Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
16 bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 7.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini Pt_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Paola Monti e Francesco Controparte_1
Dominici appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3182/2024 del 14.3.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 si è rivolta al Tribunale di Roma Controparte_1 in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che, con lettera dell'11.12.2019, consegnatale il
17.01.2020, l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 42.414,47 sull'assunto della sua Pt_1
indebita erogazione in favore della madre (deceduta il 27.08.2011), nel Persona_1
periodo dal 01.08.1985 al 30.09.2004, a titolo di ratei di pensione di vecchiaia cat. VOCOM n.
36555252, così motivata: “Revoca pensione per decadenza contribuzione”; che aveva proposto, in data 03.03.2020, rituale e tempestivo ricorso al Comitato Provinciale, sul quale, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si era formato il silenzio-rifiuto.
Tanto premesso, ha eccepito la nullità dell'indebito per genericità della richiesta, la prescrizione del credito per maturazione del termine decennale, la natura parziaria dell'obbligazione eventualmente
Indebito n. 41486), dichiarando non dovuta all' dalla ricorrente, in tutto o in parte, la somma di Pt_1
€ 42.414,47”. Si è costituito tardivamente in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso, Pt_1
e precisamente che l'indebito, traendo origine dalla revoca della prestazione pensionistica dovuta alla cancellazione retroattiva sin dall'iscrizione dalla gestione commercianti comunicata all' dalla Pt_1
CCIA, non si era formato a seguito di un errore dell' , ma era diretta conseguenza di quanto CP_2 comunicato all' dalla Camera di Commercio e della conseguente revoca della prestazione Pt_1
pensionistica già fruita dalla de cuius stante l'assenza di alcuna contribuzione;
assumeva, pertanto, che non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della l. n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della l. 88/89, si doveva applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ. e chiedeva dunque il rigetto del ricorso. Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale, ha così deciso:
1. “Accerta e dichiara la non debenza da parte della ricorrente della somma richiestale in ripetizione dall' per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
Pt_1
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei Pt_1
procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 3.291,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
2.Proponeva gravame l' lamentando l'omessa valutazione di tutti gli atti interruttivi della Pt_1
prescrizione depositati nel primo grado di giudizio, ovvero le lettere interruttive ar del 11.10.10 e dell'11.12.19 regolarmente notificate e così concludeva “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II° grado, accogliere il presente ricorso, ed in riforma della sentenza 3182/2024 pubbl. il 14/03/2024 del Giudice Unico del Tribunale di Roma, rigettare la domanda svolta col ricorso di I° grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via meramente subordinata dichiarare dovuta la somma per gli anni dal 10.3.1995 al 30.9.2004”.
Resisteva l'appellata nel grado-reiterando l'eccezione di tardività della costituzione in primo grado dell' con conseguente inammissibilità della produzione avversaria, disconoscendo la conformità Pt_1 all'originale degli avvisi di ricevimento;
insistendo nell'eccezione di genericità della pretesa restitutoria e, infine, reiterando l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione iure hereditatis- e concludeva nei termini seguenti: “si conclude per il rigetto del gravame, o, in subordine, perché venga dichiarata parzialmente non dovuta all' dalla ricorrente la somma di € 42.414,47, per la Pt_1 quota che sarà accertata in corso di appello, con condanna dell' alla refusione delle spese del Pt_1 presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
3.1 L' si duole che il Tribunale non abbia considerato le lettere interruttive ar del 11.10.10 Pt_1 inviata alla de cuius (ricevuta il 22.10.2010) e dell'11.12.19 inviata all'attuale appellata (ricevuta il
17.1.2020) regolarmente notificate (allegati n.
3.4.5 e 6 alla memoria di costituzione dell' . Pt_1
La doglianza è fondata.
Risulta per tabulas che l'ente abbia dedotto nella memoria di costituzione di primo grado e prodotto unitamente ad essa le suddette lettere di messa in mora-sulla cui valenza interruttiva del termine prescrizionale decennale non sono sorte contestazioni-mentre sussiste contrasto tra le parti circa l'ammissibilità di dette produzioni siccome allegate alla memoria di costituzione di primo grado prodotta tardivamente oltre il termine di legge di cui all'art. 416 c.p.c.
Sul punto si evidenzia che l'eccezione di interruzione della prescrizione costituisce pacificamente eccezione in senso lato: in tal senso “ L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado) (Cass. 14755/2018).
In parte motiva la Corte ha così argomentato: “con l'unico motivo di censura, la società ricorrente, concessionaria dei servizi di riscossione, denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.
421 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la tardività della sua costituzione nel giudizio in primo grado impedisse l'utilizzabilità a fini probatori della relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, e aver conseguentemente considerato spirato il termine quinquennale di prescrizione per mancata prova della sua interruzione;
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi
(diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); che codesto potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt.
421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del
2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione”.
Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie emerge l'ammissibilità della documentazione prodotta dall' nel primo grado di giudizio relativamente all'interruzione della Pt_1
prescrizione, senza che ne sia ostativa la tardività della sua costituzione.
3.2 Ciò ritenuto, il disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle ricevute delle cartoline di ritorno degli atti di messi in mora inviati alla de cuius prodotte in atti, benchè tempestivo, appare inidoneo allo scopo per genericità, posto che in tal senso, per un verso, non rileva l'eccepita apparente diversità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Peraltro l'invocata produzione degli originali, che proverebbero, secondo la tesi difensiva dell'appellata, la non riferibilità delle firme alla de cuius, non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a superare la presunzione di conoscibilità dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario ex art. 1335
c.c.
Infatti la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “Il principio stabilito dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione stessa nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle Disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate;
mentre incombe al destinatario l'onere di superare tale presunzione di conoscenza, provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà, quale, fra gli altri, la forzata lontananza in luogo non conosciuto e non raggiungibile” (Cass. n. 3061 del 11/04/1990).
Nella fattispecie in esame, al contrario, l'appellata non ha dedotto né provato la ricorrenza delle ipotesi idonee a far ritenere superata la predetta presunzione, tale non essendo l'eventuale non riferibilità delle sottoscrizioni alla de cuius, posto che i rispettivi atti sono comunque pervenuti all'indirizzo della destinataria.
3.3 Né vale a concludere diversamente l'eccepita genericità della causale dell'indebito, posto che nella lettera dell' del 4.3.2005 essa veniva espressa a titolo di “revoca pensione per decadenza Pt_1 contribuzione”, con ciò fornendosi alla pensionata gli elementi sufficienti per comprendere la ragione del recupero, eventualmente suscettibili di ulteriore approfondimento, se ritenuto necessario dalla parte, presso gli uffici dell' . Pt_1
3.4 Nel merito, fermo restando che lo stesso ente appellante non contesta che il primo atto interruttivo sia stato quello costituito dalla lettera notificata in data 10.3.2005, risulta prescritto il diritto di credito dell' dal 1°.
8.1985 fino al 10.3.1995 per decorso del termine decennale. Pt_1
Al contrario la pretesa restitutoria non si è prescritta per il periodo dal 10.3.1995 al 30.9.2004, con conseguente fondatezza della domanda proposta dall'appellante in via gradata.
3.5 Va, tuttavia, accolta l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione gravante iure hereditatis sulla nel grado- tenuto conto che l'art. 752 c.c. stabilisce che i coeredi Controparte_3
contribuiscono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in atti risulta che la dante causa è deceduta lasciando quali eredi legittime le due figlie, ossia l'attuale appellata e Controparte_1 CP_4
come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Doc. 5 e 7) e presentazione della
[...]
dichiarazione di successione (Doc. 6, Prot. 0049503 del 12.04.2012).
Per l'effetto l'appellata è tenuta al pagamento dell'indebito de quo solo entro i limiti della quota ereditaria percepita ovvero pari alla metà.
4.In conclusione la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui sopra.
5.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di metà delle spese di lite sostenute dall' nel doppio grado di giudizio, che gravano per la restante metà a carico Pt_1 dell'appellata rimasta prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito dell'11.12.2019, consegnato il 17.01.2020 (Pratica Indebito n. 41486) limitatamente ai ratei maturati dal 1°.
8.1985 fino al
10.3.1995, dichiarandone non dovuto il relativo ammontare all' da parte di Pt_1 [...]
; CP_1
-dichiara la legittimità del provvedimento di contestazione di indebito dell'11.12.2019, consegnato il
17.01.2020 (Pratica Indebito n. 41486) per i restanti ratei maturati dal 10.3.1995 al 30.9.2004, dichiarandone dovuto il relativo ammontare all' da parte di Pt_1 Controparte_1
entro i limiti della metà;
-condanna alla refusione a favore dell' della metà delle spese Controparte_1 Pt_1 di lite del doppio grado di giudizio, liquidata in € 1.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre oneri accessori, e compensa la restante metà, oltre alla metà del c.u. del presente grado di giudizio.
Roma, lì 7.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi