Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione collegiale: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado ex art. 281 decies c.p.c. iscritta al n. 15557 del
R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata al Collegio per la decisione nell'udienza del
22/04/2025 e vertente
TRA
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Noemi Carmen Cafaro ( ) e C.F._2
Raffaele Granata ( con studio in Bellona (CE) alla Piazza C.F._3
Umberto I n. 5, giusta procura in calce al ricorso.
- ATTRICE -
E
ON
( ), con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Domiziana n. 10 c/o in P.IVA_1 C.F._4
persona del legale rappresentante pro tempore.
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «conclude per l'accoglimento del ricorso così come precisato
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11/07/2024 Parte_1
conveniva in giudizio la società cooperativa
[...] ON
(anche solo “ ”), esponendo di essere socia della
[...] ON
convenuta, costituita in data 01/04/1988 ed avente quale scopo sociale la
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, incluso l'acquisto dei terreni per la costruzione di case economiche e popolari da assegnare in proprietà individuale ai soci.
Esponeva la ricorrente che, in data 09/08/2005, aveva formulato domanda di ammissione in qualità di socio, da intendersi quale prenotazione di un appartamento da costituirsi in area flegrea, richiesta accolta dalla società CP_1
con conseguente iscrizione della ricorrente nel relativo libro dei soci. La
[...]
ricorrente aggiungeva che «in ragione del costituito rapporto mutualistico», aveva versato in favore della società la somma complessiva di € 8.496,31. Poiché la società
era rimasta inadempiente rispetto al conseguimento dell'oggetto ON
sociale, la ricorrente, già rinunciataria della carica di vicepresidente e componente del consiglio di amministrazione in data 29/11/2017, recedeva dalla qualità di socio della società , comunicando la propria volontà in data 20/04/2018, e ON
formulando altresì preventiva richiesta di rimborso delle somme versate.
A seguito di atto di diffida e messa in mora del 06/08/2018, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del 24/09/2018, e successiva domanda di mediazione del 15/11/2019, tutti esperiti con esito negativo a causa della mancata collaborazione o comparizione della società convenuta, la ricorrente ha dunque promosso il presente giudizio chiedendo: «a) In via principale, accertare e dichiarare nullo ed inefficace il rapporto sociale fra la Signora e la Parte_1
Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del ON
legale rappresentante pro tempore. b) In via subordinata, accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso della Signora dalla Società Parte_1
cooperativa a responsabilità limitata , in persona del legale ON rappresentante pro tempore. c) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della
Signora alla liquidazione in proprio favore della quota di Parte_1
partecipazione, pari ad € 8.496,31, versata quale ex socio della
[...]
, in persona del legale rappresentante ON
pro tempore, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del 20/04/2018 al saldo, e per l'effetto d) Condannare la ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo
[...]
pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o alla maggiore
o minore somma che emergerà in corso di giudizio. e) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge».
2. La convenuta, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3. All'udienza del 19/11/2024, il giudice istruttore chiedeva chiarimenti ai procuratori della ricorrente in ordine alla natura dei contributi di cui si chiedeva la restituzione, in particolare chiedendo di specificare quali contributi si riferissero al rapporto associativo e quali al rapporto di assegnazione di alloggio. Veniva pertanto assegnato un termine ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito di memoria integrativa.
4. Con memoria depositata in data 28/11/2024, la ricorrente precisava che le somme versate includevano:
€ 4.591,31 versati il 09/08/2005, comprensivi di € 3.615,20 per "acquisto suolo sito alla Via Costa di Cuma in località Monteruscello", afferente al "rapporto di assegnazione di alloggio", e € 976,11 relativo al "rapporto associativo":
€ 120,00 versati successivamente per quote sociali (dal 09/08/2005 al 31/08/2007), relativo al "rapporto associativo";
€ 800,00 versati il 26/06/2008 con causale "chiusura atto esproprio", relativo al
"rapporto di assegnazione di alloggio";
€ 700,00 versati il 27/11/2008 con causale "saldo esproprio", relativo al "rapporto di assegnazione di alloggio";
€ 650,00 versati il 30/04/2009 con causale "chiusura atto esproprio", relativo al "rapporto di assegnazione di alloggio".
Pertanto, la ricorrente precisava di aver versato € 5.765,20 relativi al "rapporto di assegnazione di alloggio" (€ 3.615,20 + € 800,00 + € 700,00 + € 650,00) e € 1.096,11 relativi al "rapporto associativo" (€ 976,11 + € 120,00).
5. All'udienza del 07/01/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
6. Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 08/01/2025 il
Tribunale ordinava a parte ricorrente la notifica personale nei confronti della convenuta contumace della comparsa ex art. 281 duodecies c.p.c. depositata in data 28/11/2024 rimettendo la causa sul ruolo del giudice istruttore.
7. A tanto provvedeva il ricorrente e pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
8. Va preliminarmente confermata la contumacia della
[...]
, ritualmente raggiunta dalla notifica del ON
ricorso introduttivo e della comparsa contenente domanda nuova nei confronti della parte rimasta contumace.
9. Nel merito, rileva il Collegio che la domanda principale con la quale parte ricorrente chiede «accertare e dichiarare nullo ed inefficace il rapporto sociale fra la
Signora e la Parte_1 ON
» non è accompagnata da alcuna allegazione sui motivi della
[...]
invocata nullità. Né risultano dagli atti elementi sulla base dei quali possa pronunziarsi l'invalidità del rapporto sociale. La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
10. Venendo alle domande di parte ricorrente riguardanti il recesso, va premesso che il recesso del socio da una società cooperativa è istituto che trova la sua disciplina normativa già contemplata dagli artt. 2518 e 2526 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6, art. 8) ed oggi dall'art. 2532 c.c. nonché in quella convenzionale contenuta nello statuto dell'ente.
L'art. 2532 c.c. dispone che: «Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo» laddove il richiamo alla “legge” compiuto dall'articolo è da intendersi riferito alla disciplina della delle s.r.l., quale normativa applicabile alle cooperative in difetto di diversa previsione statutaria, e dunque all'art. 2473 cc. il quale stabilisce che il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci che non hanno consentito a una serie di ipotesi di modifiche della struttura societaria (cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione o scissione, revoca dello stato di liquidazione, compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci). Il comma 2 del citato articolo prevede poi che, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni (elevabile fino ad un anno dallo statuto).
Con riferimento al recesso convenzionale, come detto, esso è disciplinato dalle clausole statutarie, che possono specificare le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure limitarlo o condizionarlo (cfr. Cass. n. 5126/2001)
Lo statuto della prevede (Art. 7) che i soci cessano di appartenere ON
alla Cooperativa in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza. Lo statuto prevede che il socio possa recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, in particolare: a) se ha perso i requisiti per l'ammissione, b) se non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi e provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.
Nel caso di specie, la ricorrente ha comunicato il recesso in data 20/04/2018 senza addurre alcuna motivazione se non indicando un generico riferimento all'art. 7 dello statuto, senza specificare quale delle ipotesi contemplate della clausola statutaria giustificasse il recesso (cfr. doc. VIII fasc. ric. “Recesso alla qualità di Socio della Società della Signora ”) e pertanto ha ON Parte_1
ritenuto di formalizzare un recesso ad nutum che non era contemplato tra le ipotesi di recesso convenzionale.
Ritiene il Tribunale che non possa essere consentito al socio, in difetto di espressa disposizione, di recedere dal rapporto societario in forma potestativa senza addure alcuna ragione, come avvenuto nel caso di specie.
Né ricorre una fattispecie di recesso legale. Invero, esclusa prima facie la ricorrenza delle ipotesi contemplate dal primo comma dell'art. 2473 c.c., non risulta invocabile neppure il secondo comma che, come già detto, pur prevedendo il recesso ad nutum, si riferisce alle società a tempo indeterminato, categoria cui non appartiene la società cooperativa convenuta, la cui durata è fissata al 31/12/2050 dall'art. 4 dello statuto.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della validità ed efficacia del recesso di dalla società cooperativa a responsabilità Parte_1
limitata Antica nonché delle consequenziali domande di condanna alla CP_1
liquidazione della quota di partecipazione e/o restituzione degli importi versati.
11. Non deve provvedersi in merito alle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) CONFERMA la contumacia della ON
:
[...]
2) RIGETTA le domande proposte da nei confronti della Parte_1
; ON
3) DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).