Articolo 12 della Legge 3 agosto 1988, n. 327
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 agosto 1988
Art. 12. 1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , dopo le parole "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "in forza di provvedimenti definitivi".
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo vigente dell' art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nella parte modificata dalla legge qui pubblicata:
"Non sono elettori:
(Omissis);
3) coloro che sono sottoposti in forza di provvedimenti definitivi alle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi".
Entrata in vigore il 24 agosto 1988