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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/09/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 16 settembre 2024 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 19 settembre 2024
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
1 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
- (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Filomena Puglia, presso il cui studio in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n.
217, è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Francesco
Marotta, presso il cui studio in Laurino (SA) alla Piazza Magliani n. 3, è elettivamente domiciliata
2 / 10 - APPELLATA e APPELLANTE IN VIA
INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 527/2018 del Giudice di Pace di Sala Consilina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il - Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n. 527/2018 del
Giudice di Pace di Sala Consilina emessa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla stessa appellante nei confronti della Controparte_1
contestando l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in accoglimento
[...]
dell'opposizione, il Giudice di Pace revocava il decreto ingiuntivo n. 19/2017 e dichiarava che la nulla doveva all'opposta, odierna appellata, e rigettata la Pt_1
condanna per lite temeraria, compensava le spese di lite tra le parti.
La predetta appellante, pertanto, dedotta l'erroneità della pronuncia in punto di compensazione delle spese di lite, chiedeva la condanna, in riforma della sentenza di primo grado, delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, depositata in data 15.05.2019, si costituiva in giudizio l'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
- che il giudice di primo grado avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie emerse in giudizio;
- che l'ottenuto decreto ingiuntivo n. 19/2017 reso dal Giudice di Pace di Sala
Consilina per la somma di euro 4.409,33 oltre interessi e spese nei confronti del per il mancato pagamento di lavori meccanici Parte_1
relativi alle fatture n. 869 del 07.09.2015, n. 870 del 07.09.2015, n. 941 del
3 / 10 07.10.2015, n. 942 del 07.10.2015, n. 979 del 30.10.2015, n. 1010 del 02.11.2015,
n. 1011 del 02.11.2015 e n. 1012 del 02.11.2015 andasse confermato in sede di opposizione, poiché nessun frazionamento del credito era stato posto in essere in quanto è soggetto diverso da;
Controparte_1 Controparte_1
- che tra le parti intercorrevano da anni rapporti commerciali, in base ai quali venivano commissionati lavori di riparazione su automezzi di persone affiliate al consorzio;
- che tale circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 cpc;
- che parte opponente, benché ritualmente deferita a rendere interrogatorio formale, non si presentava a deporre e che ciò andava valutato ai sensi dell'art. 232 cpc;
- che, diversamente, era stata illegittimamente disattesa la prova testimoniale di parte opposta;
- che l'appello principale era inammissibile per come formulato;
- che, in ogni caso, in primo grado essendo stata rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc proposta da parte opponente, non si era verificata una ipotesi di soccombenza dell'opposta, bensì una situazione di soccombenza reciproca idonea a determinare la compensazione delle spese del giudizio come operata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 92, 2 comma, cpc.
Pertanto, la predetta appellata ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: a) di rigettare l'appello principale;
b) di accogliere l'appello incidentale ed, in riforma della sentenza n.
527/2018, rigettare l'opposizione e confermare il D.I. n. 19/2017; c) condannare la Pt_1
al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 3.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre che, in
4 / 10 ragione di ciò, al risarcimento dei danni morali sofferti dall'opposta; d) il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.10.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 16.01.2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Orbene, in primo luogo, va chiarito che l'appello incidentale sia inammissibile per come proposto.
La sentenza veniva, infatti, depositata in data 27.9.2018 senza che sul relativo termine per l'impugnazione possa incidere la correzione di errore materiale relativa al nome del procuratore posto che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di correzione, l'appello è ammesso solo per i vizi propri del procedimento stesso e non comporta una rimessione in termini per l'impugnativa della sentenza nel merito, ove sia vanamente spirato il relativo termine.
Nel caso di specie, quindi, l'appello incidentale proposto oltre i sei mesi (in particolare con la comparsa di costituzione del 15.5.2019) configura un appello incidentale tardivo sottoposto a limiti stringenti.
Le impugnazioni incidentali tardive sono quelle proposte dalla parte cui sarebbe preclusa l'impugnazione principale, per scadenza del termine perentorio o prestata acquiescenza e sono ammissibili, infatti, se ed in quanto l'interesse alla proposizione sia sorto proprio a seguito dell'impugnazione principale (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. III, ord. 21 ottobre 2022 n. 31135).
5 / 10 A fronte di un appello principale che si limita a censurare la statuizione del primo giudice solo relativamente alla regolamentazione delle spese, l'appello incidentale tardivo intende rimettere in discussione il merito della decisione, cui la parte aveva certamente prestato acquiescenza, non avendo proposto un'autonoma e tempestiva impugnazione.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito anche che “L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (Cass.
N. 12387/2016), e correlativamente, “Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo (Cass. 17017/2015).
Non v'è dubbio che, nella presente vicenda processuale, l'interesse all'impugnazione incidentale non sia sorto per effetto della proposizione dell'impugnazione principale che riguardava solo le spese, ovvero un capo autonomo della sentenza, senza in alcun modo intaccare l'oggetto della causa, ovvero la fondatezza della pretesa creditoria.
D'altra parte, è noto che “La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione”, tant'è che “l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile” (cfr. Cass. 20126/2006 e, in senso conforme, Cass. 26507/2011).
Per tali motivi, l'appello incidentale tardivo è inammissibile, nella parte in cui impugna, tardivamente ed in via autonoma, le statuizioni sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto poi all'appello principale, limitato alla sola impugnazione riguardante la statuizione relativa al regolamento delle spese di lite, compensate integralmente, occorre rilevare quanto segue.
6 / 10 In tema di regolamentazione delle spese di lite, l'art. 91, comma 1, c.p.c. dispone che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, con ciò affermando il principio generale di causalità della lite, in base al quale nel processo civile la parte vittoriosa non è tenuta al pagamento delle spese di lite, essendo queste, di converso, integralmente imputate al soccombente.
A tale regola generale l'art. 92 c.p.c. pone delle deroghe disponendo che “il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenuta dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. Inoltre “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto, ne consegue che, al verificarsi delle ipotesi previste dalla legge, la compensazione delle spese può essere pronunciata, a condizione che il giudice espliciti in maniera puntuale le ragioni che lo hanno condotto a tale decisione.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della compensazione delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisionale, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della ripartizione del carico delle spese (in tal senso sent. Cass. n. 901 del 23.01.2012).
È opportuno evidenziare che sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la sent. n. 77 del 2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 92, comma 2,
7 / 10 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In particolare, le gravi ed eccezionali ragioni possono verificarsi anche in caso di analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
oppure, ciò potrebbe verificarsi per una decisione della Corte Europea.
Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari gravità ed eccezionalità, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Corte Costituzionale devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite.
Inoltre, occorre considerare anche che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 22598 del 2018, in caso di compensazione delle spese sussiste un particolare onere motivazionale del giudice, che non può limitarsi a mere formule di stile.
Orbene, nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi che, in base alla richiamata formulazione dell'art. 92, 2 comma, c.p.c., consente la compensazione delle spese di lite, considerato che il Giudice di Pace ha motivato sulla compensazione richiamando solo formalmente “giusti motivi, ex art 92, 2 comma, collegati alla natura della causa”, senza specificare né motivare quali.
Negare ingiustificatamente il rimborso delle spese di lite significa frustrare l'effettività della tutela giurisdizionale e che di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi di diritto, le spese devono seguire la soccombenza.
Deve, infatti, chiarirsi che il rigetto della condanna ex art.96 c.p.c. proposta dall'appellante in primo grado non determina in alcun modo la sua soccombenza.
8 / 10 Ed, invero, il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018,
Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
In accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza n. 527/2018 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., soccombente in primo grado, deve essere condannata in favore del in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per l'assenza di questioni di diritto e di fatto particolarmente complesse, nella somma di euro 671,00 per compensi ed euro 76,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, queste seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 527/2018 del
Giudice di Pace di Sala Consilina condanna la al Controparte_1
pagamento in favore del , delle spese del primo Parte_1
9 / 10 grado di giudizio, che liquida in euro 671,00 per compensi ed euro 76,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
• Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo;
• Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_1
liquida in euro 462,00 per compensi ed euro 27,00 per spese oltre 15% rimb. for.,
IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lagonegro, 19 settembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
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