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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14017/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. F. Comba, che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
CP_
. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in S. Casciano Valdipesa presso lo studio dell'avv. S. Vestrini, che la rappresenta e difende come da a procura generale alle liti rilasciata in data 28 giugno 2010 Notaio Per_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta: respingere integralmente la proposta opposizione in quanto NULLA per radicale genericità, preclusa per DECADENZA e TARDIVITA' e PRESCRIZIONE, nonchè INFONDATA, carente di qualsiasi riscontro probatorio, contraddetta dalla documentazione prodotta da parte opposta, e smentita dall'elaborato peritale prodotto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e quindi in particolare con condanna di a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di euro 77.655,14 oltre accessori maturati e maturandi a far dal 25/9/2024. Oltre competenze liquidate in fase monitoria e spese e compensi del presente giudizio di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3131/2024, emesso dal Tribunale di CP_ Firenze su ricorso di Chiantibanca credito cooop. con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore della il pagamento della somma di € 77.655,14, oltre interessi e spese (quale Pt_2
1 saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 23.234293, con saldo passivo alla data del 25.09.2024 pari ad Euro 72.395,83 e saldo debitore del rapporto di mutuo chirografario n. 23.35596, con saldo passivo alla data del 25.09.2024 pari ad Euro 5.259,31).
Eccepiva la nullità parziale (circoscritta alla cd. clausola derogativa di cui all'art. 1957 c.c.) della fideiussione azionata dalla banca ai sensi degli artt. 2 commi 2 lett. a) e 3 Legge 287/1990, perché conforme allo schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale sanzionata e accertata da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 reso su parere AGCM n. 14251/2005. Con, conseguente, intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore per violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c.: il fido di portafoglio per finanziamenti effettivi SBF a scadenza fissi di Euro 80.000,00 a valere sul conto corrente n. 23.234293 era infatti venuto a scadenza in data 31.08.2023, laddove la banca aveva depositato il ricorso monitorio in data 27.9.24.
Lamentava inoltre, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa monitoria per illegittimità e/o nullità per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 c. 4 TUB degli oneri (interessi ultra- legali, anatocistici, commissioni e spese) applicati dalla banca nel corso del rapporto, visto che il contratto di conto corrente non indicava la misura (percentuale e/o valore in Euro) di tali oneri;
nonché l'illegittimità e/o nullità per violazione di norma imperativa ex art. 120 comma 2 TUB (nel testo introdotto dalla Legge n. 147/2013) degli interessi anatocistici applicato dalla banca, visto che a partire dal 1.01.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 che ha modificato l'art. 120 comma 2 TUB) sussiste un divieto assoluto di capitalizzazione periodica degli interessi.
CP_ Si è costituita in giudizio . contestando tutte le doglianze mosse Controparte_1 dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita in via documentale e, precisate le conclusioni all'udienza del 9.12.25, all'esito della discussione orale è stata riservata in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., u.c..
*****
Tanto premesso l'opposizione è infondata, e va dunque respinta.
Premesso che a nulla rileva, ai fini del presente giudizio, che il debitore principale non abbia opposto il decreto ingiuntivo, occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di nullità parziale della fideiussione stipulata dalla opponente per violazione della normativa antitrust, limitata in questo caso alla cd. clausola derogativa di cui all'art. 1957 c.c., questo essendo il motivo fondante della proposta opposizione.
Sul punto va premesso che la non è qualificabile come consumatore. Il punto era stato del Pt_1 resto affrontato già in sede monitoria, laddove la predetta qualifica era stata già esclusa poiché la aveva assunto il ruolo di amministratore unico della debitrice principale come da Pt_1 Pt_2 visura in quella sede prodotta. Del resto, a seguito di ciò e a definitiva conferma di quanto detto, la stessa opponente nel presente giudizio non ha mai invocato a proprio favore la disciplina a difesa dei consumatori.
Ma, a prescindere da tale aspetto, l'eccezione è comunque infondata. La clausola la cui nullità la parte opponente invoca infatti non risulta neppure, quanto al contratto di fideiussione relativo al c/c
2 (doc. 4 monitorio), corrispondente al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 (ed oggetto poi della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 2021). Infatti, in questo caso non vi è una mera rinuncia, da parte del fideiussore, al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., bensì soltanto una estensione del predetto termine a 36 mesi.
Ciò non vale, invece, con riferimento alla fideiussione relativa al mutuo (numerata sempre con il 4 tra gli allegati del monitorio), corrispondendo invece qui testualmente la clausola a quella a suo tempo dichiarata illegittima dalla Banca d'Italia.
Ma in realtà, anche in questo caso, la fattispecie concreta in esame non è di per sè sussumibile nella cornice cui si riferiva l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia nell'anno 2005, posto che l'assunzione della garanzia da parte della opponente risale all'anno 2020, dunque è di molti anni successiva all'ambito temporale di istruttoria e di accertamento del citato provvedimento. Inoltre, ulteriore differenza, non si tratta in questo caso (come per la precedente) di una fideiussione omnibus, bensì di una fideiussione specifica. Non potendosi dunque la parte avvalere, sic et simpliciter, della presunzione ricollegabile all'accertamento della Banca d'Italia, essa avrebbe dovuto fornire elementi atti a dimostrare che, alla notevole distanza temporale in cui il soggetto ha assunto la fideiussione e con riferimento alla diversa fattispecie citata, l'intesa anticoncorrenziale fosse ancora in essere nei termini di cui al predetto accertamento, ed anche con riferimento alle fideiussioni specifiche, il che non è in alcun modo avvenuto.
Quanto, invece, ai motivi di opposizione relativi ai crediti garantiti, va innanzitutto rilevato che nessuna contestazione, neppure generica, è stata mossa con riferimento al saldo debitore del rapporto di mutuo.
Con riferimento, invece, al rapporto di conto corrente (ed annesso rapporto di conto anticipi SBF) è del tutto generico il motivo di opposizione con cui si è lamentato il difetto di “espressa e corretta” pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB degli oneri relativi ad “interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese”.
È pur vero che l'art.117 TUB prevede la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, i quali devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4). Tuttavia, nel caso di specie, è documentale che sia il contratto di conto corrente ordinario che il contratto di apertura di credito indicano espressamente il tasso di interesse ultra-legale applicabile al rapporto, nonché la misura delle altre spese e commissioni, come del resto indicato – riportando anche scannerizzate le relative parti dei documenti contrattuali – nella perizia di parte depositata dalla banca (v. in particolare pag. da 1 a 7 del documento di sintesi del contratto). Del resto a seguito della costituzione in giudizio della banca, con la produzione della citata perizia di parte opposta, nulla più ha replicato al riguardo la parte opponente, nel prosieguo del giudizio.
Nessuna contestazione, neppure generica, è stata mossa dalla opponente in merito alla legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Quanto, poi, all'ulteriore motivo di opposizione con cui si è lamentata la violazione dell'art. 120 comma 2 TUB (nel testo introdotto dalla Legge n. 147/2013), con ritenuta illegittima applicazione
3 dunque da parte della banca degli interessi anatocistici, vale osservare che la medesima norma invocata dalla parte prevede (al n. 2 del della lett. b del comma 2) che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, e che in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il che è appunto quanto risulta essere avvenuto nel caso di specie, in cui la società debitrice aveva ripetutamente fornito la predetta autorizzazione, come anche evidenziato dalla perizia di parte della parte opposta prodotta in atti. Anche a questo riguardo nulla ha mai replicato la opponente nel corso del giudizio.
Per il resto, nessuna contestazione è stata effettuata dalla parte opponente in merito alla debenza degli importi richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto della non complessità della controversia e della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la opponente a rimborsare alla opposta le spese di giudizio, che liquida in € 8.500,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 14.12.2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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