TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice dott.ssa SU EN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 1931/2022 promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PIRROTTINA CONCETTO
- attrice -
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CARRARETTO
- convenuto -
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
- convenuto contumace -
nonché contro
(C.F.: ) Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. ANGELILLIS MATTEO e DEL COL MORENO;
- convenuta -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli;
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
1
“Tanto premesso si conclude come da citazione introduttiva chiedendo che
l'on. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta, voglia accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che il
sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig. CP_1
e per l'effetto condannare i convenuti in solido, ciascuno per il
[...]
loro titolo come per legge, al risarcimento dei danni in favore
dell'attrice, riconoscendo alla stessa la complessiva somma così come
determinata in corso di causa, e per come specificata in atti, oltre agli
interessi legali rivalutazione monetaria dalla data della domanda al
soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta : Controparte_3
Nel merito: acclararsi l'estraneità del conducente del veicolo Audi
rispetto all'evento lamentato in citazione, respingendosi così ogni pretesa
rivolta nei confronti di Spese ed onorari Controparte_3
rifusi.
In via istruttoria: riservata ogni istanza.
Per parte convenuta : CP_1
In via principale.
Per tutte le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le domande
formulate nei confronti del sig. perchè infondate in fatto e CP_1
diritto anche ex art. 1227 c.c., rilevata, in ogni caso, la carenza di
legittimazione passiva. Con vittoria di spese e competenze professionali
con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. al difensore, che le ha
anticipate.
In via subordinata. Nella denegata ed escludibile ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande attoree, per tutte le ragioni espresse in
narrativa, ridursi le pretese avversarie a termini di giustizia secondo
quanto rigorosamente allegato e provato, accertata, in ogni caso,
2
l'antieconomicità della riparazione, nonché il concorso del fatto colposo
dell'attrice ex art. 1227 c.c.. e, pertanto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3
manlevare i convenuti quale assicuratore per la responsabilità civile auto.
Con vittoria di spese e competenze professionali con distrazione delle
stesse ex art. 93 c.p.c. al difensore, che le ha anticipate.
In via istruttoria.
Si eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 135 del d.lgs 209/2005
della prova per testimoni richiesta da Parte Attrice, atteso che i loro
nominativi non sono stati indicati nella CAI. Il sig. reitera CP_1
il disconoscimento formale ex art. 214 c.p.c. e ss. della scrittura e della
sottoscrizione apposte nella C.A.I. del 04.01.2021 prodotta con documento
n° 2 attoreo, in quanto apocrife, non autentiche e mai apposte. Con riserva
di presentare querela di falso. Si disconosce ogni valore probatorio
fattuale e documentale alle fotografie prodotte con doc. 6 attoreo ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c. per le ragioni evidenziate in
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 02.05.2023. Con riserva di
presentare querela di falso.
Ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in Parte_1
giudizio di documentazione che attesti il chilometraggio dell'autocarro
Volvo targato EC651PP alla data attuale ed alla data del 04.01.2021, nonché
il cronotachigrafo (analogico o digitale) del predetto veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
VI i signori e - rispettivamente conducente e CP_1 CP_2
proprietario del veicolo Audi A3 tg. CL146AZ (erroneamente in citazione le qualità dei due convenuti sono invertite;
ma è evidente l'errore materiale,
visto il doc 2 allegato alla citazione;
e i successivi atti)– e
[...]
[...
[...]
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_4
riportati durante la circolazione stradale dall'autocarro Volvo FM13 tg.
EC651PP di proprietà della società attrice.
Secondo la ricostruzione attorea, il 4.1.2021 lungo la S.P. 102 in località
Ponzano Veneto, il veicolo Audi A3 di proprietà di condotto CP_2
da ed assicurato con invadeva la CP_1 Controparte_3
corsia opposta di marcia costringendo il conducente dell'autocarro ad una manovra di emergenza volta ad arrestare immediatamente l'autocarro.
L'improvvisa frenata provocava lo sbalzo della merce trasportata, con conseguente sfondamento della paracabina e il piegamento della cabina del trattore.
La società attrice quantificava i danni subiti nella somma complessiva di
€ 28.200,00: € 24.200,00 per danni all'autocarro ed € 4.000,00 per fermo tecnico e deprezzamento commerciale del mezzo.
A supporto della propria pretesa, la società attrice allegava alla citazione copia di constatazione amichevole del sinistro apparentemente sottoscritta dal conducente dell'autocarro e da (doc. 2 CP_1
attoreo).
Si costituivano in giudizio e il sig. Controparte_3 CP_1
.
[...]
Entrambi contestavano in fatto e in diritto la domanda attorea.
evidenziava che dallo stesso modulo CAI non Controparte_3
risultava alcun urto tra i veicoli, con conseguente inoperatività della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Contestava la rilevanza causale della presunta turbativa arrecata dal conducente del veicolo assicurato rispetto ai danni occorsi all'autocarro,
attribuendo la causa dell'evento dannoso all'irregolare alloggiamento del carico trasportato.
In ultimo, contestava anche la quantificazione del danno effettuata da
4
Part
.
Il convenuto negava l'accadimento del fatto e negava di essere CP_1
proprietario della vettura, così come di essere stato alla guida del veicolo al momento del fatto;
disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al modulo CAI.
Dopo un primo rinvio per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. assegnati alle parti CP_2
i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie,
veniva assunta prova orale ed espletata C.T.U.
La causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
* * *
Preliminarmente va trattata la questione riguardante la legittimazione passiva del convenuto , il quale ha negato di essere stato alla CP_1
guida del veicolo, di proprietà del sig. , al momento del fatto. CP_2
L'eccezione va accolta poiché non vi è prova che il sig. fosse CP_1
in realtà alla guida del veicolo.
Dall'udienza di escussione testi è emerso che all'interno della vettura si trovassero due persone, tra cui una più giovane dell'altra; tuttavia,
nessuno tra i testi sentiti ha riferito di aver riconosciuto il sig. CP_1
come una delle due persone presenti, come prospettato da
[...] [...]
. Parte_1
Tra le testimonianze assunte neppure il sig. , Testimone_1
teste indicato da parte attrice, ha riconosciuto il sig. CP_1
affermando, dopo averlo visto in udienza, di non ricordare se fosse effettivamente lui il conducente del veicolo.
Pertanto, nonostante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal convenuto - che dapprima in comparsa di costituzione dichiarava di trovarsi a lavoro, salvo poi riferire in udienza di trovarsi all'estero - non può
5
dirsi raggiunta la prova circa il fatto che fosse effettivamente CP_1
alla guida del veicolo, come assunto dall'attore.
Va aggiunto che il modulo di constatazione amichevole fornito da parte attrice è stato disconosciuto interamente dal sig. sin dalla CP_1
comparsa di costituzione, sia nel suo contenuto sia quanto all'autenticità
della sottoscrizione ivi contenuta a suo nome;
parte attrice non ne ha chiesto la verificazione;
il documento dunque non rileva ai fini della decisione.
Ciò premesso, la domanda attorea non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., in caso di danni causati da circolazione stradale vige la presunzione di pari colpa tra i conducenti coinvolti nel sinistro, purché si verifichi uno scontro tra i veicoli.
Nel caso di specie i danni lamentati dall'attore sarebbero frutto non già
di una collisione ma di una manovra c.d. di “turbativa” posta in essere da parte convenuta.
Spetta pertanto all'attore provare la dinamica dell'evento e il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal convenuto e i danni subiti.
Tale prova non risulta adeguatamente fornita.
Mentre, infatti, può dirsi verosimile la dinamica dei fatti, stante quanto riferito dal teste - della cui attendibilità non è lecito Testimone_2
dubitare in quanto soggetto terzo - ciò che non risulta provato è che il danno verificatosi all'autocarro sia eziologicamente riferibile alla condotta di parte convenuta.
Premesso che la causa del danno è stata individuata dalla C.T.U. nello sbalzo in avanti del carico a seguito della frenata (p.22), va rilevato che dalla stessa CTU, a cui si ritiene di aderire integralmente, è emerso
“con un grado tanto elevato da rasentare la certezza” che un regolare fissaggio del carico trasportato avrebbe impedito lo sbalzo dello stesso
6
in avanti e avrebbe quindi evitato la verificazione del fatto dannoso (p.
25).
Le prescrizioni sul fissaggio del carico, come da direttiva 2014/47/UE,
sono infatti rivolte ad evitare che il carico possa arrecare pericolo o danno in tutte le fasi di guida, comprese quelle di emergenza, tra cui rientra la frenata improvvisa.
L'art. 13 della direttiva prevede espressamente che il fissaggio debba essere effettuato in modo che il carico non possa fuoriuscire dal compartimento destinato al carico.
Non vale l'obiezione sollevata dal perito di parte attrice secondo cui la sistemazione in sicurezza per il trasporto degli oggetti di carico riguarderebbe solo la fase di accelerazione del mezzo e non quella di frenata.
Come messo in luce dalle controdeduzioni del CTU , le prescrizioni Tes_3
di fissaggio del carico di cui alla sopracitata direttiva vanno rispettate in tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza.
Né sussistono elementi per attribuire una corresponsabilità ai convenuti per l'improvvisa manovra effettuata.
Ciò che conta ai fini dell'individuazione del nesso di causalità è che un corretto fissaggio avrebbe impedito la verificazione dei danni.
L'istantanea manovra di arresto è infatti un'eventualità che si propone frequentemente durante la circolazione stradale;
proprio per tale ragione la normativa richiamata estende le prescrizioni sul fissaggio del carico anche alle fasi di emergenza, in cui rientra senza dubbio la frenata improvvisa.
Pertanto, il mancato o scorretto fissaggio del carico costituisce la causa esclusiva del danno e quale causa assorbente esclude la responsabilità dei convenuti, anche a titolo di corresponsabilità, nella produzione
7
dell'evento dannoso.
Ogni valutazione sulla quantificazione del danno resta assorbita da quanto detto sull'an della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di entrambi i convenuti costituiti;
spese che si quantificano per ciascuna parte in € 7.616 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
quanto al convenuto , con distrazione delle spese di lite CP_1
in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Parte_1
nella misura già liquidata con decreto del 18.11.2024.
Così deciso in VI, 12/11/2025
Il giudice
SU EN
8