TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 494 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. MEMMA Parte_1 C.F._1
DAVIDE, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MEMMA Parte_2 C.F._2
DAVIDE, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza in data odierna.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gissi in data 01/07/2010, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Gissi, in data
01.07.2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune con Atto N. 4 parte II serie A - Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gissi, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
Assegnare la casa coniugale, sita in Gissi (CH), alla Località Rosario n. 13/D, al sig. Parte_1
. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali,
[...] Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare a Gissi (CH), alla Località Rosario n.13/D, con collocamento prevalente con il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il genitore collocatario, da parte sua, coprirà le spese necessarie alla gestione ordinaria ed al mantenimento della figlia minore;
Dichiarare che i coniugi godono di adeguati redditi propri, come da documentazione allegata, sufficienti a soddisfare il loro tenore di vita. Il sig. Parte_1
verserà in favore di la somma di € 2.500,00 (Euro tremila/00), al
[...] Parte_2 momento della presentazione del ricorso per divorzio consensuale, ed € 2.500,00, in 5 rate di €
500,00 cadauna dal mese di settembre 2024 al mese di gennaio 2025, a quale liquidazione dell'assegno divorzile una tantum;
Disporre che la resistente provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, da individuare secondo il protocollo di cui al CNF, così come recepito dal Tribunale di Vasto, previo accordo e documentate. L'importo dell'Assegno Unico Universale potrà essere richiesto ed erogato dal ricorrente nella misura del 100%; Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Pag. 2 a 4 Il giudice relatore, all'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come da richiesta avanzata dalle parti, ha sollevato il contraddittorio in ordine al diritto di visita e al contributo al mantenimento della minore a carico del genitore non collocatario, al tenore della condizione inerente l'attribuzione dell'assegno unico nonché alla natura civile o concordataria del matrimonio contratto dalle parti.
All'udienza del 27.3.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi procuratori, hanno chiarito che il matrimonio contratto è concordatario pertanto, a parziale modifica della domanda, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno chiarito le rispettive condizioni economico-reddituali e concluso riportandosi agli accordi di divorzio di cui all'atto introduttivo salvo le seguenti modifiche: “contributo al mantenimento della figlia da parte della madre pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
visite madre-figlia libere, previamente concordate in base alle esigenze lavorative delle parti e scolastiche ed extrascolastiche della minore, assegno unico per il nucleo familiare al 50% come per legge”.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 8.3.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi nel ricorso, come modificati all'udienza del 27.3.2025, non sono contrari ai principi inderogabili di ordine
Pag. 3 a 4 pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gissi il 01/07/2010 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Gissi (atto numero 4 parte II serie A anno 2010) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. MEMMA Parte_1 C.F._1
DAVIDE, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MEMMA Parte_2 C.F._2
DAVIDE, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza in data odierna.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gissi in data 01/07/2010, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Gissi, in data
01.07.2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune con Atto N. 4 parte II serie A - Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gissi, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
Assegnare la casa coniugale, sita in Gissi (CH), alla Località Rosario n. 13/D, al sig. Parte_1
. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali,
[...] Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare a Gissi (CH), alla Località Rosario n.13/D, con collocamento prevalente con il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il genitore collocatario, da parte sua, coprirà le spese necessarie alla gestione ordinaria ed al mantenimento della figlia minore;
Dichiarare che i coniugi godono di adeguati redditi propri, come da documentazione allegata, sufficienti a soddisfare il loro tenore di vita. Il sig. Parte_1
verserà in favore di la somma di € 2.500,00 (Euro tremila/00), al
[...] Parte_2 momento della presentazione del ricorso per divorzio consensuale, ed € 2.500,00, in 5 rate di €
500,00 cadauna dal mese di settembre 2024 al mese di gennaio 2025, a quale liquidazione dell'assegno divorzile una tantum;
Disporre che la resistente provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, da individuare secondo il protocollo di cui al CNF, così come recepito dal Tribunale di Vasto, previo accordo e documentate. L'importo dell'Assegno Unico Universale potrà essere richiesto ed erogato dal ricorrente nella misura del 100%; Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Pag. 2 a 4 Il giudice relatore, all'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come da richiesta avanzata dalle parti, ha sollevato il contraddittorio in ordine al diritto di visita e al contributo al mantenimento della minore a carico del genitore non collocatario, al tenore della condizione inerente l'attribuzione dell'assegno unico nonché alla natura civile o concordataria del matrimonio contratto dalle parti.
All'udienza del 27.3.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi procuratori, hanno chiarito che il matrimonio contratto è concordatario pertanto, a parziale modifica della domanda, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno chiarito le rispettive condizioni economico-reddituali e concluso riportandosi agli accordi di divorzio di cui all'atto introduttivo salvo le seguenti modifiche: “contributo al mantenimento della figlia da parte della madre pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
visite madre-figlia libere, previamente concordate in base alle esigenze lavorative delle parti e scolastiche ed extrascolastiche della minore, assegno unico per il nucleo familiare al 50% come per legge”.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 8.3.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi nel ricorso, come modificati all'udienza del 27.3.2025, non sono contrari ai principi inderogabili di ordine
Pag. 3 a 4 pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gissi il 01/07/2010 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Gissi (atto numero 4 parte II serie A anno 2010) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4