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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2132/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, C.F. nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via MONTE PASUBIO N.
3 - Scala: A - Interno: 1D1 nel Comune di SETTIMO
TORINESE (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro MEREGAGLIA ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio del medesimo per procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. nato a [...] il [...] residente in [...] C.F._2
MONTE PASUBIO N.
3 - Scala: A - Interno: 1D1 nel Comune di SETTIMO TORINESE
(TO) giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e c o n t u m a c e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
“I. Affidare il figlio minore e la figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
genitori i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di
rilevante importanza per la crescita e la vita dei medesimi, con collocazione principale presso la
mamma della quale seguiranno la residenza anagrafica e cui verrà assegnata la casa coniugale;
II. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi tra genitori ed in
mancanza:
- A fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 21,30
quando li riaccompagnerà presso la casa materna ed un pomeriggio a settimana, il martedì,
dall'uscita dalla scuola, al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle
settimane in cui trascorre con il padre il week end, mentre;
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino
successivo quando li riaccompagnerà a scuola, quando trascorrerà il fine settimana con la
mamma.
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli minori
alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto
previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente
dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola
(secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà
delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì
dell'Angelo,
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i
minori staranno in alternanza con il padre o con la madre,
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non
consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i Sig.ri e Pt_1 CP_1
entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative, dal canto suo la
madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto;
pagina 2 di 8 I nonni materni e paterni potranno coadiuvare le parti nella gestione dei minori durante la
permanenza dei medesimi presso ciascuno.
Entrambe le parti avranno facoltà di sentire telefonicamente i figli durante il periodo in cui non
li avranno collocati presso di sé almeno una volta al giorno.
III. Disporre che il sig. e la sig.ra contribuiranno alla cura ed all'educazione dei CP_1 Pt_1
figli minori e a tal fine il mantenimento dei bambini sarà a carico di ciascun genitore nei periodi
in cui gli stessi permarranno presso di loro, inoltre il padre contribuirà, al mantenimento dei
figli con un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00 (euro € 250,00 a figlio)
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
IV. Disporre che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla Signora entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
V. Disporre che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte
dal S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come
indicate nel Protocollo siglato tra i Magistrati e gli Avvocati di Ivrea in data 24.06.2016 qui da
intendersi integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%;
Disporre che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e delle
spese di trasporto pubblico, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
Tutte queste spese dovranno essere documentate e, con esclusione di quelle necessitate,
previamente concordate dalle parti.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati
con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese.
il sig. si impegna a trasferire la residenza al massimo entro la fine dell'anno in corso;
il CP_1
padre si impegna a trasmettere alla madre la documentazione necessaria per la compilazione
dell'ISEE:
pagina 3 di 8 Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
si impegna a sottoscrivere modulistica necessaria per consentire la richiesta/ ricezione dei citati
assegni in capo alla stessa.
VI. Disporre che i genitori si impegnino a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di
identità dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei
documenti che si renderanno necessari per i figli e a comunicarsi ogni eventuale variazione
della abituale dimora e/o residenza, anche temporanea.
Spese irripetibili.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.7.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata da tempo) erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_3 Persona_4
Moncalieri (TO) il 12.02.2016), e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, calendario di incontri padre figli, e a carico del padre €
800 a titolo di contributo al mantenimento dei figli,70% spese extra, 50% rata mutuo.
Il convenuto, pur non formalmente costituitosi in giudizio, è comparso all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28 maggio 2025, confermando di avere ricevuto la notifica degli atti a mezzo posta il 6.12.2024 (come risultante dalla documentazione allegata dalla ricorrente). Alla detta udienza il convenuto ha dichiarato di non volersi costituire in giudizio avendo difficoltà economiche (e non sussistendo i presupposti per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato).
I genitori si sono serenamente confrontati ed hanno sostanzialmente concordato tutte le condizioni rese dalla ricorrente che, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori, ai mezzi istruttori ed ai termini ex art. 473.bis.28 c.p.c. e accettando le condizioni economiche proposte dalla controparte, ha reso appunto le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 4 di 8 Sicuramente sussistono i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocazione prevalente presso la madre come dalla stessa richiesto fin dal ricorso;
la madre non ha allegato elementi che possano far dubitare dell'adeguatezza del detto regime ed il padre all'udienza ha dichiarato di concordare con tale organizzazione, oltre che sul calendario di incontri, riportando essere già praticato da tempo tra le parti.
Analogamente il padre ha dichiarato di concordare con l'assegnazione della casa familiare alla madre, che vi era rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre (con il consenso della ricorrente).
Il padre ha riferito che le sue condizioni economiche non gli consentivano di versare per i figli una somma maggiore di € 500,00 mensili complessive, oltre al 50% delle spese extra assegno, pur disponibile a continuare a consentite alla madre di percepire l'intero importo dell'assegno unico per la prole;
la ricorrente ha allora aderito a tale proposta, formulando conclusioni in aderenza alla stessa. Anche le condizioni economiche rispondono all'interesse della prole.
I genitori hanno anche concordato, nel superiore interesse dei figli, le altre condizioni relative agli stessi riportate nelle conclusioni della ricorrente, cui il padre ha confermato di aderire pienamente (cfr. verbale di udienza del 28.5.2025).
Le spese del procedimento vanno dichiarate irripetibili, alla luce della condotta assolutamente collaborativa del padre, come del resto richiesto dalla stessa ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
I. Affida il figlio minore la figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
genitori i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita dei medesimi, con collocazione principale presso la mamma della quale seguiranno la residenza anagrafica e cui verrà
assegnata la casa coniugale;
pagina 5 di 8 II. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi tra genitori ed in mancanza:
- A fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 21,30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna ed un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita dalla scuola, al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, nelle settimane in cui trascorrono con il padre il week end;
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, quando trascorreranno il fine settimana con la mamma.
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli minori alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo,
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8
dicembre, i minori staranno in alternanza con il padre o con la madre,
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i
Sig.ri e entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche Pt_1 CP_1
esigenze lavorative, dal canto suo la madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto;
I nonni materni e paterni potranno coadiuvare le parti nella gestione dei minori durante la permanenza dei medesimi presso ciascuno.
Entrambe le parti avranno facoltà di sentire telefonicamente i figli durante il periodo in cui non li avranno collocati presso di sé almeno una volta al giorno.
pagina 6 di 8 III. Dispone che il sig. e la sig.ra contribuiranno alla cura ed all'educazione CP_1 Pt_1
dei figli minori e a tal fine il mantenimento dei bambini sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui gli stessi permarranno presso di loro, inoltre il padre contribuirà, al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00 (euro € 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
IV. Dispone che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla Signora entro Pt_1
il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
V. Dispone che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte dal S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo siglato tra i Magistrati e gli Avvocati di
Ivrea in data 24.06.2016 qui da intendersi integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
Dispone che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e le spese di trasporto pubblico, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%
Tutte queste spese dovranno essere documentate e, con esclusione di quelle necessitate, previamente concordate dalle parti.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese.
Dà atto che il padre ha dichiarato che si impegna a trasferire la residenza al massimo entro la fine dell'anno in corso;
il padre si impegna a trasmettere alla madre la documentazione necessaria per la compilazione dell'ISEE:
Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra ed il Parte_1
Sig. si impegna a sottoscrivere modulistica necessaria per consentire la richiesta/ CP_1
ricezione dei citati assegni in capo alla stessa.
pagina 7 di 8 VI. Dispone che i genitori si impegnino a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei documenti che si renderanno necessari per i figli e a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, anche temporanea.
VII. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 6 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2132/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, C.F. nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via MONTE PASUBIO N.
3 - Scala: A - Interno: 1D1 nel Comune di SETTIMO
TORINESE (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro MEREGAGLIA ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio del medesimo per procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. nato a [...] il [...] residente in [...] C.F._2
MONTE PASUBIO N.
3 - Scala: A - Interno: 1D1 nel Comune di SETTIMO TORINESE
(TO) giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e c o n t u m a c e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
“I. Affidare il figlio minore e la figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
genitori i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di
rilevante importanza per la crescita e la vita dei medesimi, con collocazione principale presso la
mamma della quale seguiranno la residenza anagrafica e cui verrà assegnata la casa coniugale;
II. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi tra genitori ed in
mancanza:
- A fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 21,30
quando li riaccompagnerà presso la casa materna ed un pomeriggio a settimana, il martedì,
dall'uscita dalla scuola, al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, nelle
settimane in cui trascorre con il padre il week end, mentre;
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino
successivo quando li riaccompagnerà a scuola, quando trascorrerà il fine settimana con la
mamma.
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli minori
alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto
previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente
dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola
(secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà
delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì
dell'Angelo,
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i
minori staranno in alternanza con il padre o con la madre,
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non
consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i Sig.ri e Pt_1 CP_1
entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative, dal canto suo la
madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto;
pagina 2 di 8 I nonni materni e paterni potranno coadiuvare le parti nella gestione dei minori durante la
permanenza dei medesimi presso ciascuno.
Entrambe le parti avranno facoltà di sentire telefonicamente i figli durante il periodo in cui non
li avranno collocati presso di sé almeno una volta al giorno.
III. Disporre che il sig. e la sig.ra contribuiranno alla cura ed all'educazione dei CP_1 Pt_1
figli minori e a tal fine il mantenimento dei bambini sarà a carico di ciascun genitore nei periodi
in cui gli stessi permarranno presso di loro, inoltre il padre contribuirà, al mantenimento dei
figli con un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00 (euro € 250,00 a figlio)
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
IV. Disporre che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla Signora entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
V. Disporre che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte
dal S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come
indicate nel Protocollo siglato tra i Magistrati e gli Avvocati di Ivrea in data 24.06.2016 qui da
intendersi integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%;
Disporre che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e delle
spese di trasporto pubblico, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
Tutte queste spese dovranno essere documentate e, con esclusione di quelle necessitate,
previamente concordate dalle parti.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati
con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese.
il sig. si impegna a trasferire la residenza al massimo entro la fine dell'anno in corso;
il CP_1
padre si impegna a trasmettere alla madre la documentazione necessaria per la compilazione
dell'ISEE:
pagina 3 di 8 Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
si impegna a sottoscrivere modulistica necessaria per consentire la richiesta/ ricezione dei citati
assegni in capo alla stessa.
VI. Disporre che i genitori si impegnino a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di
identità dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei
documenti che si renderanno necessari per i figli e a comunicarsi ogni eventuale variazione
della abituale dimora e/o residenza, anche temporanea.
Spese irripetibili.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.7.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata da tempo) erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_3 Persona_4
Moncalieri (TO) il 12.02.2016), e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, calendario di incontri padre figli, e a carico del padre €
800 a titolo di contributo al mantenimento dei figli,70% spese extra, 50% rata mutuo.
Il convenuto, pur non formalmente costituitosi in giudizio, è comparso all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28 maggio 2025, confermando di avere ricevuto la notifica degli atti a mezzo posta il 6.12.2024 (come risultante dalla documentazione allegata dalla ricorrente). Alla detta udienza il convenuto ha dichiarato di non volersi costituire in giudizio avendo difficoltà economiche (e non sussistendo i presupposti per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato).
I genitori si sono serenamente confrontati ed hanno sostanzialmente concordato tutte le condizioni rese dalla ricorrente che, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori, ai mezzi istruttori ed ai termini ex art. 473.bis.28 c.p.c. e accettando le condizioni economiche proposte dalla controparte, ha reso appunto le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 4 di 8 Sicuramente sussistono i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocazione prevalente presso la madre come dalla stessa richiesto fin dal ricorso;
la madre non ha allegato elementi che possano far dubitare dell'adeguatezza del detto regime ed il padre all'udienza ha dichiarato di concordare con tale organizzazione, oltre che sul calendario di incontri, riportando essere già praticato da tempo tra le parti.
Analogamente il padre ha dichiarato di concordare con l'assegnazione della casa familiare alla madre, che vi era rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre (con il consenso della ricorrente).
Il padre ha riferito che le sue condizioni economiche non gli consentivano di versare per i figli una somma maggiore di € 500,00 mensili complessive, oltre al 50% delle spese extra assegno, pur disponibile a continuare a consentite alla madre di percepire l'intero importo dell'assegno unico per la prole;
la ricorrente ha allora aderito a tale proposta, formulando conclusioni in aderenza alla stessa. Anche le condizioni economiche rispondono all'interesse della prole.
I genitori hanno anche concordato, nel superiore interesse dei figli, le altre condizioni relative agli stessi riportate nelle conclusioni della ricorrente, cui il padre ha confermato di aderire pienamente (cfr. verbale di udienza del 28.5.2025).
Le spese del procedimento vanno dichiarate irripetibili, alla luce della condotta assolutamente collaborativa del padre, come del resto richiesto dalla stessa ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
I. Affida il figlio minore la figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
genitori i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita dei medesimi, con collocazione principale presso la mamma della quale seguiranno la residenza anagrafica e cui verrà
assegnata la casa coniugale;
pagina 5 di 8 II. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi tra genitori ed in mancanza:
- A fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 21,30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna ed un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita dalla scuola, al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, nelle settimane in cui trascorrono con il padre il week end;
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, quando trascorreranno il fine settimana con la mamma.
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli minori alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
- nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo,
- nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8
dicembre, i minori staranno in alternanza con il padre o con la madre,
- per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i
Sig.ri e entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche Pt_1 CP_1
esigenze lavorative, dal canto suo la madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto;
I nonni materni e paterni potranno coadiuvare le parti nella gestione dei minori durante la permanenza dei medesimi presso ciascuno.
Entrambe le parti avranno facoltà di sentire telefonicamente i figli durante il periodo in cui non li avranno collocati presso di sé almeno una volta al giorno.
pagina 6 di 8 III. Dispone che il sig. e la sig.ra contribuiranno alla cura ed all'educazione CP_1 Pt_1
dei figli minori e a tal fine il mantenimento dei bambini sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui gli stessi permarranno presso di loro, inoltre il padre contribuirà, al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00 (euro € 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
IV. Dispone che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla Signora entro Pt_1
il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
V. Dispone che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte dal S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo siglato tra i Magistrati e gli Avvocati di
Ivrea in data 24.06.2016 qui da intendersi integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
Dispone che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e le spese di trasporto pubblico, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%
Tutte queste spese dovranno essere documentate e, con esclusione di quelle necessitate, previamente concordate dalle parti.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese.
Dà atto che il padre ha dichiarato che si impegna a trasferire la residenza al massimo entro la fine dell'anno in corso;
il padre si impegna a trasmettere alla madre la documentazione necessaria per la compilazione dell'ISEE:
Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra ed il Parte_1
Sig. si impegna a sottoscrivere modulistica necessaria per consentire la richiesta/ CP_1
ricezione dei citati assegni in capo alla stessa.
pagina 7 di 8 VI. Dispone che i genitori si impegnino a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei documenti che si renderanno necessari per i figli e a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, anche temporanea.
VII. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 6 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8