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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIANNONE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Dante n. 120/a;
APPELLANTE contro
(C.F. ) QUALE TITOLARE DELLA CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LANZA, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 14;
APPELLATO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Appello.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo quale titolare della ditta , esponeva: CP_1 CP_2
- di aver emesso la fattura n. 19 del 26/12/2016 di euro 3.120,00 nei confronti di a Parte_1 titolo di “completamento impianto radiante;
fornitura ed installazione caldaia Baxi Duotech;
circolatore supplementare tubazione adduzione 6A9 metano”;
- che nonostante i ripetuti solleciti, non aveva corrisposto il superiore importo. Parte_1
In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 82/2019, emesso dal Giudice di Pace di
Ragusa in data 14/2/2019, veniva ingiunto a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 3.120,00 (oltre interessi e spese).
[...]
Con atto di citazione notificato in data 4/4/2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, esponendo: - di aver commissionato a la realizzazione dell'impianto termico a pavimento CP_1 nell'immobile sito in Ragusa, via B. Craxi n. 11, della superficie di mq 180;
- che l'opposto aveva installato una caldaia a condensazione della potenza termica nominale di 24
Kw, assolutamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno termico dell'intera abitazione;
- che i lavori erano stati eseguiti in maniera difforme rispetto alla “regola d'arte”, tanto da non garantire la trasmissione del calore per irraggiamento della superficie a pavimento né l'uniforme diffusione del calore;
- di aver comunque provveduto all'integrale pagamento della prestazione sia tramite bonifico che tramite assegni, per un totale di euro 8.120,00, di cui euro 5.000,00 mediante assegno, euro
2.800,00 a mezzo di assegni di terzi ed euro 320,00 a mezzo contante;
- che, già nell'immediatezza del completamento dei lavori, aveva constatato la CP_1 palese inadeguatezza dell'impianto in relazione al reale fabbisogno termico dell'immobile e aveva suggerito di installare una pompa di circolazione aggiuntiva alla caldaia già installata;
- che l'intervento riparatore non aveva sortito l'effetto sperato;
- di essere stato costretto a rivolgersi ad altra ditta specializzata che, verificato l'impianto, aveva riscontrato: a) l'installazione di una caldaia sottodimensionata e quindi inidonea a garantire la funzionalità dell'impianto; b) l'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento, che aveva determinato una notevole dispersione termica;
c) che la tubazione dell'impianto di riscaldamento era ricoperta da uno strato sottilissimo di malta cementizia, il che determinava un'elevatissima perdita di calore, con conseguente eccessivo consumo di metano;
- di essere stato costretto ad installare una nuova caldaia con conseguente limitazione del consumo di metano;
- di aver patito un danno per maggiori consumi di gas metano, nonché per la sostituzione della caldaia.
Pertanto, chiedeva: Parte_1
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuto integrale pagamento di quanto indebitamente preteso dall'opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti CP_1 per l'acquisto e la sostituzione della caldaia oltre che per l'inutile acquisto della pompa aggiuntiva;
- di condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 30/5/2018 CP_1 esponeva:
- di aver ricevuto, a fronte di un corrispettivo pari a euro 8.120,00, solo un pagamento di euro
5.000,00 relativo alla prima fattura in acconto n. 31/2015;
- di non aver ricevuto gli assegni allegati da né l'asserito pagamento in contanti;
Parte_1
- che avrebbe dovuto denunciare i vizi entro il termine di decadenza e avrebbe Parte_1 dovuto proporre l'azione entro il termine di prescrizione;
- che, nel merito, la potenza della caldaia installata era superiore al fabbisogno dell'impianto di riscaldamento;
- che l'installazione di una pompa aggiuntiva non era la prova di un errore, essendo la pompa in dotazione alla caldaia spesso dimensionata secondo standard statistici;
- di aver valutato la pompa in dotazione alla caldaia non sufficiente rispetto all'estensione dell'impianto e di aver ritenuto opportuno (ai fini di una più performante funzionalità dell'impianto) installare una pompa di circolazione aggiuntiva, il che nulla aveva a che vedere con l'asserita insufficiente potenza della caldaia, ma piuttosto svolgeva la funzione di garantire il corretto funzionamento idraulico di tutti i circuiti dell'impianto;
- che l'impianto installato era perfettamente funzionale e funzionante e sulla detta funzionalità non incidevano gli altri rilievi (assenza del coperchio sul collettore;
strato di malta cementizia), comunque contestati;
- che i consumi dipendevano dalla dispersione termica dell'appartamento, che aveva un cattivo isolamento termico;
- che non vi era la prova che i consumi fossero diminuiti con l'installazione della nuova caldaia, non essendo noto a quale temperatura e per quanto tempo fosse stato tenuto acceso l'impianto, né quale fosse la temperatura esterna;
- che, dunque, non vi era la prova di alcun danno.
Pertanto, chiedeva di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale. CP_1
Con sentenza n. 141/2020, pubblicata in data 18/6/2020, il Giudice di Pace di Ragusa revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.120,00 (oltre accessori), rigettando ogni altra istanza, con
[...] compensazione delle spese processuali fra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2020 proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza, chiedendo:
- di dichiarare che nulla era dovuto a a titolo di corrispettivo per l'impianto di CP_1 riscaldamento realizzato, siccome già integralmente corrisposto;
- ai sensi degli artt. 1667 e 2226 c.c., in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'acquisto della caldaia, CP_1 per l'acquisto ed installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di ulteriore caldaia oltre che in riferimento ai maggiori consumi cagionati;
- di condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 15/1/2021 CP_1 chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in via incidentale, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché di condannare Pt_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
[...]
Con ordinanza del 15/2/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con la sentenza emessa dal giudice di primo grado l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(odierno appellante) è stata parzialmente accolta sulla base della seguente Parte_1 motivazione:
- “l'esecuzione dell'opera è pacifica tra le parti, l'attore ha invece contestato l'esecuzione a regola d'arte, lamentando vizi, nel senso che l'impianto di riscaldamento installato dal ricorrente era insufficiente per l'adeguato riscaldamento dell'abitazione” (p. 3);
- “trattandosi di contratto di prestazione d'opera, l'opponente avrebbe dovuto denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2226 secondo comma cod. civ., invece ha esposto di avere fatto sostituire l'impianto che riteneva insufficiente, con uno più Pt_1 potente” (p. 3);
- “del resto, l'azione relativa ai vizi dell'opera è pure prescritta, essendo decorso il termine di un anno dalla consegna, ai sensi del medesimo art. 2226 secondo comma cod. civ.” (p. 3);
- “è pacifico che l'opera è stata realizzata, il committente è incorso in decadenza non potendo più lamentare vizi dell'opera, inoltre la relativa azione si è pure prescritta;
ciò ha reso inconducenti le prove orali chieste dalle parti, infatti non ammesse con ordinanza del 21/11/2019, mentre le dichiarazioni rese da sull'aggiunta della pompa di circolazione – al contrario di quanto CP_1 sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale – non assume alcun valore confessorio ed anzi risulta coerente con quanto esposto dall'opposto in comparsa di costituzione. Per l'effetto la domanda riconvenzionale per i presupposti danni patiti – risultando tardiva ogni denuncia – è inammissibile ed infondata e va rigettata” (p. 3);
- “l'opponente ha altresì sostenuto di avere saldato anche la fattura n. 19/2016 producendo diversi assegni in bianco emessi da terzi. La consegna di tali assegni appare anomala e quindi poco credibile, non è dato sapere il motivo e l'interesse che avrebbe spinto l'attore a consegnarli sempre in bianco a e non può neanche escludersi che quest'ultimo (in astratto, ipotizzando CP_1
l'avvenuta ricezione) li abbia a sua volta consegnati a terzi sempre in bianco, inoltre non si ravvisa alcuna corrispondenza con l'importo a saldo richiesto da quest'ultimo (tali assegni ammontano ad € 2.800,00)” (pp. 3-4);
- , in sede di interrogatorio formale … ha quindi confessato di avere ricevuto € CP_1
7.000,00 dall'opponente, ricordando un preventivo di € 10.000,00 e un saldo ancora da recuperare di € 3.000,00. Tale dichiarazione deve ritenersi confessoria, poiché contrasta con i documenti fiscali prodotti” (p. 4);
- “poiché ha esposto che l'importo dei lavori ammontava ad € 8.120,00 … ed ha confessato CP_1 di avere ricevuto non solo l'importo di € 5.000,00 (per la prima fattura, come pacifico), ma altresì l'importo di € 2.000,00, ne consegue che il credito residuo vantato da quest'ultimo è pari a € 1.120,00 iva compresa” (p. 4).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito che: - il compratore poteva sempre sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., anche a prescindere dalla denuncia dei vizi riscontrati;
- peraltro, nel caso di specie (appellato) aveva ammesso la palese insufficiente CP_1 potenza della caldaia allorquando aveva inteso applicare una pompa di circolazione aggiuntiva;
- pertanto, il riconoscimento del vizio valeva appieno ad evitare ogni decadenza dalla denuncia del vizio o dall'azione;
- la sentenza appellata era dunque illegittima nella parte in cui aveva ritenuto preclusa ogni indagine in ordine all'inadempimento dell'appellato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado, deducendo che:
- per come già detto, non potevano considerarsi integrati il termine di decadenza e il termine di prescrizione;
- conseguentemente, l'appellato doveva essere condannato a risarcire i danni subiti dall'appellante
(costi sostenuti per l'acquisto della caldaia sottodimensionata, nonché per l'acquisto e l'installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di un'ulteriore caldaia).
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che “la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa invero sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano” (cfr. Cass. 4527/2022, che richiama Cass. 9237/1997,
5451/1999 e 12519/2010).
Ne segue che nel caso di specie, per come affermato dal giudice di primo grado (senza contestazione delle parti sul punto), viene in rilievo un contratto d'opera, considerate le ridotte dimensioni dell'impresa (individuale) dell'appellato, il quale (in base agli atti di causa) ha svolto personalmente l'attività di fornitura e installazione della caldaia e della pompa di circolazione aggiuntiva.
Ciò premesso, va evidenziato che con le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado l'appellante ha chiesto:
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto “per l'intervenuto integrale pagamento di quanto indebitamente preteso dall'opposto” (cfr. p. 4);
- in via riconvenzionale, di condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti “per l'acquisto e la sostituzione della caldaia … oltre che per l'inutile acquisto della pompa aggiuntiva”
(cfr. p. 4). Dunque, l'appellante ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto (solo) in ragione del pagamento della somma richiesta in sede monitoria e ha poi chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'appellato al risarcimento del danno subito.
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha ritenuto (in sintesi):
- per un verso, che la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi fosse anomala e poco credibile, nonché che l'appellato avesse confessato il pagamento di euro 7.000,00 e che, a fronte di un corrispettivo pari a euro 8.120,00, fosse perciò dovuto l'importo di euro 1.120,00
(anziché quello di euro 3.120,00, richiesto in sede monitoria);
- per altro verso, che l'appellante non potesse far valere i vizi dell'opera, essendo incorso in decadenza ed essendo prescritta la relativa azione, considerata altresì l'assenza di dichiarazioni confessorie dell'appellato sul punto.
Orbene, la sentenza di primo grado non è stata oggetto di specifica impugnazione sotto il primo profilo. In particolare, non è stato contestata l'argomentazione del giudice di primo grado in base alla quale la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi era anomala e quindi poco credibile.
Più precisamente, l'appellante (che ne aveva l'onere) non ha espressamente lamentato, mediante i motivi di appello formulati, l'erroneità della sentenza di primo grado per il fatto che l'eccezione di pagamento non era stata accolta per l'intero importo di euro 3.120,00 (che, secondo quanto sostenuto dall'appellante con l'atto di citazione in primo grado, era stato integralmente pagato mediante assegni e contante), ma solo per il minor importo di euro 2.000,00 (in ragione delle dichiarazioni confessorie rese dall'appellato in sede di interrogatorio formale).
In mancanza di tale specifica contestazione, risultano perciò irrilevanti ai fini della decisione:
- la prova testimoniale sull'articolato “vero o no che gli assegni … sono stati consegnati dal sig.
a corrispettivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento nella di lui Pt_1 abitazione in Ragusa, via Craxi” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11);
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli assegni, prodotti dall'appellante (cfr. all. 4-5-6-7-8-9-
10-11-12 all'atto di citazione in primo grado), che sarebbero stati consegnati all'appellato a corrispettivo dei lavori per cui è causa.
Ed infatti, tali richieste istruttorie sono volte a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di pagamento mediante assegni in bianco emessi da terzi, la quale non è stata riproposta in modo specifico nel presente giudizio di appello, pur essendo stata espressamente disattesa con la sentenza di primo grado (salvo che nella misura comprovata dalle dichiarazioni confessorie dell'appellato).
Piuttosto, la sentenza di primo grado è stata specificatamente impugnata (mediante il primo e il secondo motivo di appello) quanto al secondo profilo sintetizzato sopra, relativo ai (pretesi) vizi dell'opera.
Più precisamente, per come si è detto, l'appellante ha sostenuto (in sintesi) che:
- l'eccezione di inadempimento poteva comunque essere sollevata, a prescindere dalla denuncia dei vizi;
- in ogni caso, l'appellato aveva riconosciuto i vizi, il che valeva ad evitare ogni decadenza;
- pertanto, la domanda risarcitoria proposta doveva essere accolta (eventualmente, previa ammissione dei mezzi istruttori già formulati e nuovamente richiesti con il terzo motivo di appello).
Orbene, per come affermato da Cass. 24400/2015, “l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c., e/o dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perché sarebbe facilmente superabile”.
Dunque, in base a tale condivisibile principio giurisprudenziale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quest'ultimo non poteva opporre le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, in mancanza di prova della tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità.
Del resto, è vero che, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante nella comparsa conclusionale, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (cfr. Cass. 19979/2024, che richiama Cass.
7041/2023 e 9333/2004).
Tuttavia, va evidenziato che tale orientamento giurisprudenziale consente al committente di opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera (mediante eccezione di inadempimento) anche laddove la domanda di garanzia sia prescritta, ma non a prescindere dalla tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (necessaria secondo Cass. 24400/2015).
Inoltre, va osservato che:
- occorre una corretta qualificazione delle domande e delle eccezioni proposte dall'appellante;
- il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (cfr., da ultimo, Cass.
17787/2024, che richiama Cass. 13602/2019; nello stesso senso, Cass. 21865/2022 e 11899/2020).
Ciò chiarito, deve comprendersi se l'appellante si sia effettivamente limitato ad eccepire l'inadempimento dell'appellato (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, senza ampliare il thema decidendum) o, per contro, abbia fatto valere, in via principale o riconvenzionale, la garanzia speciale per le difformità e i vizi. Per come si è detto, con le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado non è stata chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione del (preteso) inadempimento dell'appellato, ma (solo) in ragione del pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria, ed è stata inoltre richiesta in via riconvenzionale la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi lamentati.
Anche con le conclusioni dell'atto di citazione in appello non è stata chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione del (preteso) inadempimento dell'appellato, ma è stato chiesto di dichiarare che nulla era “dovuto all'appellato a titolo di corrispettivo per l'impianto di riscaldamento realizzato, siccome già integralmente corrisposto” (cfr. p. 13), senza peraltro contestare in modo specifico, per come si è detto, l'argomentazione del giudice di primo grado in base alla quale la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi era anomala e quindi poco credibile.
Con le conclusioni dell'atto di citazione in appello è stato poi chiesto, “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2226 e 1667 c.c.”, in accoglimento della domanda riconvenzionale già spiegata in primo grado, di condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'acquisto della caldaia, per l'acquisto ed installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di ulteriore caldaia oltre che in riferimento ai maggiori consumi cagionati
(cfr. p. 13).
Ne segue che, a ben vedere, tenuto conto del provvedimento concreto richiesto, con riguardo ai
(pretesi) vizi dell'opera l'appellante non ha formulato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., ma, avendo espressamente richiesto in via riconvenzionale la tutela risarcitoria ai sensi degli artt. 1667-2226 c.c., ha inteso far valere la garanzia speciale per i vizi dell'opera.
Dunque, poiché l'appellante ha fatto valere in via riconvenzionale la garanzia speciale per i vizi dell'opera, al caso di specie si applica l'art. 2226 c.c., il cui secondo comma prevede che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna” (fermo restando che, per come si è detto, anche qualora l'appellante avesse proposto una mera eccezione di inadempimento, avrebbe avuto comunque l'onere di denunciare tempestivamente le difformità e i vizi lamentati).
Pertanto, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza e di prescrizione ritualmente sollevata dall'appellato con la comparsa di risposta in primo grado, gravava sull'appellante l'onere di dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi lamentati e la tempestiva proposizione dell'azione.
Per come si è detto, il giudice di primo grado ha sostenuto che l'appellante era incorso in decadenza e che l'azione si era prescritta, data la mancata prova, da parte dell'appellante, della tempestiva denuncia dei vizi lamentati e della tempestiva proposizione dell'azione e data l'assenza di dichiarazioni confessorie dell'appellato.
Con l'atto di citazione in appello l'appellante ha eccepito che l'appellato aveva ammesso la palese insufficiente potenza della caldaia allorquando aveva inteso applicare una pompa di circolazione aggiuntiva, con conseguente riconoscimento del vizio, idoneo ad evitare ogni decadenza.
Tuttavia, deve notarsi che: - per come si è detto, con l'atto di citazione in primo grado l'appellante ha lamentato (in sintesi) che: a) la caldaia (con potenza termica pari a 24 kw) era sottodimensionata e quindi inidonea a garantire la funzionalità dell'impianto; b) l'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento aveva determinato una notevole dispersione termica;
c) la tubazione dell'impianto di riscaldamento era ricoperta da uno strato sottilissimo di malta cementizia, il che aveva determinato un'elevatissima perdita di calore, con conseguente eccessivo consumo di metano;
- quanto al primo vizio lamentato (inidoneità della caldaia in ragione della sua ridotta potenza termica), con la comparsa di risposta in primo grado l'appellato ha sostenuto che l'installazione di una pompa di circolazione aggiuntiva non dimostrava l'insufficiente potenza della caldaia (che, secondo l'appellato, era superiore al fabbisogno dell'impianto di riscaldamento), ma era dovuta al fatto che la pompa in dotazione alla caldaia non era sufficiente rispetto all'estensione dell'impianto, per cui, ai fini di una più performante funzionalità dell'impianto, era stata installata una pompa di circolazione aggiuntiva (che nulla aveva a che vedere con l'asserita insufficiente potenza della caldaia, ma piuttosto svolgeva la funzione di garantire il corretto funzionamento idraulico di tutti i circuiti dell'impianto);
- in sede di interrogatorio formale (espletato nel giudizio di primo grado), l'appellato ha affermato che “non è vero che la caldaia di 24 kw che ho installato nell'abitazione del è risultata Pt_1 inidonea a garantire le temperature minimali. Preciso che la potenza termica era adeguata sulla base del calcolo termico effettuato dal suo ingegnere. Invece ho appurato che era insufficiente la circolazione dell'acqua calda dell'impianto radiante … nel senso che se questo parametro non era idoneo, avrei aggiunto, come ho fatto, una pompa di circolazione aggiuntiva di superiore portata rispetto a quella che già portava la caldaia”;
- a tali dichiarazioni non può riconoscersi valenza confessoria del vizio lamentato dall'appellante
(inidoneità della caldaia in ragione della sua ridotta potenza termica);
- in particolare, non può ritenersi (come invece sostenuto dall'appellante) che in questo modo l'appellato abbia riconosciuto la lamentata insufficiente potenza della caldaia, considerato che in sede di interrogatorio formale l'appellato ha ribadito (per come già affermato con la comparsa di risposta in primo grado) che la potenza termica della caldaia era adeguata e che, piuttosto,
l'installazione della pompa aggiuntiva serviva a garantire il corretto funzionamento idraulico dell'impianto;
- d'altro canto, l'appellante non ha allegato (né tanto meno provato) alcun riconoscimento, da parte dell'appellato, degli altri due vizi lamentati (dispersione termica dovuta all'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento;
perdita di calore determinata dalla presenza, sull'impianto di riscaldamento, di uno strato sottilissimo di malta cementizia).
Pertanto, in mancanza di un riconoscimento, da parte dell'appellato, dei vizi lamentati dall'appellante e in mancanza di prova, da parte di quest'ultimo, della tempestiva denuncia dei vizi, nonché (in ogni caso) della tempestiva proposizione dell'azione, con conseguente decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c., risultano infondati i motivi di appello volti a contestare la sentenza di primo grado per aver ritenuto preclusa ogni indagine in ordine ai vizi lamentati e per aver conseguentemente rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'appellante. In virtù di quanto sopra, risultano irrilevanti ai fini della decisione anche gli altri mezzi di prova richiesti dall'appellante, e cioè:
- la prova testimoniale sugli altri articolati indicati nell'atto di citazione in appello (pp. 11-12), volti a dimostrare i vizi lamentati dall'appellante e i danni subiti dall'appellante;
- la consulenza tecnica d'ufficio richiesta al fine di quantificare i danni subiti dall'appellante.
Rilevata, dunque, l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall'appellante, deve a questo punto esaminarsi l'appello incidentale proposto dall'appellato.
Con il primo motivo di appello incidentale l'appellato ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado per aver stabilito che l'appellato aveva confessato di vantare un credito inferiore rispetto a quanto preteso in domanda. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
- le proprie dichiarazioni in merito ai pagamenti ricevuti non avevano quei caratteri di linearità e di lucidità tali da poterne trarre valore confessorio;
- pertanto, non essendo stato dimostrato alcun pagamento della somma ingiunta, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È incontroverso fra le parti che:
- per l'attività oggetto di causa sia stato pattuito in favore dell'appellato un corrispettivo di euro
8.120,00 (cfr. atto di citazione in primo grado, p. 2, e comparsa di risposta in primo grado, p. 3);
- l'appellante abbia corrisposto la somma di euro 5.000,00 in relazione alla fattura n. 31/2015 (cfr. atto di citazione in primo grado, p. 2, e comparsa di risposta in primo grado, p. 3);
Ciò chiarito, mentre l'appellato ha sostenuto che il residuo, pari a euro 3.120,00, non era stato corrisposto dall'appellante, quest'ultimo ha invece dedotto di avere corrisposto anche tale importo, per euro 2.800,00 a mezzo di assegni di terzi e per euro 320,00 a mezzo contante.
Orbene, in sede di interrogatorio formale l'appellato ha dichiarato: “non è vero che gli assegni di cui al fascicolo di parte attrice mi sono stati consegnati dal quale corrispettivo dei lavori di Pt_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento nella sua abitazione in Ragusa, via Craxi. Non mi ha consegnato alcun assegno, ma ha effettuato solamente un bonifico, mi sembra di € 5.000,00. Anzi ricordo che il sig. mi ha consegnato un solo assegno, mi sembra di € 2.000,00 a me Pt_1 intestato. Ribadisco di non aver ricevuto gli assegni che mi vengono mostrati in visione. Aggiungo che avevo un preventivo di € 10.000,00 e il deve ancora versarmi € 3.000,00”. Pt_1
Dunque, se è vero che l'appellato ha inizialmente dichiarato di non aver ricevuto alcun assegno, va evidenziato che:
- l'appellato ha successivamente riconosciuto, a precisazione delle precedenti dichiarazioni, di aver ricevuto, oltre ad un bonifico di euro 5.000,00 (somma incontroversa fra le parti), anche un assegno di euro 2.000,00;
- del resto, l'appellato ha infine riconosciuto implicitamente di aver incassato la complessiva somma di euro 7.000,00, pari alla differenza fra il (presunto) preventivo di euro 10.000,00 e la residua somma (a suo dire) dovuta di euro 3.000,00 (dovendo peraltro precisarsi che, per come si è detto, con i rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado entrambe le parti hanno in realtà riconosciuto di aver pattuito un corrispettivo di euro 8.120,00).
Pertanto, l'appellato ha ammesso la ricezione dell'ulteriore somma di euro 2.000,00, che il giudice di primo grado ha correttamente detratto dalla somma di euro 3.120,00 richiesta in sede monitoria, procedendo perciò in modo legittimo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della (residua) somma di euro 1.120,00 (oltre accessori).
Con il secondo motivo di appello incidentale l'appellato ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali, dovendo invece seguirsi il criterio della soccombenza.
Il motivo è fondato, in quanto:
- per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”;
- nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (euro 1.120,00 anziché euro 3.120,00, oltre accessori);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., considerato altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellante, quest'ultimo doveva essere condannato al pagamento, in favore dell'odierno appellato, delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella misura di euro 900,00 (oltre accessori), tenuto conto della natura e del valore della controversia (dato dall'importo della condanna), nonché dell'attività processuale svolta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'appello principale proposto dall'appellante è infondato e deve essere perciò rigettato;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di primo grado, pari a euro 900,00 (oltre accessori).
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, va evidenziato che la causa si è conclusa con il rigetto dell'appello principale, con il rigetto del primo motivo di appello incidentale e con l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale.
Ciò premesso, con riferimento al rigetto dell'appello principale e al rigetto del primo motivo di appello incidentale può applicarsi il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e può dunque ravvisarsi una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; deve poi notarsi che l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale è avvenuto sulla base di una pronuncia (Cass. Sez. Un. 32061/2022) intervenuta, al fine di risolvere un contrasto giurisprudenziale, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, con conseguente mutamento giurisprudenziale che pure giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
Ad ogni modo, essendo stato l'appello principale respinto integralmente, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3441/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da quale titolare della CP_1 ditta , e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 141/2020, CP_2 pubblicata in data 18/6/2020, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare della ditta , delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro CP_2
900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) compensa fra le parti le spese del presente giudizio di appello;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ragusa, 10 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIANNONE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Dante n. 120/a;
APPELLANTE contro
(C.F. ) QUALE TITOLARE DELLA CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LANZA, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 14;
APPELLATO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Appello.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo quale titolare della ditta , esponeva: CP_1 CP_2
- di aver emesso la fattura n. 19 del 26/12/2016 di euro 3.120,00 nei confronti di a Parte_1 titolo di “completamento impianto radiante;
fornitura ed installazione caldaia Baxi Duotech;
circolatore supplementare tubazione adduzione 6A9 metano”;
- che nonostante i ripetuti solleciti, non aveva corrisposto il superiore importo. Parte_1
In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 82/2019, emesso dal Giudice di Pace di
Ragusa in data 14/2/2019, veniva ingiunto a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 3.120,00 (oltre interessi e spese).
[...]
Con atto di citazione notificato in data 4/4/2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, esponendo: - di aver commissionato a la realizzazione dell'impianto termico a pavimento CP_1 nell'immobile sito in Ragusa, via B. Craxi n. 11, della superficie di mq 180;
- che l'opposto aveva installato una caldaia a condensazione della potenza termica nominale di 24
Kw, assolutamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno termico dell'intera abitazione;
- che i lavori erano stati eseguiti in maniera difforme rispetto alla “regola d'arte”, tanto da non garantire la trasmissione del calore per irraggiamento della superficie a pavimento né l'uniforme diffusione del calore;
- di aver comunque provveduto all'integrale pagamento della prestazione sia tramite bonifico che tramite assegni, per un totale di euro 8.120,00, di cui euro 5.000,00 mediante assegno, euro
2.800,00 a mezzo di assegni di terzi ed euro 320,00 a mezzo contante;
- che, già nell'immediatezza del completamento dei lavori, aveva constatato la CP_1 palese inadeguatezza dell'impianto in relazione al reale fabbisogno termico dell'immobile e aveva suggerito di installare una pompa di circolazione aggiuntiva alla caldaia già installata;
- che l'intervento riparatore non aveva sortito l'effetto sperato;
- di essere stato costretto a rivolgersi ad altra ditta specializzata che, verificato l'impianto, aveva riscontrato: a) l'installazione di una caldaia sottodimensionata e quindi inidonea a garantire la funzionalità dell'impianto; b) l'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento, che aveva determinato una notevole dispersione termica;
c) che la tubazione dell'impianto di riscaldamento era ricoperta da uno strato sottilissimo di malta cementizia, il che determinava un'elevatissima perdita di calore, con conseguente eccessivo consumo di metano;
- di essere stato costretto ad installare una nuova caldaia con conseguente limitazione del consumo di metano;
- di aver patito un danno per maggiori consumi di gas metano, nonché per la sostituzione della caldaia.
Pertanto, chiedeva: Parte_1
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuto integrale pagamento di quanto indebitamente preteso dall'opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti CP_1 per l'acquisto e la sostituzione della caldaia oltre che per l'inutile acquisto della pompa aggiuntiva;
- di condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 30/5/2018 CP_1 esponeva:
- di aver ricevuto, a fronte di un corrispettivo pari a euro 8.120,00, solo un pagamento di euro
5.000,00 relativo alla prima fattura in acconto n. 31/2015;
- di non aver ricevuto gli assegni allegati da né l'asserito pagamento in contanti;
Parte_1
- che avrebbe dovuto denunciare i vizi entro il termine di decadenza e avrebbe Parte_1 dovuto proporre l'azione entro il termine di prescrizione;
- che, nel merito, la potenza della caldaia installata era superiore al fabbisogno dell'impianto di riscaldamento;
- che l'installazione di una pompa aggiuntiva non era la prova di un errore, essendo la pompa in dotazione alla caldaia spesso dimensionata secondo standard statistici;
- di aver valutato la pompa in dotazione alla caldaia non sufficiente rispetto all'estensione dell'impianto e di aver ritenuto opportuno (ai fini di una più performante funzionalità dell'impianto) installare una pompa di circolazione aggiuntiva, il che nulla aveva a che vedere con l'asserita insufficiente potenza della caldaia, ma piuttosto svolgeva la funzione di garantire il corretto funzionamento idraulico di tutti i circuiti dell'impianto;
- che l'impianto installato era perfettamente funzionale e funzionante e sulla detta funzionalità non incidevano gli altri rilievi (assenza del coperchio sul collettore;
strato di malta cementizia), comunque contestati;
- che i consumi dipendevano dalla dispersione termica dell'appartamento, che aveva un cattivo isolamento termico;
- che non vi era la prova che i consumi fossero diminuiti con l'installazione della nuova caldaia, non essendo noto a quale temperatura e per quanto tempo fosse stato tenuto acceso l'impianto, né quale fosse la temperatura esterna;
- che, dunque, non vi era la prova di alcun danno.
Pertanto, chiedeva di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale. CP_1
Con sentenza n. 141/2020, pubblicata in data 18/6/2020, il Giudice di Pace di Ragusa revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.120,00 (oltre accessori), rigettando ogni altra istanza, con
[...] compensazione delle spese processuali fra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2020 proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza, chiedendo:
- di dichiarare che nulla era dovuto a a titolo di corrispettivo per l'impianto di CP_1 riscaldamento realizzato, siccome già integralmente corrisposto;
- ai sensi degli artt. 1667 e 2226 c.c., in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'acquisto della caldaia, CP_1 per l'acquisto ed installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di ulteriore caldaia oltre che in riferimento ai maggiori consumi cagionati;
- di condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 15/1/2021 CP_1 chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in via incidentale, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché di condannare Pt_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
[...]
Con ordinanza del 15/2/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con la sentenza emessa dal giudice di primo grado l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(odierno appellante) è stata parzialmente accolta sulla base della seguente Parte_1 motivazione:
- “l'esecuzione dell'opera è pacifica tra le parti, l'attore ha invece contestato l'esecuzione a regola d'arte, lamentando vizi, nel senso che l'impianto di riscaldamento installato dal ricorrente era insufficiente per l'adeguato riscaldamento dell'abitazione” (p. 3);
- “trattandosi di contratto di prestazione d'opera, l'opponente avrebbe dovuto denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2226 secondo comma cod. civ., invece ha esposto di avere fatto sostituire l'impianto che riteneva insufficiente, con uno più Pt_1 potente” (p. 3);
- “del resto, l'azione relativa ai vizi dell'opera è pure prescritta, essendo decorso il termine di un anno dalla consegna, ai sensi del medesimo art. 2226 secondo comma cod. civ.” (p. 3);
- “è pacifico che l'opera è stata realizzata, il committente è incorso in decadenza non potendo più lamentare vizi dell'opera, inoltre la relativa azione si è pure prescritta;
ciò ha reso inconducenti le prove orali chieste dalle parti, infatti non ammesse con ordinanza del 21/11/2019, mentre le dichiarazioni rese da sull'aggiunta della pompa di circolazione – al contrario di quanto CP_1 sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale – non assume alcun valore confessorio ed anzi risulta coerente con quanto esposto dall'opposto in comparsa di costituzione. Per l'effetto la domanda riconvenzionale per i presupposti danni patiti – risultando tardiva ogni denuncia – è inammissibile ed infondata e va rigettata” (p. 3);
- “l'opponente ha altresì sostenuto di avere saldato anche la fattura n. 19/2016 producendo diversi assegni in bianco emessi da terzi. La consegna di tali assegni appare anomala e quindi poco credibile, non è dato sapere il motivo e l'interesse che avrebbe spinto l'attore a consegnarli sempre in bianco a e non può neanche escludersi che quest'ultimo (in astratto, ipotizzando CP_1
l'avvenuta ricezione) li abbia a sua volta consegnati a terzi sempre in bianco, inoltre non si ravvisa alcuna corrispondenza con l'importo a saldo richiesto da quest'ultimo (tali assegni ammontano ad € 2.800,00)” (pp. 3-4);
- , in sede di interrogatorio formale … ha quindi confessato di avere ricevuto € CP_1
7.000,00 dall'opponente, ricordando un preventivo di € 10.000,00 e un saldo ancora da recuperare di € 3.000,00. Tale dichiarazione deve ritenersi confessoria, poiché contrasta con i documenti fiscali prodotti” (p. 4);
- “poiché ha esposto che l'importo dei lavori ammontava ad € 8.120,00 … ed ha confessato CP_1 di avere ricevuto non solo l'importo di € 5.000,00 (per la prima fattura, come pacifico), ma altresì l'importo di € 2.000,00, ne consegue che il credito residuo vantato da quest'ultimo è pari a € 1.120,00 iva compresa” (p. 4).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito che: - il compratore poteva sempre sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., anche a prescindere dalla denuncia dei vizi riscontrati;
- peraltro, nel caso di specie (appellato) aveva ammesso la palese insufficiente CP_1 potenza della caldaia allorquando aveva inteso applicare una pompa di circolazione aggiuntiva;
- pertanto, il riconoscimento del vizio valeva appieno ad evitare ogni decadenza dalla denuncia del vizio o dall'azione;
- la sentenza appellata era dunque illegittima nella parte in cui aveva ritenuto preclusa ogni indagine in ordine all'inadempimento dell'appellato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado, deducendo che:
- per come già detto, non potevano considerarsi integrati il termine di decadenza e il termine di prescrizione;
- conseguentemente, l'appellato doveva essere condannato a risarcire i danni subiti dall'appellante
(costi sostenuti per l'acquisto della caldaia sottodimensionata, nonché per l'acquisto e l'installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di un'ulteriore caldaia).
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che “la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa invero sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano” (cfr. Cass. 4527/2022, che richiama Cass. 9237/1997,
5451/1999 e 12519/2010).
Ne segue che nel caso di specie, per come affermato dal giudice di primo grado (senza contestazione delle parti sul punto), viene in rilievo un contratto d'opera, considerate le ridotte dimensioni dell'impresa (individuale) dell'appellato, il quale (in base agli atti di causa) ha svolto personalmente l'attività di fornitura e installazione della caldaia e della pompa di circolazione aggiuntiva.
Ciò premesso, va evidenziato che con le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado l'appellante ha chiesto:
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto “per l'intervenuto integrale pagamento di quanto indebitamente preteso dall'opposto” (cfr. p. 4);
- in via riconvenzionale, di condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti “per l'acquisto e la sostituzione della caldaia … oltre che per l'inutile acquisto della pompa aggiuntiva”
(cfr. p. 4). Dunque, l'appellante ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto (solo) in ragione del pagamento della somma richiesta in sede monitoria e ha poi chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'appellato al risarcimento del danno subito.
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha ritenuto (in sintesi):
- per un verso, che la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi fosse anomala e poco credibile, nonché che l'appellato avesse confessato il pagamento di euro 7.000,00 e che, a fronte di un corrispettivo pari a euro 8.120,00, fosse perciò dovuto l'importo di euro 1.120,00
(anziché quello di euro 3.120,00, richiesto in sede monitoria);
- per altro verso, che l'appellante non potesse far valere i vizi dell'opera, essendo incorso in decadenza ed essendo prescritta la relativa azione, considerata altresì l'assenza di dichiarazioni confessorie dell'appellato sul punto.
Orbene, la sentenza di primo grado non è stata oggetto di specifica impugnazione sotto il primo profilo. In particolare, non è stato contestata l'argomentazione del giudice di primo grado in base alla quale la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi era anomala e quindi poco credibile.
Più precisamente, l'appellante (che ne aveva l'onere) non ha espressamente lamentato, mediante i motivi di appello formulati, l'erroneità della sentenza di primo grado per il fatto che l'eccezione di pagamento non era stata accolta per l'intero importo di euro 3.120,00 (che, secondo quanto sostenuto dall'appellante con l'atto di citazione in primo grado, era stato integralmente pagato mediante assegni e contante), ma solo per il minor importo di euro 2.000,00 (in ragione delle dichiarazioni confessorie rese dall'appellato in sede di interrogatorio formale).
In mancanza di tale specifica contestazione, risultano perciò irrilevanti ai fini della decisione:
- la prova testimoniale sull'articolato “vero o no che gli assegni … sono stati consegnati dal sig.
a corrispettivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento nella di lui Pt_1 abitazione in Ragusa, via Craxi” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11);
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli assegni, prodotti dall'appellante (cfr. all. 4-5-6-7-8-9-
10-11-12 all'atto di citazione in primo grado), che sarebbero stati consegnati all'appellato a corrispettivo dei lavori per cui è causa.
Ed infatti, tali richieste istruttorie sono volte a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di pagamento mediante assegni in bianco emessi da terzi, la quale non è stata riproposta in modo specifico nel presente giudizio di appello, pur essendo stata espressamente disattesa con la sentenza di primo grado (salvo che nella misura comprovata dalle dichiarazioni confessorie dell'appellato).
Piuttosto, la sentenza di primo grado è stata specificatamente impugnata (mediante il primo e il secondo motivo di appello) quanto al secondo profilo sintetizzato sopra, relativo ai (pretesi) vizi dell'opera.
Più precisamente, per come si è detto, l'appellante ha sostenuto (in sintesi) che:
- l'eccezione di inadempimento poteva comunque essere sollevata, a prescindere dalla denuncia dei vizi;
- in ogni caso, l'appellato aveva riconosciuto i vizi, il che valeva ad evitare ogni decadenza;
- pertanto, la domanda risarcitoria proposta doveva essere accolta (eventualmente, previa ammissione dei mezzi istruttori già formulati e nuovamente richiesti con il terzo motivo di appello).
Orbene, per come affermato da Cass. 24400/2015, “l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c., e/o dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perché sarebbe facilmente superabile”.
Dunque, in base a tale condivisibile principio giurisprudenziale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quest'ultimo non poteva opporre le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, in mancanza di prova della tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità.
Del resto, è vero che, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante nella comparsa conclusionale, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (cfr. Cass. 19979/2024, che richiama Cass.
7041/2023 e 9333/2004).
Tuttavia, va evidenziato che tale orientamento giurisprudenziale consente al committente di opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera (mediante eccezione di inadempimento) anche laddove la domanda di garanzia sia prescritta, ma non a prescindere dalla tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (necessaria secondo Cass. 24400/2015).
Inoltre, va osservato che:
- occorre una corretta qualificazione delle domande e delle eccezioni proposte dall'appellante;
- il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (cfr., da ultimo, Cass.
17787/2024, che richiama Cass. 13602/2019; nello stesso senso, Cass. 21865/2022 e 11899/2020).
Ciò chiarito, deve comprendersi se l'appellante si sia effettivamente limitato ad eccepire l'inadempimento dell'appellato (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, senza ampliare il thema decidendum) o, per contro, abbia fatto valere, in via principale o riconvenzionale, la garanzia speciale per le difformità e i vizi. Per come si è detto, con le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado non è stata chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione del (preteso) inadempimento dell'appellato, ma (solo) in ragione del pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria, ed è stata inoltre richiesta in via riconvenzionale la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi lamentati.
Anche con le conclusioni dell'atto di citazione in appello non è stata chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione del (preteso) inadempimento dell'appellato, ma è stato chiesto di dichiarare che nulla era “dovuto all'appellato a titolo di corrispettivo per l'impianto di riscaldamento realizzato, siccome già integralmente corrisposto” (cfr. p. 13), senza peraltro contestare in modo specifico, per come si è detto, l'argomentazione del giudice di primo grado in base alla quale la consegna all'appellato di assegni in bianco emessi da terzi era anomala e quindi poco credibile.
Con le conclusioni dell'atto di citazione in appello è stato poi chiesto, “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2226 e 1667 c.c.”, in accoglimento della domanda riconvenzionale già spiegata in primo grado, di condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'acquisto della caldaia, per l'acquisto ed installazione della pompa di circolazione aggiuntiva, nonché per l'acquisto di ulteriore caldaia oltre che in riferimento ai maggiori consumi cagionati
(cfr. p. 13).
Ne segue che, a ben vedere, tenuto conto del provvedimento concreto richiesto, con riguardo ai
(pretesi) vizi dell'opera l'appellante non ha formulato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., ma, avendo espressamente richiesto in via riconvenzionale la tutela risarcitoria ai sensi degli artt. 1667-2226 c.c., ha inteso far valere la garanzia speciale per i vizi dell'opera.
Dunque, poiché l'appellante ha fatto valere in via riconvenzionale la garanzia speciale per i vizi dell'opera, al caso di specie si applica l'art. 2226 c.c., il cui secondo comma prevede che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna” (fermo restando che, per come si è detto, anche qualora l'appellante avesse proposto una mera eccezione di inadempimento, avrebbe avuto comunque l'onere di denunciare tempestivamente le difformità e i vizi lamentati).
Pertanto, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza e di prescrizione ritualmente sollevata dall'appellato con la comparsa di risposta in primo grado, gravava sull'appellante l'onere di dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi lamentati e la tempestiva proposizione dell'azione.
Per come si è detto, il giudice di primo grado ha sostenuto che l'appellante era incorso in decadenza e che l'azione si era prescritta, data la mancata prova, da parte dell'appellante, della tempestiva denuncia dei vizi lamentati e della tempestiva proposizione dell'azione e data l'assenza di dichiarazioni confessorie dell'appellato.
Con l'atto di citazione in appello l'appellante ha eccepito che l'appellato aveva ammesso la palese insufficiente potenza della caldaia allorquando aveva inteso applicare una pompa di circolazione aggiuntiva, con conseguente riconoscimento del vizio, idoneo ad evitare ogni decadenza.
Tuttavia, deve notarsi che: - per come si è detto, con l'atto di citazione in primo grado l'appellante ha lamentato (in sintesi) che: a) la caldaia (con potenza termica pari a 24 kw) era sottodimensionata e quindi inidonea a garantire la funzionalità dell'impianto; b) l'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento aveva determinato una notevole dispersione termica;
c) la tubazione dell'impianto di riscaldamento era ricoperta da uno strato sottilissimo di malta cementizia, il che aveva determinato un'elevatissima perdita di calore, con conseguente eccessivo consumo di metano;
- quanto al primo vizio lamentato (inidoneità della caldaia in ragione della sua ridotta potenza termica), con la comparsa di risposta in primo grado l'appellato ha sostenuto che l'installazione di una pompa di circolazione aggiuntiva non dimostrava l'insufficiente potenza della caldaia (che, secondo l'appellato, era superiore al fabbisogno dell'impianto di riscaldamento), ma era dovuta al fatto che la pompa in dotazione alla caldaia non era sufficiente rispetto all'estensione dell'impianto, per cui, ai fini di una più performante funzionalità dell'impianto, era stata installata una pompa di circolazione aggiuntiva (che nulla aveva a che vedere con l'asserita insufficiente potenza della caldaia, ma piuttosto svolgeva la funzione di garantire il corretto funzionamento idraulico di tutti i circuiti dell'impianto);
- in sede di interrogatorio formale (espletato nel giudizio di primo grado), l'appellato ha affermato che “non è vero che la caldaia di 24 kw che ho installato nell'abitazione del è risultata Pt_1 inidonea a garantire le temperature minimali. Preciso che la potenza termica era adeguata sulla base del calcolo termico effettuato dal suo ingegnere. Invece ho appurato che era insufficiente la circolazione dell'acqua calda dell'impianto radiante … nel senso che se questo parametro non era idoneo, avrei aggiunto, come ho fatto, una pompa di circolazione aggiuntiva di superiore portata rispetto a quella che già portava la caldaia”;
- a tali dichiarazioni non può riconoscersi valenza confessoria del vizio lamentato dall'appellante
(inidoneità della caldaia in ragione della sua ridotta potenza termica);
- in particolare, non può ritenersi (come invece sostenuto dall'appellante) che in questo modo l'appellato abbia riconosciuto la lamentata insufficiente potenza della caldaia, considerato che in sede di interrogatorio formale l'appellato ha ribadito (per come già affermato con la comparsa di risposta in primo grado) che la potenza termica della caldaia era adeguata e che, piuttosto,
l'installazione della pompa aggiuntiva serviva a garantire il corretto funzionamento idraulico dell'impianto;
- d'altro canto, l'appellante non ha allegato (né tanto meno provato) alcun riconoscimento, da parte dell'appellato, degli altri due vizi lamentati (dispersione termica dovuta all'assenza del coperchio sul collettore di riscaldamento;
perdita di calore determinata dalla presenza, sull'impianto di riscaldamento, di uno strato sottilissimo di malta cementizia).
Pertanto, in mancanza di un riconoscimento, da parte dell'appellato, dei vizi lamentati dall'appellante e in mancanza di prova, da parte di quest'ultimo, della tempestiva denuncia dei vizi, nonché (in ogni caso) della tempestiva proposizione dell'azione, con conseguente decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c., risultano infondati i motivi di appello volti a contestare la sentenza di primo grado per aver ritenuto preclusa ogni indagine in ordine ai vizi lamentati e per aver conseguentemente rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'appellante. In virtù di quanto sopra, risultano irrilevanti ai fini della decisione anche gli altri mezzi di prova richiesti dall'appellante, e cioè:
- la prova testimoniale sugli altri articolati indicati nell'atto di citazione in appello (pp. 11-12), volti a dimostrare i vizi lamentati dall'appellante e i danni subiti dall'appellante;
- la consulenza tecnica d'ufficio richiesta al fine di quantificare i danni subiti dall'appellante.
Rilevata, dunque, l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall'appellante, deve a questo punto esaminarsi l'appello incidentale proposto dall'appellato.
Con il primo motivo di appello incidentale l'appellato ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado per aver stabilito che l'appellato aveva confessato di vantare un credito inferiore rispetto a quanto preteso in domanda. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
- le proprie dichiarazioni in merito ai pagamenti ricevuti non avevano quei caratteri di linearità e di lucidità tali da poterne trarre valore confessorio;
- pertanto, non essendo stato dimostrato alcun pagamento della somma ingiunta, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È incontroverso fra le parti che:
- per l'attività oggetto di causa sia stato pattuito in favore dell'appellato un corrispettivo di euro
8.120,00 (cfr. atto di citazione in primo grado, p. 2, e comparsa di risposta in primo grado, p. 3);
- l'appellante abbia corrisposto la somma di euro 5.000,00 in relazione alla fattura n. 31/2015 (cfr. atto di citazione in primo grado, p. 2, e comparsa di risposta in primo grado, p. 3);
Ciò chiarito, mentre l'appellato ha sostenuto che il residuo, pari a euro 3.120,00, non era stato corrisposto dall'appellante, quest'ultimo ha invece dedotto di avere corrisposto anche tale importo, per euro 2.800,00 a mezzo di assegni di terzi e per euro 320,00 a mezzo contante.
Orbene, in sede di interrogatorio formale l'appellato ha dichiarato: “non è vero che gli assegni di cui al fascicolo di parte attrice mi sono stati consegnati dal quale corrispettivo dei lavori di Pt_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento nella sua abitazione in Ragusa, via Craxi. Non mi ha consegnato alcun assegno, ma ha effettuato solamente un bonifico, mi sembra di € 5.000,00. Anzi ricordo che il sig. mi ha consegnato un solo assegno, mi sembra di € 2.000,00 a me Pt_1 intestato. Ribadisco di non aver ricevuto gli assegni che mi vengono mostrati in visione. Aggiungo che avevo un preventivo di € 10.000,00 e il deve ancora versarmi € 3.000,00”. Pt_1
Dunque, se è vero che l'appellato ha inizialmente dichiarato di non aver ricevuto alcun assegno, va evidenziato che:
- l'appellato ha successivamente riconosciuto, a precisazione delle precedenti dichiarazioni, di aver ricevuto, oltre ad un bonifico di euro 5.000,00 (somma incontroversa fra le parti), anche un assegno di euro 2.000,00;
- del resto, l'appellato ha infine riconosciuto implicitamente di aver incassato la complessiva somma di euro 7.000,00, pari alla differenza fra il (presunto) preventivo di euro 10.000,00 e la residua somma (a suo dire) dovuta di euro 3.000,00 (dovendo peraltro precisarsi che, per come si è detto, con i rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado entrambe le parti hanno in realtà riconosciuto di aver pattuito un corrispettivo di euro 8.120,00).
Pertanto, l'appellato ha ammesso la ricezione dell'ulteriore somma di euro 2.000,00, che il giudice di primo grado ha correttamente detratto dalla somma di euro 3.120,00 richiesta in sede monitoria, procedendo perciò in modo legittimo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della (residua) somma di euro 1.120,00 (oltre accessori).
Con il secondo motivo di appello incidentale l'appellato ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali, dovendo invece seguirsi il criterio della soccombenza.
Il motivo è fondato, in quanto:
- per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”;
- nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura ridotta (euro 1.120,00 anziché euro 3.120,00, oltre accessori);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., considerato altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellante, quest'ultimo doveva essere condannato al pagamento, in favore dell'odierno appellato, delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella misura di euro 900,00 (oltre accessori), tenuto conto della natura e del valore della controversia (dato dall'importo della condanna), nonché dell'attività processuale svolta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'appello principale proposto dall'appellante è infondato e deve essere perciò rigettato;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di primo grado, pari a euro 900,00 (oltre accessori).
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, va evidenziato che la causa si è conclusa con il rigetto dell'appello principale, con il rigetto del primo motivo di appello incidentale e con l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale.
Ciò premesso, con riferimento al rigetto dell'appello principale e al rigetto del primo motivo di appello incidentale può applicarsi il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e può dunque ravvisarsi una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; deve poi notarsi che l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale è avvenuto sulla base di una pronuncia (Cass. Sez. Un. 32061/2022) intervenuta, al fine di risolvere un contrasto giurisprudenziale, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, con conseguente mutamento giurisprudenziale che pure giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
Ad ogni modo, essendo stato l'appello principale respinto integralmente, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3441/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da quale titolare della CP_1 ditta , e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 141/2020, CP_2 pubblicata in data 18/6/2020, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare della ditta , delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro CP_2
900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) compensa fra le parti le spese del presente giudizio di appello;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ragusa, 10 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo