TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 2523/2025 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERSOLI BATTISTA Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE ai fini dell'adozione di
(c.f. ) Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. cod. Parte_1 civ. ai fini dell'adozione di , esponendo che ricorrevano tutte le condizioni previste Parte_2
dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
27.5.2025, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i necessari consensi e assensi all'adozione.
Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione. pagina 1 di 3 ***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che l'adottante, nubile e senza figli, è nata il [...], ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando, nato il [...].
Pur in assenza della prova dell'intervenuta ricezione delle notifiche degli atti ai genitori naturali dell'adottando, questi ultimi hanno espresso unanime assenso all'adozione depositando scrittura privata sottoscritta e corredata da documento di identità, della cui veridicità è stata data ampia conferma in udienza dall'adottante, dall'adottando e dal responsabile dei Servizi Sociali che da tempo segue il nucleo familiare1. Pertanto, il verbale di udienza va ritenuto inclusivo dell'assenso dei genitori naturali, trattandosi di atto pubblico ex art. 311 comma 2 c.c..
Nel merito, dalla documentazione acquisita, emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottando in primo luogo da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante risulta affidataria dell'adottando dal 2017, allora minorenne, come da decreto del Tribunale per i Minorenni del 9.8.2017 (RG. 894/2012). Come dichiarato in ricorso e confermato all'udienza di comparizione, sin da subito l'adottando riconosceva nell'adottante equivalente alla figura genitoriale, ben si inseriva inoltre nel nuovo contesto, senza nutrire particolari rapporti con la famiglia d'origine, sempre rimasta in Albania. Sicché, sino ad oggi, adottante e adottato convivono e intrattengono una stretta e reciproca relazione affettiva che li porta a considerarsi alla stregua di una famiglia naturale.
Le informazioni di P.S. concernenti l'adottante non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426). 1 tutti i presenti confermano l'identità dei genitori biologici;
l'adottante dichiara che è in rapporti con i genitori tramite telefono, così come l'adottando; dichiara che ha provveduto a rendere edotti i genitori della pendenza Controparte_1 del presente procedimento. pagina 2 di 3 Nulla a provvedere sul cognome dell'adottando, essendo quest'ultimo già munito del medesimo cognome dell'adottante.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di ei confronti di Parte_1 Parte_2
2) ordina al Ufficiale dello stato civile del Comune di Rezzato (Bs) l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottanda, anno 2006, parte II, serie B, n. 61.
Brescia, camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 2523/2025 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERSOLI BATTISTA Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE ai fini dell'adozione di
(c.f. ) Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. cod. Parte_1 civ. ai fini dell'adozione di , esponendo che ricorrevano tutte le condizioni previste Parte_2
dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
27.5.2025, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i necessari consensi e assensi all'adozione.
Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione. pagina 1 di 3 ***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che l'adottante, nubile e senza figli, è nata il [...], ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando, nato il [...].
Pur in assenza della prova dell'intervenuta ricezione delle notifiche degli atti ai genitori naturali dell'adottando, questi ultimi hanno espresso unanime assenso all'adozione depositando scrittura privata sottoscritta e corredata da documento di identità, della cui veridicità è stata data ampia conferma in udienza dall'adottante, dall'adottando e dal responsabile dei Servizi Sociali che da tempo segue il nucleo familiare1. Pertanto, il verbale di udienza va ritenuto inclusivo dell'assenso dei genitori naturali, trattandosi di atto pubblico ex art. 311 comma 2 c.c..
Nel merito, dalla documentazione acquisita, emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottando in primo luogo da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante risulta affidataria dell'adottando dal 2017, allora minorenne, come da decreto del Tribunale per i Minorenni del 9.8.2017 (RG. 894/2012). Come dichiarato in ricorso e confermato all'udienza di comparizione, sin da subito l'adottando riconosceva nell'adottante equivalente alla figura genitoriale, ben si inseriva inoltre nel nuovo contesto, senza nutrire particolari rapporti con la famiglia d'origine, sempre rimasta in Albania. Sicché, sino ad oggi, adottante e adottato convivono e intrattengono una stretta e reciproca relazione affettiva che li porta a considerarsi alla stregua di una famiglia naturale.
Le informazioni di P.S. concernenti l'adottante non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426). 1 tutti i presenti confermano l'identità dei genitori biologici;
l'adottante dichiara che è in rapporti con i genitori tramite telefono, così come l'adottando; dichiara che ha provveduto a rendere edotti i genitori della pendenza Controparte_1 del presente procedimento. pagina 2 di 3 Nulla a provvedere sul cognome dell'adottando, essendo quest'ultimo già munito del medesimo cognome dell'adottante.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di ei confronti di Parte_1 Parte_2
2) ordina al Ufficiale dello stato civile del Comune di Rezzato (Bs) l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottanda, anno 2006, parte II, serie B, n. 61.
Brescia, camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3