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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 318 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento danni e pendente
TRA
( ) con sede legale in Fabrica di Parte_1 P.IVA_1
Roma (VT), Via Falerina KM 7.200, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso in atti dall'Avv. Domenico Cardellini del Foro di Viterbo e dall'Avv. Antonio de Capoa del Foro di Bologna RICORRENTE E
con sede legale negli Controparte_1
Emirati Arabi Uniti, a King Faisal Street, Sharjah, P.O Box 22515 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito società ) ha Parte_2 Pt_1 convenuto in giudizio l'odierna resistente chiedendo di “accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della delle Controparte_1 obbligazioni di pagamento, nei termini pattuiti, delle forniture da essa ricevute dalla
, e pertanto dichiararla tenuta e quindi condannarla, al Parte_1 pagamento della somma di Euro 448.600,36 o della diversa somma che risulterà provata e dovuta, a favore di quest'ultima, oltre agli interessi maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.” A fondamento della domanda ha dedotto: a) di essere specializzata nella produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in ceramica;
in particolare, di apparecchi ed impianti igienico sanitari e di ogni altro prodotto accessorio, connesso o complementare;
b) che nell'ambito della propria attività commerciale, aveva da tempo avviato un rapporto di collaborazione con la società CP_1 [...]
(di seguito “ ) che aveva sede negli Emirati Controparte_1 CP_1
Arabi Uniti, rapporto che aveva ad oggetto la commercializzazione sul territorio degli Emirati delle merci prodotte dalla società ricorrente;
c) che, difatti, nel corso degli anni di collaborazione, la fornitura degli apparecchi era stata regolarmente eseguita e la società aveva accettato la merce senza mai muovere alcuna contestazione CP_1
(cfr. all. 3a-3b-3c-3d); d) che nonostante l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, la a decorrere dal 2017 non aveva più provveduto ad adempiere CP_1 alle proprie obbligazioni. A tal riguardo si segnalava che la aveva accumulato CP_1 gravi ritardi nei pagamenti delle forniture, senza avere mai dato riscontro ai numerosi solleciti di pagamento trasmessi dalla stessa ricorrente nel corso degli ultimi anni;
che al termine era risultata una esposizione debitoria di parte resistente per Euro
448.600,36, circostanza che emergeva dalla documentazione che veniva depositata, documentazione, oltretutto, mai contestata. Alla luce di tanto, considerando che le richieste di pagamento, da ultimo quella del 18.12.2023 (cfr all n. 8) erano risultate vane, la società si era vista costretta Pt_1
a ricorrere all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna di parte debitrice al pagamento di quanto dovuto in suo favore. Nel corso del processo, dichiarata la contumacia di parte resistente, al termine della discussione tenutasi all'udienza del 27.03.2025, la causa, alla luce della documentazione già depositata, veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione in atti risulta la presenza di evidente prova documentale attestante l'attività commerciale posta in essere da parte istante con la società convenuta avente ad oggetto la fornitura di manufatti in ceramica in particolare, di apparecchi ed impianti igienico sanitari e de relativi accessori. Quanto alle forniture oggi in esame, parte istante ha inoltre depositato fatture attestanti la consegna della merce eseguita nei periodi rispettivamente indicati con l'indicazione degli importi dovuti;
in particolare si segnalano, rispettivamente, le fatture: nr. 4947/E, 5310/E, 5345/E e 5450/E riferite all'anno 2017 (all. 4); la nr. 3864/E, 3901/E, 3991/E, 4047/E, 4048/E, 4054/E, 4061/E,4174/E, 5060/E 5690/E e 5921/E riferite all'anno 2018 (all. 5); la nr. 8/E, 111/E, 507/E, 530/E, 616/E, 3864/E, 4202/E e 6846/E riferite all'anno 2019 (all.6); ed infine la nr. 887/E e la nr. 1598/E dell'anno 2020 (all. 7). A fronte della consegna in favore della della merce riportata nelle rispettive CP_1 fatture non risulta l'adempimento da parte resistente del pagamento di quanto dovuto per l'ammontante complessivo di euro 448.600,36. In merito al dedotto rapporto obbligatorio, in assenza di contestazioni al riguardo, può ritenersi quindi sufficiente ed idonea, al fine della prova della sua sussistenza e del relativo inadempimento, la documentazione depositata ( Cass n.296 dell'8/2/24). Alla luce di tali considerazioni la domanda può, quindi, essere accolta. All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro fino ad euro 520mila, fasi studio, introduttiva e decisionale, valori prossimi ai valori medi);
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla e per l'effetto, accertato Parte_1
e dichiarato l'inadempimento da parte della Controparte_1
delle proprie obbligazioni di pagamento in relazione alle forniture da essa
[...] ricevute dalla oggetto del presente giudizio, condanna la Parte_1
al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di euro 448.600,36 oltre interessi come per legge;
Parte_2
2. condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore della spese che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 12.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Viterbo, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento danni e pendente
TRA
( ) con sede legale in Fabrica di Parte_1 P.IVA_1
Roma (VT), Via Falerina KM 7.200, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso in atti dall'Avv. Domenico Cardellini del Foro di Viterbo e dall'Avv. Antonio de Capoa del Foro di Bologna RICORRENTE E
con sede legale negli Controparte_1
Emirati Arabi Uniti, a King Faisal Street, Sharjah, P.O Box 22515 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito società ) ha Parte_2 Pt_1 convenuto in giudizio l'odierna resistente chiedendo di “accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della delle Controparte_1 obbligazioni di pagamento, nei termini pattuiti, delle forniture da essa ricevute dalla
, e pertanto dichiararla tenuta e quindi condannarla, al Parte_1 pagamento della somma di Euro 448.600,36 o della diversa somma che risulterà provata e dovuta, a favore di quest'ultima, oltre agli interessi maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.” A fondamento della domanda ha dedotto: a) di essere specializzata nella produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in ceramica;
in particolare, di apparecchi ed impianti igienico sanitari e di ogni altro prodotto accessorio, connesso o complementare;
b) che nell'ambito della propria attività commerciale, aveva da tempo avviato un rapporto di collaborazione con la società CP_1 [...]
(di seguito “ ) che aveva sede negli Emirati Controparte_1 CP_1
Arabi Uniti, rapporto che aveva ad oggetto la commercializzazione sul territorio degli Emirati delle merci prodotte dalla società ricorrente;
c) che, difatti, nel corso degli anni di collaborazione, la fornitura degli apparecchi era stata regolarmente eseguita e la società aveva accettato la merce senza mai muovere alcuna contestazione CP_1
(cfr. all. 3a-3b-3c-3d); d) che nonostante l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, la a decorrere dal 2017 non aveva più provveduto ad adempiere CP_1 alle proprie obbligazioni. A tal riguardo si segnalava che la aveva accumulato CP_1 gravi ritardi nei pagamenti delle forniture, senza avere mai dato riscontro ai numerosi solleciti di pagamento trasmessi dalla stessa ricorrente nel corso degli ultimi anni;
che al termine era risultata una esposizione debitoria di parte resistente per Euro
448.600,36, circostanza che emergeva dalla documentazione che veniva depositata, documentazione, oltretutto, mai contestata. Alla luce di tanto, considerando che le richieste di pagamento, da ultimo quella del 18.12.2023 (cfr all n. 8) erano risultate vane, la società si era vista costretta Pt_1
a ricorrere all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna di parte debitrice al pagamento di quanto dovuto in suo favore. Nel corso del processo, dichiarata la contumacia di parte resistente, al termine della discussione tenutasi all'udienza del 27.03.2025, la causa, alla luce della documentazione già depositata, veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione in atti risulta la presenza di evidente prova documentale attestante l'attività commerciale posta in essere da parte istante con la società convenuta avente ad oggetto la fornitura di manufatti in ceramica in particolare, di apparecchi ed impianti igienico sanitari e de relativi accessori. Quanto alle forniture oggi in esame, parte istante ha inoltre depositato fatture attestanti la consegna della merce eseguita nei periodi rispettivamente indicati con l'indicazione degli importi dovuti;
in particolare si segnalano, rispettivamente, le fatture: nr. 4947/E, 5310/E, 5345/E e 5450/E riferite all'anno 2017 (all. 4); la nr. 3864/E, 3901/E, 3991/E, 4047/E, 4048/E, 4054/E, 4061/E,4174/E, 5060/E 5690/E e 5921/E riferite all'anno 2018 (all. 5); la nr. 8/E, 111/E, 507/E, 530/E, 616/E, 3864/E, 4202/E e 6846/E riferite all'anno 2019 (all.6); ed infine la nr. 887/E e la nr. 1598/E dell'anno 2020 (all. 7). A fronte della consegna in favore della della merce riportata nelle rispettive CP_1 fatture non risulta l'adempimento da parte resistente del pagamento di quanto dovuto per l'ammontante complessivo di euro 448.600,36. In merito al dedotto rapporto obbligatorio, in assenza di contestazioni al riguardo, può ritenersi quindi sufficiente ed idonea, al fine della prova della sua sussistenza e del relativo inadempimento, la documentazione depositata ( Cass n.296 dell'8/2/24). Alla luce di tali considerazioni la domanda può, quindi, essere accolta. All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro fino ad euro 520mila, fasi studio, introduttiva e decisionale, valori prossimi ai valori medi);
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla e per l'effetto, accertato Parte_1
e dichiarato l'inadempimento da parte della Controparte_1
delle proprie obbligazioni di pagamento in relazione alle forniture da essa
[...] ricevute dalla oggetto del presente giudizio, condanna la Parte_1
al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di euro 448.600,36 oltre interessi come per legge;
Parte_2
2. condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore della spese che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 12.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Viterbo, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco