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7 maggio 1958
7 maggio 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.