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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3394/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4592/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 18.6.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Schiano Parte_1
OR
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
RU IA
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Adriano
CC e GI FR
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale il deduceva: Pt_1 di aver lavorato presso la con contratti di lavoro a Controparte_3 somministrazione a tempo determinato sottoscritti dal 30.12.2021 con la di essere stato assunto con la qualifica di CP_2
Operaio, Mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;
di aver lavorato dal
26.01.2021 al 11.01.2023 alle dipendenze della con Controparte_3 le mansioni di Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di , secondo le direttive, CP_1
l'organizzazione e gli orari prestabiliti fissati esclusivamente dalla azienda utilizzatrice che l'orario lavorativo era Controparte_3 pari a 38 ore settimanali e si articolava su turnazioni e la retribuzione percepita era quella indicata nei contratti di lavoro e nei prospetti paga;
che all'interno delle strutture alla quali era addetto erano presenti numerosi altri lavoratori con diverse qualifiche, di cui in parte assunti con contratti di somministrazione ed altri assunti con contratto di lavoro subordinato direttamente da e le mansioni ed i compiti svolti dagli operai con Controparte_3 la sua medesima qualifica non erano caratterizzati da alcuna differenziazione in ordine alla tipologia di assunzione effettuata dall'ente; che nei contratti di assunzione a termine a scopo di somministrazione stipulati con la ed utilizzatore CP_2 [...] come causale era indicato genericamente l'art.34 comma 2 CP_3 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 e l'art.44 CCNL APL, nonché l'esigenza di sostituire altri lavoratori;
che la sua sede di lavoro era sempre stata quella di via Galileo Ferraris 49 e che in essa non erano CP_1 presenti o, meglio, non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in ricorso;
che il rapporto di lavoro veniva unilateralmente interrotto a far data dal
11.01.2023, per volontà della parte convenuta Controparte_3 senza alcuna preventiva comunicazione ricevuta in tal senso, e che in data 3.02.2023 veniva inviata alle parti convenute, impugnativa e richiesta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
pag. 2/13 e chiedeva “ordinare alla in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali
Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal
30.12.2021 o dal 11.01.2023 o in quella che dovesse risultare al
Serenissimo Giudicante;
condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n.
81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.102,59 o comunque in quella che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva la resistente Controparte_1
che chiedeva dichiararsi l'improponibilità della domanda per
[...] intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti di somministrazione ex art. 32 L. n°183/2010 (Collegato Lavoro), ed in ogni caso spingeva per l'inammissibilità anche in relazione all'inapplicabilità delle norme invocate ex adverso, attesa la natura pubblicistica di e comunque per il rigetto del ricorso, CP_3 con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Si costituiva altresì la resistente Controparte_2
che chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza
[...] dall'azione, improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità
e/o nullità del ricorso introduttivo;
in ogni caso di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella pag. 3/13 denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenerla indenne da condanna non essendovi specifica domanda di condanna in suo danno e, in ogni caso, limitare la condanna della stessa, per quanto di ragione, contenendosi il risarcimento nella minor misura ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il Tribunale di Napoli dichiarava la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 dall'azione nei riguardi della società di somministrazione non essendovi prova che il CP_2 lavoratore avesse impugnato stragiudizialmente nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del rapporto neppure l'ultimo contratto intercorso, pacificamente terminato in data 1°.2.2023; rigettava nel merito la domanda spiegata nei confronti della rilevando CP_3 che a tale ultima società, qualificabile come società in house providing dovesse applicarsi, quanto ai rapporti di lavoro del personale, la disciplina contenuta nel D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, ed in particolare la regola che estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, quindi le regole concorsuali.
Propone appello il lavoratore contestando la disapplicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. dall'art. 32 comma V della legge
183/2010 ai fini del risarcimento del danno.
Evidenzia l'appellante che:
-in caso di somministrazione irregolare e di conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, trova applicazione, ai fini del risarcimento del danno, la disciplina prevista dall'art.32 della legge n.183/2010 in materia di indennità omnicomprensiva,
pag. 4/13 -che anche volendo applicare il principio sancito dall'art.36, comma
2, D.Lgs. 165/2001 la sanzione dell'eventuale violazione poteva essere ravvisata nel riconoscimento al lavoratore del solo trattamento economico, pur escludendo la possibilità di conversione del rapporto, così come ritenuto dal Giudice di primo grado,
-che la sentenza va modificata nella parte in cui nulla dice in merito alla possibilità di ottenere sentenza risarcitoria dovendosi affermare a contrario la possibilità di conversione del contratto in tempo indeterminato ed in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dovendosi disapplicare l'art.36 D.Lgs. 165/01 e quindi l'art.1 comma 2 del D.Lgs. 276/03 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE,
-che gli si doveva consentire di provare il suo assunto quanto alla illegittimità della successione dei contratti di somministrazione per i motivi tutti dedotti in ricorso e consentirgli di svolgere la richiesta attività istruttoria,
-che la somministrazione era contraria al d.lgs. 81/2015 ed aveva eluso “la natura temporanea del lavoro tramite agenzia, che il giudice di merito può riscontrare alla presenza degli indicatori forniti dalla
Corte di giustizia”,
chiedendo di “accogliere la domanda proposta dallo appellante e in integrale riforma della impugnata sentenza accogliere le conclusioni di cui in ricorso introduttivo ma in ogni caso condannare la società convenuta o chi di ragione tra esse al risarcimento Controparte_3 del danno in favore dell'istante nella misura di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e
pag. 5/13 rivalutazione; con vittoria si spese e compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione”.
La eccepisce in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per difformità ai canoni imposti dal novellato art. 434 comma 1 c.p.c. non avendo il lavoratore impugnato la preliminare e presupposta pronuncia per intervenuta decadenza;
nel merito rileva che il ha omesso di impugnare la pronuncia nel Pt_1 merito omettendo, altresì, di indicare il capo specifico impugnato,
l'espressa censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Eccepisce altresì la violazione dell'art.437 co. 2 cpc in ordine alla richiesta di ”risarcimento dei danni dovendo disapplicare l'art. 36
D.Lgs. 165/01 e quindi l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 276/03 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE” trattandosi di nova in appello.
Nel merito, in via di scrupolo difensivo, la rileva che il CP_2 comma 5 dell'art. 32 della l. 183/2010 è stato abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che all'art.39 comma 2 prevede la tutela risarcitoria solo nel caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1 e cioè di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ma che tale domanda è stata rigettata in primo grado senza che il lavoratore abbia proposto appello sul punto.
L' , costituitasi in questo grado, rileva: Controparte_4
-che con l'appello il non provvede all'impugnazione di alcun Pt_1 capo di sentenza, limitandosi alla formulazione di un “motivo” sulla pretesa disapplicazione del disposto dell'art. 32 comma V della L.
n°183/2010,
pag. 6/13 -che tale norma, prevedeva (prima della sua abrogazione ad opera del
D. Lgs. n°81/2015) il riconoscimento in capo al lavoratore di una indennità omnicomprensiva nel solo caso di accertamento di abusiva reiterazione dei contratti a termine, fattispecie esclusa dal Giudice di prime cure,
-che l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure (circa l'intervenuta decadenza dall'impugnazione, la sussistenza dei motivi che hanno indotto a ricorrere alla somministrazione di CP_3 lavoro, nonché la piena legittimità, sia formale che sostanziale, dei contratti e delle proroghe intercorsi) risulta rinunziato, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi di sentenza,
-che l'atto di appello viola l'art.437, 2°comma c.p.c. in ordine alle nuove deduzioni circa le pretese diverse tutele da accordare al lavoratore nel caso di datore di lavoro avente natura di società in house,
-che l'excursus giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, in tema, peraltro, di Pubblico Impiego e quindi di tutele ex art. 36
D.Lgs. n°165/2001, è assolutamente estraneo all'oggetto dell'odierno giudizio, inconferente, nuovo e inammissibile,
riproponendo, per mero scrupolo difensivo, le difese formulate nel primo grado di giudizio ed accolte dal Tribunale.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli, la prima udienza del 6.11.25 (art. 82 disp. att. cpc) è stata rinviata al 13.11.25 per congedo del relatore;
alla udienza del 13.11.25, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 7/13 L'appello proposto, che rasenta l'inammissibilità, non può essere accolto.
Il Collegio rileva che in questo grado di giudizio il ricorrente ha invocato l'applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 chiedendo di “accogliere la domanda proposta dallo appellante e in integrale riforma della impugnata sentenza accogliere le conclusioni di cui in ricorso introduttivo ma in ogni caso condannare la società convenuta o chi Controparte_3 di ragione tra esse al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione”.
Nell'atto di appello ha ricondotto espressamente la richiesta risarcitoria alla previsione di cui all'art.32 comma 5 della legge n.183/10, norma che è stata abrogata nel 2015 dall'art.55 co. 1 lettera f del decreto legislativo n.81/2015 che in relazione alla somministrazione ed alla tutela prevista in caso di irregolarità ha dettato le previsioni di cui all'art.39 che stabilisce “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del
1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo
pag. 8/13 un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Tale norma, al comma 2, ricollega e subordina espressamente il risarcimento in favore del lavoratore al caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore di cui al comma 1.
Così ricostruito l'assetto normativo ne consegue, in aderenza alle eccezioni sollevate dalle società appellate, la impossibilità di accogliere la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante in difetto assoluto di censure alle articolate motivazioni che hanno indotto il Tribunale al rigetto della domanda di costituzione del rapporto di lavoro quanto al rapporto processuale con la CP_3 ed alla pronunciata decadenza quanto al rapporto processuale con la
CP_2
L'appello appare in realtà costruito (anche con i richiami alla giurisprudenza comunitaria) sulla diversa ipotesi di risarcimento ex art.36 TU n.165/2001 e sulla prospettata azionabilità del risarcimento in caso di mancata conversione (cfr. pag. 15 “Da ciò consegue che la conversione del rapporto a tempo determinato non è prevista come
l'unica sanzione possibile dell'illegittima successione di contratti a termine, essendo rimessa alla legislazione dei singoli Stati e alla contrattazione collettiva l'individuazione delle condizioni che
pag. 9/13 possono determinare un simile effetto.”, pg. 19 “Alla luce in ogni caso della applicabilità quanto meno della tutela risarcitoria”).
Premesso che con riferimento alla somministrazione la norma da applicarsi (ed invocata sin dal primo grado) è l'art.39 sopra citato che non prevede una alternativa di tutele bensì una tutela risarcitoria solo in caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto con l'utilizzatore (tutela aggiuntiva;
vedi anche Corte Appello Napoli n.3359/23 in atti), i richiami ad una presunta tutela risarcitoria ex art.36 TU n.165/01 risultano essere un novum in appello, trattandosi di aspetti mai allegati in primo grado.
Più in generale, con riferimento alla (invero poco chiara) invocata tutela risarcitoria ed alla pronuncia della Corte di Giustizia del
12.12.13, si richiama quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n.3359/23 già citata) “Nè la domanda risarcitoria può esser diversamente accolta invocando, come fa l'appellante, l'istituto dell'abuso del contratto di somministrazione che ricorrerebbe, a suo dire, non solo nell'ipotesi di reiterazione dei contratti, ma anche in caso di “ricorso ad una fattispecie contrattuale in maniera illegittima o irregolare”.
La Cassazione ha, invece, più volte escluso che possa trovare ingresso il risarcimento del danno in luogo della conversione del contratto, tantomeno in applicazione dei principi sul danno eurounitario. Così, infatti, ha statuito riferendosi al contratto a termine: “L'art. 32 della legge n. 183/2010, oggi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, è applicabile «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato» e, quindi, non può essere invocato qualora, come nella fattispecie, si discuta di un rapporto affetto da nullità, non convertibile, che produce unicamente i limitati effetti di cui all'art. 2126 cod. civ..
pag. 10/13 Va detto poi che nei casi in cui si assuma la illegittimità di unico contratto a termine intercorso fra le parti, non rilevano i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 12 dicembre
2013 in causa C- 50/13, perché la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE è applicabile nella sola ipotesi di reiterazione abusiva (Corte di Giustizia 23.4.2009 in cause riunite da
C-378/07 a C-380/07, punto 90).
Ciò premesso ritiene il Collegio, in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017), che nell'ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto non possa neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5076/2016, perché l'agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto. Invece, ove venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito.
3.1. Sono invece estensibili anche alla fattispecie, pur nella pacifica inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le considerazioni espresse nella richiamata sentenza n. 5076/2016 quanto alla impossibilità di far coincidere il danno con la mancata conversione, posto che il pregiudizio è risarcibile solo se ingiusto e tale non può ritenersi la conseguenza che sia prevista da una norma di legge, non sospettabile di illegittimità costituzionale o di non conformità al diritto dell'Unione.” (Cassazione n.3621/2018)”.
Più nello specifico, l'appellante sostiene che “nell'ipotesi di violazione della normativa in materia di lavoro a somministrazione,
pag. 11/13 deve certamente ritenersi consentita la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente il disposto dell'art. 1 comma 2, del d. lgs. 276/2003) a vantaggio della
Direttiva 1999/70/CE, della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 61
e l9 del D.Lgs. 276/2003.”. Tale affermazione è del tutto infondata.
Invero, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dall'appellante è pacificamente inapplicabile alla fattispecie in esame, trovando invece applicazione nei soli rapporti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Non è questo il caso, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure…”.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
pag. 12/13 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per ciascuna parte, con distrazione quanto ai procuratori della
CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma
1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R.
n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 13.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3394/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4592/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 18.6.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Schiano Parte_1
OR
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
RU IA
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Adriano
CC e GI FR
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale il deduceva: Pt_1 di aver lavorato presso la con contratti di lavoro a Controparte_3 somministrazione a tempo determinato sottoscritti dal 30.12.2021 con la di essere stato assunto con la qualifica di CP_2
Operaio, Mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;
di aver lavorato dal
26.01.2021 al 11.01.2023 alle dipendenze della con Controparte_3 le mansioni di Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di , secondo le direttive, CP_1
l'organizzazione e gli orari prestabiliti fissati esclusivamente dalla azienda utilizzatrice che l'orario lavorativo era Controparte_3 pari a 38 ore settimanali e si articolava su turnazioni e la retribuzione percepita era quella indicata nei contratti di lavoro e nei prospetti paga;
che all'interno delle strutture alla quali era addetto erano presenti numerosi altri lavoratori con diverse qualifiche, di cui in parte assunti con contratti di somministrazione ed altri assunti con contratto di lavoro subordinato direttamente da e le mansioni ed i compiti svolti dagli operai con Controparte_3 la sua medesima qualifica non erano caratterizzati da alcuna differenziazione in ordine alla tipologia di assunzione effettuata dall'ente; che nei contratti di assunzione a termine a scopo di somministrazione stipulati con la ed utilizzatore CP_2 [...] come causale era indicato genericamente l'art.34 comma 2 CP_3 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 e l'art.44 CCNL APL, nonché l'esigenza di sostituire altri lavoratori;
che la sua sede di lavoro era sempre stata quella di via Galileo Ferraris 49 e che in essa non erano CP_1 presenti o, meglio, non erano addetti lavoratori dipendenti con matricole aziendali corrispondenti a quelle indicate in ricorso;
che il rapporto di lavoro veniva unilateralmente interrotto a far data dal
11.01.2023, per volontà della parte convenuta Controparte_3 senza alcuna preventiva comunicazione ricevuta in tal senso, e che in data 3.02.2023 veniva inviata alle parti convenute, impugnativa e richiesta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
pag. 2/13 e chiedeva “ordinare alla in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali
Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal
30.12.2021 o dal 11.01.2023 o in quella che dovesse risultare al
Serenissimo Giudicante;
condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n.
81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.102,59 o comunque in quella che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva la resistente Controparte_1
che chiedeva dichiararsi l'improponibilità della domanda per
[...] intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti di somministrazione ex art. 32 L. n°183/2010 (Collegato Lavoro), ed in ogni caso spingeva per l'inammissibilità anche in relazione all'inapplicabilità delle norme invocate ex adverso, attesa la natura pubblicistica di e comunque per il rigetto del ricorso, CP_3 con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Si costituiva altresì la resistente Controparte_2
che chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza
[...] dall'azione, improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità
e/o nullità del ricorso introduttivo;
in ogni caso di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella pag. 3/13 denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenerla indenne da condanna non essendovi specifica domanda di condanna in suo danno e, in ogni caso, limitare la condanna della stessa, per quanto di ragione, contenendosi il risarcimento nella minor misura ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il Tribunale di Napoli dichiarava la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 dall'azione nei riguardi della società di somministrazione non essendovi prova che il CP_2 lavoratore avesse impugnato stragiudizialmente nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del rapporto neppure l'ultimo contratto intercorso, pacificamente terminato in data 1°.2.2023; rigettava nel merito la domanda spiegata nei confronti della rilevando CP_3 che a tale ultima società, qualificabile come società in house providing dovesse applicarsi, quanto ai rapporti di lavoro del personale, la disciplina contenuta nel D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, ed in particolare la regola che estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, quindi le regole concorsuali.
Propone appello il lavoratore contestando la disapplicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. dall'art. 32 comma V della legge
183/2010 ai fini del risarcimento del danno.
Evidenzia l'appellante che:
-in caso di somministrazione irregolare e di conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, trova applicazione, ai fini del risarcimento del danno, la disciplina prevista dall'art.32 della legge n.183/2010 in materia di indennità omnicomprensiva,
pag. 4/13 -che anche volendo applicare il principio sancito dall'art.36, comma
2, D.Lgs. 165/2001 la sanzione dell'eventuale violazione poteva essere ravvisata nel riconoscimento al lavoratore del solo trattamento economico, pur escludendo la possibilità di conversione del rapporto, così come ritenuto dal Giudice di primo grado,
-che la sentenza va modificata nella parte in cui nulla dice in merito alla possibilità di ottenere sentenza risarcitoria dovendosi affermare a contrario la possibilità di conversione del contratto in tempo indeterminato ed in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dovendosi disapplicare l'art.36 D.Lgs. 165/01 e quindi l'art.1 comma 2 del D.Lgs. 276/03 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE,
-che gli si doveva consentire di provare il suo assunto quanto alla illegittimità della successione dei contratti di somministrazione per i motivi tutti dedotti in ricorso e consentirgli di svolgere la richiesta attività istruttoria,
-che la somministrazione era contraria al d.lgs. 81/2015 ed aveva eluso “la natura temporanea del lavoro tramite agenzia, che il giudice di merito può riscontrare alla presenza degli indicatori forniti dalla
Corte di giustizia”,
chiedendo di “accogliere la domanda proposta dallo appellante e in integrale riforma della impugnata sentenza accogliere le conclusioni di cui in ricorso introduttivo ma in ogni caso condannare la società convenuta o chi di ragione tra esse al risarcimento Controparte_3 del danno in favore dell'istante nella misura di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e
pag. 5/13 rivalutazione; con vittoria si spese e compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione”.
La eccepisce in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per difformità ai canoni imposti dal novellato art. 434 comma 1 c.p.c. non avendo il lavoratore impugnato la preliminare e presupposta pronuncia per intervenuta decadenza;
nel merito rileva che il ha omesso di impugnare la pronuncia nel Pt_1 merito omettendo, altresì, di indicare il capo specifico impugnato,
l'espressa censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Eccepisce altresì la violazione dell'art.437 co. 2 cpc in ordine alla richiesta di ”risarcimento dei danni dovendo disapplicare l'art. 36
D.Lgs. 165/01 e quindi l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 276/03 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE” trattandosi di nova in appello.
Nel merito, in via di scrupolo difensivo, la rileva che il CP_2 comma 5 dell'art. 32 della l. 183/2010 è stato abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che all'art.39 comma 2 prevede la tutela risarcitoria solo nel caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1 e cioè di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ma che tale domanda è stata rigettata in primo grado senza che il lavoratore abbia proposto appello sul punto.
L' , costituitasi in questo grado, rileva: Controparte_4
-che con l'appello il non provvede all'impugnazione di alcun Pt_1 capo di sentenza, limitandosi alla formulazione di un “motivo” sulla pretesa disapplicazione del disposto dell'art. 32 comma V della L.
n°183/2010,
pag. 6/13 -che tale norma, prevedeva (prima della sua abrogazione ad opera del
D. Lgs. n°81/2015) il riconoscimento in capo al lavoratore di una indennità omnicomprensiva nel solo caso di accertamento di abusiva reiterazione dei contratti a termine, fattispecie esclusa dal Giudice di prime cure,
-che l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure (circa l'intervenuta decadenza dall'impugnazione, la sussistenza dei motivi che hanno indotto a ricorrere alla somministrazione di CP_3 lavoro, nonché la piena legittimità, sia formale che sostanziale, dei contratti e delle proroghe intercorsi) risulta rinunziato, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi di sentenza,
-che l'atto di appello viola l'art.437, 2°comma c.p.c. in ordine alle nuove deduzioni circa le pretese diverse tutele da accordare al lavoratore nel caso di datore di lavoro avente natura di società in house,
-che l'excursus giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, in tema, peraltro, di Pubblico Impiego e quindi di tutele ex art. 36
D.Lgs. n°165/2001, è assolutamente estraneo all'oggetto dell'odierno giudizio, inconferente, nuovo e inammissibile,
riproponendo, per mero scrupolo difensivo, le difese formulate nel primo grado di giudizio ed accolte dal Tribunale.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli, la prima udienza del 6.11.25 (art. 82 disp. att. cpc) è stata rinviata al 13.11.25 per congedo del relatore;
alla udienza del 13.11.25, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
pag. 7/13 L'appello proposto, che rasenta l'inammissibilità, non può essere accolto.
Il Collegio rileva che in questo grado di giudizio il ricorrente ha invocato l'applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 chiedendo di “accogliere la domanda proposta dallo appellante e in integrale riforma della impugnata sentenza accogliere le conclusioni di cui in ricorso introduttivo ma in ogni caso condannare la società convenuta o chi Controparte_3 di ragione tra esse al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione”.
Nell'atto di appello ha ricondotto espressamente la richiesta risarcitoria alla previsione di cui all'art.32 comma 5 della legge n.183/10, norma che è stata abrogata nel 2015 dall'art.55 co. 1 lettera f del decreto legislativo n.81/2015 che in relazione alla somministrazione ed alla tutela prevista in caso di irregolarità ha dettato le previsioni di cui all'art.39 che stabilisce “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del
1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo
pag. 8/13 un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Tale norma, al comma 2, ricollega e subordina espressamente il risarcimento in favore del lavoratore al caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore di cui al comma 1.
Così ricostruito l'assetto normativo ne consegue, in aderenza alle eccezioni sollevate dalle società appellate, la impossibilità di accogliere la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante in difetto assoluto di censure alle articolate motivazioni che hanno indotto il Tribunale al rigetto della domanda di costituzione del rapporto di lavoro quanto al rapporto processuale con la CP_3 ed alla pronunciata decadenza quanto al rapporto processuale con la
CP_2
L'appello appare in realtà costruito (anche con i richiami alla giurisprudenza comunitaria) sulla diversa ipotesi di risarcimento ex art.36 TU n.165/2001 e sulla prospettata azionabilità del risarcimento in caso di mancata conversione (cfr. pag. 15 “Da ciò consegue che la conversione del rapporto a tempo determinato non è prevista come
l'unica sanzione possibile dell'illegittima successione di contratti a termine, essendo rimessa alla legislazione dei singoli Stati e alla contrattazione collettiva l'individuazione delle condizioni che
pag. 9/13 possono determinare un simile effetto.”, pg. 19 “Alla luce in ogni caso della applicabilità quanto meno della tutela risarcitoria”).
Premesso che con riferimento alla somministrazione la norma da applicarsi (ed invocata sin dal primo grado) è l'art.39 sopra citato che non prevede una alternativa di tutele bensì una tutela risarcitoria solo in caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto con l'utilizzatore (tutela aggiuntiva;
vedi anche Corte Appello Napoli n.3359/23 in atti), i richiami ad una presunta tutela risarcitoria ex art.36 TU n.165/01 risultano essere un novum in appello, trattandosi di aspetti mai allegati in primo grado.
Più in generale, con riferimento alla (invero poco chiara) invocata tutela risarcitoria ed alla pronuncia della Corte di Giustizia del
12.12.13, si richiama quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n.3359/23 già citata) “Nè la domanda risarcitoria può esser diversamente accolta invocando, come fa l'appellante, l'istituto dell'abuso del contratto di somministrazione che ricorrerebbe, a suo dire, non solo nell'ipotesi di reiterazione dei contratti, ma anche in caso di “ricorso ad una fattispecie contrattuale in maniera illegittima o irregolare”.
La Cassazione ha, invece, più volte escluso che possa trovare ingresso il risarcimento del danno in luogo della conversione del contratto, tantomeno in applicazione dei principi sul danno eurounitario. Così, infatti, ha statuito riferendosi al contratto a termine: “L'art. 32 della legge n. 183/2010, oggi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, è applicabile «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato» e, quindi, non può essere invocato qualora, come nella fattispecie, si discuta di un rapporto affetto da nullità, non convertibile, che produce unicamente i limitati effetti di cui all'art. 2126 cod. civ..
pag. 10/13 Va detto poi che nei casi in cui si assuma la illegittimità di unico contratto a termine intercorso fra le parti, non rilevano i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 12 dicembre
2013 in causa C- 50/13, perché la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE è applicabile nella sola ipotesi di reiterazione abusiva (Corte di Giustizia 23.4.2009 in cause riunite da
C-378/07 a C-380/07, punto 90).
Ciò premesso ritiene il Collegio, in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017), che nell'ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto non possa neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5076/2016, perché l'agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto. Invece, ove venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito.
3.1. Sono invece estensibili anche alla fattispecie, pur nella pacifica inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le considerazioni espresse nella richiamata sentenza n. 5076/2016 quanto alla impossibilità di far coincidere il danno con la mancata conversione, posto che il pregiudizio è risarcibile solo se ingiusto e tale non può ritenersi la conseguenza che sia prevista da una norma di legge, non sospettabile di illegittimità costituzionale o di non conformità al diritto dell'Unione.” (Cassazione n.3621/2018)”.
Più nello specifico, l'appellante sostiene che “nell'ipotesi di violazione della normativa in materia di lavoro a somministrazione,
pag. 11/13 deve certamente ritenersi consentita la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente il disposto dell'art. 1 comma 2, del d. lgs. 276/2003) a vantaggio della
Direttiva 1999/70/CE, della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 61
e l9 del D.Lgs. 276/2003.”. Tale affermazione è del tutto infondata.
Invero, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dall'appellante è pacificamente inapplicabile alla fattispecie in esame, trovando invece applicazione nei soli rapporti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Non è questo il caso, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure…”.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
pag. 12/13 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per ciascuna parte, con distrazione quanto ai procuratori della
CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma
1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R.
n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 13.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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