve ravvisarsi il difetto di legittimazione passiva dell'opponente siccome soggetto giuridico distinto rispetto al datore di lavoro (persona giuridica nella forma di società di capitali) nei cui confronti, quindi, la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere proposta.
2 Laddove, viceversa - come sostenuto dall'opposta - il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto non già sulla base del rapporto di lavoro intercorso con la bensì esclusivamente della scrittura privata di Organizzazione_1 ricognizione del debito sottoscritta dalla in data 31.1.2023 allora deve Pt_1 concludersi nel senso che difetta la competenza funzionale del giudice adito non sussistendo il necessario presupposto costituito dal titolo fondato su uno dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c, ciò che conduce alla revoca del decreto opposto.
Né a dirsi, come sostiene l'opposta, che con la scrittura privata di cui trattasi la avrebbe assunto, in solido con la società, l'obbligo di pagamento del Pt_1 debito di questa secondo lo schema civilistico dell'espromissione di cui all'art. 1272 c.c.
Sul punto è, infatti sufficiente rilevare che in detta scrittura non è fatto riferimento né alla natura solidale dell'obbligo assunto nè all'istituto giuridico dell'espromissione.
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 16 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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