Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8130 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05116/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5116 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, n. -OMISSIS- del 20.06.2022, notificata il 7.10.2022;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, il dott. AO RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un cespite immobiliare, sito in Napoli, alla via -OMISSIS-, che si presentava in condizioni igienico sanitarie molto precarie, giacché al suo interno erano visibili vistose macchie di umidità lungo le pareti perimetrali e sul soffitto; immobile che – trattavasi di un deposito adibito ad abitazione – non aveva peraltro la metratura sufficiente per il suo nucleo familiare; rappresentava che, pertanto, aveva edificato l’abitazione in via -OMISSIS-, della superficie di mq. 130 con terrazzi per 40 mq.; che, con verbale di p.g. dell’8.07.2017, gli agenti dell’unità di tutela edilizia del Servizio autonomo Polizia locale avevano accertato, a suo carico, la violazione delle norme urbanistico – edilizie, consistita nella realizzazione di un manufatto di mq. 170 con altezza al colmo di 4,00 m., realizzato con struttura in legno e muratura e con parziale pavimentazione dell’area esterna; e che, quindi, il Comune di Napoli gli aveva notificato il provvedimento impugnato, nel quale aveva ordinato la demolizione della predetta opera; tanto premesso, avverso tale provvedimento articolava le seguenti censure:
- I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ: A) il provvedimento impugnato era “del tutto carente di istruttoria, che per la complessità della situazione doveva essere adeguatamente posta in essere, individuando esattamente la zona interessata ed i proprietari”; onere istruttorio e motivazionale imposto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e succ. mod, asseritamente dovendo essere in esso esplicitati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano indotto la P.A. ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze istruttorie”; ad avviso del ricorrente, “tali presupposti di fatto erano del tutto carenti nel provvedimento impugnato”, essendo stato “l’immobile costruito in un territorio urbanizzato, ed essendo trascorsi, dall’epoca della costruzione, svariati anni” (il verbale di sopralluogo degli agenti dell’unità di tutela edilizia risaliva al 2017 e l’opera in oggetto, almeno al 2014, mentre l’ordinanza era stata notificata in data 7.10.2022, dopo più di 5 anni dall’accertamento della polizia locale, con conseguente necessità di una “idonea motivazione sul sacrificio imposto al privato da parte dell’amministrazione competente” nonché “superficialità dell’istruttoria espletata”);
- II) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEMOLIZIONE: il provvedimento impugnato, inoltre, era “privo di motivazione in ordine alla necessità di irrogare la sanzione demolitoria dell’opera, con l’area su cui insiste”, atteso che sarebbe occorsa “una congrua ed esauriente giustificazione della scelta operata”; difettava, altresì, secondo il ricorrente “la comparazione tra l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato”;
- III) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 7/08/1990, N. 240. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: era mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento al ricorrente, necessaria “anche per i procedimenti tesi dall’adozione di atti vincolati”; dove, comunque, “la partecipazione del privato può rilevare per far emergere circostanze ed elementi tali da indurre l’Amministrazione a recedere dall’emanazione di provvedimenti sanzionatori”;
- IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 31 comma 4 bis DEL T.U. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE: stante la dedotta illegittimità dell’ordinanza impugnata, sarebbe risultata affetta da illegittimità derivata anche la sanzione pecuniaria applicata ex art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/2001, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione gravato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, depositando documentazione ed una memoria difensiva, in cui replicava analiticamente alle doglianze attoree.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11.12.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Le prime due doglianze, imperniate su un preteso difetto di motivazione e di istruttoria, nell’adozione del provvedimento impugnato, particolarmente sotto i profili della mancata contemplazione della situazione dell’area, entro cui ricadeva l’immobile abusivo, asserita come completamente urbanizzata, dell’omessa specificazione dell’interesse pubblico comparato al sacrificio imposto al privato e nella mancata disamina della risalenza temporale del manufatto (sia quanto alla sua edificazione, sia quanto all’accertamento operato dalla polizia locale) rispetto al momento in cui ne era stata ordinata la demolizione, possono essere trattate congiuntamente e sono prive di pregio.
Il provvedimento di demolizione, infatti, come correttamente osservato dalla difesa del Comune di Napoli, “contiene la descrizione delle opere abusive, l’indicazione specifica delle norme violate ed il richiamo al verbale di sopralluogo, redatto dagli Agenti della Polizia Municipale”; in particolare, “dopo aver richiamato il verbale di accertamento di avvenuta violazione delle norme urbanistico -edilizie ed il precedente ordine di demolizione, comminato per altre opere abusive eseguite sul medesimo cespite, il provvedimento riporta la descrizione di due distinte opere abusive: - manufatto destinato ad abitazione di mq. 170,00 con altezza al colmo delle falde di 4,00 m., realizzato con struttura in legno e muratura; - parziale pavimentazione dell’area esterna (circa 240 mq.) ; a tale descrizione seguono le seguenti annotazioni: l'area in oggetto (NCT foglio -OMISSIS-) rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella zona E - componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio - sottozona Ea - aree agricole, disciplinata dagli artt. 39 e 40 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale; - rientra, come risulta dalla tavola 14, nel perimetro delle aree di interesse archeologico; - rientra nell'area della Pianificazione di Emergenza per il rischio vulcanico Campi Flegrei - Zona Rossa di cui al DPCM del 24.06.2016; - rientra nel Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche; approvato con delibera di Giunta Regione Campania n. 488 del 21.09.2012, ed è indicata come classe molto bassa; - non rientra nel perimetro del centro edificato, individuato con delibera consiliare del 4.07.1972 ai sensi dell’art.19 della legge 865/71; dalle risultanze dell'istruttoria tecnica si evince che si tratta di opere di nuova costruzione di cui all'art. 3 co 1 lett. e, per le quali trova applicazione l'art.31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.”.
Ciò posto, alcun difetto di congrua istruttoria pare seriamente predicabile nella specie, mentre quanto al preteso difetto di motivazione, lo stesso è escluso dall’orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui: “Ai fini della validità dell'ordine di demolizione non può avere rilievo il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione del procedimento sanzionatorio, giacché la mera inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo” (Consiglio di Stato sez. VI, 4/10/2021, n. 6613); “Il provvedimento sanzionatorio di abusi edilizi è da intendersi quale atto rigidamente vincolato e la vincolatezza dell'ordine di demolizione-in presenza di un intervento di nuova costruzione pacificamente effettuato senza titolo - rende ultronea una puntuale motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione, sull'effettivo danno all'ambiente o al paesaggio (in rapporto anche al già elevato grado di urbanizzazione dell'area) o, ancora, sulla proporzionalità in relazione al sacrificio imposto al privato: è sufficiente evidenziare la violazione della normativa edilizia e l'avvenuta costruzione in assenza del titolo abilitativo; l'interesse pubblico alla demolizione è, infatti, 'in re ipsa', consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato” (T.A.R. Lecce (Puglia), sez. I, 24/03/2020, n. 361).
In definitiva, “l'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate” (così, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 17/07/2025, n. 6301).
Del pari irrilevante, in subiecta materia, la dedotta omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, culminato nell’irrogazione della sanzione demolitoria, anche in tal caso in aderenza ad un granitico indirizzo pretorio, per il quale cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 3/11/2025, n. 8537: “L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione”.
Quanto alla quarta ed ultima censura, la stessa è del tutto fuori fuoco, giacché ad essere impugnata è l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, non l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis T.U.Ed., provvedimento che seguirà all’eventuale accertata mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all’ordinanza gravata; sicché alcuna illegittimità derivata di tale sanzione pecuniaria può essere dedotta, in questa sede, in disparte che l’infondatezza delle precedenti doglianze renderebbe, comunque, la censura inconsistente, e in disparte altresì che al G.A. è precluso in ogni caso, ex art. 34 comma 2 c.p.a., decidere circa poteri amministrativi non ancora esercitati, come avverrebbe, altrimenti, nella specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.