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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2675/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2675/2023 promossa da
Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTA
All'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“A – dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 409/2023- FAR emessa da
[...]
priva di data e delle eventuali sanzioni accessorie e di ogni atto ad essa prodromico Parte_2
quali il verbale di accertamento di Polizia Locale di Quistello n° 29/20/VA del 13.8.2023 per le motivazioni di cui in narrativa;
B – con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, in favore del procuratore anticipante.”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 409/2023-
pagina 1 di 9 Parte
nell'importo in essa descritto. Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari e spese per la resistente ATS della ” CP_1
Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2675/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BICOCCHI DAVIDE
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.11.2023 proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 409/2023, emessa dal Dipartimento amministrativo e di Controllo degli affari
Contr Generali e Legali della regione Lombardia notificata in data 9.10.2023, con Parte_2
pagina 3 di 9 la quale con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.041,00, a titolo di sanzione amministrativa (€ 6.000,00) e spese del procedimento (€ 41,00), per la violazione dell'art. 110 D.Lgs 219/2006 e norme collegate, perché in data 12.08.2020, in Comune di
Quistello, in qualità di conducente il veicolo EG743VJ “effettuava trasporto di medicinali in regime di temperatura senza osservare le disposizioni dei titoli VI e VII del DLgs 219/2006 perchè il vano di carico non era pulito e non era in grado di mantenere le condizioni di temperatura per coibentazione deteriorata ed in parte mancante e non vi erano le condizioni termiche per la conservazione dei medicinali in quanto il termometro del veicolo registrava temperatura di 37.8 gradi di molto superiore a quella prevista”, ordinanza ingiunzione emessa a seguito di verbale di contestazione del 13.08.2020, deposito di scritti difensivi e audizione, sostituita da memoria in data 28.04.2021, anche nei confronti degli obbligati in solido Fairlog
s.r.l., vettore e locatario del veicolo, nonchè datore di lavoro del , e del proprietario Pt_1
Charterday s.r.l..
Con la suddetta opposizione chiedeva declaratoria di nullità dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione e di ogni atto prodromico, per i seguenti motivi: a) inammissibilità dell'ordinanza per non essere stato l'istante sentito personalmente, “poiché -pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981 il legale di Fairlog srl- tale incombente non risulta espletato mai avendo provveduto l'autorità competente ad effettuare comunicazione alcuna al sig. personalmente. A nulla vale Pt_1
l'indicazione, contenuta nell'ordinanza secondo la quale il datore di lavoro avrebbe formalmente prodotto scritti difensivi anche nell'interesse dell'odierno ricorrente quando non si è poi dato corso alla richiesta audizione del medesimo”; b) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata contestazione immediata della violazione al , avendo la Pt_1
Polizia Locale di Quistello effettuato nell'immediato solo contestazione verbale ed avendo poi redatto l'atto il giorno successivo, pur avendo nell'immediatezza raccolto tutti gli elementi utili;
c) mancato accertamento del fatto contestato, “poiché non si è proceduto alla verifica strumentale dell'effettiva temperatura della cella e soprattutto dei prodotti in essa contenuti con ciò venendo meno ogni ipotesi di condotta contra legem da parte del ricorrente”; d) carenza dell'elemento soggettivo, “in quanto il sig. -da pochi giorni assunto da Pt_1
pagina 4 di 9 Fairlog srl con contratto a tempo determinato - non aveva alcuna qualifica né era formato in alcun modo dal datore di lavoro pertanto non potendosi ravvisare nel suo comportamento neppure quella minima consapevolezza in relazione alla portata ed al contenuto della norma violata, così scemando in capo allo stesso ogni profilo anche di colpa in relazione a quanto avvenuto”.
Depositati dall'amministrazione opposta copia degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione, e memoria di costituzione, con la quale veniva chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, la causa istruita documentalmente, veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata.
Primo motivo: mancata audizione personale del ricorrente.
Come risulta dai documenti prodotti da parte opposta Charterday s.r.l., a mezzo del proprio legale avv. Marcoccia Luca, “anche nell'interesse” della società Farlog srl e del sig. Pt_1
ha trasmesso in data 11.09.2020 al Comando della Polizia Locale di Quistello e a
[...] [...]
scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e contestazione della CP_1
violazione delle norme sopra indicate, redatto il 13.08.2020, chiedendone l'annullamento in autotutela, e comunque l'annullamento ad “previa audizione personale CP_1 degli interessati” (doc. 5 parte convenuta); con comunicazione inviata via pec il 19.4.2021,
nel rappresentare che l'audizione in presenza non era consentita da CP_1
specifiche disposizioni normative (periodo Covid), ha fissato incontro con modalità telematica per il giorno 10.5.2021 (doc. n. 6), a cui ha fatto seguito, da parte del trasgressore e obbligati in solido, a mezzo dello stesso legale, per conto e nell'interesse degli stessi soggetti, la presentazione di una memoria in sostituzione dell'audizione telematica (doc. n. 7), CP_1
esaminati gli atti ha quindi emesso l'ordinanza qui impugnata.
[...]
Se l'istanza di audizione personale degli interessati e, per quanto qui rileva, l'audizione del
, si assume essere stata validamente richiesta con atto del suddetto legale, essendo Pt_1
stata la stessa, sostituita, per dichiarata “impossibilità di presenziare”, secondo quanto dichiarato dallo stesso legale incaricato, dal deposito di memoria difensiva, è evidente pagina 5 di 9 l'infondatezza, in fatto, di tale motivo di opposizione, dovendo ritenersi tale diversa modalità dell'esercizio di difesa frutto di scelta volontaria della stessa parte.
Solo per completezza di motivazione, come rilevato dalla convenuta, il motivo è in ogni caso giuridicamente infondato, non comportando la mancata audizione del trasgressore nell'ambito del procedimento amministrativo, alcuna nullità del provvedimento, in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (v. Cass. Civ.
n. 21146 del 7.8.2019).
Secondo motivo mancata contestazione immediata della violazione all'opponente.
L'art. 14 l. 689/81 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e, qualora non sia “avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente” che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”
A nulla rileva che nel caso, come sostenuto dall'opponente, fosse possibile procedere con contestazione immediata, non derivando da tale omissione alcuna nullità/illegittimità del procedimento sanzionatorio, dovendo unicamente in tal caso la contestazione avvenire nel termine tassativo di giorni 90 dall'accertamento (“In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” v.. per tutte
Cass. Civ. n. 27508 del 29/12/2009), comportando solo il mancato rispetto di tale termine l'estinzione dell'obbligazione, come espressamente previsto dall'ultimo comma del citato articolo 14.
Nel caso, come riportato nel p.v. n. 29/20/V.A., il controllo della Polizia locale di Quistello è avvenuto in data 12.8.2020, e l'atto di contestazione è stato notificato in data 17.8.2020, dopo pagina 6 di 9 aver svolto verifiche ed ulteriori accertamenti, in ottemperanza al termine stabilito dall'art. 14
L. 689/1981.
Essendo intervenuta regolare notifica della contestazione entro i 90 giorni dall'accertamento sia detto atto che gli atti successivi sono validi e pienamente efficaci.
Terzo motivo: insussistenza della violazione contestata per mancato accertamento strumentale della effettiva temperatura della cella e dei prodotti in essa contenuti.
Tale contestazione, in fatto, della condotta sanzionata è destituita di fondamento.
Dal verbale di accertamento n. 29/20/V.A. è chiaramente descritto il comportamento materiale sanzionato e l'indicazione delle disposizioni violate;
in particolare gli agenti della
Polizia Locale hanno direttamente accertato che il veicolo col quale il sig. stava Pt_1
effettuando un trasporto di medicinali in regime di temperatura non solo che in alcune parti mancava di coibentazione ed in altre parti questa risultava deteriorata, ma che la temperatura nel vano di carico del veicolo, in cui erano presenti i medicinali trasportati, era di 37.8 gradi, come dimostrato dai rilievi fotografici effettuati al momento del controllo (doc.1 parte convenuta), temperatura di molto superiore rispetto a quella stabilita, inferiore ai 25 gradi, dal
Ministero della Salute (doc. n. 4 parte convenuta); nello stesso è espressamente riportato: “Nel caso specifico, durante il controllo stradale avvenuto in data 12/8/2020 alle ore 17:10 a
Quistello lungo Via Cantone, il sig. stava effettuando un trasporto di Parte_1
medicinali in regime di temperatura senza osservare le disposizioni del titolo VI e VII del
D.Lgs. 219/2016, nella fattispecie si accertava che il vano di carico del veicolo non era mantenuto pulito, non era in grado di mantenere le prescritte condizioni di temperatura in quanto la coibentazione risultava deteriorata ed in parte mancante e non venivano rispettate le condizioni termiche imposte per la corretta conservazione dei medicinali in quanto il termometro dell'impianto di refrigerazione del veicolo registrava nel vano di carico una temperatura di 37,8 gradi molto superiore a quella prevista (inferiore 25 gradi per i medicinali ad uso umano)”; come precisato da parte opposta, il “manuale del comando in cabina del modello Zanotti” installato sul veicolo ed acquisito dall'organo accertatore riporta che in caso di malfunzionamento o guasto del termometro sul display si attiva il led di allarme e compare pagina 7 di 9 il codice di guasto “E01” (doc. n. 8 parte convenuta), mentre nel caso il termometro interno non riportava alcuna segnalazione di errore o guasto;
lo stesso, regolarmente funzionante, indicava quindi la temperatura correttamente rilevata di 37,8 gradi.
Quarto motivo: mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, per essere stato l'opponente assunto da pochi giorni, per non avere alcuna qualifica o per non aver ricevuto adeguata formazione.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Come noto il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Nel caso parte opponente non ha fornito alcun valida prova di essere incorso in errore incolpevole o comunque di causa idonea ad escludere la sua responsabilità, laddove l'”error iuris” rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge (v. per tutte Cass. Civ. n. 11777 del
18/06/2020).
L'opposizione, totalmente infondata, deve essere quindi rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
Nulla può infatti disporsi in ordine all'entità della sanzione irrogata, non avendo l'opponente avanzato domanda subordinata di riduzione della stessa (“In tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza - ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può
pagina 8 di 9 essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente” v. Corte Cass. n. 21486 del 11/11/2004).
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al
DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma l'ordinanza ingiunzione n.
409/2023-FAR, emessa dal Direttore Generale del Dipartimento amministrativo e di Controllo
Contr degli affari Generali e Legali della regione Lombardia nei confronti di parte Parte_2
opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 27/03/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 9 di 9
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2675/2023 promossa da
Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTA
All'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“A – dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 409/2023- FAR emessa da
[...]
priva di data e delle eventuali sanzioni accessorie e di ogni atto ad essa prodromico Parte_2
quali il verbale di accertamento di Polizia Locale di Quistello n° 29/20/VA del 13.8.2023 per le motivazioni di cui in narrativa;
B – con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni, in favore del procuratore anticipante.”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 409/2023-
pagina 1 di 9 Parte
nell'importo in essa descritto. Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari e spese per la resistente ATS della ” CP_1
Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2675/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BICOCCHI DAVIDE
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.11.2023 proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 409/2023, emessa dal Dipartimento amministrativo e di Controllo degli affari
Contr Generali e Legali della regione Lombardia notificata in data 9.10.2023, con Parte_2
pagina 3 di 9 la quale con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.041,00, a titolo di sanzione amministrativa (€ 6.000,00) e spese del procedimento (€ 41,00), per la violazione dell'art. 110 D.Lgs 219/2006 e norme collegate, perché in data 12.08.2020, in Comune di
Quistello, in qualità di conducente il veicolo EG743VJ “effettuava trasporto di medicinali in regime di temperatura senza osservare le disposizioni dei titoli VI e VII del DLgs 219/2006 perchè il vano di carico non era pulito e non era in grado di mantenere le condizioni di temperatura per coibentazione deteriorata ed in parte mancante e non vi erano le condizioni termiche per la conservazione dei medicinali in quanto il termometro del veicolo registrava temperatura di 37.8 gradi di molto superiore a quella prevista”, ordinanza ingiunzione emessa a seguito di verbale di contestazione del 13.08.2020, deposito di scritti difensivi e audizione, sostituita da memoria in data 28.04.2021, anche nei confronti degli obbligati in solido Fairlog
s.r.l., vettore e locatario del veicolo, nonchè datore di lavoro del , e del proprietario Pt_1
Charterday s.r.l..
Con la suddetta opposizione chiedeva declaratoria di nullità dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione e di ogni atto prodromico, per i seguenti motivi: a) inammissibilità dell'ordinanza per non essere stato l'istante sentito personalmente, “poiché -pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981 il legale di Fairlog srl- tale incombente non risulta espletato mai avendo provveduto l'autorità competente ad effettuare comunicazione alcuna al sig. personalmente. A nulla vale Pt_1
l'indicazione, contenuta nell'ordinanza secondo la quale il datore di lavoro avrebbe formalmente prodotto scritti difensivi anche nell'interesse dell'odierno ricorrente quando non si è poi dato corso alla richiesta audizione del medesimo”; b) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata contestazione immediata della violazione al , avendo la Pt_1
Polizia Locale di Quistello effettuato nell'immediato solo contestazione verbale ed avendo poi redatto l'atto il giorno successivo, pur avendo nell'immediatezza raccolto tutti gli elementi utili;
c) mancato accertamento del fatto contestato, “poiché non si è proceduto alla verifica strumentale dell'effettiva temperatura della cella e soprattutto dei prodotti in essa contenuti con ciò venendo meno ogni ipotesi di condotta contra legem da parte del ricorrente”; d) carenza dell'elemento soggettivo, “in quanto il sig. -da pochi giorni assunto da Pt_1
pagina 4 di 9 Fairlog srl con contratto a tempo determinato - non aveva alcuna qualifica né era formato in alcun modo dal datore di lavoro pertanto non potendosi ravvisare nel suo comportamento neppure quella minima consapevolezza in relazione alla portata ed al contenuto della norma violata, così scemando in capo allo stesso ogni profilo anche di colpa in relazione a quanto avvenuto”.
Depositati dall'amministrazione opposta copia degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione, e memoria di costituzione, con la quale veniva chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, la causa istruita documentalmente, veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata.
Primo motivo: mancata audizione personale del ricorrente.
Come risulta dai documenti prodotti da parte opposta Charterday s.r.l., a mezzo del proprio legale avv. Marcoccia Luca, “anche nell'interesse” della società Farlog srl e del sig. Pt_1
ha trasmesso in data 11.09.2020 al Comando della Polizia Locale di Quistello e a
[...] [...]
scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e contestazione della CP_1
violazione delle norme sopra indicate, redatto il 13.08.2020, chiedendone l'annullamento in autotutela, e comunque l'annullamento ad “previa audizione personale CP_1 degli interessati” (doc. 5 parte convenuta); con comunicazione inviata via pec il 19.4.2021,
nel rappresentare che l'audizione in presenza non era consentita da CP_1
specifiche disposizioni normative (periodo Covid), ha fissato incontro con modalità telematica per il giorno 10.5.2021 (doc. n. 6), a cui ha fatto seguito, da parte del trasgressore e obbligati in solido, a mezzo dello stesso legale, per conto e nell'interesse degli stessi soggetti, la presentazione di una memoria in sostituzione dell'audizione telematica (doc. n. 7), CP_1
esaminati gli atti ha quindi emesso l'ordinanza qui impugnata.
[...]
Se l'istanza di audizione personale degli interessati e, per quanto qui rileva, l'audizione del
, si assume essere stata validamente richiesta con atto del suddetto legale, essendo Pt_1
stata la stessa, sostituita, per dichiarata “impossibilità di presenziare”, secondo quanto dichiarato dallo stesso legale incaricato, dal deposito di memoria difensiva, è evidente pagina 5 di 9 l'infondatezza, in fatto, di tale motivo di opposizione, dovendo ritenersi tale diversa modalità dell'esercizio di difesa frutto di scelta volontaria della stessa parte.
Solo per completezza di motivazione, come rilevato dalla convenuta, il motivo è in ogni caso giuridicamente infondato, non comportando la mancata audizione del trasgressore nell'ambito del procedimento amministrativo, alcuna nullità del provvedimento, in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (v. Cass. Civ.
n. 21146 del 7.8.2019).
Secondo motivo mancata contestazione immediata della violazione all'opponente.
L'art. 14 l. 689/81 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e, qualora non sia “avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente” che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”
A nulla rileva che nel caso, come sostenuto dall'opponente, fosse possibile procedere con contestazione immediata, non derivando da tale omissione alcuna nullità/illegittimità del procedimento sanzionatorio, dovendo unicamente in tal caso la contestazione avvenire nel termine tassativo di giorni 90 dall'accertamento (“In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” v.. per tutte
Cass. Civ. n. 27508 del 29/12/2009), comportando solo il mancato rispetto di tale termine l'estinzione dell'obbligazione, come espressamente previsto dall'ultimo comma del citato articolo 14.
Nel caso, come riportato nel p.v. n. 29/20/V.A., il controllo della Polizia locale di Quistello è avvenuto in data 12.8.2020, e l'atto di contestazione è stato notificato in data 17.8.2020, dopo pagina 6 di 9 aver svolto verifiche ed ulteriori accertamenti, in ottemperanza al termine stabilito dall'art. 14
L. 689/1981.
Essendo intervenuta regolare notifica della contestazione entro i 90 giorni dall'accertamento sia detto atto che gli atti successivi sono validi e pienamente efficaci.
Terzo motivo: insussistenza della violazione contestata per mancato accertamento strumentale della effettiva temperatura della cella e dei prodotti in essa contenuti.
Tale contestazione, in fatto, della condotta sanzionata è destituita di fondamento.
Dal verbale di accertamento n. 29/20/V.A. è chiaramente descritto il comportamento materiale sanzionato e l'indicazione delle disposizioni violate;
in particolare gli agenti della
Polizia Locale hanno direttamente accertato che il veicolo col quale il sig. stava Pt_1
effettuando un trasporto di medicinali in regime di temperatura non solo che in alcune parti mancava di coibentazione ed in altre parti questa risultava deteriorata, ma che la temperatura nel vano di carico del veicolo, in cui erano presenti i medicinali trasportati, era di 37.8 gradi, come dimostrato dai rilievi fotografici effettuati al momento del controllo (doc.1 parte convenuta), temperatura di molto superiore rispetto a quella stabilita, inferiore ai 25 gradi, dal
Ministero della Salute (doc. n. 4 parte convenuta); nello stesso è espressamente riportato: “Nel caso specifico, durante il controllo stradale avvenuto in data 12/8/2020 alle ore 17:10 a
Quistello lungo Via Cantone, il sig. stava effettuando un trasporto di Parte_1
medicinali in regime di temperatura senza osservare le disposizioni del titolo VI e VII del
D.Lgs. 219/2016, nella fattispecie si accertava che il vano di carico del veicolo non era mantenuto pulito, non era in grado di mantenere le prescritte condizioni di temperatura in quanto la coibentazione risultava deteriorata ed in parte mancante e non venivano rispettate le condizioni termiche imposte per la corretta conservazione dei medicinali in quanto il termometro dell'impianto di refrigerazione del veicolo registrava nel vano di carico una temperatura di 37,8 gradi molto superiore a quella prevista (inferiore 25 gradi per i medicinali ad uso umano)”; come precisato da parte opposta, il “manuale del comando in cabina del modello Zanotti” installato sul veicolo ed acquisito dall'organo accertatore riporta che in caso di malfunzionamento o guasto del termometro sul display si attiva il led di allarme e compare pagina 7 di 9 il codice di guasto “E01” (doc. n. 8 parte convenuta), mentre nel caso il termometro interno non riportava alcuna segnalazione di errore o guasto;
lo stesso, regolarmente funzionante, indicava quindi la temperatura correttamente rilevata di 37,8 gradi.
Quarto motivo: mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, per essere stato l'opponente assunto da pochi giorni, per non avere alcuna qualifica o per non aver ricevuto adeguata formazione.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Come noto il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Nel caso parte opponente non ha fornito alcun valida prova di essere incorso in errore incolpevole o comunque di causa idonea ad escludere la sua responsabilità, laddove l'”error iuris” rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge (v. per tutte Cass. Civ. n. 11777 del
18/06/2020).
L'opposizione, totalmente infondata, deve essere quindi rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
Nulla può infatti disporsi in ordine all'entità della sanzione irrogata, non avendo l'opponente avanzato domanda subordinata di riduzione della stessa (“In tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza - ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può
pagina 8 di 9 essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente” v. Corte Cass. n. 21486 del 11/11/2004).
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al
DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma l'ordinanza ingiunzione n.
409/2023-FAR, emessa dal Direttore Generale del Dipartimento amministrativo e di Controllo
Contr degli affari Generali e Legali della regione Lombardia nei confronti di parte Parte_2
opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 27/03/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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