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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa UR NI, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13327/2025 R.G. (+ 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025,
14920/2025, 15246/2025, 15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G. riuniti)
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio
[...] Parte_5
GA e AL SS, per procure allegate ai ricorsi,
E
, Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, Parte_9
IC PI e OV DI, per procure allegate ai ricorsi,
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC CP_1
PI, OV DI e NC LI, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari, giuste deleghe in atti, nei procedimenti nn. 13327/2025, 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025,
15246/2025, 15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G.; rimasto contumace nel procedimento n. 14920/2025 R.G.;
RESISTENTE/CONTUMACE
OGGETTO: lavoro a tempo determinato, indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data odierna, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e, premesso di essere stati Controparte_2 assunti alle sue dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati in ciascun atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma, lamentavano di non avere potuto fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stati informati delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita, i docenti ricorrenti domandavano di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva, come nei ricorsi quantificata.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si Controparte_2 costitutiva nei giudizi nn. 13327/2025, 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025, 15246/2025,
15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G., domandando la riunione dei procedimenti connessi e, nel merito, eccepita la parziale prescrizione, contestando l'avversa pretesa in quanto infondata, nonché deducendo specificamente per il ricorrente Parte_8 la sua compiuta informazione dell'obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse e delle conseguenze del mancato godimento.
Di contro, nonostante la ritualità della notifica, il Controparte_2 non si costituiva nel procedimento n. 14920/2025 R.G., sicché in esso deve essere qui dichiarato contumace.
Disposta - su richiesta di parte ricorrente, contenuta nei ricorsi - la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti costituite le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.
Riuniti con ordinanza, i procedimenti connessi erano istruiti mediante l'acquisizione della documentazione versata in atto in allegato agli scritti difensivi, indi trattenuti in decisione.
2. La riunione dei procedimenti, chiesta da parte resistente nelle memorie di costituzione, sulla quale non si è espressa la parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, deve essere disposta in ragione della identità delle questioni di diritto prospettate, in ossequio al combinato disposto di cui all'articolo 274 c.p.c. e 151 disp. att. C.p.c..
3. Gli odierni ricorrenti lamentano il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate e non godute in relazione agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, durante i quali hanno documentato di essere stati incaricati con contratti di docenza fino al termine delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 124/1999.
In specie, i ricorrenti hanno richiesto l'attribuzione della indennità sostitutiva per i periodi ferie rispettivamente maturati:
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024,
- negli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2022/2023, Parte_6
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
3 2022/2023,
- negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
- negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, Parte_7
- negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_8
- negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_9
- nell'a.s. 2023/2024, Parte_4
- negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020.
Sono in atti, in allegato ai ricorsi, i contratti stipulati dalla Amministrazione con i docenti ricorrenti per tutte le annualità elencate e tutti risultano incarichi di supplenza conferiti fino al termine delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della Legge n. 124/1999, con l'unica eccezione dell'incarico per Parte_6 per l'a.s. 2022/2023, conferito fino al 12/6/2023.
3.1 L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del
Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia
4 chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
3.2 La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento
5 delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
6/7/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto.
Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto,
è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
3.3 Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause
6 riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del
18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri
7 definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva
(v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile.
Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto
23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per
8 cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
3.4 Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr.
9 Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024).
Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022).
Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento.
A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
4. Di contro, in relazione ai giorni di festività soppresse, dei quali pure la parte ricorrente ha domandato la monetizzazione, includendoli nel computo, si osserva quanto segue.
4.1 I riposi in questione sono regolati dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
10 Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami
e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza Controparte_2 delle ferie, che vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni, essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, di talché la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
4.2 Tale essendo il quadro normativo, si condivide il recente orientamento di merito espresso dal Tribunale di Torino, il quale, in fattispecie sovrapponibile, ne ha dedotto che
“Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al relativo pagamento dell'allegazione e prova CP_2 di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977”
(cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non allega né offre di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcola le giornate di riposo non fruite, e non sviluppa al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo a fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-
570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno
11 comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie, ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità.
Invero, i principi richiamati al precedente § 3 valgono esclusivamente con riferimento alle ferie non godute e non possono estendersi alle festività soppresse.
4.3 In tal senso, il Tribunale di Torino, con la recente sentenza citata, ha condivisibilmente osservato: “Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1
– il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di
12 poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie
(pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva
e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge
n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione”
(cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025).
4.4 Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza n.
8926/2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 8926 del 4/4/2024).
Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra istituto delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento.
Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente - che le festività soppresse non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo.
4.5 A fronte di quanto esposto e della completa assenza in ricorso sia di argomentazioni a sostegno della configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della avvenuta richiesta di fruizione dei giorni di festività soppressa, il capo di domanda deve essere respinto.
5. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa resistente nei soli giudizi nn. 13327/2025, 14727/2025, 14786/2025, 15321/2025 R.G..
Con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a
13 fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale (Cass., sentenza n. 3021 del 10/2/2020).
Pertanto, nei casi in esame, poiché i ricorrenti , e Pt_1 Parte_6 Pt_3 Pt_5 hanno domandato l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rispettivamente, dall'a.s.
2018/2019, dall'a.s. 2017/2018, dall'a.s. 2018/2019 e dall'a.s. 2015/2016, sicché entro il termine ordinario decennale dal primo atto interruttivo, l'eccezione deve essere respinta, in quanto non fondata.
6. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono contabilmente corretti e condivisibili i conteggi prodotti dai ricorrenti in allegato ai ricorsi, i quali, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, hanno riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti annualmente ad un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da loro prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato.
6.1 Per quanto affermato al § 4, debbono tuttavia espungersi dal computo i giorni di festività soppresse.
Per , in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.942,40.
Per in relazione agli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2022/2023, Parte_6 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 4.411,38.
Per in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, detratti dal Parte_2 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 1.395,94.
Per in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi €
5.590,66.
Per in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, detratti dal CP_1 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità
14 sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.184,67.
Per in relazione agli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, detratti dal Parte_7 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 1.449,84.
Per in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_9 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.254,90.
Per in relazione all'a.s. 2023/2024, detratti dal computo i giorni di Parte_4 festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 625,36.
Per in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_5
2018/2019, 2019/2020 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi €
4.647,72.
D'altro canto, anche nei giudizi in cui costituito, il resistente non ha CP_2 sollevato rilievo alcuno né sul computo dei giorni di ferie maturati dai ricorrenti negli anni di servizio a tempo determinato, pur analiticamente esplicitato nei ricorsi, né sulla retribuzione giornaliera rivendicata quale parametro della indennità sostitutiva, sicché i conteggi – una volta ridotti per i giorni di festività soppresse – devono ritenersi non contestati.
6.2 Per il ricorrente il ha, specificamente, eccepito la scelta Parte_8 CP_2 consapevole del docente di non godere dei giorni di ferie goduti, nonostante la compiuta informazione ricevuta dal datore di lavoro delle modalità e dei tempi per fruirne e della possibilità di perderle ove non godute.
In allegato alla memoria di costituzione si rinviene, invero, la Circolare n. 226 del
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo , prot. 4987 del 30/3/2023, Controparte_3
indirizzata ai docenti con contratto a tempo determinato, avente ad oggetto “Fruizione ferie”, nella quale si legge “Si invitano i docenti con contratto a termine a formulare richiesta di ferie da fruire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, pena la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie”.
In ottemperanza alle disposizioni impartite, con nota assunta a protocollo n. 8594 del
7/6/2023 risulta che il docente ha inoltrato il 6/6/2023 la richiesta di fruire di 7 giorni di Pt_8 ferie, nelle date specificamente indicate.
Per l'a.s. 2022/2023, durante il quale il ricorrente è stato incaricato con contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche presso l'Istituto Comprensivo Emma
15 , egli è stato, pertanto, compiutamente e dettagliatamente informato della facoltà CP_3 di fruire delle ferie – tanto da averne fatto richiesta – e delle conseguenze del loro mancato godimento, mediante circolare della dirigenza scolastica pubblicate a disposizione dei docenti e a lui evidentemente note.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note, non v'è necessità che l'avviso sia indirizzato nominativamente – ad personam – al docente, essendo sufficiente una informazione compiuta, resa con modalità idonee alla effettiva conoscenza, nel caso in esame certamente avvenuta, atteso la conseguente richiesta di godere delle ferie inoltrata dal docente ricorrente.
Né può condividersi il rilievo di intempestività della comunicazione, atteso che alla data della diramazione della circolare il docente era ancora del tutto in tempo per godere delle ferie, prima della scadenza dell'incarico.
L'annualità 2022/2023 deve conseguentemente espungersi dal computo, sicché
l'indennità sostituiva delle ferie non godute deve essere corrisposta al docente per la Pt_8 sola annualità 2021/2022, durante la quale era stato incaricato presso l'Istituto comprensivo
NI RA, che non risulta averlo compiutamente informato della facoltà di fruire delle ferie e delle conseguenze del loro mancato godimento.
Detratti i giorni di festività soppresse, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ammonta a € 1.064,31. Pt_8
6.3 Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, le domande azionate devono essere accolte, per quanto di ragione, poiché l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica – nei limiti di cui sopra mancata nei presenti giudizi riuniti - che i lavoratori, mediante un'informazione adeguata, siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione dei rapporti di lavoro.
7. Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, i ricorsi riuniti devono essere accolti, nei limiti di quanto di ragione, con accertamento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante i periodi di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici sopraindicati, nei quali non siano stati compiutamente informati dal datore di lavoro delle modalità e dei tempi per godere
16 delle ferie e della possibilità di perderle ove non godute, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per gli importi sopra determinati.
7.1 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa di valore superiore (cfr. Cassazione n. 602 del 14/1/2019), aumentato fino al 30% per ogni ricorrente oltre il primo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014.
Di talché, nei presenti procedimenti riuniti, secondo i collegi difensivi che assistono i ricorrenti, per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA e AL SS,
[...] nell'importo di € 2.108 (procedimento n. 14786/2025 RG), aumentato di € 632 per ogni
17 ricorrente ulteriore al primo, per un totale complessivo di € 4.637,60; per i ricorrenti e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI e OV
DI, nell'importo di € 1.030 (procedimento n. 14727/2025 RG), aumentato di € 309 per ogni ricorrente ulteriore al primo, per un totale complessivo di € 1.957; per il ricorrente
[...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI, CP_1
OV DI e NC LI, nell'importo di € 1.030.
Gli importi così determinati debbono, poi, essere ulteriormente maggiorati fino a quelli, rispettivamente, di € 5.565,12, € 2.348,40 e € 1.236, in considerazione della circostanza che i ricorsi, depositati con modalità telematica, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
Essendosi i procuratori dei ricorrenti dichiarati antistatari, le spese debbono distrarsi in loro favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del nel procedimento n. Controparte_2
14920/2025 R.G., accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante i periodi di lavoro a tempo determinato, rispettivamente per negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per negli aa.ss. 2017/2018, Parte_6
2019/2020 e 2022/2023, per negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per Parte_2 [...] negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per Pt_3 [...]
negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per negli aa.ss. CP_1 Parte_7
2014/2015 e 2015/2016, per nell'a.s. 2021/2022, per negli Parte_8 Parte_9 aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per nell'a.s. 2023/2024, per Parte_4
negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Parte_5
Per l'effetto, condanna il a corrispondere: Controparte_2
- a l'importo di € 3.942,40, Parte_1
- a l'importo di € 4.411,38, Parte_6
18 - a l'importo di € 1.395,94, Parte_2
- a l'importo di € 5.590,66, Parte_3
- a l'importo di € 3.184,67, CP_1
- a l'importo di € 1.449,84, Parte_7
- a l'importo di € 1.064,31, Parte_8
- a l'importo di € 3.254,90, Parte_9
- a l'importo di € 625,36, Parte_4
- a l'importo di € 4.647,72, Parte_5 oltre, per tutti, agli interessi legali, come per legge.
Rigetta, per il resto, i ricorsi.
Condanna il a rifondere ai ricorrenti Controparte_2 [...]
, e le spese di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 lite, che liquida in complessivi € 5.565,12, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Walter Miceli,
Fabio GA e AL SS.
Condanna il a rifondere ai ricorrenti Controparte_2
, e , le spese di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 lite, che liquida in complessivi € 2.348,40, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Walter Miceli,
Fabio GA, IC PI e OV DI.
Condanna il a rifondere al ricorrente Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.236, oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI, OV DI e NC LI.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
UR NI
19
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa UR NI, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13327/2025 R.G. (+ 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025,
14920/2025, 15246/2025, 15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G. riuniti)
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio
[...] Parte_5
GA e AL SS, per procure allegate ai ricorsi,
E
, Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, Parte_9
IC PI e OV DI, per procure allegate ai ricorsi,
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC CP_1
PI, OV DI e NC LI, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari, giuste deleghe in atti, nei procedimenti nn. 13327/2025, 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025,
15246/2025, 15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G.; rimasto contumace nel procedimento n. 14920/2025 R.G.;
RESISTENTE/CONTUMACE
OGGETTO: lavoro a tempo determinato, indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data odierna, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e, premesso di essere stati Controparte_2 assunti alle sue dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati in ciascun atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma, lamentavano di non avere potuto fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stati informati delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita, i docenti ricorrenti domandavano di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva, come nei ricorsi quantificata.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si Controparte_2 costitutiva nei giudizi nn. 13327/2025, 14727/2025, 14739/2025, 14786/2025, 15246/2025,
15250/2025, 15253/2025, 15300/2025, 15321/2025 R.G., domandando la riunione dei procedimenti connessi e, nel merito, eccepita la parziale prescrizione, contestando l'avversa pretesa in quanto infondata, nonché deducendo specificamente per il ricorrente Parte_8 la sua compiuta informazione dell'obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse e delle conseguenze del mancato godimento.
Di contro, nonostante la ritualità della notifica, il Controparte_2 non si costituiva nel procedimento n. 14920/2025 R.G., sicché in esso deve essere qui dichiarato contumace.
Disposta - su richiesta di parte ricorrente, contenuta nei ricorsi - la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti costituite le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.
Riuniti con ordinanza, i procedimenti connessi erano istruiti mediante l'acquisizione della documentazione versata in atto in allegato agli scritti difensivi, indi trattenuti in decisione.
2. La riunione dei procedimenti, chiesta da parte resistente nelle memorie di costituzione, sulla quale non si è espressa la parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, deve essere disposta in ragione della identità delle questioni di diritto prospettate, in ossequio al combinato disposto di cui all'articolo 274 c.p.c. e 151 disp. att. C.p.c..
3. Gli odierni ricorrenti lamentano il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate e non godute in relazione agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, durante i quali hanno documentato di essere stati incaricati con contratti di docenza fino al termine delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 124/1999.
In specie, i ricorrenti hanno richiesto l'attribuzione della indennità sostitutiva per i periodi ferie rispettivamente maturati:
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024,
- negli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2022/2023, Parte_6
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
3 2022/2023,
- negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
- negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, Parte_7
- negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_8
- negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_9
- nell'a.s. 2023/2024, Parte_4
- negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020.
Sono in atti, in allegato ai ricorsi, i contratti stipulati dalla Amministrazione con i docenti ricorrenti per tutte le annualità elencate e tutti risultano incarichi di supplenza conferiti fino al termine delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della Legge n. 124/1999, con l'unica eccezione dell'incarico per Parte_6 per l'a.s. 2022/2023, conferito fino al 12/6/2023.
3.1 L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del
Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia
4 chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
3.2 La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento
5 delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
6/7/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto.
Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto,
è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
3.3 Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause
6 riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del
18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri
7 definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva
(v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile.
Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto
23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per
8 cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
3.4 Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr.
9 Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024).
Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022).
Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento.
A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
4. Di contro, in relazione ai giorni di festività soppresse, dei quali pure la parte ricorrente ha domandato la monetizzazione, includendoli nel computo, si osserva quanto segue.
4.1 I riposi in questione sono regolati dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
10 Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami
e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza Controparte_2 delle ferie, che vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni, essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, di talché la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
4.2 Tale essendo il quadro normativo, si condivide il recente orientamento di merito espresso dal Tribunale di Torino, il quale, in fattispecie sovrapponibile, ne ha dedotto che
“Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al relativo pagamento dell'allegazione e prova CP_2 di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977”
(cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non allega né offre di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcola le giornate di riposo non fruite, e non sviluppa al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo a fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-
570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno
11 comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie, ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità.
Invero, i principi richiamati al precedente § 3 valgono esclusivamente con riferimento alle ferie non godute e non possono estendersi alle festività soppresse.
4.3 In tal senso, il Tribunale di Torino, con la recente sentenza citata, ha condivisibilmente osservato: “Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1
– il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di
12 poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie
(pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva
e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge
n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione”
(cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025).
4.4 Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza n.
8926/2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 8926 del 4/4/2024).
Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra istituto delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento.
Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente - che le festività soppresse non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo.
4.5 A fronte di quanto esposto e della completa assenza in ricorso sia di argomentazioni a sostegno della configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della avvenuta richiesta di fruizione dei giorni di festività soppressa, il capo di domanda deve essere respinto.
5. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa resistente nei soli giudizi nn. 13327/2025, 14727/2025, 14786/2025, 15321/2025 R.G..
Con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a
13 fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale (Cass., sentenza n. 3021 del 10/2/2020).
Pertanto, nei casi in esame, poiché i ricorrenti , e Pt_1 Parte_6 Pt_3 Pt_5 hanno domandato l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rispettivamente, dall'a.s.
2018/2019, dall'a.s. 2017/2018, dall'a.s. 2018/2019 e dall'a.s. 2015/2016, sicché entro il termine ordinario decennale dal primo atto interruttivo, l'eccezione deve essere respinta, in quanto non fondata.
6. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono contabilmente corretti e condivisibili i conteggi prodotti dai ricorrenti in allegato ai ricorsi, i quali, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, hanno riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti annualmente ad un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da loro prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato.
6.1 Per quanto affermato al § 4, debbono tuttavia espungersi dal computo i giorni di festività soppresse.
Per , in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.942,40.
Per in relazione agli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2022/2023, Parte_6 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 4.411,38.
Per in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, detratti dal Parte_2 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 1.395,94.
Per in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi €
5.590,66.
Per in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, detratti dal CP_1 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità
14 sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.184,67.
Per in relazione agli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, detratti dal Parte_7 computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 1.449,84.
Per in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_9 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 3.254,90.
Per in relazione all'a.s. 2023/2024, detratti dal computo i giorni di Parte_4 festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi € 625,36.
Per in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_5
2018/2019, 2019/2020 detratti dal computo i giorni di festività soppresse esposti nella tabella inserita in ricorso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ammonta a complessivi €
4.647,72.
D'altro canto, anche nei giudizi in cui costituito, il resistente non ha CP_2 sollevato rilievo alcuno né sul computo dei giorni di ferie maturati dai ricorrenti negli anni di servizio a tempo determinato, pur analiticamente esplicitato nei ricorsi, né sulla retribuzione giornaliera rivendicata quale parametro della indennità sostitutiva, sicché i conteggi – una volta ridotti per i giorni di festività soppresse – devono ritenersi non contestati.
6.2 Per il ricorrente il ha, specificamente, eccepito la scelta Parte_8 CP_2 consapevole del docente di non godere dei giorni di ferie goduti, nonostante la compiuta informazione ricevuta dal datore di lavoro delle modalità e dei tempi per fruirne e della possibilità di perderle ove non godute.
In allegato alla memoria di costituzione si rinviene, invero, la Circolare n. 226 del
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo , prot. 4987 del 30/3/2023, Controparte_3
indirizzata ai docenti con contratto a tempo determinato, avente ad oggetto “Fruizione ferie”, nella quale si legge “Si invitano i docenti con contratto a termine a formulare richiesta di ferie da fruire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, pena la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie”.
In ottemperanza alle disposizioni impartite, con nota assunta a protocollo n. 8594 del
7/6/2023 risulta che il docente ha inoltrato il 6/6/2023 la richiesta di fruire di 7 giorni di Pt_8 ferie, nelle date specificamente indicate.
Per l'a.s. 2022/2023, durante il quale il ricorrente è stato incaricato con contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche presso l'Istituto Comprensivo Emma
15 , egli è stato, pertanto, compiutamente e dettagliatamente informato della facoltà CP_3 di fruire delle ferie – tanto da averne fatto richiesta – e delle conseguenze del loro mancato godimento, mediante circolare della dirigenza scolastica pubblicate a disposizione dei docenti e a lui evidentemente note.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note, non v'è necessità che l'avviso sia indirizzato nominativamente – ad personam – al docente, essendo sufficiente una informazione compiuta, resa con modalità idonee alla effettiva conoscenza, nel caso in esame certamente avvenuta, atteso la conseguente richiesta di godere delle ferie inoltrata dal docente ricorrente.
Né può condividersi il rilievo di intempestività della comunicazione, atteso che alla data della diramazione della circolare il docente era ancora del tutto in tempo per godere delle ferie, prima della scadenza dell'incarico.
L'annualità 2022/2023 deve conseguentemente espungersi dal computo, sicché
l'indennità sostituiva delle ferie non godute deve essere corrisposta al docente per la Pt_8 sola annualità 2021/2022, durante la quale era stato incaricato presso l'Istituto comprensivo
NI RA, che non risulta averlo compiutamente informato della facoltà di fruire delle ferie e delle conseguenze del loro mancato godimento.
Detratti i giorni di festività soppresse, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ammonta a € 1.064,31. Pt_8
6.3 Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, le domande azionate devono essere accolte, per quanto di ragione, poiché l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica – nei limiti di cui sopra mancata nei presenti giudizi riuniti - che i lavoratori, mediante un'informazione adeguata, siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione dei rapporti di lavoro.
7. Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, i ricorsi riuniti devono essere accolti, nei limiti di quanto di ragione, con accertamento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante i periodi di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici sopraindicati, nei quali non siano stati compiutamente informati dal datore di lavoro delle modalità e dei tempi per godere
16 delle ferie e della possibilità di perderle ove non godute, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per gli importi sopra determinati.
7.1 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa di valore superiore (cfr. Cassazione n. 602 del 14/1/2019), aumentato fino al 30% per ogni ricorrente oltre il primo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014.
Di talché, nei presenti procedimenti riuniti, secondo i collegi difensivi che assistono i ricorrenti, per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA e AL SS,
[...] nell'importo di € 2.108 (procedimento n. 14786/2025 RG), aumentato di € 632 per ogni
17 ricorrente ulteriore al primo, per un totale complessivo di € 4.637,60; per i ricorrenti e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI e OV
DI, nell'importo di € 1.030 (procedimento n. 14727/2025 RG), aumentato di € 309 per ogni ricorrente ulteriore al primo, per un totale complessivo di € 1.957; per il ricorrente
[...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI, CP_1
OV DI e NC LI, nell'importo di € 1.030.
Gli importi così determinati debbono, poi, essere ulteriormente maggiorati fino a quelli, rispettivamente, di € 5.565,12, € 2.348,40 e € 1.236, in considerazione della circostanza che i ricorsi, depositati con modalità telematica, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
Essendosi i procuratori dei ricorrenti dichiarati antistatari, le spese debbono distrarsi in loro favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del nel procedimento n. Controparte_2
14920/2025 R.G., accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante i periodi di lavoro a tempo determinato, rispettivamente per negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per negli aa.ss. 2017/2018, Parte_6
2019/2020 e 2022/2023, per negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per Parte_2 [...] negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per Pt_3 [...]
negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per negli aa.ss. CP_1 Parte_7
2014/2015 e 2015/2016, per nell'a.s. 2021/2022, per negli Parte_8 Parte_9 aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per nell'a.s. 2023/2024, per Parte_4
negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Parte_5
Per l'effetto, condanna il a corrispondere: Controparte_2
- a l'importo di € 3.942,40, Parte_1
- a l'importo di € 4.411,38, Parte_6
18 - a l'importo di € 1.395,94, Parte_2
- a l'importo di € 5.590,66, Parte_3
- a l'importo di € 3.184,67, CP_1
- a l'importo di € 1.449,84, Parte_7
- a l'importo di € 1.064,31, Parte_8
- a l'importo di € 3.254,90, Parte_9
- a l'importo di € 625,36, Parte_4
- a l'importo di € 4.647,72, Parte_5 oltre, per tutti, agli interessi legali, come per legge.
Rigetta, per il resto, i ricorsi.
Condanna il a rifondere ai ricorrenti Controparte_2 [...]
, e le spese di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 lite, che liquida in complessivi € 5.565,12, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Walter Miceli,
Fabio GA e AL SS.
Condanna il a rifondere ai ricorrenti Controparte_2
, e , le spese di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 lite, che liquida in complessivi € 2.348,40, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e
C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Walter Miceli,
Fabio GA, IC PI e OV DI.
Condanna il a rifondere al ricorrente Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.236, oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Avv.ti Walter Miceli, Fabio GA, IC PI, OV DI e NC LI.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
UR NI
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