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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11365 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 2.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21865/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, titolare dello studio legale “ e Parte_1 Pt_1
Associati”, con il patrocinio dell'avv. Fabio Izzo, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Romano Ciccone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
terzo pignorato
***
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. II, c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 2.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha eseguito, ai sensi dell'art. Controparte_1
72 bis del d.P.R. n. 602/1973, il pignoramento esattoriale n.
07184202400000043001 nei confronti di , titolare dello Parte_1
studio legale “Grasso e Associati”, con atto notificato il 18.1.2024, per la complessiva somma di € 41.905,20, in forza delle cartelle di pagamento n.
07120200009803083000, n. 07120200109250819000, n.
07120220049299341000, n. 07120220071656844000, n.
07120220171867778000, n. 07120220181184661000, n.
07120230004782850000, n. 07120230011772410000, n.
07120230028438010000, n. 07120230051387170000 e n.
07120230073111263000.
Avverso il detto pignoramento il debitore ha proposto opposizione con istanza di sospensione della procedura esecutiva, eccependo l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella n. 07120230004782850000, cui successivamente si è aggiunto l'annullamento giudiziale delle cartelle n.
07120220049299341000, n. 07120220071656844000, e n.
07120230011772410000, nonché la pendenza di giudizi di impugnazione delle restanti cartelle.
2 Il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, nell'ambito del procedimento n. 1437/2024 R.G.E., con ordinanza del 19.6.2024, ha sospeso l'esecuzione limitatamente alle "cartelle nn. 07120230004782850,
07120220049299341, 07120220071656844 e 07120230011772410"
rilevandone l'avvenuto annullamento con sentenze del Giudice di pace di
Napoli ed assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il debitore ha introdotto il presente giudizio a cognizione piena sulla detta opposizione,
ribadendo sostanzialmente le medesime doglianze della fase sommaria,
ovvero il difetto parziale dei titoli sui quali si fonda il pignoramento in considerazione dell'avvenuto annullamento di parte delle cartelle ad esso sottese e la pendenza dei giudizi di impugnazione per le restanti.
L ha contestato la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il terzo pignorato, non si è costituito in Controparte_2
giudizio.
2. L'attore ha chiesto di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva perché fondata, in parte, su titoli non più esistenti a seguito di annullamento giudiziale e, in altra parte, su titoli per i quali pendono altrettanti giudizi di impugnazione.
Egli, quindi, ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo.
La domanda, pertanto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c.
3 3. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto l'avvenuto annullamento di cinque delle undici cartelle sottese al pignoramento da parte del Giudice di pace di Napoli, precisamente: la cartella n.
07120230004782850000 è stata annullata dalla sentenza n. 42147/2023, la cartella n. 07120220071656844000 è stata annullata dalla sentenza n.
45112/2023, la cartella n. 07120230011772410000 è stata annullata dalla sentenza n. 4456/2024, la cartella n. 07120220049299341000 è stata annullata dalla sentenza n. 14098/2024, la cartella n.
07120220181184661000 è stata annullata dalla sentenza n. 18960/2024.
Successivamente, con le memorie ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., ha dedotto che anche la cartella n. 07120230028438010000 è stata, nel frattempo, annullata dalla sentenza n. 21736/2024.
Con le memorie ex art. 171-ter n. 3) c.p.c. l'attore ha prodotto tutte le indicate sentenze del Giudice di pace di Napoli con la relativa attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
Dalla lettura della sentenza n. 18960/2024 si evince che con essa il
Giudice di pace di Napoli ha annullato solo parzialmente la cartella n.
07120220181184661000, limitatamente ai verbali emessi dal CP_3
corrispondenti al ruolo n. 2022 / 12855, come risulta dall'estratto di
[...]
ruolo esattoriale prodotto dall'agente della riscossione.
Il Giudice di pace si è dichiarato, invece, territorialmente incompetente sulla domanda relativa al verbale di accertamento emesso dal Parte_2
, corrispondente al ruolo n. 2022 / 12623.
[...]
Pertanto, la cartella n. 07120220181184661000 risulta annullata limitatamente al ruolo 2022 / 12855, in mancanza di evidenze di segno
4 contrario, in quanto non vi è prova della riassunzione del giudizio davanti al giudice competente né del provvedimento da questo eventualmente emesso.
Le altre cinque cartelle, invece, risultano integralmente annullate dalle sentenze del Giudice di pace di Napoli depositate dall'attore.
In definitiva, dunque, limitatamente alle menzionate sei cartelle di pagamento, la domanda è parzialmente fondata, con esclusione, come detto,
del ruolo 2022 / 12623 portato dalla cartella n. 07120220181184661000.
4. Quanto alle restanti cinque cartelle n. 07120200009803083000, n.
07120200109250819000, n. 07120220171867778000, n.
07120230051387170000 e n. 07120230073111263000, la mera pendenza dei corrispondenti giudizi di impugnazione senza che sia intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non fa venir meno il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
5. Va, infine, rigettata l'istanza di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per la contemporanea pendenza di altri giudizi, nei quali sono stati impugnati i verbali di contestazione posti a fondamento del ruolo esattoriale.
Non vi è, infatti, pregiudizialità logica fra i procedimenti, aventi diverso oggetto, rispettivamente finalizzati a impugnare il titolo e a contestare il diritto di procedere a esecuzione sulla base di esso (v. Cass.,
Sez. III, n. 20318/12).
6. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro basata su titoli giudiziari divenuti definitivi in pendenza di giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, titolare dello studio legale e Associati”, nei confronti
[...] Pt_1
dell' e del Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle cartelle n. 07120230004782850000, n.
07120220071656844000, n. 07120230011772410000, n.
07120220049299341000, n. 07120220181184661000
(limitatamente al solo ruolo 2022 / 12855, con esclusione del ruolo 2022 / 12623), n. 07120230028438010000;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 3.12.2025.
IL GIUDICE
IE NE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 2.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21865/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, titolare dello studio legale “ e Parte_1 Pt_1
Associati”, con il patrocinio dell'avv. Fabio Izzo, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Romano Ciccone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
terzo pignorato
***
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. II, c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 2.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha eseguito, ai sensi dell'art. Controparte_1
72 bis del d.P.R. n. 602/1973, il pignoramento esattoriale n.
07184202400000043001 nei confronti di , titolare dello Parte_1
studio legale “Grasso e Associati”, con atto notificato il 18.1.2024, per la complessiva somma di € 41.905,20, in forza delle cartelle di pagamento n.
07120200009803083000, n. 07120200109250819000, n.
07120220049299341000, n. 07120220071656844000, n.
07120220171867778000, n. 07120220181184661000, n.
07120230004782850000, n. 07120230011772410000, n.
07120230028438010000, n. 07120230051387170000 e n.
07120230073111263000.
Avverso il detto pignoramento il debitore ha proposto opposizione con istanza di sospensione della procedura esecutiva, eccependo l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella n. 07120230004782850000, cui successivamente si è aggiunto l'annullamento giudiziale delle cartelle n.
07120220049299341000, n. 07120220071656844000, e n.
07120230011772410000, nonché la pendenza di giudizi di impugnazione delle restanti cartelle.
2 Il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, nell'ambito del procedimento n. 1437/2024 R.G.E., con ordinanza del 19.6.2024, ha sospeso l'esecuzione limitatamente alle "cartelle nn. 07120230004782850,
07120220049299341, 07120220071656844 e 07120230011772410"
rilevandone l'avvenuto annullamento con sentenze del Giudice di pace di
Napoli ed assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il debitore ha introdotto il presente giudizio a cognizione piena sulla detta opposizione,
ribadendo sostanzialmente le medesime doglianze della fase sommaria,
ovvero il difetto parziale dei titoli sui quali si fonda il pignoramento in considerazione dell'avvenuto annullamento di parte delle cartelle ad esso sottese e la pendenza dei giudizi di impugnazione per le restanti.
L ha contestato la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il terzo pignorato, non si è costituito in Controparte_2
giudizio.
2. L'attore ha chiesto di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva perché fondata, in parte, su titoli non più esistenti a seguito di annullamento giudiziale e, in altra parte, su titoli per i quali pendono altrettanti giudizi di impugnazione.
Egli, quindi, ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo.
La domanda, pertanto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c.
3 3. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto l'avvenuto annullamento di cinque delle undici cartelle sottese al pignoramento da parte del Giudice di pace di Napoli, precisamente: la cartella n.
07120230004782850000 è stata annullata dalla sentenza n. 42147/2023, la cartella n. 07120220071656844000 è stata annullata dalla sentenza n.
45112/2023, la cartella n. 07120230011772410000 è stata annullata dalla sentenza n. 4456/2024, la cartella n. 07120220049299341000 è stata annullata dalla sentenza n. 14098/2024, la cartella n.
07120220181184661000 è stata annullata dalla sentenza n. 18960/2024.
Successivamente, con le memorie ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., ha dedotto che anche la cartella n. 07120230028438010000 è stata, nel frattempo, annullata dalla sentenza n. 21736/2024.
Con le memorie ex art. 171-ter n. 3) c.p.c. l'attore ha prodotto tutte le indicate sentenze del Giudice di pace di Napoli con la relativa attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
Dalla lettura della sentenza n. 18960/2024 si evince che con essa il
Giudice di pace di Napoli ha annullato solo parzialmente la cartella n.
07120220181184661000, limitatamente ai verbali emessi dal CP_3
corrispondenti al ruolo n. 2022 / 12855, come risulta dall'estratto di
[...]
ruolo esattoriale prodotto dall'agente della riscossione.
Il Giudice di pace si è dichiarato, invece, territorialmente incompetente sulla domanda relativa al verbale di accertamento emesso dal Parte_2
, corrispondente al ruolo n. 2022 / 12623.
[...]
Pertanto, la cartella n. 07120220181184661000 risulta annullata limitatamente al ruolo 2022 / 12855, in mancanza di evidenze di segno
4 contrario, in quanto non vi è prova della riassunzione del giudizio davanti al giudice competente né del provvedimento da questo eventualmente emesso.
Le altre cinque cartelle, invece, risultano integralmente annullate dalle sentenze del Giudice di pace di Napoli depositate dall'attore.
In definitiva, dunque, limitatamente alle menzionate sei cartelle di pagamento, la domanda è parzialmente fondata, con esclusione, come detto,
del ruolo 2022 / 12623 portato dalla cartella n. 07120220181184661000.
4. Quanto alle restanti cinque cartelle n. 07120200009803083000, n.
07120200109250819000, n. 07120220171867778000, n.
07120230051387170000 e n. 07120230073111263000, la mera pendenza dei corrispondenti giudizi di impugnazione senza che sia intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non fa venir meno il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
5. Va, infine, rigettata l'istanza di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per la contemporanea pendenza di altri giudizi, nei quali sono stati impugnati i verbali di contestazione posti a fondamento del ruolo esattoriale.
Non vi è, infatti, pregiudizialità logica fra i procedimenti, aventi diverso oggetto, rispettivamente finalizzati a impugnare il titolo e a contestare il diritto di procedere a esecuzione sulla base di esso (v. Cass.,
Sez. III, n. 20318/12).
6. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro basata su titoli giudiziari divenuti definitivi in pendenza di giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, titolare dello studio legale e Associati”, nei confronti
[...] Pt_1
dell' e del Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle cartelle n. 07120230004782850000, n.
07120220071656844000, n. 07120230011772410000, n.
07120220049299341000, n. 07120220181184661000
(limitatamente al solo ruolo 2022 / 12855, con esclusione del ruolo 2022 / 12623), n. 07120230028438010000;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 3.12.2025.
IL GIUDICE
IE NE
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