TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3195/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DI
1
N. 3195/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3195 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Adele Anna Letizia Parte_1
e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
San Cipriano D'Aversa (CE) alla via Roma vico III n. 1;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Filomena Menditto e presso di questi elettivamente domiciliata in
LU (CE) alla via Colucci n. 58;
APPELLANTE
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv Giuseppe Mallardo e presso di questi eletti- vamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piedimonte Mate- se (CE) alla P.zza Antonio Gaetani n. 7;
APPELLATA
e
, CF: , difeso in primo grado CP_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv Ciro Covetti con studio in Curti (CE) alla via Veneto II trav.sa n. 5;
APPELLATO
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, e con- Parte_1 Controparte_1 venivano in giudizio le e al fine di sen- Controparte_2 CP_3 tir dichiarare la riforma della sentenza n. 879/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, depositata in Cancelleria in data 09.11.2023.
A fondamento dell'appello le appellanti e Parte_1 Parte_2
adducevano che:
1. Il Giudice di Prime Cure non aveva motivato cor-
[...] rettamente la sentenza errando nella valutazione delle risultanze probatorie, in quanto, sia la documentazione a supporto e sia il teste hanno confermato la dinamica del sinistro;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ritemere non veritiero il sinistro sulla base della scelta del nosocomio situato in altra re- gione rispetto al luogo del sinistro, non essendovi alcuna norma di legge che impone al danneggiato di recarsi nel più vicino nosocomio;
3. Il Giudice di prime cure ometteva di motivare l'iter logico giuridico della sentenza impu- gnata;
4. Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la CTU esple- tata in primo grado;
Ciò posto, le appellanti e chiedevano Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Riformare la sentenza N.
879/2023, pubblicata il 09.11.2023, gravata con ogni conseguenza di legge, nella parte in cui statuisce che “gli elementi probatori raccolti non appaiono sufficienti all'accoglimento delle domande formulate dai danneggiati” e dichiarare la domanda formulata in primo grado, pienamente fondata e provata;
2) ACCERTARE l'esclusiva responsabilità del
Sig. quale conducente dell'autovettura Mercedes Classe B tg. DJ 344 CP_3
ZV, nella causazione del sinistro per cui vi fu causa in primo grado;
3) DICHIARA-
RE la responsabilità civile automobilistica del conducente dell'autovettura Mercedes Clas- se B tg. DJ 344 ZV in ordine ai fatti per cui vi fu causa in primo grado;
4) CON-
DANNARE, per l'effetto, entrambi i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore delle appellanti somma dovuta a titolo di risarcimento
3
per le lesioni riportate a seguito del sinistro per cui vi fu causa in primo grado, così come quantificate nel contenuto della relazione C.t.u espletata in primo grado, a firma del
Dott. . Persona_1
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Con- Controparte_2 ferma della sentenza impugnata in quanto scevra da ogni vizio logico;
2) Il
Giudice di prime cure correttamente rigettava la domanda in quanto non provata ex art 2697 c.c.;
Ciò posto le rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) Controparte_2 rigettare l'appello proposto dalle sig.re e perché in- Parte_1 Parte_3 fondato sia in fatto che in diritto e di conseguenza, condannare le stesse al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio in favore della convenuta soc. ; Controparte_2
2) In via subordinata, qualora l'on.le Tribunale riterrà provato l'an debeatur, nominare altro consulente medico di comprovata esperienza nel settore medico- legale;
3) Ancora in via subordinata ridurre la percentuale di danno biologico nella misura del 3-4% come ri- portato dalle tabelle allegate DLGS 209/2005 per danni simili.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citato, l'appellato
[...]
, non è costituito. CP_4
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 879/2023 emessa dal giudice di Pace di Piedimonte Matese il quale, a seguito della istruttoria rigettava le domande spiegate da e Parte_1 Parte_4 perché non provate.
[...]
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emergono numerose perplessità in ordine alla veridicità del sinistro e alle modalità di verificazione del medesimo.
Invero, l'attrice, e l'interventrice, Parte_1 Controparte_1 odierne appellanti, assumevano in primo grado che in data 18.04.2019 in- torno alle ore 19:30 circa, si trovavano a bordo della vettura Mercedes classe
B tg DJ344ZV di proprietà della ma condotta nell'occasione Parte_1 dall'appellato ; che percorrevano la SS 158 nel tenimento CP_3 del comune di Dragoni, quando, a causa di una distrazione del conducente, il veicolo finiva fuori strada causando lesioni alle istanti.
4
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio si evince che a causa di tale di- strazione si verificava un urto, non meglio specificato con cosa.
Il teste , escusso in data 25.03.2022, dichiarava di aver visto Testimone_1 una Mercedes classe B finire in una cunetta posta lungo il margine destro della strada rispetto al senso di marcia;
non sa dire il motivo per cui la vettu- ra finiva fuori strada.
Ebbene, dalla ricostruzione del teste, peraltro vaga in relazione all'individuazione precisa del punto in cui presumibilmente avveniva il sini- stro, atteso che, non è indicato un civico, un esercizio commerciale o altro elemento al fine di poter individuare il punto preciso, emerge che la vettura finendo fuori strada finiva in una cunetta;
pertanto, non si evince alcun urto come riportato nell'atto di citazione che non menziona alcuna cunetta.
Altro dato di dubbio riguarda la scelta del nosocomio, in quanto, appare in- verosimile che dopo circa sei ore dall' incidente si decida di recarsi in PS e si preferisca dirigersi verso un PS che dista molti km di distanza dal luogo del sinistro e oltretutto fuori regione quando, a pochi km dal sinistro era pre- Per_ sente altro presidio sanitario ( luogo del presunto sinistro tenimento di goni – P.S. Santa Scolastica di Cassino).
Inoltre, dall'unico referto di PS si evince che si rifiutò Controparte_1
“per motivi personali” di sottoporsi ad esami strumentali e ciò, al di là della perplessità che desta la condotta di chi si rivolge a cure sanitarie e poi le ri- fiuta, preclude di avere certezza dell'entità delle lesioni subite a seguito del presunto sinistro.
Alcuna documentazione sanitaria è stata poi depositata nell'odierno giudizio per Parte_1
Inoltre, in atti è altresì presente la lettera di contestazione inviata dalla com- pagnia appellata alla la quale, rifiutava di sottoporsi alla visi- Parte_1 ta medico legale disposta dalla compagnia ai fini dell'istruzione della pratica.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, questo Tribunale ritiene non provate le domande poste in primo grado da e Parte_1 CP_1
[...]
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
5
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e in solido, al pagamen- Parte_1 Controparte_1 to delle spese processuali in favore di , che liquida in Controparte_2
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spe- se generali del 15% come per legge;
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. EG DI
6
n. 3195/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DI
1
N. 3195/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3195 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Adele Anna Letizia Parte_1
e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
San Cipriano D'Aversa (CE) alla via Roma vico III n. 1;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Filomena Menditto e presso di questi elettivamente domiciliata in
LU (CE) alla via Colucci n. 58;
APPELLANTE
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv Giuseppe Mallardo e presso di questi eletti- vamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piedimonte Mate- se (CE) alla P.zza Antonio Gaetani n. 7;
APPELLATA
e
, CF: , difeso in primo grado CP_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv Ciro Covetti con studio in Curti (CE) alla via Veneto II trav.sa n. 5;
APPELLATO
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, e con- Parte_1 Controparte_1 venivano in giudizio le e al fine di sen- Controparte_2 CP_3 tir dichiarare la riforma della sentenza n. 879/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, depositata in Cancelleria in data 09.11.2023.
A fondamento dell'appello le appellanti e Parte_1 Parte_2
adducevano che:
1. Il Giudice di Prime Cure non aveva motivato cor-
[...] rettamente la sentenza errando nella valutazione delle risultanze probatorie, in quanto, sia la documentazione a supporto e sia il teste hanno confermato la dinamica del sinistro;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ritemere non veritiero il sinistro sulla base della scelta del nosocomio situato in altra re- gione rispetto al luogo del sinistro, non essendovi alcuna norma di legge che impone al danneggiato di recarsi nel più vicino nosocomio;
3. Il Giudice di prime cure ometteva di motivare l'iter logico giuridico della sentenza impu- gnata;
4. Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la CTU esple- tata in primo grado;
Ciò posto, le appellanti e chiedevano Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Riformare la sentenza N.
879/2023, pubblicata il 09.11.2023, gravata con ogni conseguenza di legge, nella parte in cui statuisce che “gli elementi probatori raccolti non appaiono sufficienti all'accoglimento delle domande formulate dai danneggiati” e dichiarare la domanda formulata in primo grado, pienamente fondata e provata;
2) ACCERTARE l'esclusiva responsabilità del
Sig. quale conducente dell'autovettura Mercedes Classe B tg. DJ 344 CP_3
ZV, nella causazione del sinistro per cui vi fu causa in primo grado;
3) DICHIARA-
RE la responsabilità civile automobilistica del conducente dell'autovettura Mercedes Clas- se B tg. DJ 344 ZV in ordine ai fatti per cui vi fu causa in primo grado;
4) CON-
DANNARE, per l'effetto, entrambi i convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore delle appellanti somma dovuta a titolo di risarcimento
3
per le lesioni riportate a seguito del sinistro per cui vi fu causa in primo grado, così come quantificate nel contenuto della relazione C.t.u espletata in primo grado, a firma del
Dott. . Persona_1
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Con- Controparte_2 ferma della sentenza impugnata in quanto scevra da ogni vizio logico;
2) Il
Giudice di prime cure correttamente rigettava la domanda in quanto non provata ex art 2697 c.c.;
Ciò posto le rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) Controparte_2 rigettare l'appello proposto dalle sig.re e perché in- Parte_1 Parte_3 fondato sia in fatto che in diritto e di conseguenza, condannare le stesse al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio in favore della convenuta soc. ; Controparte_2
2) In via subordinata, qualora l'on.le Tribunale riterrà provato l'an debeatur, nominare altro consulente medico di comprovata esperienza nel settore medico- legale;
3) Ancora in via subordinata ridurre la percentuale di danno biologico nella misura del 3-4% come ri- portato dalle tabelle allegate DLGS 209/2005 per danni simili.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citato, l'appellato
[...]
, non è costituito. CP_4
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 879/2023 emessa dal giudice di Pace di Piedimonte Matese il quale, a seguito della istruttoria rigettava le domande spiegate da e Parte_1 Parte_4 perché non provate.
[...]
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emergono numerose perplessità in ordine alla veridicità del sinistro e alle modalità di verificazione del medesimo.
Invero, l'attrice, e l'interventrice, Parte_1 Controparte_1 odierne appellanti, assumevano in primo grado che in data 18.04.2019 in- torno alle ore 19:30 circa, si trovavano a bordo della vettura Mercedes classe
B tg DJ344ZV di proprietà della ma condotta nell'occasione Parte_1 dall'appellato ; che percorrevano la SS 158 nel tenimento CP_3 del comune di Dragoni, quando, a causa di una distrazione del conducente, il veicolo finiva fuori strada causando lesioni alle istanti.
4
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio si evince che a causa di tale di- strazione si verificava un urto, non meglio specificato con cosa.
Il teste , escusso in data 25.03.2022, dichiarava di aver visto Testimone_1 una Mercedes classe B finire in una cunetta posta lungo il margine destro della strada rispetto al senso di marcia;
non sa dire il motivo per cui la vettu- ra finiva fuori strada.
Ebbene, dalla ricostruzione del teste, peraltro vaga in relazione all'individuazione precisa del punto in cui presumibilmente avveniva il sini- stro, atteso che, non è indicato un civico, un esercizio commerciale o altro elemento al fine di poter individuare il punto preciso, emerge che la vettura finendo fuori strada finiva in una cunetta;
pertanto, non si evince alcun urto come riportato nell'atto di citazione che non menziona alcuna cunetta.
Altro dato di dubbio riguarda la scelta del nosocomio, in quanto, appare in- verosimile che dopo circa sei ore dall' incidente si decida di recarsi in PS e si preferisca dirigersi verso un PS che dista molti km di distanza dal luogo del sinistro e oltretutto fuori regione quando, a pochi km dal sinistro era pre- Per_ sente altro presidio sanitario ( luogo del presunto sinistro tenimento di goni – P.S. Santa Scolastica di Cassino).
Inoltre, dall'unico referto di PS si evince che si rifiutò Controparte_1
“per motivi personali” di sottoporsi ad esami strumentali e ciò, al di là della perplessità che desta la condotta di chi si rivolge a cure sanitarie e poi le ri- fiuta, preclude di avere certezza dell'entità delle lesioni subite a seguito del presunto sinistro.
Alcuna documentazione sanitaria è stata poi depositata nell'odierno giudizio per Parte_1
Inoltre, in atti è altresì presente la lettera di contestazione inviata dalla com- pagnia appellata alla la quale, rifiutava di sottoporsi alla visi- Parte_1 ta medico legale disposta dalla compagnia ai fini dell'istruzione della pratica.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, questo Tribunale ritiene non provate le domande poste in primo grado da e Parte_1 CP_1
[...]
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
5
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna e in solido, al pagamen- Parte_1 Controparte_1 to delle spese processuali in favore di , che liquida in Controparte_2
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spe- se generali del 15% come per legge;
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. EG DI
6