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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1730/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VOLINO EDOARDO con domicilio eletto in VIA CASALE 5
AVELLINO, appellante e
, contumace, CP_1
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. e dall'avv. CANNAVACCIUOLO Controparte_2
MARIA GIOVANNA ( ) C.F._3 [...] con domicilio eletto in CENTRO Controparte_3
DIREZIONALE ISOLA G/1 80143 CP_3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio l'avv. chiedendo accertarsi e dichiararsi il grave Controparte_2
inadempimento ex art. 1710 c.c. al mandato difensivo a lui conferito per la gestione di una lite per mancato versamento della somma incassata dal difensore per conto dell'attrice a seguito di sentenza di condanna in primo grado, con condanna alla restituzione dell'importo di € 129.415,00 oltre il risarcimento dei danni.
A tal fine l'attrice esponeva che, con scrittura privata autenticata del
10/11/2011 (doc. 1), unitamente a suo fratello in proprio e in CP_1
qualità di eredi di deceduto il 2/5/2007 e di Persona_1 Persona_2
deceduta il 5/9/2011, aveva conferito al convenuto mandato per l'incasso di tutti gli importi dovuti dalla società a seguito Controparte_4
di sentenza n. 10846/2011 pubb.14/10/2011 con la quale il Tribunale di
Napoli aveva riconosciuto in favore dei predetti, a titolo di risarcimento per il decesso del padre nell'ambito di un incidente stradale, la Persona_1
somma di € 432.235,55 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, sentenza a seguito della quale la società aveva pagato all'avvocato la somma di € 501.000,00 per gli eredi e al difensore in proprio quale procuratore antistatario la somma di € 12.150,71. Avvenuta l'integrale pag. 2/11 riscossione delle somme il difensore aveva tuttavia versato all'attrice un minor importo rispetto a quello dovuto di € 250.500,00 - metà di €
501.000,00 - rimanendo ancora debitore per l'importo di € 129.415,00.
Con comparsa depositata in data 24/11/2017 si costituiva in giudizio domandando il rigetto delle pretese avversarie e Controparte_2
chiedendo, in ipotesi di accoglimento, di essere manlevato da CP_1
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
A tale fine deduceva di avere restituito le somme dovute ai fratelli CP_1
gradualmente, su loro richiesta, in modo da evitare che i creditori trovassero provvista sui loro conti correnti, versando all'attrice complessivi
€ 130.000,00; nonché di avere corrisposto a direttamente od CP_1
indirettamente, una somma di € 189.219,50. Per tale ragione, parte convenuta chiedeva la chiamata in causa di al fine di ottenere CP_1
la sua condanna al pagamento in favore della sorella delle somme ricevute in eccesso.
Deduceva inoltre che l'importo dovuto andava compensato con gli onorari a lui spettanti per le attività svolte per € 157.250,00 come risultanti dalle parcelle già inviate per assistenza giudiziale e stragiudiziale effettuata in favore di parte attrice e dei propri congiunti nel corso dei vari procedimenti penali e civili connessi alla vicenda da cui trae origine il rapporto, sottratto l'importo di € 12.150,71 versato dalla compagnia assicurativa per le spese legali del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 10/10/2018 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la tesi del convenuto e sostenendo di non avere alcuna debito nei confronti dell'attrice.
pag. 3/11 Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1054/2022 pubb. 20/9/2022 così decideva:
“definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa 1) accertato che il credito vantato in linea capitale all'attualità da nei Parte_1
confronti di è pari ad €.129.415, e che il credito vantato Controparte_2
in linea capitale all'attualità da nei confronti di Controparte_2
è pari ad €.95.833,31; disposta la loro compensazione, Parte_1
fine a concorrenza del minor credito;
condanna al Controparte_2
pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di Parte_1
€.33.581,69, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2015 al soddisfo. 2) condanna al rimborso di metà delle spese sostenute da Controparte_2
per il presente giudizio;
quota che liquida in complessivi Parte_1
€.280 per spese ed €.
5.365 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge. dichiara le spese residue fra dette parti compensate 3) condanna il predetto al rimborso delle spese sostenute dal terzo per il presente giudizio, che CP_1
liquida in complessivi €.
3.980 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge”.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva accertato il credito vantato dall'attrice pari ad € 129.415,00, e riconosceva che, in relazione alla compensazione con i controcrediti professionali chiesta dal convenuto, rileva solo il credito riferibile al processo civile di danno, non essendo contrapponibili controcrediti derivanti da ulteriori rapporti professionali e quantificato il credito professionale, tenendo conto della normativa per tempo applicabile e dalle attività svolte, nella somma complessiva di €
95.833,21, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice pag. 4/11 dell'importo di € 33.581,69 oltre interessi legali dalla messa in mora
(12/12/2015) al soddisfo. Rigettava la domanda di risarcimento danni per mancanza di prova e la domanda di manleva verso il terzo.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso detta sentenza chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1054/2022, pubblicata il 20.09.2022, R.G.
4698/2017 pronunciata dal Tribunale di Modena, notificata a mezzo pec in data 26/09/2022, resa nella causa iscritta al n. 4698/2017 R.G. e, pertanto, accertato come da sentenza di primo grado che il credito vantato dalla
Sig.ra pari ad € 129.415,00 condannare l'Avv. alla Parte_1 CP_2
restituzione dell'intera somma, dedotti gli importi già versati all'esito della sentenza di primo grado rigettando ogni domanda proposto dall'avv.
perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e Controparte_2
in diritto;
In ogni caso accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati. Vinte le spese e i compensi professionali con attribuzione”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito l'incompetenza del giudice adito per la compensazione del credito proposta dal convenuto poiché, trattandosi di crediti professionali, lo stesso avrebbe dovuto proporre procedimento monitorio o procedimento sommario speciale ex art. 702 bis c.p.c. Ha inoltre contestato la compensazione operata dal giudice poiché avente ad oggetto un credito litigioso, stante la specifica contestazione circa l'an e al quantum.
pag. 5/11 Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal convenuto a dimostrare l'attività svolta di cui chiede il compenso, trattandosi di parcelle unilateralmente prodotte, non supportate da ulteriore documentazione, nonché l'erroneità di quanto statuito dal Giudice di primo grado in relazione alla mancata contestazione specifica dell'odierno appellante sullo svolgimento dell'attività, avendo egli contestato più volte gli importi e le attività collegate.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della liquidazione dei compensi operata dal Giudice.
3.- Si è costituito l'avv. chiedendo: Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. 1054/2022, pubblicata il 20.09.2022, R.G. 4698/2017 pronunciata dal Tribunale di Modena, notificata a mezzo p.e.c. in data
26/09/2022, resa nella causa iscritta al n. 4698/2017 di R.G. Condannare equitativamente, ex art. 96, comma 3 c.p.c., la parte appellante. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri fiscali di legge”.
In ordine al primo motivo ha sostenuto la correttezza della compensazione operata dal Giudice di primo grado in quanto, trattandosi di compensazione atecnica, concernente debiti/crediti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio inteso in senso ampio, non è necessario un separato giudizio e neanche un'apposita domanda riconvenzionale o eccezione di parte, dovendo il giudice operare un accertamento del dare e avere nel contesto del medesimo rapporto contrattuale sottoposto al suo esame. Il
pag. 6/11 credito professionale è certo, liquido ed esigibile, in quanto documentalmente provato dalle parcelle inviate ai fratelli in data CP_1
24/6/2016, contestate genericamente dalla controparte e comunque soltanto limitatamente al quantum.
Riguardo al secondo motivo, l'appellato ha esposto come sia documentalmente provato che lo stesso abbia svolto in antistatarietà tutta l'attività professionale a favore degli eredi derivante dalla procura CP_1
notarile irrevocabile e senza obbligo di rendiconto, attività non limitata alla rappresentanza giudiziale e stragiudiziale, bensì concernente anche la custodia e la gestione dei pagamenti.
In relazione alle parcelle, l'appellato ha sostenuto la mancanza di una contestazione specifica sulle singole voci.
In ordine al terzo motivo, parte appellata ne ha dedotto l'infondatezza.
4.- regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
5.- L'appello va parzialmente accolto.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il credito di riconosciuto in € 129.415,00 non è oggetto di Parte_1
impugnazione.
Costituisce invece oggetto di impugnazione da parte dell'appellante il credito professionale vantato dalla controparte e riconosciuto dal primo giudice in €.95.833,31, importo per il quale il primo giudice ha operato compensazione.
La compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1246 c.c.) e che risponde, tra l'altro, ad evidenti esigenze di economia processuale.
Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da pag. 7/11 ambedue i lati, i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).
Si ha compensazione c.d. impropria o atecnica quando la relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (quale, ad esempio, è il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto d'ufficio, diversamente dal caso della compensazione c.d. propria, che opera solo in presenza di rapporti distinti ed autonomi ed sempre su eccezione di parte;
tuttavia resta salvo il fatto che, come la compensazione propria, anche quella impropria, presuppone che il credito opposto in compensazione possieda i requisiti della certezza e della non contestazione.
La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ. , che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cod. civ. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156;
pag. 8/11 Cass. , 14/09/2022, n. 27030; Cass. , 26/04/2018, n. 10132; Cass. ,
29/08/2012, n. 14688).
E' stato inoltre precisato che, ai fini della applicazione dell'istituto, è onere della parte che la invoca allegare e provare le rispettive voci di credito, nonché la certezza del proprio credito opposto in compensazione (Cass.
15/12/2020, n. 284649); il giudice adito può procedere all'accertamento del saldo contabile solamente sulla base di circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, diversamente verificandosi un illegittimo ampliamento del thema decidendum: di conseguenza, anche nell'ambito della compensazione impropria permane l'onere, a carico della parte interessata, di allegare e provare le rispettive voci di credito nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel caso di specie la compensazione invocata potrà quindi essere applicata solo in relazione al credito relativo all'attività professionale svolta nel giudizio di primo grado, che ha portato alla sentenza in virtù della quale la compagnia assicurativa ha poi provveduto al pagamento in oggetto in relazione al quale l'appellante ha svolto domanda di restituzione dell'importo versato al difensore per la quota di sua spettanza.
Ciò è possibile sia in ragione della ratifica dell'operato del difensore contenuta nella procura rilasciata ai fini dell'incasso subito dopo detta sentenza e pochi giorni prima del versamento, sia in ragione dell'applicazione di voci tariffarie vincolanti (diritti e onorari di procuratore) secondo la tariffa dell'epoca applicata nella relativa parcella inviata dal difensore e non oggetto di specifica contestazione.
La Corte, alla luce dei principi che precedono, ritiene quindi di operare in questa sede compensazione tra il credito di di € 129.415,00 Parte_1
pag. 9/11 con il controcredito professionale dell'avv. di € 38.721,54 Controparte_2
strettamente legato allo stesso rapporto ( € 50.872,25 indicato in parcella -
€ 12.150,71 versato al difensore antistatario dalla compagnia assicuratrice)
In relazione invece alle ulteriori ben più ampie attività giudiziali e stragiudiziali, in sede civile e penale, svolte dal difensore in favore dei fratelli – nell'ambito peraltro di un più ampio rapporto amicale, oltre CP_1
che professionale, quale si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti - il relativo compenso non può essere oggetto di compensazione in questa sede perché non connesso strettamente al medesimo rapporto dal quale nasce il credito azionato dalla , ferma in generale la necessità di CP_1
idonee prove a sostegno dell'attività professionale oggetto di parcella da parte del difensore ai fini del riconoscimento del suo diritto.
Al parziale accoglimento dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell'appellato alla refusione della restante metà liquidata come in dispositivo per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituito, Parte_1 Controparte_2
e , contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. CP_1
1054/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, operata la compensazione tra il credito di di € 129.415,00 e il controcredito di di € Parte_1 Controparte_2
pag. 10/11 38.721,54, condanna al versamento in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 90.693,46 oltre interessi dal 12.12.2015 al saldo;
[...]
compensa per metà le spese di lite e condanna alla restante Controparte_2
metà in favore di che liquida in 280,00 per spese ed € Parte_1
7.051,00 per compensi del primo grado ed € 4.995,00 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 7.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1730/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VOLINO EDOARDO con domicilio eletto in VIA CASALE 5
AVELLINO, appellante e
, contumace, CP_1
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. e dall'avv. CANNAVACCIUOLO Controparte_2
MARIA GIOVANNA ( ) C.F._3 [...] con domicilio eletto in CENTRO Controparte_3
DIREZIONALE ISOLA G/1 80143 CP_3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio l'avv. chiedendo accertarsi e dichiararsi il grave Controparte_2
inadempimento ex art. 1710 c.c. al mandato difensivo a lui conferito per la gestione di una lite per mancato versamento della somma incassata dal difensore per conto dell'attrice a seguito di sentenza di condanna in primo grado, con condanna alla restituzione dell'importo di € 129.415,00 oltre il risarcimento dei danni.
A tal fine l'attrice esponeva che, con scrittura privata autenticata del
10/11/2011 (doc. 1), unitamente a suo fratello in proprio e in CP_1
qualità di eredi di deceduto il 2/5/2007 e di Persona_1 Persona_2
deceduta il 5/9/2011, aveva conferito al convenuto mandato per l'incasso di tutti gli importi dovuti dalla società a seguito Controparte_4
di sentenza n. 10846/2011 pubb.14/10/2011 con la quale il Tribunale di
Napoli aveva riconosciuto in favore dei predetti, a titolo di risarcimento per il decesso del padre nell'ambito di un incidente stradale, la Persona_1
somma di € 432.235,55 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, sentenza a seguito della quale la società aveva pagato all'avvocato la somma di € 501.000,00 per gli eredi e al difensore in proprio quale procuratore antistatario la somma di € 12.150,71. Avvenuta l'integrale pag. 2/11 riscossione delle somme il difensore aveva tuttavia versato all'attrice un minor importo rispetto a quello dovuto di € 250.500,00 - metà di €
501.000,00 - rimanendo ancora debitore per l'importo di € 129.415,00.
Con comparsa depositata in data 24/11/2017 si costituiva in giudizio domandando il rigetto delle pretese avversarie e Controparte_2
chiedendo, in ipotesi di accoglimento, di essere manlevato da CP_1
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
A tale fine deduceva di avere restituito le somme dovute ai fratelli CP_1
gradualmente, su loro richiesta, in modo da evitare che i creditori trovassero provvista sui loro conti correnti, versando all'attrice complessivi
€ 130.000,00; nonché di avere corrisposto a direttamente od CP_1
indirettamente, una somma di € 189.219,50. Per tale ragione, parte convenuta chiedeva la chiamata in causa di al fine di ottenere CP_1
la sua condanna al pagamento in favore della sorella delle somme ricevute in eccesso.
Deduceva inoltre che l'importo dovuto andava compensato con gli onorari a lui spettanti per le attività svolte per € 157.250,00 come risultanti dalle parcelle già inviate per assistenza giudiziale e stragiudiziale effettuata in favore di parte attrice e dei propri congiunti nel corso dei vari procedimenti penali e civili connessi alla vicenda da cui trae origine il rapporto, sottratto l'importo di € 12.150,71 versato dalla compagnia assicurativa per le spese legali del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 10/10/2018 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la tesi del convenuto e sostenendo di non avere alcuna debito nei confronti dell'attrice.
pag. 3/11 Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1054/2022 pubb. 20/9/2022 così decideva:
“definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa 1) accertato che il credito vantato in linea capitale all'attualità da nei Parte_1
confronti di è pari ad €.129.415, e che il credito vantato Controparte_2
in linea capitale all'attualità da nei confronti di Controparte_2
è pari ad €.95.833,31; disposta la loro compensazione, Parte_1
fine a concorrenza del minor credito;
condanna al Controparte_2
pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di Parte_1
€.33.581,69, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2015 al soddisfo. 2) condanna al rimborso di metà delle spese sostenute da Controparte_2
per il presente giudizio;
quota che liquida in complessivi Parte_1
€.280 per spese ed €.
5.365 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge. dichiara le spese residue fra dette parti compensate 3) condanna il predetto al rimborso delle spese sostenute dal terzo per il presente giudizio, che CP_1
liquida in complessivi €.
3.980 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge”.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva accertato il credito vantato dall'attrice pari ad € 129.415,00, e riconosceva che, in relazione alla compensazione con i controcrediti professionali chiesta dal convenuto, rileva solo il credito riferibile al processo civile di danno, non essendo contrapponibili controcrediti derivanti da ulteriori rapporti professionali e quantificato il credito professionale, tenendo conto della normativa per tempo applicabile e dalle attività svolte, nella somma complessiva di €
95.833,21, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice pag. 4/11 dell'importo di € 33.581,69 oltre interessi legali dalla messa in mora
(12/12/2015) al soddisfo. Rigettava la domanda di risarcimento danni per mancanza di prova e la domanda di manleva verso il terzo.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso detta sentenza chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1054/2022, pubblicata il 20.09.2022, R.G.
4698/2017 pronunciata dal Tribunale di Modena, notificata a mezzo pec in data 26/09/2022, resa nella causa iscritta al n. 4698/2017 R.G. e, pertanto, accertato come da sentenza di primo grado che il credito vantato dalla
Sig.ra pari ad € 129.415,00 condannare l'Avv. alla Parte_1 CP_2
restituzione dell'intera somma, dedotti gli importi già versati all'esito della sentenza di primo grado rigettando ogni domanda proposto dall'avv.
perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e Controparte_2
in diritto;
In ogni caso accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati. Vinte le spese e i compensi professionali con attribuzione”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito l'incompetenza del giudice adito per la compensazione del credito proposta dal convenuto poiché, trattandosi di crediti professionali, lo stesso avrebbe dovuto proporre procedimento monitorio o procedimento sommario speciale ex art. 702 bis c.p.c. Ha inoltre contestato la compensazione operata dal giudice poiché avente ad oggetto un credito litigioso, stante la specifica contestazione circa l'an e al quantum.
pag. 5/11 Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal convenuto a dimostrare l'attività svolta di cui chiede il compenso, trattandosi di parcelle unilateralmente prodotte, non supportate da ulteriore documentazione, nonché l'erroneità di quanto statuito dal Giudice di primo grado in relazione alla mancata contestazione specifica dell'odierno appellante sullo svolgimento dell'attività, avendo egli contestato più volte gli importi e le attività collegate.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della liquidazione dei compensi operata dal Giudice.
3.- Si è costituito l'avv. chiedendo: Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. 1054/2022, pubblicata il 20.09.2022, R.G. 4698/2017 pronunciata dal Tribunale di Modena, notificata a mezzo p.e.c. in data
26/09/2022, resa nella causa iscritta al n. 4698/2017 di R.G. Condannare equitativamente, ex art. 96, comma 3 c.p.c., la parte appellante. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri fiscali di legge”.
In ordine al primo motivo ha sostenuto la correttezza della compensazione operata dal Giudice di primo grado in quanto, trattandosi di compensazione atecnica, concernente debiti/crediti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio inteso in senso ampio, non è necessario un separato giudizio e neanche un'apposita domanda riconvenzionale o eccezione di parte, dovendo il giudice operare un accertamento del dare e avere nel contesto del medesimo rapporto contrattuale sottoposto al suo esame. Il
pag. 6/11 credito professionale è certo, liquido ed esigibile, in quanto documentalmente provato dalle parcelle inviate ai fratelli in data CP_1
24/6/2016, contestate genericamente dalla controparte e comunque soltanto limitatamente al quantum.
Riguardo al secondo motivo, l'appellato ha esposto come sia documentalmente provato che lo stesso abbia svolto in antistatarietà tutta l'attività professionale a favore degli eredi derivante dalla procura CP_1
notarile irrevocabile e senza obbligo di rendiconto, attività non limitata alla rappresentanza giudiziale e stragiudiziale, bensì concernente anche la custodia e la gestione dei pagamenti.
In relazione alle parcelle, l'appellato ha sostenuto la mancanza di una contestazione specifica sulle singole voci.
In ordine al terzo motivo, parte appellata ne ha dedotto l'infondatezza.
4.- regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
5.- L'appello va parzialmente accolto.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il credito di riconosciuto in € 129.415,00 non è oggetto di Parte_1
impugnazione.
Costituisce invece oggetto di impugnazione da parte dell'appellante il credito professionale vantato dalla controparte e riconosciuto dal primo giudice in €.95.833,31, importo per il quale il primo giudice ha operato compensazione.
La compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1246 c.c.) e che risponde, tra l'altro, ad evidenti esigenze di economia processuale.
Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da pag. 7/11 ambedue i lati, i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).
Si ha compensazione c.d. impropria o atecnica quando la relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (quale, ad esempio, è il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto d'ufficio, diversamente dal caso della compensazione c.d. propria, che opera solo in presenza di rapporti distinti ed autonomi ed sempre su eccezione di parte;
tuttavia resta salvo il fatto che, come la compensazione propria, anche quella impropria, presuppone che il credito opposto in compensazione possieda i requisiti della certezza e della non contestazione.
La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ. , che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cod. civ. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156;
pag. 8/11 Cass. , 14/09/2022, n. 27030; Cass. , 26/04/2018, n. 10132; Cass. ,
29/08/2012, n. 14688).
E' stato inoltre precisato che, ai fini della applicazione dell'istituto, è onere della parte che la invoca allegare e provare le rispettive voci di credito, nonché la certezza del proprio credito opposto in compensazione (Cass.
15/12/2020, n. 284649); il giudice adito può procedere all'accertamento del saldo contabile solamente sulla base di circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, diversamente verificandosi un illegittimo ampliamento del thema decidendum: di conseguenza, anche nell'ambito della compensazione impropria permane l'onere, a carico della parte interessata, di allegare e provare le rispettive voci di credito nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel caso di specie la compensazione invocata potrà quindi essere applicata solo in relazione al credito relativo all'attività professionale svolta nel giudizio di primo grado, che ha portato alla sentenza in virtù della quale la compagnia assicurativa ha poi provveduto al pagamento in oggetto in relazione al quale l'appellante ha svolto domanda di restituzione dell'importo versato al difensore per la quota di sua spettanza.
Ciò è possibile sia in ragione della ratifica dell'operato del difensore contenuta nella procura rilasciata ai fini dell'incasso subito dopo detta sentenza e pochi giorni prima del versamento, sia in ragione dell'applicazione di voci tariffarie vincolanti (diritti e onorari di procuratore) secondo la tariffa dell'epoca applicata nella relativa parcella inviata dal difensore e non oggetto di specifica contestazione.
La Corte, alla luce dei principi che precedono, ritiene quindi di operare in questa sede compensazione tra il credito di di € 129.415,00 Parte_1
pag. 9/11 con il controcredito professionale dell'avv. di € 38.721,54 Controparte_2
strettamente legato allo stesso rapporto ( € 50.872,25 indicato in parcella -
€ 12.150,71 versato al difensore antistatario dalla compagnia assicuratrice)
In relazione invece alle ulteriori ben più ampie attività giudiziali e stragiudiziali, in sede civile e penale, svolte dal difensore in favore dei fratelli – nell'ambito peraltro di un più ampio rapporto amicale, oltre CP_1
che professionale, quale si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti - il relativo compenso non può essere oggetto di compensazione in questa sede perché non connesso strettamente al medesimo rapporto dal quale nasce il credito azionato dalla , ferma in generale la necessità di CP_1
idonee prove a sostegno dell'attività professionale oggetto di parcella da parte del difensore ai fini del riconoscimento del suo diritto.
Al parziale accoglimento dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell'appellato alla refusione della restante metà liquidata come in dispositivo per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituito, Parte_1 Controparte_2
e , contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. CP_1
1054/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, operata la compensazione tra il credito di di € 129.415,00 e il controcredito di di € Parte_1 Controparte_2
pag. 10/11 38.721,54, condanna al versamento in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 90.693,46 oltre interessi dal 12.12.2015 al saldo;
[...]
compensa per metà le spese di lite e condanna alla restante Controparte_2
metà in favore di che liquida in 280,00 per spese ed € Parte_1
7.051,00 per compensi del primo grado ed € 4.995,00 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 7.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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